SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 120 2026 – N. R.G. 00004163 2022 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 19 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 4163/2022, avente ad oggetto ‘appello avverso sentenza del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in materia di risarcimento danni da circolazione stradale’
Tra
(C.F.
), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
C.F.
APPELLANTE
contro
(C.F.
– P.IVA
P.
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata nel primo grado di giudizio dall’AVV_NOTAIO P.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.
(C.F.
C.F.
)
C.F.
)
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in PCT il 10.7.2024, l’ appellante ha così concluso: ‘ Ogni contraria deduzione, difesa ed eccezione avversaria disattesa, Voglia l’On.le Tribunale adito, in riforma dell’impugnata sentenza del AVV_NOTAIO n. 254/2022, d.d. 10.5.2022, depositata in data 17.6.2022, non notificata, così decidere:
NEL MERITO :
DICHIARARE l’esclusiva responsabilità nella causazione dell’incidente descritto in premessa della sig.ra , conducente dell’auto Honda Jazz, targata TARGA_VEICOLO di proprietà del Sig. ;
per l’effetto, detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 399,53 – come meglio specificate in narrativa, CONDANNARE la
(C.F. -P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale corrente in (40138) Bologna, in INDIRIZZO , impresa assicuratrice per la r.c. del veicolo dell’odierno attore al momento del sinistro de quo, responsabile ai sensi e per gli effetti della d.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni e del d.P.R. n. 254/2006, al risarcimento in favore dell’istante di tutti i danni materiali subiti dalla propria autovettura a causa del suddetto incidente, danni materiali che si quantificano sin da ora in € 651,11 più iva o in quella diversa, anche maggiore, ritenuta equa dal giudice adito, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria sempre nei limiti della sua competenza per valore, nonché al rimborso della somma di € 300 oltre IVA per il pagamento della perizia commissionata all’ing. ; P. COGNOME.
detratto quanto già eventualmente versato all’Erario in esecuzione della sentenza di primo grado, CONDANNARE la alla refusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da versarsi in favore dello Stato essendo il sig. ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
IN VIA ISTRUTTORIA l’attore, chiede venga svolta l’istruttoria negata in primo grado, chiedendo di essere ammesso alla prova per testi sulle circostanze di fatto sui
capitoli da 1 a 14 della premessa in fatto del presente atto, da ritenersi qui ripetuti e trascritti quali specifici capitoli di prova, preceduti dalla locuzione ‘ vero è che ‘, indicando quale proprio teste e consulente l’ing. con studio in INDIRIZZO, da sentirsi sui capitoli 9, 10, 11 e 14 rammostrando al teste il proprio parere qui allegato sub doc. 4 e la fattura sub 8 ‘.
Nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in PCT il 9.7.2024, l’ appellata ha così concluso: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice dell’appello, rigettare l’appello proposto da siccome infondato per quanto motivato in narrativa e, in via di APPELLO INCIDENTALE , riformare la sentenza in esame accertando e dichiarando che la responsabilità dell’evento de quo deve essere ricondotta in via esclusiva al con conseguente condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma versata dalla Compagnia in ottemperanza alla statuizione impugnata oltre interessi dal dì del pagamento al saldo.
In via istruttoria insiste si insiste per l’ammissione del teste residente in Vienna in INDIRIZZO, sui capitoli di prova di seguito indicati:
Vero è che in data 22.6.2021 alle ore 11.30 circa, su INDIRIZZO direzione INDIRIZZO in prossimità dell’incrocio con INDIRIZZO in Trieste, l’autovettura Lancia Dedra TARGA_VEICOLO, condotta da , dalla corsia posta alla sua destra (alla destra del sig. ndr) deviava a sinistra per evitare un ostacolo presente in carreggiata lungo il margine destro, costituito da una transenna di segnalazione?
Vero è che il conducente della predetta Lancia Dedra oltrepassato l’ostacolo rientrava all’interno della corsia di destra dove era già presente più avanzata l’autovettura Honda Jazz TARGA_VEICOLO condotta da che si era ripotata da sinistra verso destra per il traffico intenso’
Vero è che nel frangente la Honda Jazz era ferma?
Vero è che nel frangente il conducente della Lancia Dedra tentava di proseguire la marcia inserendo la propria autovettura tra il cordolo del marciapiede di destra e la Honda Jazz e così facendo urtava la Honda jazz?
Conferma il contenuto della dichiarazione rea alla RAGIONE_SOCIALE Locale di Trieste di cui al relativo verbale che Le si rammostra sub doc. 1 del fascicolo documentale di parte convenuta?
Con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo grado di giudizio ‘.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – In fatto.
Nel giudizio di prime cure, agiva nei confronti della compagnia assicuratrice (quale compagnia di assicurazione del veicolo danneggiato),
di (quale conducente-danneggiante) e di (quale proprietario dell’autovettura del danneggiante) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il 22.6.2021.
Il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di Trieste emetteva sentenza n. 254/2022 in data 17.6.2022, con la quale, accogliendo in parte la domanda proposta dall’attore, condannava i convenuti al pagamento solidale, in favore del , della somma di euro 397,18, oltre interessi e compensava per 1/3, tra le parti, le spese di giudizio, condannando, per l’effetto, i convenuti a rifondere solidalmente allo Stato la restante parte che liquidava in complessivi euro 110,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma con riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro.
Con il primo motivo di appello, l’appellante si lamentava del fatto che il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO non aveva correttamente valutato le prove offerte dalle parti in giudizio e, in particolare, le risultanze della consulenza tecnica di parte, redatta dall’ing. in punto di dinamica del sinistro e valutazione dei danni.
Con il secondo motivo di appello, l’istante si doleva, altresì, del fatto che il giudice di prime cure, in violazione di quanto disposto dall’art. 2054 c.c., aveva riconosciuto un concorso di colpa dei conducenti nel sinistro, nonostante dagli elementi istruttori raccolti emergesse che il , nella propria guida, si fosse uniformato alle norme sulla circolazione stradale e avesse fatto il possibile per evitare l’incidente.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto del gravame. La compagnia assicuratrice proponeva, altresì, appello incidentale con il quale chiedeva di riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, con conseguente condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma versata dalla compagnia in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo.
2 – In via preliminare
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia degli appellati e , ritualmente citati in giudizio e non costituiti.
3- In diritto
Sia l’appello presentato dal che l’appello incidentale proposto dalla non meritano accoglimento, per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ritiene il Tribunale che la valutazione delle prove effettuata dal giudice di prime cure sia esente da vizi.
Per quanto è emerso, entrambe le vetture, che marciavano sulla corsia di destra di INDIRIZZO, la Honda Jazz, condotta dall’appellata , in posizione più avanzata, e la Lancia Dedra, condotta dall’appellante , in posizione più arretrata, erano costrette a deviare sulla corsia di sinistra per evitare una transenna di segnalazione che occupava metà della careggiata. Nel rientrare, poi, entrambe, nella corsia di destra dopo avere superato l’ostacolo, le due vetture collidevano.
In tal senso depone, innanzitutto la circostanziata dichiarazione di (allegata alla relazione di incidente stradale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che, avendo assistito all’incidente (l’unico), lo ha così descritto: ‘ Giunto in prossimità dell’intersezione con INDIRIZZO ero costretto a frenare per evitare l’impatto con un’autovettura Lancia Dedra di colore bianco, che dalla corsia alla mia destra deviava a sinistra per evitare un ostacolo presente in carreggiata lungo il margine destro, costituito da una transenna di segnalazione. Il conducente della Lancia Dedra, oltrepassato l’ostacolo, ritornava all’intero della corsia di destra, dove era già presente, più avanzata, un’utilitaria anch’essa di colore bianco Honda Jazz, che in lento movimento per il traffico intenso, si era riportata da sinistra verso destra. Reputo che quest’ultima autovettura fosse ferma o a passo d’uomo quando il conducente della
Lancia Dedra ostinatamente tentava di proseguire la marcia inserendo la propria vettura tra il cordolo del marciapiede e di destra e l’autovettura Honda Jazz ‘.
In ordine all’attendibilità del dichiarante non vi è alcuna ragione di dubitare.
L’informatore ha assistito al sinistro da un punto di osservazione privilegiato (si trovava nella propria auto, proprio dietro la Lancia Dedra) per cui l’incidente si è svolto sotto i suoi occhi. Non assume, peraltro, alcun rilievo il fatto che egli abbia rilasciato tale testimonianza il giorno dopo il sinistro, essendosi dovuto allontanare subito dopo l’incidente per motivi personali.
La sua deposizione risulta coerente, sia da un punto di vista intrinseco, non rilevandosi contraddizioni, che da un punto di vista estrinseco, visto che la sua ricostruzione dei fatti trova riscontro nei rilievi effettuati dai vigili urbani che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente negli stessi termini.
