SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1392 2025 – N. R.G. 00001136 2024 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
Presidente
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME,
Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d’appello contro la sentenza n. 658/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 21.11.2024, notificata il 05.12.2024, promossa da:
TABLE
APPELLANTE
TABLE
AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, in forza di procure speciali alle liti allegate all’atto di citazione del 13.05.2019
APPELLATI
E CONTRO
, c.f. , contumace in 1° grado, residente in INDIRIZZO, come da Certificato anagrafico di residenza proAVV_NOTAIOo in atti e , c.f. contumace in 1° grado, residente in INDIRIZZO come da Certificato anagrafico di residenza proAVV_NOTAIOo in atti C.F. C.F.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L’APPELLANTE
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado qui impugnata,
In accoglimento del 1° motivo di appello: si chiede che l’adita Corte voglia accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo alla defunta Sig.ra e alla sig.ra nella misura che sarà risulterà di giustizia.
In accoglimento del 2° motivo di appello, ridurre i risarcimenti liquidati in primo grado in favore degli attori per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto nella misura che sarà risulterà di giustizia, escludendo il risarcimento del danno parentale nei confronti dei nipoti e del genero di .
In accoglimento del 3° motivo di appello, rideterminare le spese legali in applicazione dei principi indicati nella premessa del presente atto ed alla luce del nuovo scaglione di valore che risulterà di giustizia in forza dell’accoglimento del 1° e del 2° motivo di appello.
IN TUTTI I CASI:
Qualora all’esito RAGIONE_SOCIALE presente impugnazione la Corte d’Appello dovesse riformare, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado e dunque ridurre l’importo del condannatorio, si chiede che gli appellati, ciascuno per il proprio titolo, siano condannati a rimborsare alla compagnia appellante le somme che gli stessi risulteranno aver percepito in eccesso rispetto a quelle già ricevute da sia dopo la sentenza di 1° grado sia dopo la concessione dell’inibitoria parziale, oltre rivalutazione ed inte ressi al tasso legale dal giorno del pagamento al rimborso effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ex D.M. n. 147/22.’
PER GLI APPELLATI, così come rassegnate in comparsa di costituzione in appello del 13.03.2025 richiamata nelle note depositate in data 01.09.2025
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova rigettare l’atto d’appello e confermare la sentenza N. 658/2024 -R.G. 1094/2019 del Tribunale di Massa, con condanna dell’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative ai due gradi di giudizio che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., dovranno essere distratti in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari del credito. ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , ,
, , , , , , , , , , , , , , e convenivano in giudizio , quale impresa designata per la RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, nonché e al fine di ottenere il risarcimento dei danni a vario titolo subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 06.11.2017 in località INDIRIZZO nel Comune di Aulla (MS). A sostegno RAGIONE_SOCIALE propria domanda gli attori deducevano che alle ore 18.15 circa RAGIONE_SOCIALE sera sopra specificata (di anni 86) e la figlia si trovavano a percorrere a piedi il margine destro RAGIONE_SOCIALE SS INDIRIZZO del Cerreto con direzione marcia Fivizzano -Aulla allorquando, giunte in corrispondenza del INDIRIZZO, venivano investite da tergo dalla vettura Fiat Punto TARGA_VEICOLO di proprietà di e conAVV_NOTAIOa nell’occasione da . In conseguenz a del suddetto investimento decedeva sul colpo mentre la figlia riportava gravi lesioni personali. Poiché al momento del sinistro la Fiat Punto risultava sprovvista di RAGIONE_SOCIALE RCA obbligatoria per Legge, gli attori convenivano in giudizio ex art. 283 Codice RAGIONE_SOCIALE Assicurazioni il RAGIONE_SOCIALE (e per esso l’impresa designata ) per chiedere il risarcimento dei danni a vario titolo subiti e quantificati nella complessiva somma di € 3.864.448,93. In particolare:
tutti gli attori, indistintamente, chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso di ;
, oltre al danno parentale, chiedeva il risarcimento del danno biologico dalla medesima patito in occasione del sinistro, quantificato nella misura del 55% di i.p.;
, , (figli RAGIONE_SOCIALE vittima) e e (nipoti RAGIONE_SOCIALE vittima), oltre al danno parentale, chiedevano il risarcimento del danno biologico di natura psichica derivante dall’essere intervenuti nell’immediatezza del fatto, riportando uno shock post traumatico;
e , rispettivamente marito e figlia di , oltre al danno parentale, chiedevano il risarcimento del c.d. danno riflesso patito a causa RAGIONE_SOCIALE macrolesioni riportate dalla propria congiunta.
La , nella sua richiamata qualità, si costituiva in giudizio eccependo e contestando che il sinistro stradale si era verificato a causa RAGIONE_SOCIALE corresponsabilità dei due pedoni, come già accertato nella sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Massa nel procedimento penale instaurato a carico del conducente RAGIONE_SOCIALE Fiat Punto. Deduceva, con riguardo ad alcuni attori, e in particolare ai nipoti e al genero di , che non era stata fornita prova dell’esisten za di un affectio con la vittima tale da giustificare la richiesta del danno parentale. In ogni caso, le richieste risarcitorie, a qualsiasi titolo avanzate, erano eccessive ed esorbitanti. Pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda formulata dai nipoti e dal genero di riguardo al danno parentale, e comunque chiedeva che il Tribunale procedesse alla liquidazione dei danni secondo quanto provato ‘ed in misura percentuale al concorso di colpa accertato’ di madre e figlia nella causazione del sinistro.
e restavano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, CTU medico legale per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE lesioni subite da , prove per testi sull’intensità RAGIONE_SOCIALE relazione affettiva tra gli attori e la de cuius e all’udienza del 17.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Massa, ritenuta l’esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro di , condannava i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di ciascun attore del danno non patrimoniale per un importo totale di € 2.830.017.00 nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali liquidate in € 128.449,20
oltre spese generali, CPA ed IVA, per una condanna complessiva, quindi, di circa € 3.017.440,00.
Con riferimento all’ an, precisata l’autonomia del giudizio civile da quello penale, il Tribunale affermava l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto in capo a , conducente RAGIONE_SOCIALE Fiat Punto, escludendo un concorso di responsabilità RAGIONE_SOCIALE danneggiate. In particolare, affermava che: come emerso nel
procedimento penale, l’imputato aveva investito e mentre queste ultime stavano percorrendo in fila indiana la strada con direzione FivizzanoAulla in violazione dei primi quattro commi dell’art. 141 Cod. RAGIONE_SOCIALE Stra da; sebbene il Giudice Penale avesse accertato che l’evento fosse ‘principalmente’ imputabile al conducente e ‘seppur in minima parte’ alla conAVV_NOTAIOa anche RAGIONE_SOCIALE persone offese in violazione dell’art. 190 c.d.s. (che impone ai pedoni di circolare sul marciapiede e ove manchi, sia insufficiente o ingombro, sul margine opposto al senso di marcia), tuttavia dalla documentazione in atti (relazioni peritali di entrambe le parti), si desumeva che il marciapiede fosse alto all’incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso, risultando di fatto impercorribile dalle due donne ( aveva 86 anni e per camminare si appoggiava alla figlia); mentre l’altro lato RAGIONE_SOCIALE strada, invece, era delimitato da un muretto di cemento, con conseguente oggettiva impossibilità per le due vittime rispettare le norme del Codice RAGIONE_SOCIALE strada richiamate dal Giudice penale. Aggiungeva che dalla consulenza tecnica conAVV_NOTAIOa in sede penale, usando due metodologie differenti di calcolo, risultava che il avesse superato il limite di velocità, sebbene il Giudice Penale non avesse ritenuto che tale circostanza fosse stata provata con certezza; tuttavia, essendo pacifico che al momento del sinistro l’asfalto era bagnato ed era già calata la sera, il conduce nte avrebbe dovuto moderare la velocità ulteriormente rispetto al limite fissato, pari a 50 km/h.. Da ultimo il Tribunale evidenziava come, nell’eccepire una presunta corresponsabilità RAGIONE_SOCIALE vittime, parte convenuta non avesse esposto in quale misura esse avessero contribuito alla causazione del sinistro, limitandosi a richiedere CTU dinamica, di conseguenza l’eccezione doveva ritenersi affetta da genericità.
Dal quadro fattuale così ricostruito emergeva che non risultava raggiunta la prova liberatoria richiesta dall’art. 2054, comma 1, c.c. per liberare il conducente dalla responsabilità esclusiva per il danno cagionato a persone dalla circolazione del veicolo.
Con riferimento al quantum, il Tribunale, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU medicolegale svolta (per il danno biologico patito da ), RAGIONE_SOCIALE allegazioni fattuali contenute in citazione (per il danno riflesso patito dal marito e dalla figlia
di , per il danno parentale del genero, dei figli e dei fratelli di ) e RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE prova orale assunta (per il danno parentale dei nipoti di ), in ragione del principio di non contestazione dal momento che la convenuta non aveva specificamente contestato le allegazione deAVV_NOTAIOe dagli attori, applicando le Tabelle di Milano, condannava la a risarcire i danni a vario titolo subiti dagli attori.
Successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza la RAGIONE_SOCIALE, anche al fine di evitare eventuali azioni esecutive a proprio danno, ritenendo da un lato sussistente un concorso di colpa dei due pedoni e dall’altro l’eccessività del risarcimento liquidato, ha provveduto al pagamento – con riserva di impugnazione e di ripetizione – del complessivo importo di € 746.600,00 in favore degli attori così suddiviso: a (figlia
di nonché lesa nel sinistro): € 250.000; a (marito di nonché genero di ): € 50.000; (figlia di ): € 20.000; a , , , a ; a , figli di : € 60.000 ciascuno; a e a , fratelli di : € 30.000; spese legali: € 66.600, di cui € 36.600 lordi in favore dell’AVV_NOTAIO ed € 30.000 lordi in favore dell’AVV_NOTAIO
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , quale impresa designata per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351, comma 1, c.p.c. per la parte eccedente all’importo di € 746.600,00 nel frattempo corrisposto agli attori e articolando i motivi di seguito indicati.
Si sono costituiti in giudizio , , , , , , , , , , , , , , , , e
, contestando l’appello, opponendosi alla concessione RAGIONE_SOCIALE sospensiva RAGIONE_SOCIALE sentenza per insussistenza del periculum in mora e chiedendo la reiezione del gravame ex adverso proposto nonché la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
A seguito del deposito di ricorso ex art. 351, comma 2 e 3, c.p.c. la Corte disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva e/o dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente al pagamento di somme superiori al 60% di quelle riconosciute e liquidate dal Tribunale nella sentenza impugnata a titolo di danni in favore di ciascuna parte, nonché limitatamente al pagamento di somme superiori al 60% a quelle liquidate dal Tribunale a titolo di spese legali.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 22.05.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e dichiarava la contumacia di e , rinviando la causa al 17.06.2025.
In tale data la Corte, dato atto RAGIONE_SOCIALE mancata accettazione da parte di entrambe le parti RAGIONE_SOCIALE proposta conciliativa del Consigliere Istruttore, fissava udienza di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa in decisione al giorno 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All’esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 MOTIVO in relazione all’an .
Con il primo motivo l’appellante impugna il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso un concorso di colpa dei due pedoni nella causazione del sinistro, attribuendo l’integrale responsabilità dello stesso in capo al conducente del veic olo non assicurato. Assume che il primo giudice si è posto in contraddizione con quanto già deciso sul punto dal GIP del Tribunale di Massa nella sentenza di condanna emessa a carico del per i medesimi fatti, nella quale era stata riconosciuta una seppur minima corresponsabilità RAGIONE_SOCIALE vittime. Censura le circostanze di fatto deAVV_NOTAIOe nell’impugnata sentenza che si discostano dal giudicato penale (l’impraticabilità del marciapiede e la presenza di un muretto sull’altro lato RAGIONE_SOCIALE strada), deducendo non corrispondente al vero l’affermazione del Tribunale che il marciapiede fosse impercorribile dalle due donne (‘ era alto all’incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso’.):
Evidenzia che: –
-dalle misurazioni del marciapiede effettuate dal perito ctp di , è emerso che lo stesso aveva ‘ un’altezza variabile tra 18 e 30 centimetri ‘, e pertanto non è dato sapere da dove il Giudice abbia deAVV_NOTAIOo che il marciapiede, nel punto in cui venne ‘intercettato’ dalle due donne, fosse alto 30 cm e che le stesse non fossero in grado di salirvi;
– benché il manto del marciapiede fosse in parte danneggiato e in parte invaso da erba, le foto agli atti provano che vi era comunque la possibilità di transito per i pedoni come dimostrato dalla traccia centrale proAVV_NOTAIOa dal ripetuto passaggio;
-è fatto pacifico e non contestato che da entrambi i lati del marciapiede erano presenti ‘scivoli di accesso’ atti a facilitare la salita e la discesa dei pedoni sopra il marciapiede stesso , come da documentazione fotografica proAVV_NOTAIOa. Se i due pedoni, anziché attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, avessero seguito le regole imposte dal Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla comune prudenza utilizzando le strisce presenti a pochi metri di distanza dal luogo dell’investimento, una volta giunti sul lato opposto RAGIONE_SOCIALE via sarebbero potuti salire sul marciapiede grazie alla rampa di accesso , superando così in sicurezza il pericoloso tratto di strada in oggetto.
-diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non è vero che il lato opposto RAGIONE_SOCIALE strada fosse ‘delimitato da un muretto di cemento’., in quanto detto muretto non figura in nessuna RAGIONE_SOCIALE fotografie proAVV_NOTAIOe in atti. La strada era libera e sgombra da ostacoli e quindi, anche ammesso e non concesso che il marciapiede non fosse praticabile e/o non utilizzabile dalle due donne, le stesse avrebbero dovuto percorrere la carreggiata con lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo al fine di garantire la reciproca avvistabilità, non dando loro le spalle come invece accaduto;
-la conAVV_NOTAIOa dei pedoni ha certamente contribuito in maniera determinante alla verificazione del sinistro dato che madre e figlia camminavano all’interno RAGIONE_SOCIALE corsia destinata al transito veicolare nonostante la presenza del marciapiede, procedevano voltando le spalle ai veicoli provenienti da tergo in violazione dell’art. 190 Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le norme RAGIONE_SOCIALE comune prudenza, indossavano abiti scuri e quindi risultavano poco distinguibili considerando l’orario notturno in cui si è verificato il sinistr o e non erano avvistabili dal conducente RAGIONE_SOCIALE Fiat Punto in quanto la strada, in quel punto, presenta una semicurva che impediva allo stesso una piena visibilità;
– errato è il riferimento contenuto in sentenza relativo al fatto che il conducente RAGIONE_SOCIALE vettura avrebbe superato il limite di velocità di 50 km/h previsto, e che comunque il medesimo avrebbe dovuto tenere una velocità inferiore a detto limite dato che l’ asfalto era bagnato ed era già calata la sera, posto che -come chiaramente esposto nella sentenza del GIP-, non è stato possibile accertare l’effettiva velocità alla quale viaggiava la Fiat Punto in quanto i calcoli eseguiti dal consulente cinematico del PM sono stati svolti a partire da dati conosciuti in termini approssimativi, che hanno portato inevitabilmente a risultati a loro volta approssimativi. In assenza di dati certi, il GIP ha concluso che fosse ragionevole presumere
che al momento del sinistro procedesse a una velocità stimabile di circa 50 km/h o di poco superiore. Stesse considerazioni sono state espresse anche nella perizia cinematica del perito secondo cui la Fiat Punto viaggiava a una velocità compresa ‘ nel range tra 45 e 50 km/h ‘. Errata, quindi, sarebbe l’affermazione del primo giudice che ‘ nel caso di specie il avesse superato i limiti di velocità ‘. Inoltre, non è emersa alcuna prova a dimostrazione del fatto che il conducente RAGIONE_SOCIALE Fiat Punto avrebbe potuto evitare l’investimento se avesse tenuto una velocità inferiore ai 50 km/h. Nella perizia cinematica redatta dal perito è stato verificato, mediante calcoli matematici e simulazione computerizzata, se vi fosse la possibilità per il conducente di evitare l’investimento, tenuto conto che i due pedoni si trovavano dietro una semicurva, ed è emerso che il guidatore non avrebbe avuto il tempo necessario per evitarli.
Censura, poi, la sentenza nella parte in cui il Tribunale imputa il mancato riconoscimento del concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE due vittime alla RAGIONE_SOCIALE che sarebbe colpevole di non aver precisato ‘ in quale misura esse abbiano contribuito nella causazione del sinistro ‘, posto che la quantificazione RAGIONE_SOCIALE corresponsabilità del pedone sono rimessi al Giudice a prescindere dall’eventuale misura indicata dall’assicuratore.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
La responsabilità maggioritaria di non può essere in discussione, alla luce RAGIONE_SOCIALE emergenze documentali e probatorie emerse sia in sede penale (in particolare nella sentenza del Gip del Tribunale di Massa n. 185/2018 di sua condanna alla pena di 4 anni di reclusione in sede di abbreviato per il reato di cui all’art. 589 bis comma 1, 6 e 8 e 589 ter c.p., oltre che al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili da liquidarsi in separata sede) che in questa sede civile.
La stessa parte appellante, al fine di sostenere l’assunto del concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE ‘vittime’, richiama fin dalle prime righe del primo motivo di appello la sentenza del Gip del Tribunale di Massa che afferma che l’evento ‘ seppur in minima parte, deve ritenersi conseguenza RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE persone offese. Ai sensi dell’art. 190 comma primo D.lvo 285/1992, infatti, i pedoni hanno l’obbligo di circolare sul marciapiede e, qualora questi manchino, siano insufficienti o ingombri, sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli. Nel caso di specie, invece, le due donne né hanno usufruito del marciapiede, (cfr. sit rese da e da in data 30.3.2018 nonché foto alle pagg. 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE prima relazione del consulente) che pure era presente, né hanno proceduto sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli, ponendo così in essere, attraverso la
specifica violazione di una norma del codice RAGIONE_SOCIALE strada, una conAVV_NOTAIOa concausale rispetto all’evento’ (pag. 6 appello) . Il richiamo evidenzia un concorso minoritario RAGIONE_SOCIALE vittime.
Premesso che è condivisibile l’osservazione del Tribunale nella sentenza impugnata per cui la RAGIONE_SOCIALE, pur invocando il concorso di responsabilità dei due pedoni, non si è mai espressa in ordine alla misura di tale concorso, la cui indicazione certamente rientrava nei propri oneri di allegazione, tuttavia tale circostanza non esime la Corte dal provvedere in merito.
Ebbene, come si è anticipato, gli elementi emersi sono tali da denotare una gravissima conAVV_NOTAIOa colposa del conducente che, alla guida RAGIONE_SOCIALE Fiat Punto targata TARGA_VEICOLO di proprietà di , ha investito le sigg.re e mentre queste ultime stavano percorrendo in fila indiana la strada con direzione Fivizzano-Aulla, camminando tra il marciapiede e la linea di margine RAGIONE_SOCIALE carreggiata che il percorreva, omettendo di rallentare, di conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere le manovre necessarie per evitare di travolgerle. A seguito dell’urto , ch e veniva trascinata dall’auto per circa 15 metri, decedeva, mentre che procedeva davanti all’anziana madre, veniva sbalzata per circa 22 metri sull’asfalto, e quindi riportava gravissime lesioni.
La tipologia RAGIONE_SOCIALE strada (tratto stradale in semicurva), l’orario notturno sia pure con illuminazione artificiale, il fondo bagnato, la presenza di un centro abitato (abitazioni ai lati RAGIONE_SOCIALE strada), la presenza di tre segnali di pericolo a partire da 500 metri prima del punto d’urto, e la presenza dei pedoni sulla strada imponevano al di tenere un comportamento adeguatamente cauto alla guida, ma anzi ne evidenziavano la particolare necessità, specie ove si considerino le prescrizioni contenute nell’art. 141, comma 3, cod. strada a proposito dell’obbligo, per il conducente, di «regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, (…) nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici».
Occorre ricordare che, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una conAVV_NOTAIOa imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone
appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme RAGIONE_SOCIALE circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017); l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione RAGIONE_SOCIALE sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse aAVV_NOTAIOato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Pertanto, anche la conclamata violazione da parte del pedone RAGIONE_SOCIALE regole del codice RAGIONE_SOCIALE strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054 c.c. pone a carico del guidatore. ‘ In presenza di un sinistro stradale costituito dall’investimento di un pedone, l’accertamento del comportamento colposo di quest’ultimo investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione RAGIONE_SOCIALE sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre neces sario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa del pedone ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse aAVV_NOTAIOato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE velocità di guida mantenuta. La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, comma 1, c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento RAGIONE_SOCIALE rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame…’ (Cass. 2433/24). Secondo parte RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza (Cass. 5627/20; si veda, inoltre, Cass. 21402/22), poi, l’art. 2054 c.c. ‘ pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come conAVV_NOTAIOa imprevedibile. In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la conAVV_NOTAIOa di quest’ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimento’.
La Corte Suprema, al riguardo, ha affermato che occorre tener conto RAGIONE_SOCIALE presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo e, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del
pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014 n. 3964; Cass. 2241/2019).
Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela dettato dall’art. 140 cod. strada che informa la circolaz ione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni RAGIONE_SOCIALE strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti RAGIONE_SOCIALE strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, d ettati dall’art. 190 cod. strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti RAGIONE_SOCIALE strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. Pen. n. 1207 del 30/11/1992, Cass. Pen. N. 29799/2015). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, risultando una tale conAVV_NOTAIOa, invero, concausa dell’evento lesivo, ma occorre che la conAVV_NOTAIOa del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41, secondo comma, cod. pen.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui conAVV_NOTAIOa non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprev edibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla conAVV_NOTAIOa del pedone, avulsa totalmente dalla conAVV_NOTAIOa del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima, dovendosi a ltrimenti il comportamento colposo ricondursi a concausa dell’evento. La presunzione di colpa del
conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALE responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e conAVV_NOTAIOa umana (tra le altre, Cass., 13 marzo 2009, n. 6168), e non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
Così la giurisprudenza ha considerato colpevole l’automobilista che investa un pedone ‘ in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli’, ‘in quanto l’incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini RAGIONE_SOCIALE carreggiata poteva essere considerata usuale’ (Cass. pen. 9459/23).
Nel caso in esame, sebbene non possa in alcun modo parlarsi di principio di affidamento (a fronte RAGIONE_SOCIALE oggettiva, concreta prevedibilità RAGIONE_SOCIALE presenza di pedoni sulla carreggiata), nondimeno é pacifico che le signore e stavano percorrendo a piedi una strada a doppio senso di marcia, in orario notturno e con visibilità verosimilmente non ideale, nello stesso senso di marcia RAGIONE_SOCIALE autovetture che sopraggiungevano da tergo, laddove, come noto, l’art. 190 cod.strada prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di «circolare sul margine RAGIONE_SOCIALE carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione» e, fuori dei centri abitati, di «circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia», prescrivendo altresì, «ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (…) di marciare su unica fila». Tali prescrizioni hanno lo scopo non solo di evitare intralci alla circolazione, ma anche di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti. E’ in tal senso che merita di essere ricordato il risalente, ma mai disatteso indirizzo che addebita al pedone una responsabilità concorrente dell’investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro RAGIONE_SOCIALE carreggiata. Tale violazione si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione del concorso di colpa del pedone (Cass. pen. n. 10056/1001; Cass. n. 46668/2022).
L’affermazione del Tribunale nella sentenza impugnata per cui ‘ dalla documentazione in atti (relazioni peritali di entrambe le parti), si desume che il marciapiede fosse alto all’incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso, risultando di fatto
impercorribile dalle due donne (la signora aveva 86 anni e per camminare si appoggiava alla figlia); l’altro lato RAGIONE_SOCIALE strada, invece, è delimitato da un muretto di cemento; – per questi motivi risultava oggettivamente impossibile per le due vittime primarie rispettare le norme del Codice RAGIONE_SOCIALE strada richiamate dal Giudice penale ‘ non convince e non è condivisa dalla Corte, posto che, se è vero che dalle foto RAGIONE_SOCIALE perizie in atti si evince che l’altezza del gradino del marciapiede che avrebbero dovuto percorre i due pedoni, in alcuni punti, non è di agevole salita per l’altezza ( variabile a seconda dei punti da 18 a 30 cm), tuttavia le fotografie in atti mostrano degli scivoli di accesso e non evidenziano un sedime impercorribile, considerato il visibile tracciato al centro del marciapiede segnato dal percorso del passaggio (cfr. foto perizia di parte appellante), pur nella evidente scarsa manutenzione e presenza di erbacce ai lati del marciapiede stesso. In ogni caso, pare dirimente alla Corte il fatto che i due pedoni ben potessero transitare sul lato opposto RAGIONE_SOCIALE strada, in quanto la presenza del muretto di cui danno atto il giudice e le due perizie non avrebbe in ogni caso impedito il transito dei due pedoni, a fianco dello stesso e sul sedime stradale, in modo da percorrere la strada con lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo al fine di garantire la reciproca avvistabilità.
Ne consegue che, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte, debba ravvisarsi l’invocato concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE due vittime che, tuttavia, in ragione di quanto esposto sulla conAVV_NOTAIOa di guida del , va individuato in misura del tutto minoritaria e assai minima, ossia pari al 10%, con conseguente responsabilità del conducente investitore nella misura del 90%, posto che, se anche è vero che non risulta che il tenesse una velocità superiore ai limiti previsti, dato che dalla sentenza penale (pag. 10 e segg.) emerge che ‘ al momento del sinistro il procedesse ad una probabile velocità di circa 50 Km/h o di poco superiore’ , è evidente che egli, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE strada e RAGIONE_SOCIALE sua limitatissima esperienza di guida (in quanto neppure avrebbe dovuto guidare) ha proceduto troppo vicino al margine destro RAGIONE_SOCIALE strada, malgrado la presenza dei pedoni, senza neppure tentare di frenare, così non riuscendo ad arrestare la marcia tempestivamente, nonostante la presenza di un ostacolo. La sua conAVV_NOTAIOa è stata determinante in misura enormemente maggioritaria, tale rendere del tutto minima quella RAGIONE_SOCIALE due vittime. In ordine alla velocità la Corte Suprema ha affermato che ‘In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d’investimento di pedone, ai fini del superamento RAGIONE_SOCIALE presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro,
ex art. 141 c.d.s., posto che l’ente proprietario RAGIONE_SOCIALE strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali (Cass. 931/25). ‘ L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa. (Cass. pen. 22587/24 e Cass pen 34942/22; analogamente, Cass. pen. 7093/21, secondo cui l’aver rispettato il limite massimo di velocità previsto nel tratto di strada percorso non costituisce esimente ‘ qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di conAVV_NOTAIOa stabilite dall’141 cds’ ).
MOTIVO 2) Con il secondo motivo l’appellante impugna il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza attinente al quantum debeatur.
Il danno non patrimoniale subito da
Il Tribunale ha riconosciuto in favore di sia il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni riportate nel sinistro stradale, sia il risarcimento del danno parentale conseguente al decesso RAGIONE_SOCIALE madre .
L’appellante impugna solo la parte RAGIONE_SOCIALE sentenza relativa al riconoscimento del danno non patrimoniale di natura biologica per le lesioni riportate da . Lamenta che il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale subito dall’attric e sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU medico legale svolta in giudizio riconoscendo in aggiunta, un ‘ incremento per sofferenza su punto percentuale di danno biologico ‘, giungendo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE somma di € 453.344,50 . Tale aumento viene giustificato dal primo giudice sulla base del fatto che ‘ la sua vita di relazione ha subito un peggioramento, con gravi sofferenze per la stessa (incremento per sofferenza su punto percentuale di danno biologico) come dimostrato dalla documentazione medica in atti (nello specifico valutazioni unità funzionale di salute mentale) e riscontrato dal CTU.’
Parte appellante, oltre a lamentare che il primo giudice non avrebbe specificato analiticamente le singole voci di danno, non chiarendo, per esempio, quale sia stato il valore RAGIONE_SOCIALE diaria applicato (minimo/medio/massimo) o quanto sia stato riconosciuto a titolo di incremento sul punto, e così liquidando un danno complessivo di cui è impossibile la decifrazione, censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto detto incremento, in
quanto in contrasto con i principi giurisprudenziali dettati in materia dalla Cassazione. Afferma che sia il peggioramento RAGIONE_SOCIALE vita di relazione che il danno psicologico altro non sono che la naturale e normale conseguenza del grado di invalidità permanente riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE danneggiata. L’originaria attrice afferma – non ha allegato circostanze straordinarie ed eccezionali per poter incrementare il danno riconoscendo ulteriori importi rispetto a quelli determinati in base ai criteri di liquidazione aAVV_NOTAIOati dal Giudice di prime cure, ossia le Tabelle del Tribunale di Milano, che al loro interno già ricomprendono, rispetto ai valori standard precedenti e relativi al solo aspetto anatomo-funzionale RAGIONE_SOCIALE lesione, una personalizzazione del danno con funzione risarcitoria sia RAGIONE_SOCIALE sofferenza soggettiva psichica (danno morale), sia del pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali e personali RAGIONE_SOCIALE vita del danneggiato.
Il motivo è fondato.
Non si ravvisano ragioni per personalizzare il danno non patrimoniale accertato e riconosciuto. L’operazione di “personalizzazione” impone “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, anomale ed eccezionali che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017), e ciò in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018). Alla stregua di tali premesse, dunque, la “personalizzazione” del danno patrimoniale lungi dal potersi fondare su di una sorta di “automatismo” legato all’entità del postumo di invalidità, avrebbe richiesto l’individuazione di circostanze specifiche “ulteriori” rispetto a quelle “ordinarie”, come detto, non solo “compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (cfr. Cass. n. 14364/2019). Nessuna specifica allegazione e deduzione probatoria risulta essere stata deAVV_NOTAIOa in relazione alla compromissione di specifiche attività relazionali RAGIONE_SOCIALE vittima. Sulla base dei documenti e RAGIONE_SOCIALE allegazioni dell’appellante, le circostanze di fatto, peculiari al caso de quo e che coinciderebbero con le sequele sanitarie, i trattamenti subiti e la sofferenza rientrano nelle conseguenze ordinarie già individuate e, quindi, compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Il danno riconosciuto a titolo di invalidità
temporanea e totale comprende tutte le sequele conseguenti al grado di invalidità riconosciuta laddove invece non vi è stata specifica allegazione di conseguenze specifiche, ulteriori e diverse che determinino un aggravamento RAGIONE_SOCIALE compromissione invalidante.
Il conteggio del danno riconoscibile, quindi, effettuato secondo le medesime tabelle utilizzate dal Tribunale (Tabelle di Milano) è il seguente:
danno non patrimoniale risarcibile euro 377.492,00 pari alla I.P. del 50%; euro 10.350,00 per itt; euro 7.762,50 per it al 75%, ed euro 5.175,00 per itp al 50%, per un totale di euro 400.770,59.
Ne consegue che in favore di va liquidato l’importo di euro 360.693,53 (90% di euro 400.770,59) a titolo di danno non patrimoniale di natura biologica e morale; euro 4.227,77 a titolo di spese mediche (pari al 90% di euro 4.697,53), ed euro 193.594,50 (pari al 90% di euro 215.105,00) a titolo di danno parentale, oltre accessori su ciascuna somma come riconosciuti dal Tribunale
Tale è l’importo che può essere riconosciuto, e che va maggiorato come stabilito dal Tribunale di interessi e rivalutazione sulla predetta somma (previa devalutazione come sempre stabilito dal Tribunale), con le decorrenze individuate dal Tribunale.
Il danno riflesso subito da
ha agito in giudizio per richiedere sia il risarcimento del c.d. danno riflesso subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate dalla moglie , sia per ottenere il c.d. danno parentale conseguente al decesso RAGIONE_SOCIALE suocera . L’appellante impugna entrambe le liquidazioni per le seguenti ragioni.
a) -In relazione al danno riflesso l’appellante contesta, in quanto errato, il richiamo al principio di non contestazione, applicato dal Tribunale, il quale ha affermato che la
non ha specificamente contestato che il abbia subito un pregiudizio derivant e dalle lesioni riportate dalla moglie. L’appellante afferma che il Tribunale confonde il principio dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova ex art. 2697 c.c. gravante sull’attore con il principio di non contestazione, il quale opera solamente nei confronti dei fatti noti alla parte e non per i fatti ignoti che, come tali, devono essere provati da chi li allega, in questo caso dagli attori. Deduce che l’unico fatto noto alla è che è il marito convivente di , incombendo sull’attore l’onere di provare che vi sia stato uno stravolgimento RAGIONE_SOCIALE vita familiare e che il marito avrebbe rinunciato a tutto quello che faceva in precedenza, circostanze che dovevano essere rigorosamente dimostrate. Aggiunge che il cd. danno riflesso non può mai essere
riconosciuto in via automatica. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE CTU emerge chiaramente che i postumi riportati dalla on hanno determinato la perdita RAGIONE_SOCIALE propria autosufficienza, come invece deAVV_NOTAIOo dagli attori in citazione, con conseguente infondatezza del quadro dipinto in citazione secondo cui il e la figlia RAGIONE_SOCIALE vrebbero stravolto la propria vita rinunciando a tutto quello che svolgevano prima del sinistro per dedicarsi all’assistenza RAGIONE_SOCIALE stessa.
b) Censura la sentenza anche in ordine alla quantificazione del risarcimento operato, laddove il Tribunale ha applicato, per analogia, la tabella prevista dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale. Lamenta che il primo giudice ha calcolato il danno subito dal marito come se la moglie fosse deceduta nel sinistro quantificandolo nella somma di € 259.812,00, e poi lo ha ‘abbattuto’ RAGIONE_SOCIALE percentuale de 50% pari alla IP riconosciuta dal CTU, giungendo così a una liquidazione – peraltro errata nel calcolo in quanto il 50% di € 259.812,00 ammonta a € 129.906,00 e non € 179.906,00 – del tutto eccessiva. Invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALE Tabelle per il danno riflesso del Tribunale di Roma, in quanto elaborate tenendo conto di numerosi fattori e variabili (‘danno morale’ inteso come dolore/ansia/incertezza in ordine al futuro del congiunto e ‘danno dinamico -relazionale’ inteso come modificazione peggiorativa RAGIONE_SOCIALE relazioni di vita del congiunto sul quale grava l’obbligo di assistenza), così da parametrare il risarcimento al caso specifico.
I motivi di cui sopra possono essere esaminati congiuntamente fra loro e sono parzialmente fondati.
Condivide la Corte l’assunto per cui non può trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che costituisce ormai principio costantemente affermato anche in sede di legittimità quello per cui l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Cass. n.14652/2016; Cass. n. 87/2019; n. 18074/2020; n. 2174/2021; n. 12064/2023), ciò in quanto l’interpretazione dell’ art. 115 c.p.c. cui si è approdati è quella per cui la norma impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità RAGIONE_SOCIALE parte, non potendosi imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti. L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e deAVV_NOTAIOi nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova (Cass. n. 11353/2004).
Tale affermazione, tuttavia, va calibrata col principio, affermato dalla Corte Suprema, per cui il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità RAGIONE_SOCIALE ricadute RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa (sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti RAGIONE_SOCIALE vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento RAGIONE_SOCIALE loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propri a di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile 2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio 2023, n. 1752). Traducendosi il danno in un patema d’animo ed anche in uno sconvolgimento RAGIONE_SOCIALE abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). Nel caso in esame la invalidità permanente riportata da è elevata (pari al 50%) a causa RAGIONE_SOCIALE sintomatologia dolorosa e RAGIONE_SOCIALE limitazione RAGIONE_SOCIALE motilità ai gradi estremi conseguenti agli esiti fratturativi, nonché allo stato depressivo persistente connotato da importante calo del tono timico, dell’insonnia e degli attacchi di panico, nonché del lungo periodo di invalidità temporanea (180 giorni). Ne consegue che può ben ritenersi sussistente un danno riflesso in capo al coniuge per le gravi lesioni patite dal congiunto.
In ordine ai criteri di liquidazione, la Corte osserva che la Corte di Cassazione si è già espressa nel senso che ‘ …Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti RAGIONE_SOCIALE vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione ‘a punti ‘ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso ‘in quanto per ora non è stato raccolto
un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione RAGIONE_SOCIALE tabelle dell’RAGIONE_SOCIALE, lasciando in questo caso al giudice ‘…valutare se ritiene di avvalersi RAGIONE_SOCIALE tabella sul danno da perdita delrapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto deAVV_NOTAIOo e provato» (punto 17 RAGIONE_SOCIALE ‘domande e risposte’, all.2 RAGIONE_SOCIALE tabelle milanesi ed. 2022) .’ (cfr. Cass. n. 13540/2023).
Anche questa Corte di Appello si è espressa in tal senso in precedente specifico (cfr. sentenza n. 930/2024 del 28/6/2024), in ragione RAGIONE_SOCIALE finalità di garantire non solo un’adeguata valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, tenuto conto che il punteggio a punti tiene conto dell’età RAGIONE_SOCIALE vittima, dell’età del superstite, del grado di parentela e RAGIONE_SOCIALE convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’imp orto finale dei correttivi in ragione RAGIONE_SOCIALE particolarità RAGIONE_SOCIALE situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/ 2021, n. 26300; 10/11/2021, n. 33005)’ . Orbene, ritiene questa Corte che le tabelle del Tribunale di Roma, pubblicate il 10 novembre 2023, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE precedenti del 2019, aggiornandole al tasso di inflazione annuo del periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2022, pari al 15,8%, siano idonee ad addivenire alla quantificazione del danno oggetto di causa.
La tabella prevista per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso è la tabella F. Il punto comprende le due diverse componenti del danno morale, correlato all’aspetto interiore del danno sofferto, dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia, incertezza in ordine al futuro del congiunto quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa RAGIONE_SOCIALE relazioni di vita esterne del soggetto. Per il danno relativo all’aspetto interiore è previsto un importo di € 3474,00, oltre ad un pari importo compreso tra € 3474,00 e euro 2450,00 (liquidato senza ulteriore maggiorazione in ragione RAGIONE_SOCIALE percentuale di invalidità RAGIONE_SOCIALE signora che ha comunque mantenuto un ampio margine di autonomia) nel caso di assistenza pubblica o comunque ulteriori risarcimenti per assistenza (nel caso risulta dalla CTU che la signora stata dichiarata invalida civile, pag. 10).
Considerato, quindi, il valore del punto pari a euro 5.924,00 occorre prendere in considerazione il parametro dato dalla relazione di parentela con il danneggiato e quindi il rapporto di coniugio, pari a 20 punti, oltre 4 punti per l’età del danneggiato (r ange 61-70
anni), 4 punti per l’età del parente da risarcire (range 51 -60 anni), nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato, pari al 50%
Ne deriva la moltiplicazione di € 5.924,00 per 28 punti, che si calcola in € 165.872,00. Moltiplicando detto importo per 50% si addiviene all’importo di € 82.936,00.
L’importo spettante viene quindi determinato in euro 74.642,40 (pari al 90% di euro 82.936,00).
Detta somma va maggiorata di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, salva la diversa data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE devalutazione, ossia dal 10/11/2023, stante la pubblicazione in tale data RAGIONE_SOCIALE tabelle di Roma.
c) Riguardo alla voce di danno parentale, parte appellante lamenta che il Tribunale ha liquidato in favore di la somma di € 44.148,00 per la perdita RAGIONE_SOCIALE suocera sulla base RAGIONE_SOCIALE Tabelle del Tribunale di Milano. Al riguardo l’appellante ribadisce tutte le contesta zioni sopra sollevate in relazione all’errata applicazione del principio di non contestazione da parte del Giudice: in questo caso, l’unico dato noto alla era il rapporto di parentela intercorrente tra il e ; spettava all’attore dimostrare di aver subito un dolore apprezzabile per la
perdita RAGIONE_SOCIALE suocera, non desumibile unicamente dalla circostanza che fossero conviventi. Nessuna prova sul punto è stata offerta in primo grado.
In ogni caso -prosegue anche a voler concedere che l’attore abbia avuto una apprezzabile relazione affettiva con la suocera, l’appellante rileva come questa non potrà mai essere superiore a quella che il Tribunale ha riconosciuto in favore dei figli RAGIONE_SOCIALE defunta. Con riferimento alla voce relativa all’intensità RAGIONE_SOCIALE relazione, il Tribunale ha riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE figlia 15 punti, mentre in favore del genero 30 punti. Sul punto l’appellante rileva l’incongruità di una simile statuizione domandandosi come sia possibile che nei confronti di un genero si possa riconoscere un’intensità affettiva doppia rispetto a un figlio. Il motivo è fondato.
Per il genero la Corte rileva la totale carenza di allegazione e prova di un particolare legame affettivo.
In proposito vale il principio per cui in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti RAGIONE_SOCIALE vittima di un illecito ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., questi ultimi devono provare l’ effettività e la consistenza RAGIONE_SOCIALE relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, pur potendo costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la
profondità. Se cioè la domanda può trovare accoglimento anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero, non essendo condivisibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto RAGIONE_SOCIALE sola cd. «famiglia nucleare», ammettendosi la possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto (v. Cass. n. 21230 del 20/10/2016), tuttavia la presunzione RAGIONE_SOCIALE particolare intensità degli affetti è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità per i parenti stretti (v. anche Cass., sentenza n. 1052713 maggio 2011), e nel caso in esame, trattandosi di legame affettivo instauratosi tra due adulti non legati da stretto vincolo di parentela, come suocera e genero, la mancata allegazione specifica e prova di una particolare intensità del legame affettivo, che non può essere desunto dal rapporto di semplice convivenza, non consente l’accogliment o RAGIONE_SOCIALE domanda,.
Nulla pertanto va riconosciuto a tale titolo a
Il danno riflesso subito da
ha richiesto sia il risarcimento del c.d. danno riflesso subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate dalla madre , sia il c.d. danno parentale conseguente al decesso RAGIONE_SOCIALE nonna .
Con riferimento alla prima voce risarcitoria, anche in ordine a tale posizione, l’appellante censura la motivazione del primo giudice per cui anche per la figlia, così come accaduto per il marito RAGIONE_SOCIALE sig.ra la non avrebbe specificamente contestato l’esistenza di un pregiudizio derivante dalle lesioni riportate dalla madre. Deduce che l’unico fatto noto alla convenuta era che era la figlia non convivente RAGIONE_SOCIALE . Altro non era noto e nessuna prova è stata fornita durante il giudizio in ordine a tale pregiudizio. Inoltre, è stato documentalmente provato che la figlia risiede a Reggio Emilia ed è pertanto poco credibile che la stessa possa aver subito quel grave stravolgimento RAGIONE_SOCIALE propria vita quotidiana deAVV_NOTAIOo nell’atto introduttivo.
La sentenza -prosegue parte appellante – è errata anche nella quantificazione del risarcimento operato, essendo stato anche in questo caso calcolato il danno riflesso subito dalla figlia come se la madre fosse deceduta quantificandolo nella somma di € 262.037,00, ‘abbattuto’ RAGIONE_SOCIALE percentuale 50% pari alla IP riconosciuta dal CTU, giungendo così a una liquidazione di € 131.018,50 del tutto eccessiva.
Anche in questo caso l’appellante contesta l’applicazione alla predetta liquidazione RAGIONE_SOCIALE Tabelle previste per il caso morte dal Tribunale di Milano anziché RAGIONE_SOCIALE Tabelle per il danno riflesso elaborate dal Tribunale di Roma.
Il motivo è fondato per quanto riguarda il danno riflesso, dovendosi anche con riguardo a detta posizione richiamare le argomentazioni svolte a proposito del coniuge Applicando le tabelle di Roma, considerato quindi il valore del punto pari a euro 3.474,00 (senza la componente aggiuntiva dinamicorelazionale, considerato che all’assistenza è tenuto ex lege il marito convivente) occorre prendere in considerazione il parametro dato dalla relazione di parentela con il danneggiato, pari a 15 punti, oltre 4 punti per l’età del danneggiato (range 6170 anni), 7 punti per l’età del parente da risarcire (29 anni ), così in totale 26 punti. Detto punteggio va poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1, per un totale di euro 26.
Ne deriva che moltiplicando € 3.474,00 per 26 punti si ottiene la somma di € 90.324,00 che, moltiplicata per 50% pari alla I.P. RAGIONE_SOCIALE Sigra , determina l’importo di euro 45.162,00 , con conseguente riconoscimento dell’importo di euro 40.645,80 (pari al 90% RAGIONE_SOCIALE somma di cui sopra)
Detta somma va maggiorata di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, salva la devalutazione dal 10/11/2023, stante la pubblicazione in tale data RAGIONE_SOCIALE tabelle di Roma.
Il danno parentale subito dai figli di
Con riferimento agli altri figli di , NOME , , , e , la RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto agli stessi un punteggio di 15 per la voce relativa all ‘intensità RAGIONE_SOCIALE relazione affettiva prevista dalle tabelle di Milano, senza offrire alcuna motivazione specifica in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte degli attori in merito all’intensità del rapporto affettivo con la madre.
Il danno parentale subito dai fratelli di
Con riferimento ai fratelli di , NOME e , l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto agli stessi, così come accaduto per i figli, un punteggio di 15 per la voce relativa all’intens ità RAGIONE_SOCIALE relazione affettiva RAGIONE_SOCIALE predette tabelle, senza fornire alcuna motivazione specifica in assenza di qualsiasi prova in merito all’intensità del rapporto affettivo con la sorella.
Detti motivi, inerenti il danno parentale liquidato ai figli e fratelli, possono essere esaminati unitamente e sono infondati.
Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno in re ipsa , ma è pur sempre presuntivo. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l’orientamento unanime RAGIONE_SOCIALE Cassazione è che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’ id quod plerumque accidit , la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all’essere umano (così Cass. Civ. Terza Sezione, n. 11212 del 24/04/2019, Cass. Civ. terza Sezione n. 31950 dell’11/12/2018).
Nel caso di specie la lesione è comprovata dalla presenza di un legame di parentela qualificato e la concreta sussistenza di legame affettivo tra il de cuius e i figli non è mai stato seriamente revocato in dubbio.
In merito alle modalità di liquidazione di tale tipologia di danno, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che (Cass. Civ. Sez. III 30/8/2022 n. 25541) ‘ Come noto, a fronte RAGIONE_SOCIALE morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamicorelazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell’11 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v’e’ dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell’illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE propria pretesa e, dunque, l’esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell’11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI – 3 n. 3767 del 15 febbraio 2.018)’.
Ciò è quanto ha fatto il Tribunale, condividendo la Corte l’attribuzione di 15 punti per la voce relativa alla relazione affettiva, quale valore mediano previsto dalla suddetta tabella, riconoscibile quindi in via ordinaria, alla luce dei normali rapporti intercorrenti tra soggetti legati da analogo vincolo e di medesima età anagrafica.
Tenendo tuttavia conto RAGIONE_SOCIALE percentuale di concorso di colpa attribuibile alla vittima (10%), il danno riconosciuto ai figli e ai fratelli di va così rideterminato, in favore di ciascuno, ed in particolare vanno riconosciute le seguenti somme in favore dei figli:
a euro 144.315,90 (pari al 90% di euro 160.351,00);
a euro 151.355,70 (pari al 90% di euro 168.173,00); a euro 144.315,90 (pari al 90% di euro 160.351,00); a euro 137.276,10 (pari al 90% di euro 152.529,00); a euro 151.355,70 (pari al 90% di euro 168.173,00).
E le seguenti somme in favore dei fratelli:
a , euro 62.656,20 (pari al 90% di euro 69.618,00);
a , euro 62.656,20 (pari al 90% di euro 69.618,00).
Ciascuna somma va maggiorata, come stabilito dal Tribunale, di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all’ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017).
Il danno parentale subito dai nipoti di
Il Tribunale ha riconosciuto il danno parentale in favore di tutti e 9 i nipoti di applicando la Tabella del Tribunale di Milano.
L’appellante osserva come le prove testimoniali sul punto abbiano confermato che le frequentazioni tra nipoti e nonna fossero di natura ordinaria: si vedevano in occasione RAGIONE_SOCIALE festività e a volte la domenica. Inoltre, nessuno dei nipoti era convivente con la nonna e alcuni di essi (come e ) erano residenti in città diverse.
Alla luce di quanto sopra esposto, censura la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a tutti i nipoti, indistintamente, il valore di 15 punti previsto per la voce relativa all’intensità RAGIONE_SOCIALE relazione affettiva e afferma – addirittura di 30 punti in favore di e per essere gli stessi intervenuti sul luogo del sinistro, come se il turbamento subito nel vedere la nonna investita possa influire sull’intensità del rapporto avuto in vita. Tale pregiudizio sarebbe stato eventualmente idoneo a configurare un danno biologico iure proprio che però non è stato provato/liquidato.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la giurisprudenza ha sostenuto da tempo che anche tale rapporto affettivo (nonno/nipote) è meritevole di tutela giuridica, anche in difetto di convivenza (in questi termini, Cass. 7743/20). Del resto, è fin troppo noto che, nella società odierna, i genitori, assorbiti da ritmi di vita e lavorativi sempre più incalzanti, sempre più spesso affidano i figli alle cure dei nonni che, quindi, assumono una posizione di preminenza nella crescita e nella serenità dei nipoti. Secondo la giurisprudenza più recente (Cass 21230/16), quindi, lo stretto vincolo di parentela tra nonni e nipoti fa presumere la sussistenza del danno non patrimoniale. Spetterà al debitore dimostrare che nonno e nipote non si frequentavano, o non si amavano, o non si parlavano, e via dicendo. In difetto, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno.
Nel caso in esame, poi, sono stati assunti testi, i quali hanno confermato che due nipoti ( e ) sono sopraggiunti sul luogo del sinistro ( teste ) e che la signora trascorreva le feste con i nipoti, e che più volte è stata vista trascorrere le feste con i nipoti (teste ), comprese le domeniche (teste ).
Emerge, quindi, anche in concreto un rapporto di frequentazione e affettività che giustifica, come fatto dal Tribunale, un riconoscimento di un punteggio medio (potendo secondo le tabelle milanesi essere riconosciuto il punteggio fino a 30), di 15 punti per la voce relativa alla relazione affettiva, quale valore mediano previsto dalla suddetta tabella, riconoscibile quindi in via ordinaria, alla luce dei normali rapporti intercorrenti tra soggetti legati da analogo vincolo e di medesima età anagrafica, mentre si giustifica il riconoscimento del punto fino a 30 per il grave turbamento che presuntivamente può riconoscersi ai due nipoti sopraggiunti sul luogo del sinistro ove è deceduta la nonna.
Tenendo tuttavia conto RAGIONE_SOCIALE percentuale di concorso di colpo attribuibile alla vittima (10%), il danno riconosciuto nipoti di va così rideterminato, in favore di ciascuno, ed in particolare le seguenti somme in favore dei nipoti:
a , euro 76.410,00 (pari al 90% di euro 84.900,00);
a , euro 79.466,40 (pari al 90% di euro 88.296,00);
a , euro 50.430,60 (pari al 90% di euro 56.034,00);
a , euro 50.430,60 (pari al 90% di euro 56.034,00);
a , euro 59.599,80 (pari al 90% di euro 66.222,00);
a , euro 53.487,00 (pari al 90% di euro 59.430,00);
a , euro 56.543,40 (pari al 90% di euro 62.826,00);
a , euro 59.599,80 (pari al 90% di euro 66.222,00);
a , euro 56.543,40 (pari al 90% di euro 62.826,00).
Ciascuna somma va maggiorata, come stabilito dal Tribunale di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all’ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017)
ACCONTI
Successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza, e precisamente in data 23/12/2024 ha provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE seguenti somme :
la
TABLE
TABLE
DETRAZIONE ACCONTI
Gli acconti vanno sottratti dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data RAGIONE_SOCIALE liquidazione); (b) detrarre l’acconto dal credito; (c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c’) sull’inter o capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; (c”) sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell’acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
Parte appellante ha chiesto che gli appellati, ciascuno per il proprio titolo siano condannati a rimborsare alla compagnia appellante le somme che gli stessi risulteranno aver percepito in eccesso rispetto a quelle già ricevute da sia dopo la sentenza di 1° grado sia dopo la conces sione dell’inibitoria parziale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al rimborso effettivo.
Dall’esame degli importi spettanti ai ricorrenti e quelli versati in acconti dalla RAGIONE_SOCIALE ai predetti emerge una eccedenza di versamento effettuato dall’appellante in favore di (che emerge di euro 74.034,33 secondo gli importi di cui sopra) e (che emerge di 27.192,62). Ovviamente gli importi oggetto di restituzione dovranno essere meglio precisati -e quindi potranno essere diversi da quelli indicati all’esito del conteggio aritmetico sopra precisato, inerente la maggiorazione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE rivalutazione, nonché RAGIONE_SOCIALE svalutazione, riferiti sia al quantum risarcitorio spettante agli originari attori sia al quantum degli acconti da detrarre.
3) Con il terzo motivo l’appellante censura l’errata liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali riconosciute dal Giudice di prime cure nell’importo di € 128.449,20, oltre accessori di legge. Afferma che il Tribunale ha applicato i principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in base ai quali il valore RAGIONE_SOCIALE controversia non deve essere individuato nella sommatoria dei risarcimenti liquidati, ma nella domanda di valore più alto accolta, e nel caso di specie quella di alla quale sono stati liquidati € 737.446,32 (scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000). Tuttavia lamenta che la sent enza sarebbe errata nella successiva parte in cui il Giudice ha ritenuto di dover applicare l’aumento del 340% senza prima procedere alla riduzione prevista per l’assistenza a parti con identiche posizioni, come previsto in applicazione dei principi richiamati nella suddetta giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione, la quale ha stabilito che nel caso in cui le pretese fatte valere dai vari attori siano identiche in fatto e in diritto, come nel caso in oggetto, il compenso dovuto vada dapprima riAVV_NOTAIOo del 30%, e poi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti, e del 10% per ciascun cliente dall’undicesimo al trentesimo.
In applicazione di detto principio, considerando che l’importo RAGIONE_SOCIALE 4 fasi dello scaglione ammonta ad € 29.193,00, il Giudice avrebbe dovuto dapprima ridurre il suddetto importo del 30%, pari ad € 20.435,10 e poi calcolare sulla somma di € 20.435,10 l’aum ento del 340%, per un importo finale di € 89.914,44 a fronte degli € 128.449,20 liquidati in sentenza.
Inoltre, l’interpretazione dei criteri dettati dall’art. 4 del D.M. 55/2014 non può derogare a quanto previsto dall’art.5 del c.p.c. Tale incremento non potrà essere superiore alla liquidazione degli onorari che sarebbero dovuti in caso di proposizione autonoma RAGIONE_SOCIALE domanda di minor valore.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, poichè (come affermato di recente da Cass. n. 10367/2024) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si
sommano tra loro ( sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari, dovendo il valore RAGIONE_SOCIALE causa ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali parametrarsi quello RAGIONE_SOCIALE domanda di valore più alto), il Tribunale ha valutato quale compenso su cui effettuare l’aumento del 30% quello di euro 737.446,32 corrispondente a quello che ha liquidato in favore di
.
Premesso che il minor importo oggi liquidato a non determina l’applicazione di un diverso scaglione (la somma ammonta ad euro 558.515,80), l’aumento del 30%, come efficacemente esplicitato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema summenzionata, inerente ad un caso analogo ( vittime del medesimo fatto illecito che domandino il ristoro di danni), è riconoscibile anche per cause che possono differenziarsi solo nel quantum: ‘ l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatt i, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l’onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima ;…). Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di applicare l’aumento che, alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema, è previsto e legittimo, mentre non può essere invocata la decurtazione del 30% stante la diversità RAGIONE_SOCIALE singole posizioni anche ai fini risarcitori, come affermato nella citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, di tal chè il motivo è infondato, salva la diversa liquidazione dell’importo che avverrà con la presente sentenza sulla base del principio RAGIONE_SOCIALE liquidazione in base all’esito comp lessivo RAGIONE_SOCIALE lite.
In conclusione, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, va dichiarato che alla , da misura del determinazione del sinistro per cui è causa hanno concorso un lato, e e , dall’altra, rispettivamente nella 10% e del 90%.
Conseguentemente gli importi per cui vi è condanna a carico dell’appellante e di
e , in solido fra loro, vanno rideterminati come sopra
indicato.
In ordine alle spese di lite, in ragione del principio RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite, e quindi dell’accertato concorso di colpa nella misura del 10% a carico di e , nonché del parziale accoglimento di alcuni motivi di appello in punto quantum ( ed in senso riduttivo), la Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese di lite fra le parti nella misura del 20%, con condanna a carico dell’appellante e di e , in solido fra loro, RAGIONE_SOCIALE frazione residua
dell’80%.
Le spese sono liquidate, quanto al primo grado, nella corrispondente frazione di quanto liquidato dal Tribunale e, con riferimento a questo grado di giudizio, secondo il medesimo scaglione, ma in misura intermedia tra i medi e i minimi, considerato lo sforzo difensivo che traspare dagli atti.
Ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 658/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 21.11.2024, notificata il 05.12.2024, la Corte così provvede: -in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza, dichiara che alla determinazione del sinistro per cui è causa hanno concorso , da un lato, e e , dall’altra, rispettivamente nella misura del 90% il primo e del 10% le seconde; -condanna l’appellante e
, in solido fra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE seguenti somme:
-in favore di di: euro 360.693,53 a titolo di danno non patrimoniale di natura biologica e morale; euro 4.227,77 a titolo di spese mediche, ed euro 193.594,50 a titolo di danno parentale, oltre accessori (rivalutazione e interessi previa devalutazione) su ciascuna somma come riconosciuti dal Tribunale e come detto in parte motiva, somme da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 250.000,00 e di e uro € 191.459,07 come detto in motivazione;
-in favore di di: euro 74.642,40 per la lesione del rapporto con la coniuge oltre accessori come detto in motivazione, eliminando la statuizione di condanna di di e di al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 48.394,72 per la perdita del rapporto con la suocera , e con detrazione dalla somma dovuta degli acconti sopra indicati di euro 50.000,00 e di euro € 98.676,73 come detto in motivazione; -in favore di di: euro 40.645,80 per la lesione del rapporto parentale con la madre , oltre di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale,
salva la devalutazione RAGIONE_SOCIALE somma alla data del sinistro dal 10/11/2023 come meglio precisato in parte motiva, ed euro 56.543,40 a titolo di danno parentale per la morte RAGIONE_SOCIALE , oltre rivalutazione ed interessi su ciascuna somma di cui sopra dalla data del sinistro all’ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017), somme da cui vanno detratti gli acconti sopra nonna indicati di euro 20.000,00 e di euro € 104.381,82 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 144.315,90 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 49.947,74 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 151.355,70 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 51.457,10 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 144.315,90 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 46.287,56 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 137.276,10 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 41.076,99 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 151.355,90 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 51.457,70 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 62.656,20 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 30.000,00 e di euro € 16.133,06 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 62.656,20 , somma da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 30.000,00 e di euro € 16.133,06 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 76.410,00 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 56.091,71 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 79.466,40 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 58.335,36 come detto in motivazione;
in favore di di euro 50.430,60 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 37.020,52 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 50.430,60 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 37.020,52 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 59.599,80 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 43.751,51 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 53.487,00 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 39.264,19 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 56.543,40 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 41.405,17 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 59.599,80 , somma da cui va detratto l’acconto sopra indicato di euro 43.751,51 come detto in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi su ciascuna somma di cui sopra dalla data del sinistro all’ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017);
Gli acconti vanno sottratti dai crediti risarcitori attraverso le operazioni già indicate da Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data RAGIONE_SOCIALE liquidazione); (b) detrarre l’acconto dal credito; (c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c’) sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; (c”) sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell’acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
-condanna gli appellati e alla restituzione in favore dell’appellante di quanto ricevuto in eccesso, all’esito dei conteggi di cui sopra e come specificato in parte motiva, rispetto al quantum risarcitorio loro spettante secondo le statuizioni di cui alla presente sentenza;
-compensa le spese di lite del giudizio di primo grado fra le parti nella misura del 20% e condanna l’appellante , e
, in solido fra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE restante frazione dell’80% che, già nella riAVV_NOTAIOa frazione, liquida in euro 102.759,36, oltre rimborso spese forfettarie, iva, se dovuta e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori RAGIONE_SOCIALE parti originarie attrici, odierni appellati, dichiaratisi antistatari;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-compensa le spese di lite del giudizio di appello fra le parti nella misura del 20% e condanna l’appellante e , in solido fra riAVV_NOTAIOa frazione, liquida in euro 55.000,08 oltre rimborso spese forfettarie, iva, se dovuta e spese generali, con
loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE restante frazione dell’80% che, già nella distrazione in favore dei procuratori RAGIONE_SOCIALE parti appellate, dichiaratisi antistatari;
Genova, 20/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME