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Concorso di colpa: la ripartizione di responsabilità

La Corte d’Appello di Ancona ha riformato una sentenza di primo grado in materia di sinistro stradale, modificando la ripartizione del concorso di colpa dal 60/40 al 70/30 a sfavore dell’automobilista che aveva svoltato improvvisamente senza segnalazione. La Corte ha ritenuto prevalente la colpa dell’automobilista, ma ha confermato una quota di responsabilità per il motociclista a causa del sorpasso a destra. La decisione chiarisce anche importanti principi sulla liquidazione del danno biologico e patrimoniale.

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Pubblicato il 1 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Concorso di colpa: Ripartizione della responsabilità in caso di svolta improvvisa e sorpasso a destra

La gestione del concorso di colpa nei sinistri stradali rappresenta una delle questioni più complesse e dibattute nel diritto della responsabilità civile. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona offre un’analisi dettagliata su come bilanciare le responsabilità tra un automobilista che effettua una manovra improvvisa e un motociclista che compie un sorpasso a destra. Questo caso chiarisce i criteri per superare la presunzione di pari responsabilità e definire con precisione le quote di colpa.

I fatti del caso

Un motociclista stava percorrendo una strada provinciale quando veniva urtato da un’autovettura. La conducente dell’auto, secondo la ricostruzione, aveva svoltato improvvisamente a destra per entrare in una stazione di servizio, tagliando la strada al motociclo senza segnalare la manovra. Il motociclista, a sua volta, stava superando l’auto sulla destra.

Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto un concorso di colpa, attribuendo il 60% della responsabilità alla conducente dell’auto e il 40% al motociclista. Entrambe le parti, insoddisfatte della decisione, proponevano appello: il motociclista per ottenere il riconoscimento della colpa esclusiva o comunque maggiore dell’automobilista, e la compagnia di assicurazione (in appello incidentale) per ottenere una ripartizione paritaria al 50%.

La decisione della Corte d’Appello sul concorso di colpa

La Corte d’Appello ha parzialmente accolto l’appello principale del motociclista, riformando la ripartizione della responsabilità. I giudici hanno stabilito una nuova suddivisione del concorso di colpa, attribuendo il 70% di responsabilità alla conducente dell’auto e il 30% al motociclista. La Corte ha rigettato la richiesta di applicare la presunzione di pari responsabilità (art. 2054 c.c.), poiché le prove raccolte (testimonianze, rilievi della Polizia Stradale e Consulenza Tecnica d’Ufficio) permettevano di ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente.

Altri aspetti della decisione: la liquidazione del danno

La sentenza ha affrontato anche altre questioni sollevate dall’appellante relative alla quantificazione del risarcimento:
1. Danno biologico e rendita INAIL: È stato respinto il motivo con cui si contestava la detrazione, dal risarcimento per danno biologico, della somma capitalizzata della rendita riconosciuta dall’ente previdenziale. La Corte ha sottolineato che l’appellante non aveva provato che tale rendita fosse stata liquidata esclusivamente a titolo di danno patrimoniale.
2. Età per la liquidazione: I giudici hanno confermato che, per la liquidazione del danno biologico permanente, si deve fare riferimento all’età del danneggiato al momento della stabilizzazione dei postumi e non all’età al momento del sinistro, citando un consolidato orientamento della Cassazione.

le motivazioni

La motivazione centrale della Corte si basa sulla gravità delle rispettive condotte. La responsabilità prevalente è stata attribuita alla conducente dell’auto perché la sua manovra – una svolta improvvisa a destra per accedere a un’area di servizio, in un punto in cui la segnaletica orizzontale non lo consentiva più, e senza attivare l’indicatore di direzione – è stata considerata la causa principale e più grave del sinistro. Questo comportamento ha violato norme fondamentali di prudenza e del Codice della Strada.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che anche il motociclista avesse contribuito all’evento. Il sorpasso a destra, vietato dall’art. 148 del Codice della Strada, unito a una velocità superiore a quella dell’auto (circa 58 km/h contro 30 km/h), è stato qualificato come una condotta di guida pericolosa che ha concorso a causare l’incidente. Questo ha giustificato l’attribuzione di una quota di responsabilità pari al 30%.

le conclusioni

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli è un criterio residuale, applicabile solo quando non sia possibile accertare l’effettiva misura delle rispettive colpe. In presenza di prove concrete, il giudice ha il dovere di valutare la condotta di ciascun conducente e ripartire la responsabilità in base alla gravità delle infrazioni e al loro contributo causale. Il caso dimostra come una manovra imprevedibile e grave come una svolta improvvisa senza segnalazione sia considerata più colpevole di un sorpasso a destra, pur rappresentando anche quest’ultimo una violazione e una causa concorrente del sinistro.

Quando si può superare la presunzione di pari responsabilità in un incidente?
La presunzione di pari responsabilità (art. 2054 c.c.) può essere superata quando le prove raccolte nel corso del giudizio, come testimonianze e consulenze tecniche, consentono di ricostruire con ragionevole certezza la dinamica del sinistro e di accertare il grado di colpa di ciascun conducente.

Il sorpasso a destra comporta sempre un concorso di colpa?
Nel caso esaminato, il sorpasso a destra, in violazione del Codice della Strada, è stato considerato una condotta di guida pericolosa che ha contribuito a causare l’incidente. Ciò ha giustificato l’attribuzione al motociclista di una quota di responsabilità del 30%, confermando che tale manovra può costituire un fattore di concorso di colpa.

Per calcolare il danno biologico permanente, si considera l’età al momento del sinistro o della guarigione?
La sentenza, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che per la liquidazione del danno biologico permanente si deve fare riferimento all’età della vittima al momento della cessazione dell’invalidità temporanea, ovvero quando i postumi si sono consolidati, e non all’età che aveva al momento del sinistro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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