Alla luce di tali elementi, risulta, pertanto, accertata la responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, egli avrebbe dovuto rallentare la marcia invece di procedere imperterrito nonostante le condizioni di traffico e la presenza della Honda Jazz che stava già lentamente immettendosi nella corsia sulla quale questi si era appena, a sua volta, immesso.
In senso contrario, non depone, la consulenza tecnica di parte depositata dall’appellante. Occorre premettere che, secondo la Suprema Corte, ‘ La consulenza tecnica di parte, in quanto atto unilaterale della difesa, costituisce una semplice allegazione di parte priva di autonomo valore probatorio e non vincola il giudice, il quale deve procedere al libero apprezzamento delle prove secondo l’art. 116 c.p.c., salvo che la prova sia soggetta a specifiche regole di valutazione ‘ (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05.11.2024, n. 28431) .
Secondo il CTP:
non vi sarebbero dubbi sul fatto che ‘… il contatto sia avvenuto a causa della maggiore velocità della Honda. Altrimenti le protezioni in gomma si sarebbero divelte e il tratto di parafango indicato con freccia rossa avrebbe presentato un arretramento ‘;
‘… sia stata la Honda a stringere la traiettoria della Lancia Dedra e, quando la sua conducente si è accorta della presenza di un’altra vettura alla sua destra che
proseguiva la marcia lineare, ha impostato una manovra di deviazione a sinistra toccando, con la parte posteriore destra della vettura, la protezione in gomma, indicata con freccia verde, provocando anche una rientranza nella carrozzeria ‘.
Il parere espresso dal consulente cozza, tuttavia, sia con la deposizione dell’informatore che con i rilievi effettuati dai vigili urbani. Dalla testimonianza e dal verbale emerge, infatti, che la Honda fosse in lento movimento o addirittura ferma prima dell’impatto e che sia stata, invece, la ad inserirsi prepotentemente tra quest’ultima e il cordolo.
A fronte di siffatta divergenza, è ragionevole ascrivere una maggiore attendibilità alla dichiarazione resa dal agli agenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla ricostruzione dagli stessi effettuata, in quanto l’informatore era presente sul luogo del sinistro e ne è stato testimone oculare, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha effettuato i rilievi subito dopo l’incidente.
Andando ad esaminare la condotta dell’appellata , non può farsi a meno di rilevare come anche la conducente della vettura Honda Jazz abbia contribuito al verificarsi del sinistro.
Le emergenze del processo inducono a ritenere, infatti, che anche la condotta di guida della non sia andata del tutto esente da colpa.
Come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, anche se l’appellata aveva cominciato la manovra di immissione nella corsia di destra prima che sopraggiungesse la vettura condotta dall’appellante, ciò non la esimeva dal procedere con prudenza e dall’accertarsi che il proseguimento ed il completamento di detta manovra potesse essere eseguita senza creare pericolo agli altri utenti della strada, nonché dal tenere conto della distanza ravvicinata a cui si trovava il .
Quanto al grado di colpa, si concorda con il AVV_NOTAIO di prime cure nell’attribuire pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell’incidente, secondo la regola di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.
È insegnamento consolidato, infatti, che ‘ La presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l’istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche
modalità del sinistro e l’incidenza e la misura delle singole condotte colpose ‘ (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15.7.2011, n. 15674; Cass. civ., 24.1.2006, n. 1317; Cass. civ., 10.3.2006, n. 5226; Cass. civ., 9.3.2004, n. 4755).
Nel caso di specie, rimangono dubbi sul fatto che la Honda fosse o meno in movimento, motivo per il quale anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha elevato sanzioni ai due conducenti.
Vista l’impossibilità di ricostruire esattamente le modalità del sinistro e di definire, conseguentemente, le responsabilità dei conducenti coinvolti, fa d’uopo applicare la citata regola, ritenendo che l’appellante e l’appellata abbiano egualmente concorso alla causazione del sinistro che ci occupa.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite relative al primo grado di giudizio restano disciplinate come disposto nella sentenza impugnata.
L’esito del giudizio di appello depone, invece, per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la contumacia di e ;
respinge l’appello principale proposto da
;
respinge l’appello incidentale proposto da
compensa le spese del presente giudizio tra le parti;
dichiara che ricorrono le condizioni, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del T.U.
N. 115/2002, per il versamento di un importo pari al contributo unificato già versato.
Trieste, 19 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME