SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1322 2025 – N. R.G. 00000949 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 2023, promossa da
(C.F.
), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
C.F.
NOME COGNOME per procura in calce all’atto di appello
CONTRO
C.F.
,
in persona
del legale
P.
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE –
– APPELLANTE-
NONCHE’ CONTRO
(C.F. C.F.
, rappresentata e difesa
dallAVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
–
APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 217 pubblicata in data 17.04.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l’appellante:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 217/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17.04.2023, pubblicata in pari data, non notificata ai fini dell’impugnazione – R.G. n. 757/2019 , disattesa ogni contraria istanza,
in via preliminare ed ogni caso:
disporre la convocazione del CTU, Ing. a chiarimenti in ordine alle giuste osservazioni del CTP di parte attrice, ovvero venga disposta la rinnovazione della CTU RAGIONE_SOCIALE anche mediante la nomina di un nuovo CTU;
revocare, in ogni caso, l’ordinanza del 24.01.2022 e, per l’effetto, ammettere tutte le residue istanze istruttorie articolate dall’attore nei propri scritti difensivi e nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della stessa parte attrice in primo grado;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente dell’autovettura FIAT ‘600TARGA_VEICOLO, targata ‘TARGA_VEICOLO‘, di proprietà della e
conAVV_NOTAIOa dalla Sig. ;
IN INDIRIZZO
accertare e dichiarare che il sinistro de quo accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa concorrente al 20% del sig. ovvero nella diversa misura percentuale maggiore o minore che sarà ac corso di causa, o che risulterà di giustizia o che il giudice vorrà determinare in via equitativa, comunque inferiore alla misura del 40%, e di converso accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa concorrente al 80% del conducente dell’autovettura TARGA_VEICOLO, targata ‘TARGA_VEICOLO‘, di proprietà
della e conAVV_NOTAIOa dalla Sig. e comunque superiore alla misura del 60%;
per l’effetto, condannare la Sig.ra
, e la
– C.F.-P.I.:
P.
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, corrente in Verona (INDIRIZZO), sul INDIRIZZO, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’appellante a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti, subiti e subendi dall’odierno appellante a causa dell’occorso meglio specificato in epigrafe e quantificati nella residua somma di € 151.933,73, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia (anche in relazione alla diversa gradazione della responsabilità nella verificazione del sinistro), in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all’effettivo saldo, oltre al danno da incapacità
lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo CTU ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all’effettivo saldo.
IN OGNI CASO :
NOMERE in ogni caso gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.’
In via istruttoria (…) ‘
Per l’appellante incidentale:
‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, contrariis rejectis
In INDIRIZZO principale
· confermare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023, salvi i motivi di appello incidentale non condizionato di cui infra, e, per l’effetto, rigettare tutte le domande di nei confronti di e ;
· in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità concorrente nell’evento per cui è causa nella misura del 50% di responsabilità, a carico dei signori e , rideterminando le somme dovute a titolo ri con riduzione della quantificazione delle stesse in base alla percentuale di responsabilità concorrente e comunque entro il massimale della polizza di copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dell’automezzo Fiat 600 targato
TARGA_VEICOLO,
In via subordinata
· nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo e del secondo motivo di appello del signor
e di mancato accoglimento del motivo di appello non condizionato relativo al riconoscimento della responsabilità concorrente nell’evento per cui è causa nella misura del 50% di responsabilità a carico dei signori e , accogliersi le istanze istruttorie di cui agli atti del primo si riportano.
In via istruttoria (…)
In ogni caso, rigettarsi tutte le domande, comprese quelle istruttorie, di con il favore delle spese ed onorari del primo e secondo grado di giudizio. ‘
Per l’appellata:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, contrariis rejectis In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023, salvi i motivi di appello incidentale, formulati dalla difesa della non condizionato; e per l’effetto, rigettare tutte le domande di nei confronti di ; In ta o nella den a ipotesi di accoglimento del primo e del secondo motivo di appello del signor e di mancato accoglimento del motivo di appello incidentale for lla Compagnia convenuta, volto al riconoscimento della responsabilità concorrente nell’evento per cui è causa nella misura del 50% di responsabilità a carico dei signori e ,la difesa della , ci si associa alle istanze istruttorie così come formulate dalla Compagnia convenuta, facendo proprie tutte le sue argomentazioni, da intendersi tutte qui richiamate. In ogni caso manlevare la sigra in forza del contratto di assicurazione in atti da ogni ulteriore richiesta formu all’attore. Con il favore delle spese. ‘
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 20.08.2016, quando stava percorrendo la INDIRIZZO a San Benedetto del Tronto alla guida del ciclomotore targato TARGA_VEICOLO e veniva violentemente urtato dalla Fiat 600 targata TARGA_VEICOLO, conAVV_NOTAIOa dalla proprietaria ed assicurata per la responsabilità civile con la l’attore ha deAVV_NOTAIOo che il sinistro sarebbe stato provocato dalla conAVV_NOTAIOa di guida tenuta dalla , la quale avrebbe improvvisamente svoltato a destra verso l’ingresso della stazione di servizio,
tagliandogli la strada senza neppure segnalare preventivamente la propria manovra.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha eccepito di avere già versato un congruo risarcimento in favore del ed un’ulteriore somma in favore dell’ che ha riconosciuto nel caso di specie un infortunio in itinere ed una conseguente rendita vitalizia; ha in ogni caso eccepito che il sinistro debba imputarsi alla concorrente responsabilità dell’attore, il quale al momento dello scontro avrebbe sorpassato da destra i veicoli in transito sull’ordinaria corsia di marcia.
Si è altresì costituita la , ribadendo le eccezioni già sollevate dalla propria compagnia e chiedendo comunque di essere manlevata da qualsiasi condanna.
All’esito dell’istruttoria, articolatasi nelle prove orali, in una consulenza RAGIONE_SOCIALE ed in una consulenza medico-legale, con sentenza in data 17.04.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto che il sinistro debba imputarsi per il 60% alla responsabilità della e per il 40% alla responsabilità del ha pertanto condannato le parti convenute, in via solidale tra loro, a versare in favore dell’attore la somma complessivamente pari ad euro 162.239,34, dalla quale dovranno essere detratti gli acconti già versati; ha infine condannato la compagnia a tenere indenne la da qualsiasi conseguenza derivante dal presente giudizio ed ha condannato entrambe le convenute al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore (salva la compensazione limitatamente ad un terzo), ponendo a loro carico anche gli oneri conseguenti alla C.T.U..
Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione di quanto emerso dal verbale redatto dagli agenti intervenuti, dalle prove testimoniali e dalla C.T.U. RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità per il sinistro debba essere addebitata in misura prevalente alla , la quale si è improvvisamente immessa nell’area di servizio senza segnalare il proprio spostamento di corsia e senza rispettare la segnaletica orizzontale; ha ritenuto peraltro che il sinistro debba essere addebitato in misura non modesta alla concorrente responsabilità del il quale non sarebbe stato diretto all’area di servizio, ma avrebbe sorpassato da destra le autovetture
in transito ed in ogni caso non avrebbe tentato ogni manovra possibile per evitare lo scontro.
In ordine al quantum , ha liquidato il danno alla persona riconoscendone la componente morale nella misura massima (tenuto conto della rilevanza delle conseguenze del sinistro) e riconoscendo un’ulteriore personalizzazione in considerazione delle attività sportive svolte dal ha poi detratto dalla quota astrattamente riferibile al danno biologico la somma già richiesta dall’ a titolo di capitalizzazione della rendita riconosciuta; essendo emerso dalla C.T.U. che i postumi conseguenti al sinistro incidono sulla capacità lavorativa specifica dell’attore nella misura del 20%, ha altresì liquidato a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno l’ulteriore somma pari ad euro 20.120,01, in considerazione del reddito annuo attestato dall’ e della residua vita lavorativa del danneggiato; ha altresì liquidato il risarcimento spettante per le spese mediche anticipate e l’assistenza nella fase stragiudiziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , censurando la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di dovergli addebitare una responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro in misura pari al 40%; ha altresì impugnato la pronuncia nel capo in cui sono state detratte dal risarcimento liquidato a titolo di danno biologico le somme già versate dalla compagnia appellata in favore dell’ , nonché nel capo in cui è stato liquidato il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di mancato guadagno; ha poi censurato la decisione del primo giudice di liquidare il danno facendo riferimento all’età che aveva il danneggiato nel momento in cui i postumi si sono stabilizzati invece che all’epoca del sinistro, impugnando da ultimo la regolazione delle spese di lite.
Si è costituita nel presente grado la succeduta alla
a seguito di fusione per incorporazione, la quale ha contestato la fondatezza del gravame; la compagnia ha altresì proposto appello incidentale affinché la responsabilità per il sinistro venga attribuita in pari misura al ed alla , tenuto conto della presunzione discendente dall’art. 2054 comma II c.c..
Si è poi costituita , chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e ribadendo comunque la propria domanda di manleva nei confronti della compagnia appellata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.07.2025 nelle forme previste dall’art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi d’appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato a suo carico un concorso di colpa in misura pari al 40%; l’appellante contesta di avere sorpassato da destra la vettura conAVV_NOTAIOa dalla ed imputa a quest’ultima la responsabilità del sinistro in via esclusiva o quantomeno prevalente per una quota superiore all’80%; lamenta quindi che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie e contesta le conclusioni cui è pervenuta la RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la rinnovazione.
Può essere esaminato contestualmente l’unico motivo d’appello incidentale proposto dalla compagnia appellata, secondo cui l’istruttoria svolta non avrebbe consentito di accertare l’esatta dinamica del sinistro: nel caso di specie dovrebbe pertanto farsi riferimento alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti ai sensi dell’art. 2054 comma II c.c..
Soltanto il secondo motivo dell’appello principale dev’essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Non sussistono infatti i presupposti per fare riferimento alla presunzione discendente dall’art. 2054 comma II c.c., come richiesto nell’appello incidentale proposto dalla tenuto conto che l’ampia
istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha consentito di ricostruire con ragionevole certezza la dinamica del sinistro.
Non può essere accolto neppure il primo motivo dell’appello principale proposto dal secondo cui la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata in via esclusiva alla .
L’appellante contesta a riguardo di avere sorpassato da destra l’odierna appellata e ribadisce che al momento dell’urto egli si sarebbe già trovato nella corsia d’ingresso alla stazione di servizio: tale deduzione non può tuttavia essere fondata sulle dichiarazioni rese alla Polizia dalla teste la quale ha ipotizzato che il ‘probabilmente voleva entrare anch’egli nell’area di servizio’ (cfr. informazioni rese in data 21.08.2016), trattandosi di una mera ipotesi elaborata dalla teste e poi ribadita al primo giudice (cfr. verbale dell’udienza tenutasi in data 02.04.2021).
I rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale subito dopo il fatto e gli accertamenti poi svolti dal C.T.U. hanno del resto consentito di accertare con ragionevole certezza il punto d’urto, posto non all’interno della corsia d’immissione nell’area di servizio, bensì nell’ordinaria corsia di marcia, ben oltre ‘la segnaletica tratteggiata’ che avrebbe consentito il regolare ingresso nella citata area (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
A fronte delle osservazioni mosse dal consulente di parte attrice, il C.T.U. ha altresì chiarito che, ove il ciclomotore al momento dell’urto si fosse già trovato all’interno della corsia d’immissione nella stazione di servizio, non avrebbe terminato la propria corsa a sinistra del guard rail che delimita la medesima area o addirittura non sarebbe stato neppure investito dalla vettura conAVV_NOTAIOa dalla (cfr. pag. 27 della relazione peritale).
L’ausiliare del giudice ha potuto altresì verificare la ragionevole velocità tenuta al momento dell’urto dal ciclomotore (pari a circa 58 km/h) e dalla vettura (pari a circa 30 km/h, cfr. pag. 16 della relazione peritale): risultano quindi confermate le dichiarazioni sin dall’inizio rese dalla medesima teste (secondo cui lo scooter ‘aveva una velocità superiore a quella tenuta dalla Fiat 600’, cfr. verbale in data 21.08.2016) e dal teste (il quale stava
percorrendo la medesima strada a poca distanza dalla e ricorda di essere stato sorpassato a destra da un ciclomotore, pur non essendo sicuro che fosse quello conAVV_NOTAIOo dal cfr. verbale dell’udienza tenutasi in data 09.07.2021).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per rinnovare la C.T.U. né per disattenderne le conclusioni, fondate su approfonditi accertamenti e su elementi di fatto sostanzialmente non contestati dalle parti.
Deve pertanto ritenersi comprovato che, al momento dell’urto, l’odierno appellante stava transitando nell’ordinaria corsia di marcia tenendo la destra e che, avendo una velocità di marcia superiore a quella tenuta dalla , la stava sorpassando.
Nel caso di specie risulta evidente e prevalente la responsabilità dell’odierna appellata, la quale si è improvvisamente immessa nell’area di servizio quando la segnaletica orizzontale ne vietava ormai l’accesso, senza curarsi dei veicoli che stavano sopraggiungendo e senza azionare l’indicatore di direzione.
Il sinistro deve peraltro ascriversi almeno in parte al , il quale stava sorpassando sulla destra l’auto conAVV_NOTAIOa dalla ed aveva pertanto violato l’art. 148 comma III del codice della strada, tenendo in ogni caso una conAVV_NOTAIOa di guida pericolosa per sé e per gli altri conducenti.
In considerazione della gravità delle rispettive conAVV_NOTAIOe, sussistono i presupposti per accogliere parzialmente il secondo motivo dell’appello e riformare sotto tale profilo la sentenza di primo grado, addebitando la responsabilità del sinistro alla nella misura pari al 70% ed al nella misura pari al 30%.
Con il terzo motivo d’appello, il censura poi la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha detratto dal risarcimento astrattamente liquidabile a titolo di danno biologico la somma pari ad euro 64.000,00, individuata quale valore capitale della rendita erogata dall’ per il medesimo fatto; l’appellante eccepisce invece che tale somma sarebbe stata liquidata a titolo di danno patrimoniale e non avrebbe pertanto dovuto essere detratta dal risarcimento
liquidato a titolo di danno biologico, dovendosi tenere conto solo delle c.d. poste omogenee.
Tale motivo dev’essere rigettato.
Sarebbe stato infatti onere dell’appellante dimostrare che la rendita riconosciuta dall’ sia stata liquidata a titolo di danno patrimoniale e non piuttosto, quantomeno in parte, quale indennizzo del danno biologico subito dall’infortunato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 38/2000.
Il non ha proAVV_NOTAIOo alcun riscontro eventualmente valutabile a riguardo; né possono trarsi maggiori elementi dalla comunicazione dell’ in data 24.10.2017 proAVV_NOTAIOa dalla compagnia odierna appellata (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
Poco rileva se il danneggiato non abbia potuto interloquire nella determinazione di tale somma, non essendo stato mai contestato che l’ avesse il diritto di agire in rivalsa, né che l’importo concretamente versato costituisse la capitalizzazione della rendita riconosciuta in favore del lavoratore infortunatosi in itinere.
Con il quarto motivo d’appello, il censura l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato.
Il gravame dev’essere disatteso anche sotto tale profilo.
L’appellante non contesta infatti le modalità di calcolo aAVV_NOTAIOate dal Tribunale, bensì il reddito annuo individuato quale parametro iniziale: sarebbe stato peraltro suo onere offrire ogni elemento utile a riguardo.
Il ha invece allegato all’originario atto di citazione soltanto un contratto di collaborazione con una cooperativa per cui avrebbe dovuto prestare attività di portierato sino alla data del 31.08.2016 per un compenso orario indicato in euro 5,00 (pagg. 383-384 del fascicolo di primo grado, parte 2); nel corso del giudizio non è stata poi proAVV_NOTAIOa alcuna documentazione fiscale, né alcun altro elemento dal quale possano desumersi le ore lavorative prestate e soprattutto il reddito complessivamente fruito.
In tale carente contesto, il primo giudice ha potuto fare riferimento soltanto al reddito documentato dall’ né può essere censurata la scelta di decurtare l’importo astrattamente liquidabile in considerazione della concreta incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica, individuata dal C.T.U. in misura pari al 20% ed in misura poco superiore dallo stesso consulente di parte (cfr. pag. 19 dell’atto di citazione in primo grado).
Con il quinto motivo, poi, il censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha individuato i parametri di liquidazione del risarcimento facendo riferimento all’età del danneggiato nel momento in cui i postumi delle lesioni si sono stabilizzati; l’appellante ribadisce invece la necessità di fare riferimento alla sua età al momento del sinistro.
Anche tale motivo dev’essere rigettato, essendo stato chiarito che, ‘nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza’ (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 3121 del 07.02.2017).
Tenuto conto dell’accoglimento del secondo motivo d’appello, peraltro, il risarcimento riconosciuto in favore del dev’essere comunque rideterminato in considerazione del minore concorso di colpa addebitato a suo carico: in parziale riforma della sentenza gravata, in conclusione, le odierne appellate debbono essere condannate in via solidale tra loro a versare in favore dell’odierno appellante le maggiori somme pari ad euro 177.240,86 per quanto riguarda il danno alla persona (comprensivo dell’inabilità temporanea e già detratto dalla posta del danno biologico quanto versato in favore dell’ e ad euro 17.095,96 per quanto riguarda il danno patrimoniale, sempre salva la manleva da parte della compagnia appellata e previa detrazione delle somme già versate.
Con il sesto motivo d’appello, da ultimo, il censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite
limitatamente ad un terzo; secondo l’appellante, invece, non sarebbe ravvisabile alcuna soccombenza a proprio carico.
Tale censura dev’essere condivisa tenuto conto che, anche all’esito complessivo del giudizio, emerge la prevalente soccombenza delle parti odierne appellate; i compensi andranno peraltro liquidati in considerazione del risarcimento infine liquidato.
Sempre in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, anche le spese del presente grado debbono essere poste a carico delle odierne appellate, salva la manleva, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore effettivo della causa e dell’attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 217 pubblicata in data 17.04.2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno,
cosí dispone:
In parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
NOME e in via solidale tra loro, a versare in favore di le maggiori somme pari ad euro 177.240,86 a titolo di risarcimento del danno alla persona e ad euro 17.095,96 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
NOME e in via solidale tra loro, al pagamento di tutte le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compenso professionale ed euro 1.773,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore del difensore AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
CONFERMA nel resto l’appellata sentenza.
NOME e in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in euro 8.000,00 per compenso professionale ed euro 1.140,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore del difensore AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME