Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 931/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 633/2022 depositata il 09/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
–NOME COGNOME ha stipulato alcune polizze vita con l’RAGIONE_SOCIALE, la quale agiva per conto della RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE. Egli ha versato il premio per diversi anni, chiedendo solo una volta, ed ottenendolo, il riscatto parziale delle polizze, per l’ammontare di
64.069,00 euro. In sostanza, egli ha versato un totale di 325.000,00 euro, quale somma complessiva dei premi assicurativi e, nel corso del rapporto, ha riscattato una parte della somma accumulata, ossia, per l’appunto, 64.069,00 euro.
Se non che, quando ha chiesto ad RAGIONE_SOCIALE il rimborso dell’intero accumulo, la RAGIONE_SOCIALE di assicurazione ha risposto di non riconoscere le polizze, in quanto del tutto prive degli elementi essenziali per poter valere quali contratti di assicurazione; inoltre ha eccepito di non aver mai ricevuto il pagamento dei premi che sarebbe invece stato trattenuto dagli agenti (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
L’assicurato ha sporto denuncia querela verso gli agenti assicurativi, e ne è derivato un procedimento penale.
Hai poi agito sia verso costoro che verso la RAGIONE_SOCIALE.
-Il tribunale di Cuneo ha accolto la domanda; ha ritenuto responsabili del danno sia gli agenti che la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima per fatto altrui ex articolo 2049 c.p.c., e li ha condannati in solido al pagamento della somma di 260 mila euro, frutto della differenza tra l’ammontare dei premi versati (325 mila) e l’ammontare di quanto però riscattato dal cliente (64 mila).
-La sentenza è stata appellata da RAGIONE_SOCIALE e, nel giudizio di secondo grado, la RAGIONE_SOCIALE di intermediazione è rimasta contumace.
La Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione, in quanto ha riconosciuto un concorso di colpa del cliente nella misura del 50% ed ha dunque ridotto l’ammontare del risarcimento nella corrispondente misura.
-Questa decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione sia da NOME COGNOME con due motivi che da RAGIONE_SOCIALE, ugualmente con due motivi. Ciascuna delle parti ha poi replicato con controricorso e memoria alle censure dell’altra.
Ragioni della decisione
Il ricorso COGNOME.
-Come si è detto, la sentenza della Corte di Appello di Torino è stata impugnata separatamente, quindi con due distinti ricorsi, da COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso dei primo dei due è logicamente preliminare poiché pone questioni che mettono in discussione la distribuzione delle responsabilità, mentre quello di RAGIONE_SOCIALE fa questione solo di ammontare: solo decidendo quale è il riparto di responsabilità si può decidere se l’ammontare, di conseguenza liquidato, è corretto o meno.
Dunque, il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 342 c.p.c. e difetto di motivazione assoluto, in relazione all’articolo 1227 c.c.
In realtà la censura è di violazione dell’articolo 112 c.p.c., o almeno, attenendosi alla prospettazione, quella dovrebbe essere.
Infatti, il ricorrente ritiene che la Corte di Appello abbia deciso sulla questione del concorso di colpa del danneggiato, riconoscendolo nella misura del 50%, senza che vi fosse stata domanda in primo grado, senza che il giudice di quel grado se ne fosse occupato, senza che poi la questione venisse riproposta in appello.
Dunque, secondo il ricorrente è violato il principio di diritto secondo cui, sebbene il concorso di colpa sia rilevabile di ufficio, deve comunque emergere dagli atti e se il giudice di primo grado non se ne occupa, la questione deve comunque essere riproposta in appello.
Il motivo è infondato.
E’ dimostrato dal controricorrente, che allega gli atti dei relativi giudizi e ne riporta il contenuto, che la questione è stata espressamente posta in primo grado; che il tribunale l’ha ritenuta infondata, escludendo che l’assicurato fosse investitore abituale e come tale avveduto, (p. 7 del controricorso), ed è stata riproposta in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha ripetutamente chiesto invece la valutazione del comportamento colposo del danneggiato (p. 47 e ss. dell’appello, ed in particolare pagina 50).
Con la conseguenza dunque che il principio di diritto enunciato da questa Corte ( <> (Cass. 1164/ 2020; Cass. 4770/ 2023)), deve ritenersi correttamente applicato.
2. -Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.
Ritiene il ricorrente che vi sia totale difetto di motivazione sull’ammontare del suo concorso di colpa: la corte di merito lo ha fissato nel 50% del totale ma senza motivare sulle ragioni che conducono a quella percentuale, anziché ad una minore.
Il difetto di motivazione sarebbe, secondo il ricorrente, totale.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, è principio di diritto che <> (Cass. 12676/ 2024).
Invece, il ricorrente si limita a denunciare un difetto di motivazione, che peraltro è insussistente in quanto le condizioni del concorso di colpa (non essersi avveduto della macroscopica carenza dei documenti contrattuali, l’essere un investitore esperto, ecc.) sono indicate dai giudici di merito, ma non denuncia alcuna contraddittorietà tra gli elementi che hanno indotto la corte a ritenere il concorso di colpa (carenza documentale ecc.) e la quantificazione operata.
In sostanza, chi denuncia un difetto di motivazione circa l’ammontare del concorso di colpa, non può limitarsi a dire che quella motivazione è carente, ma deve illustrare le ragioni dell’errore di quantificazione, che stanno prevalentemente nel contrasto tra gli aspetti della colpa (in cosa sia consistita) e la sua graduazione.
Ricorso RAGIONE_SOCIALE
1. -la RAGIONE_SOCIALE propone due motivi di censura.
Con il primo motivo si prospetta un omesso esame.
In realtà, la denuncia ha ad oggetto un errore di calcolo, che è poi errore di giudizio e di valutazione.
La Corte di Appello, come si è detto, ha ritenuto un concorso di colpa del cliente nella misura del 50% ed ha dunque ridotto il risarcimento della misura corrispondente.
La sentenza impugnata ha eseguito il calcolo, nel seguente modo: ha tenuto conto dell’ammontare dei premi pagati (325.000 euro), che è la somma che il cliente non avrebbe pagato se non avesse stipulato un contratto truffa e poi ha detratto da tale ammontare la somma di 64069,00 euro, corrispondente a quanto comunque percepito dal cliente a parziale riscatto della polizza, ottenendo un valore di 260.930,45 euro. Su tale somma ha poi operato la decurtazione del 50%, ottenendo 130465, 22 euro.
Secondo la ricorrente invece la decurtazione del 50% andava effettuata non già sulla somma al netto del riscatto, ma sull’ammontare totale, vale a dire dai 325000,00. In sostanza, dato l’esborso di 325000,00 euro, che è il danno totale, andava decurtato il 50%, ottenendo 162.500,00 euro. Da tale somma andava poi detratto il riscatto parziale conseguito comunque dal cliente, ossia 64.069,00, ottenendo cosi 98.431,00 euro da risarcire al cliente, anziché 130.465,22 come calcolato dai giudici di merito.
Il motivo è infondato.
Il cliente, secondo quanto accertato in merito, ha diritto alla metà della somma effettivamente pagata, ed a fronte della quale non ha avuto prestazione alcuna, poiché quello è il danno subito. La somma da lui effettivamente corrisposta è data dall’ammontare dei premi versati (325 mila euro) detratti quelli riscattati, ossia detratte 64.069,00 euro). Il danno lui inferto è costituito in altri termini dall’ammontare delle somme versate senza causa. E tali
somme sono costituite dall’ammontare dei premi pagati, detratti quelli restituiti per riscatto. Il cliente ha corrisposto inutilmente (attesa la non efficacia della polizza) l’ammontare intero dei premi, salvo quelli che, per parziale riscatto gli sono stati restituiti. Dunque, il danno subito è pari a quanto da lui versato, sottratto quanto egli ha avuto indietro.
E’ su tale differenza, che costituisce il danno, che va operata la riduzione del 50%, ossia quella parte di danno che i giudici di merito hanno ritenuto ricadere sullo stesso danneggiato.
-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c.
Sostiene la RAGIONE_SOCIALE ricorrente di essere stata condannata a rifondere la metà del contributo unificato, come se fosse stato versato dalla controparte. Invece RAGIONE_SOCIALE sostiene e documenta di averlo versato lei per intero, e dunque di non doverlo restituire alla parte vittoriosa in giudizio, che evidentemente non lo ha anticipato.
La circostanza è ammessa da COGNOME nel controricorso, ove però si fa presente che tale statuizione non è messa in esecuzione,
essendosi convenuto che si tratta di mero errore materiale.
Il motivo è fondato.
E’ pacifico che il contributo unificato è versato da RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE non deve rimborsarlo alla controparte e che dunque la statuizione che glielo impone è viziata.
La controparte riconosce l’errore.
La circostanza che la stessa controparte assume, in controricorso, di non pretenderne il pagamento non toglie interesse ad agire, onde avere una riforma della statuizione errata che altrimenti è sempre astrattamente eseguibile.
Vanno dunque rigettati entrambi i ricorsi, salvo il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE, nei termini di cui in motivazione. La sentenza può essere cassata senza rinvio, non essendo necessario compiere accertamenti in fatto. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso COGNOME, ed il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE. Accoglie il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di NOME COGNOME quanto alla rifusione, tra le spese di lite, anche della somma corrispondente al contributo unificato. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi ricorrenti principale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 07/10/2024.