Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18399 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9972/2024 R.G. proposto da :
DI NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CFIGCR63S11F224FCODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASSINO n. 1259/2023 depositata il 12/10/2023.
RISARCIMENTO DANNI.
R.G. 9972/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 18/6/2025
C.C. 14/4/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Cassino, Lario Russo e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale.
A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che in data 5 settembre 2018, mentre NOME COGNOME era alla guida del motociclo di proprietà dell’attore nel territorio del Comune di Castelforte (LT), l’autovettura condotta dal COGNOME, proveniente dall’opposta direzione di marcia del motociclo, nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra per entrare in luogo privato, aveva omesso di concedere la precedenza al motociclo che sopraggiungeva provenendo da destra, determinando in tal modo l’impatto tra la fiancata laterale destra dell’autovettura e la parte anteriore del motociclo.
Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il COGNOME rimase contumace.
Espletata prova per interpello e per testi, il Giudice di pace dichiarò che l’incidente oggetto di causa si era verificato per colpa concorsuale al 50 per cento dei due conducenti e, per l’effetto, condannò i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 482,97 (pari alla metà del danno complessivo, stimato in euro 965,95), oltre interessi legali dal fatto e con il carico delle spese di giudizio nella misura del 50 per cento.
La sentenza è stata impugnata dall’attore e il Tribunale di Cassino, con sentenza del 12 ottobre 2023, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Giudice di pace e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello.
Ha osservato il Tribunale che la presunta lesione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., invocata dall’appellante era, in realtà,
insussistente. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti, ai fini della possibile sussistenza delle condizioni per applicare detta presunzione, posto che l’infrazione pur grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro, il Tribunale ha individuato ragioni di responsabilità a carico di entrambi i conducenti, come già affermato dal Giudice di pace. Ed infatti, pur essendo pacifico, secondo quanto ammesso dal Russo in sede di interrogatorio formale, che egli aveva svoltato a sinistra senza accorgersi del sopraggiungere del motociclo, anche il conducente di questo non era esente da colpa. Lo stesso NOME COGNOME aveva riferito ai verbalizzanti di aver notato l’autovettura antagonista ferma in mezzo alla carreggiata come se dovesse svoltare, di aver tentato di frenare ma di non essere riuscito ad evitare integralmente lo scontro.
Riteneva il Tribunale, pertanto, che tale dichiarazione del motociclista sottolineasse l’imprudente condotta di guida dello stesso, avendo avuto il Di NOME tutto il tempo di ridurre la velocità, frenando ed evitando l’impatto anche grazie al compimento di adeguate (e certamente consentite) manovre di emergenza.
Contro la sentenza del Tribunale di Cassino propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile con una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data 30 novembre 2024.
Avverso tale decisione il ricorrente ha chiesto che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi
dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La società controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e agli artt. 141, 145 e 154 del codice della strada.
Il ricorrente premette che la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cit. ha carattere sussidiario, cioè opera quando non è possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, e che in materia di sinistri stradali l’accertamento di colpa di uno dei conducenti impone comunque di esaminare anche il comportamento dell’altro. Tali principi, richiamati dal Tribunale nell’impugnata sentenza, sarebbero stati condivisi «solo astrattamente», avendone il giudice di merito fatto un uso distorto. Richiamate le dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio formale e dal COGNOME ai verbalizzanti, il ricorrente sostiene che da nessun elemento poteva trarsi la prova che quest’ultimo stesse viaggiando a velocità eccessiva. Si tratterebbe, in altri termini, di una mera congettura non emergente da alcun elemento istruttorio e affermata in modo apodittico, di talché sussisterebbe violazione dell’art. 2054 cit., dovendo l’intera responsabilità dell’incidente essere posta a carico del conducente dell’automobile.
La Corte osserva, innanzitutto, che l’istanza con la quale il ricorrente ha insistito nel chiedere la decisione del ricorso dopo il deposito della proposta di definizione anticipata è del tutto generica, nel senso che la parte si è limitata ad insistere per l’accoglimento del ricorso senza in alcun modo misurarsi con le osservazioni di cui alla citata proposta.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover condividere il contenuto di quest’ultima, sotto tutti i profili.
Ed infatti, come in essa si è detto, «lo stabilire quale sia stata la dinamica di un sinistro stradale; il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall’art. 2054, secondo comma, c.c. e il graduare le colpe dei corresponsabili sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito». Allo stesso modo, è priva di fondamento la lamentata violazione degli artt. 141 e 145 cod. strada, perché il Tribunale «non ha negato che il convenuto abbia violato l’obbligo di dare la precedenza; ha semplicemente ritenuto che l’attore non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto», che è un’affermazione del tutto diversa.
La sentenza impugnata ha dedotto l’eccesso di velocità dal fatto che il conducente della moto ha dichiarato di aver visto la macchina ferma e di aver tentato di fermarsi, senza successo; ed è una valutazione pienamente logica e priva di contraddizioni, perché dimostra indirettamente l’eccesso di velocità o, comunque, una grave distrazione alla guida. È comunque evidente che l’accertamento della dinamica del sinistro non è discutibile in sede di legittimità, per cui ogni ulteriore contestazione sul punto si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Il ricorrente deve essere poi condannato, ai sensi degli artt. 380bis , terzo comma, e 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma in favore della parte controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 500 ,00 nonché di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza