SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1927 2024 – N. R.G. 00003251 2021 DEL 12 11 2024 PUBBLICATA IL 13 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3251/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 60019 SENIGALLIApresso il difensore avv. COGNOME C.F.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 60123 60123 ANCONApresso il difensore avv. COGNOME NOME P.
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO null 60121 ANCONApresso il difensore avv. COGNOME.
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME ) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COGNOME P. C.F.
NOME COGNOMEC.F. , con il patrocinio dell’avv. NOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO null 60123 Anconapresso il difensore avv. NOME C.F.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COGNOME INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la sig.ra titolare della omonima ditta individuale conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale, la Sig.ra NOME COGNOME il responsabile civile dell’autoveicolo dalla medesima condotto la società , proprietaria di una recinzione rimasta danneggiata a seguito del sinistro, la , responsabile civile dell’autocarro di proprietà dell’attrice, già parti nel procedimento promosso avanti il GdP di Ancona dalla società , rubricato al n. 552/2021 RG., e che a seguito della costituzione della sig.ra che svolgeva domanda c.d. ‘trasversale’, nei confronti della Trane e del responsabile civile la causa eccedendo per valore, era rimessa avanti all’intestato Tribunale. Interveniva nel presente giudizio il Sig. , proprietario di un’autovettura in sosta rimasta danneggiata, a causa del sinistro per cui è causa. Si costituivano i convenuti ,
, NOME COGNOME riportandosi alle memorie di costituzione, contestando gli assunti avversari.
La causa era istruita con CTU cinematica volta a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro oggetto di causa, e al CTU nominato ing. era posto il seguente quesito: ‘Accerti il C.T.U., esaminati gli atti e documenti di causa, in particolar modo i rilievi e le planimetrie eseguiti dalle forze dell’ordine intervenute nonché ispezionati i luoghi di causa – il tutto anche in assenza di questo G.I. – la dinamica del sinistro di cui si discute, chiarendo, per quanto possibile, la condotta dei conducenti dei mezzi venuti a collidere immediatamente prima dell’impatto, oltre a qualsivoglia ulteriore elemento che possa assumere presumibilmente rilevanza al fine dell’individuazione degli eventuali rispettivi tipi e gradi di responsabilità’.
La dinamica del sinistro era stata ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale di Falconara Marittima, intervenuti sul posto, che hanno predisposto una relazione nei seguenti termini: ‘Il veicolo A (autovettura Dacia targata TARGA_VEICOLO conducente e proprietaria NOME NOME) proveniva da INDIRIZZO lato centro abitato di Castelferretti, dalla sinistra del veicolo B (autocarro Iveco Magirus targato CODICE_FISCALE conducente , proprietaria ) fatto, questo, confermato
da addetti al Vivaio floreale ivi esistente e si è immesso in INDIRIZZO direzione destra – Falconara centro. Il veicolo B circolava su INDIRIZZO in direzione Chiaravalle. Il veicolo A (vigendo per la sua direttrice di marcia segnaletica verticale ed orizzontale di : ‘fermarsi e dare precedenza Stop’) si è immesso in INDIRIZZO, direzione dichiarata Falconara Centro, al sopraggiungere del veicolo B. Al centro dell’intersezione stradale (…) è avvenuto l’urto tra i due succitati veicoli, in seguito al quale, il veicolo A ha rototraslato di circa 180° finendo la marcia contro segnaletica pubblicitaria insistente su para pedonali collocati sulla medesima intersezione (…); il veicolo B, ha terminato la marcia nel senso opposto di marcia, dapprima rasente al muro di cinta (scatto fotografico n° 12) poi contro il veicolo C ivi in sosta regolare, spingendolo indietro, rispetto alla posizione di sosta originaria ‘.
La Polizia Municipale elevava le seguenti contravvenzioni: nei confronti della sig.ra COGNOME NOME per aver violato le norme del Codice della Strada di cui all’articolo 145 commi 1 e 10 perché ‘si è immessa in INDIRIZZO, direzione destra – Falconara centro, senza adottare le opportune cautele ed avvedersi del sopraggiungere sulla medesima via INDIRIZZO, provenienza Falconara centro, del veicolo di controparte’; nei confronti del sig. COGNOMEalla guida del suindicato autocarro ha circolato in INDIRIZZO, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, alla velocità di 60 km/ h; la INDIRIZZO, nel tratto interessato dal sinistro è sottoposta a limite di velocità di 50 km/h; considerata la tolleranza di km/h 6, è stato accertato il superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h ‘.
Il CTU Ing. concludeva rilevando che: ‘ il sinistro si è verificato per la concomitante violazione da parte dei conducenti della posizione da occupare con i propri veicoli sulla sede stradale. La Sig.ra COGNOME nell’effettuare una manovra di svolta a destra avrebbe dovuto tenersi il più possibile in prossimità del margine destro non andando con la propria autovettura ad invadere la corsia di marcia opposta. Il Sig. alla guida dell’autocarro IVECO percorrendo in rettilineo la INDIRIZZO doveva mantenere il proprio veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata potendo tenere un buon margine di distanza dalla linea di mezzeria. Se ognuno dei due conducenti avesse mantenuto la destra nel condurre i propri veicoli l’urto NON SI SAREBBE VERIFICATO. Il comportamento della Sig.ra COGNOME è aggravato dall’aver addirittura invaso la corsia opposta ed aver di fatto concretizzato le condizioni per la causazione del sinistro. Il comportamento della Sig.ra COGNOME risulterebbe ancora più aggravato se avesse eseguito la
manovra in velocità senza arrestarsi allo stop in quanto con tale modalità sarebbe stato più facile non mantenere strettamente la destra come effettivamente accaduto ed avrebbe avuto molte meno possibilità di scorgere il sopraggiungere dell’autocarro al centro della strada. Il comportamento del Sig. è aggravato dall’aver condotto il proprio mezzo anche ad una velocità irregolare in prossimità dell’incrocio che sicuramente ha incrementato l’entità dei danni alle cose ed alle persone ‘.
Non sussistono motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., redatte all’esito di un approfondito esame degli atti di causa, che si condividono, in quanto svolte con motivazioni logiche e coerenti ai riscontri tecnici effettuati nel corso delle operazioni peritali.
Dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, e dalle risultanze della CTU, si può affermare che il sinistro è stato determinato da concorso di colpa paritario, tra i due automobilisti, dichiarando la responsabilità in capo alla sig.ra COGNOME NOME e alla sig.ra in proprio e in qualità di titolare della omonima ditta individuale con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società per euro 4.890,00 oltre IVA e al sig. per euro 9.969,30.
Le spese di lite e della CTU sostenute dal sig.
e dalla società
, sono poste a carico della sig.ra qualità di titolare della omonima ditta individuale
della sig.ra COGNOME NOME
Compensa interamente le spese di lite e della CTU tra la e/o in qualità di titolare della omonima ditta individuale
e la sig.ra COGNOME NOME.
Le spese, liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 in ragione della complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza, tenuto conto degli obblighi di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la sig.ra COGNOME NOME al risarcimento del danno in favore del sig.
, quantificato nella somma di euro 9.969,30, e della la società
. Per euro 4.890,00 oltre IVA, nella misura del 50%;
in proprio e/o in
e
in proprio
2) Condanna la sig.ra in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale al risarcimento del danno in favore del sig.
, quantificato nella somma di euro 9.969,30, e della la società . Per euro 4.890,00 oltre IVA, nella misura del 50%;
3) Condanna la sig.ra in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale e la sig.ra COGNOME NOME, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri come per legge, in favore della società , e al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in in euro 3.000,00 oltre oneri come per legge, in favore del sig. ;
4) Condanna la sig.ra in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale e la sig.ra COGNOME NOME al pagamento della CTU;
5) Condanna la
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a
tenere indenne e manlevare la signora NOME COGNOME anche per spese processuali e di CTU.
6) Condanna la , in persona del suo legale rappresentante, impresa assicuratrice della r.c. dell’autocarro dell’attrice, a tenere indenne e manlevare la sig.ra
in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale anche per spese processuali e di CTU.
Compensa interamente le spese di lite e della CTU tra sig.ra in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale e la sig.ra COGNOME NOME.
Ancona, 12 novembre 2024
Il Gop dott. NOME COGNOME