SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 5553 2026 – N. R.G. 00002120 2023 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(c.f. ), nato a Castelfranco Veneto (TV) il DATA_NASCITA e ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Padova, INDIRIZZO, giusta procura alle liti conferita in foglio separato C.F. C.F.
ATTORE
-contro-
(P. IVA del Gruppo n. ) con sede in VeronaINDIRIZZO, in persona del procuratore, AVV_NOTAIO delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto del 09.04.2019 rep. n. 15593 racc n. 8798 Notaio dottor , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Treviso, INDIRIZZO, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione Co P.
e
(c.f.
in persona del
P.
legale rappresentante pro tempore, corrente in INDIRIZZO, dichiarata contumace in data 25.5.2023
CONVENUTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Nel merito in via principale, rigettate tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto come in diritto, accertata e dichiarata la responsabilità dell’
- nella propria veste di proprietaria del furgone Fiat Iveco targato TARGA_VEICOLO -nella causazione del sinistro per cui è giudizio, per i titoli e le causali dedotti in atti, documenti e verbali di causa condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. in conseguenza del sinistro de quo e azionati nel presente giudizio che, alla luce delle risultanze istruttorie, sono quantificabili in residui € 28.173,58 – già detratto l’importo di € 50,00 corrisposto dalla c onvenuta a titolo di offerta reale per il danno da lesioni (doc.14) e l’importo di € 6.200,00 corrisposto dalla convenuta a titolo di offerta reale per il danno da lesioni (doc.16), somme trattenute dall’attore a titolo di mero acconto sul maggior danno – o in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo. In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie ad oggi non ammesse e, segnatamente,: A) la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova indicati nella seconda memoria ex art.183 n.2 e ad oggi non ammessi: 11) è vero che all’esito dei rilievi e della ricostruzione del sinistro i Carabinieri di Eraclea hanno contestato al sig.
co nducente del furgone Fiat Iveco targato TARGA_VEICOLO, la violazione dell’art.141, comma 3 e comma 8, C.d.S.; 12) è vero che conferma la relazione di incidente stradale ed il fascicolo fotografico allegato che Le si rammostrano (docc. 4 e 17 fascicolo attoreo); 13) è vero che conferma che il sig.
ha rilasciato le dichiarazioni di cui alla relazione di incidente stradale che Le si rammostra (doc.4 fascicolo attoreo); 14) è vero che dal 01.08.2021 il sig. allorquando si trova a bordo di un’auto o vede circolare dei velocipedi lungo la strada appare agitato e dichiara di provare ansia e paura; 15) è vero che dal 01.08.2021 fino al 15.02.2022 il sig. ha dichiarato di temere per la propria salute; 16) è vero che dal 01.08.2021 il sig. dichiara di vivere uno stato di frustrazione e vergogna per le condizioni del proprio arto sinistro; 17) è vero che dal 01.08.2021 il sig. quando deve svolgere attività che richiedono il sollevamento di pesi chiede aiuto agli amici; 18) è vero che dal 01.08.2021 il sig. quando deve chiedere aiuto agli amici per compiere le attività che richiedono sollevamento di pesi si scusa e dichiara di vergognarsi di tale richiesta; 19) é vero che dal 01.08.2021 al 04.8.2021 durante il ricovero ospedaliero il sig. dichiarava di essere preoccupato per le proprie condizioni di salute e di soffrire per la lontananza da casa; 20) È vero che prima del giorno 01.08.2021 il sig. trascorreva le giornate presso le spiagge di Eraclea (VE) con amici e familiari; 21) È vero che dal 01.08.2021 al 15.02.2022 il sig. è stato costretto a riposo; 22) È vero che nel periodo
temporale di cui al capitolo che precede il sig. ha dichiarato di provare tristezza e frustrazione considerata l’impossibilità di andare al mare, in spiaggia; 23) È vero che dal 01.08.2021 il sig. lamenta dolore al collo con limitazione funzionale, alla spalla sinistra con limitazione funzionale e difficoltà a sollevare pesi dichiarando di provare frustrazione al pensiero di aver perso per sempre la funzionalità dell’arto superiore sinistro. Si indicano come testimoni sui capitoli di prova da 11) a 13) compresi il domiciliato per la carica presso la stazione Carabinieri di Eraclea (VE) in Eraclea (INDIRIZZO) INDIRIZZO e sui capitoli da 14) a 23) compresi il sig. residente in Castelfranco Veneto INDIRIZZO) qualora ritenuto strettamente necessario ai fini del decidere, valutare l’eventuale disposizione di CTU dinamico cinematica per la ricostruzione del sinistro tenuto conto altresì dell’orario dell’incidente e dell’ora rio del tramonto del sole; In ogni caso: ai sensi e per gli effetti di cui all’art.148, comma X, D.lvo 209/2005, si chiede sin d’ora che Codesto AVV_NOTAIO trasmetta, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza di eventuale accoglimento della domanda all’RAGIONE_SOCIALE per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni dell’art.148 D.lvo 209/2005. Contr
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito, in via principale: rigettarsi la pretesa avanzata nei confronti di per le ragioni in atti evidenziate, con integrale rifusione delle spese di lite. Nel merito, in via subordinata: Accertata l’effettiva dinamica dei fatti e, conseguentemente, accertate le fon ti di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa anche ex art. 1227 c.c., laddove ritenuta sussistente un’obbligazione risarcitoria in capo alla compagnia convenuta, liquidarsi secondo giustizia l’eventuale ammontare del risarcimento dovu to dalla convenuta Compagnia, RAGIONE_SOCIALE base della quantificazione del danno risultante dall’istruttoria e valorizzando in ogni caso l’avvenuta corresponsione della somma di € 6.200,00, opportunamente attualizzata. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite ovvero, in subordine, con compensazione integrale ovvero parziale di esse. In via istruttoria: Ci si riporta alla seconda e terza memoria ex art. 183, comma sesto c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 06.02.2023, il signor conveniva dinanzi l’intestato Ufficio la RAGIONE_SOCIALE e l’ onde ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in località Eraclea (VE), lungo la INDIRIZZO INDIRIZZO, in data 01.08.2021 alle ore 21.00 circa. Nello specifico, lo stesso dava atto che, in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre circolava in sella al proprio velocipede diretto verso il centro di Eraclea, veniva improvvisamente colliso dallo specchietto laterale destro del furgone Fiat Iveco targato TARGA_VEICOLO, di proprietà di , condotto dal signor e assicurato per la RCA con
A seguito dell’incidente l’attore ha lamentato danni patrimoniali e non patrimon iali, in ordine ai quali dava atto di aver già ricevuto l’importo di € 6.200,00, da parte di dallo stesso ritenuta non congrua, cui è seguita l’instaurazione del presente giudizio.
In data 16.5.2023, si costituiva in giudizio , chiedendo di rigettarsi la pretesa avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto e, nel merito, in via subordinata, di accertare l’effettiva dinamica dei fatti e, consegu entemente, accertate le fonti di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa anche ex art. 1227 c.c. e, laddove ritenuta sussistente un’obbligazione risarcitoria in capo alla compagnia convenuta, liquidarsi secondo giustizia l’eventuale am montare del risarcimento dovuto dalla convenuta, RAGIONE_SOCIALE base della quantificazione del danno risultante dall’istruttoria e valorizzando in ogni caso l’avvenuta corresponsione della somma di € 6.200,00, opportunamente attualizzata.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 25.5.2023, stante la regolarità della notifica nei e stante l’assenza dello stesso, confronti del convenuto ne veniva dichiarata la contumacia nonché venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa veniva istruita dapprima per il tramite di prova orale per testi, escussi all’udienza del 9.7.2024, successivamente veniva ammessa CTU medico-legale.
Ad esito di ciò, il AVV_NOTAIO ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni, la quale veniva celebrata in data 4.12.2025, ai sensi dell’art. 127ter c.p.c., in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Le domande proposte da parte attrice devono essere parzialmente accolte nei limiti di cui si dirà. In via preliminare, quanto alla dinamica del sinistro, va specificato come, all’arrivo delle forze dell’ordine a seguito dell’incidente, i veicoli erano già stati parzialmente rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell’evento, con difficoltà, pertanto, nel localizzare l’effettivo punto d’urto: in particolare, il veicolo condotto da era già stato spostato più avanti, così come la bicicletta era stata trasferita dai passanti per motivi di circolazione stradale.
La dinamica, quindi, va essenzialmente ricostruita secondo quanto emerso dalle risultanze documentali e testimoniali.
Nello specifico, nel verbale d’incidente viene dato atto che il conducente del veicolo, nell’immediatezza del fatto, forniva spontaneamente dichiarazioni dal seguente tenore ‘ dopo aver preso il mio camion dalla ditta sita i Eraclea INDIRIZZO, prendevo la INDIRIZZO con direzione verso il centro di Eraclea. Appena superato l’intersezione con INDIRIZZO notavo all’ultimo momento una bicicletta condotta da un uomo, ma viste le condizioni meteo e di illuminazione della strada non riuscivo ad evitare la collisione tra il conducente del velocipede e lo specchietto destro del camion ‘. Il conducente della bici, sentito successivamente presso il PS dell’ospedale, riferiva spontaneamente che ‘ tornavo dal mare in bicicletta percorrendo la INDIRIZZO Eraclea verso il centro di Eraclea ed ero diretto verso la zona industriale di Eraclea dove avevo lasciato la mia autovettura parcheggiata ed intendevo tornare a casa a Castelfranco Veneto. Non ricordo le circostanze del sinistro ‘.
Dall’analisi della documentazione fotografica in atti nonché dalle dichiarazioni predette emerge come il sinistro sia avvenuto lungo INDIRIZZO ad Eraclea, vicino all’intersezione con INDIRIZZO, entrambi i veicoli con direzione centro/zona industriale di Eraclea.
Il sinistro, come anzidetto, è avvenuto di sera, alle ore 21:00 circa, come riferito nella relazione dell’incidente e, come risultante anche dalle foto in atti, la visibilità era ‘ sufficiente ‘ mentre per quanto riguarda lo stato dell’illuminazione veniva definito come ‘ buio assenza di illuminazione stradale ‘.
Tale circostanza veniva confermata dal teste Comandante Maresciallo dei Carabinieri, che si era occupato di redigere la predetta relazione, il quale, ha riferito che ‘ posso dire che quel tratto di strada è illuminato nel solo incrocio; la direttrice, cioè la provinciale è priva di illuminazione; confermo quanto riportato in Verbale ‘.
Sempre nel medesimo verbale, così come confermato dal predetto teste, veniva confermato come ci fosse pioggia in atto e asfalto, inoltre, era bagnato per pioggia.
Queste ultime circostanze sono state, invero, parzialmente negate dall’attore in sede di escussione, il quale ha riferito che ‘ No, non è vero; la giornata è stata bellissima; quel giorno non pioveva ‘, ‘ no, come ho già detto; questo mi risulta proprio non vero; stavo percorrendo la strada senza problemi ‘. Sul punto va osservato come la Cassazione, con ordinanza n. 9037/19, ha confermato che nel caso di sinistro stradale, il verbale redatto dalla Polizia fa piena prova fino all’eventuale querela di falso. Ciò
sia per quanto riguarda l’identità delle persone coinvolte nel sinistro, sia per quanto riguarda i fatti ai quali l’agente ha personalmente assistito/accertato, tra cui, quindi, anche le condizioni meteo.
L’attore nei propri atti risulta solamente aver contestato genericamente la presenza della pioggia sia negli atti che durante la propria audizione, senza tuttavia proporre apposita querela di falso.
Le condizioni meteo ivi riportate, quindi, devono ritenersi confermate.
Ciò posto in ordine allo stato dei luoghi va analizzata la condotta tenuta dalle parti, trattasi, invero, di uno scontro tra veicoli, dovendosi ritenere tale la bicicletta ai sensi dell’art. 47 Codice della Strada, la quale risulta conseguentemente soggetta alle relative prescrizioni nonché alla generale regola di cui all’art. 143, comma 2, Codice della Strada, il quale stabilisce che ‘ veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata ‘.
Lo scontro tra due veicoli comporta l’applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c. nella parte in cui prevede che, ‘ nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli ‘ nonché i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, per cui ‘ la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’articolo 2054, comma 2 c.c. ha una funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Conseguentemente l’accertamento concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione prevista da tale norma, nonché dall’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del primo comma di tale disposizione. Inoltre, la prova liberatoria del superamento della presunzione di colpa non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, dimostrando cioè di non aver arrecato un apporto causale alla produzione del sinistro, ma può essere dimostrata indirettamente attraverso l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista’ (Cass, n. 12884/2021).
Analizzando il comportamento tenuto dalle parti, va prima di tutto osservato come risulta circostanza pacifica e non contestata il fatto che l’attore non indossasse né il giubbotto né le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e, come tale, infatti è stato sanzionato ai sensi dell’art. 182, comma 9 bis, del Codice della Strada (‘ sì è vero; non indossavo quelle cose, mi hanno multato e io ho pagato la multa; preciso tuttavia che indossavo una maglia colorata, con rose e fiori molto visibili ‘; la predetta circostanza veniva confermata anche dal teste .
Nel caso di specie, trattandosi di zona extraurbana e non in centro abitato, lo stesso avrebbe dovuto, come di fatto contestato, indossare almeno uno dei due sistema di rilevamento.
Va specificato come in questa sede non rilevino le contestazioni mosse dall’attore circa l’effettivo momento in cui il predetto obbligo sarebbe scattato, in quanto la sanzione risulta non opposta e, come tale, definitiva.
Quanto, alla presenza di idonei sistemi di segnalazione, secondo le risultanze della prova testimoniale è emerso che ‘ come si desume dalla relazione, le luci c’erano; ADR: non ricordo se le luci di cui era dotata la bicicletta fossero accese o spente; mi pare che fossero accese ‘.
La documentazione fotografica in atti conferma che la bici era dotata di illuminazione e catarifrangenti, quanto all’effettiva accensione delle stesse le foto in questione ritraggono la bici sia con le luci in questione accese che spente. Non può dirsi, pertanto, accertata in modo univoco la relativa circostanza.
L’insieme di tutti i predetti elementi comporta la necessaria attribuzione in capo all’attore di un contributo causale nel determinismo dell’evento di causa, anche in applicazione del disposto dell’art. 2054, comma secondo, c.p.c.: lo stesso, infatti, avrebbe, in ossequio anche al principio di autoresponsabilità, considerate altresì le condizioni atmosferiche nonché della strada non particolarmente illuminata, rendersi particolarmente visibile/avvistabile utilizzando i presidi all’uopo previsti al fine, pertanto, di evitare la collisione.
Quanto, invero, alla condotta del conducente del furgone va sottolineato come se pur risulta esser stata contestato alla stessa la contravvenzione di cui all’art. 141, comma 3, Codice della Strada (‘ in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici ‘) non risulta essere stata accertata l’effettiva velocità di marcia dello stesso. Nella relazione dell’incidente, infatti, non risultavano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici coinvolti, tale quindi da confermare, come riferito dal conducente, che lo stesso non fosse stato in grado di evitare la collisione, avendo rallentato solo a seguito dello scontro.
Inoltre, non va sottaciuta la circostanza secondo cui, il sinistro si è verificato in orario serale, con pioggia in atto e con asfalto bagnato, circostanze queste che imponevano al di mantenere una velocità assolutamente prudenziale e moderata, oltre che una particolare attenzione alla guida.
Alla luce di tutto quanto emerso ne consegue che va accertata e dichiarata la prevalente colpa del conducente del veicolo, nella causazione del sinistro in parola, da valutarsi in misura non inferiore al 70%, con conseguente concorso di colpa dell’odierno attore per una misura pari al 30%.
L’evento, pertanto, dovrà essere ascritto alla concorrente responsabilità delle parti nei termini anzidetti.
Acclarato, dunque, il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti dagli attori.
In relazione al danno subito dall’attore, esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell’integrità psico -fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, ‘ con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all’incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ‘, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. n. 3906/2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost. nn. 356/1991, 184/1986).
A causa dell’investimento lo stesso riportò, come riferito nella relazione del C.T.U. (qui da intendersi integralmente richiamata) ‘ politrauma, trauma cranico commotivo con ferita lacerocontusa del cuoio capelluto, frattura scomposta dell’omero sinistro ‘.
Nella perizia è stato, altresì, confermato come ‘ non emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale fra la dinamica del fatto lesivo, come descrittomi (ciclista investito da parte di un camion che lo urtava con lo specchietto retrovisore attingendolo al capo e al braccio sinistro) e le lesioni subite dal Periziato ‘.
Ne è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale al 100% per 3 giorni, parziale al 75% 30 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni.
Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 10-11%.
La liquidazione monetaria di tale danno biologico va eseguita alla luce dei parametri liquidatori fissati con le Tabelle redatte dall’RAGIONE_SOCIALE in quanto ritenuti condivisibili, adeguati, e comunque reputati dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408/2011; ma anche Cass. civ., sent. n. 38077/2021) nonché applicate nella prassi di questo Tribunale (e non risultando più tali le omonime tabelle); devono applicarsi le Tabelle NUMERO_DOCUMENTO, ultima versione pubblicata, secondo l’insegnamento di Cass. civ. n. 33770/2019 che ha specificato la necessità di applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento del verificarsi del sinistro.
Non potrà trovare applicazione nel caso di specie, invece, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che introduce in Italia la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona (c.d. ‘ Danno non patrimoniale di non lieve entità ‘). L’art. 5 del D.P.R., disciplinante il regime transitorio, dispone che ‘ Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore ‘.
Ne consegue, pertanto, in stretta applicazione del dato letterale della norma, l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione predetta, essendo l’operazione avvenuta nel 2020, con conseguente applicazione, ai fini della liquidazione, come anzidetto, delle tabelle milanesi (2024).
Sulla base delle menzionate tabelle va liquidata per l’inabilità temporanea la somma di € 5.520,00 .
Per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente, considerato il grado dei postumi invalidanti (11%) indicato nella c.t.u. e l’età della danneggiata alla data del fatto (anni 66), va riconosciuta la somma di € 20.289,00.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, avendo riguardo alla componente lesione della salute devono si ritiene che non debbano essere adattati e individualizzati, in quanto il CTU ha espressamente riferito come ‘ in tale ambito percentualistico ricadono anche le conseguenze delle menomazioni suddescritte RAGIONE_SOCIALE vita di relazione e sull’espletamento delle normali attività quotidiane. Il paziente non abbisognerà per il futuro di ulteriori interventi sanitari correlabi li all’evoluzione delle lesioni riportate nel fatto de quo ‘.
Il riconoscimento, pertanto, del punteggio nella misura maggiore (11%) rispetto alla fascia indicata dal CTU risulta sufficiente ad assorbire tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all’entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell’integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell’esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In ogni caso va osservato come l’attore si è limitato ad allegare solamente genericamente le circostanze a supporto della personalizzazione richiesta, senza fornire specifica prova che le stesse esulassero dalla quantificazione condotta dal CTU che, per tutte le ragioni anzidette, si ritiene esaustiva.
Il complessivo danno non patrimoniale è pari, quindi, a € 25.809,00.
Per quanto attiene, invero, ai danni patrimoniali subiti dall’attrice, il CTU ha riferito che ‘ le spese sanitarie sopportate ed allegate agli atti ammontanti ad € 322,00 (per fisiocure praticate) risultano all’esame delle singole voci, congrue e pertinenti al fatto di causa . Sono presenti inoltre in atti ricevute di pagamento emesse dall’ 4: · NUMERO_DOCUMENTO del 31.12.2021 per copia cartella clinica per € 30,00; · NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 27.01.2022 per copia lastre o cd referti per € 12,00; NUMERO_DOCUMENTO del 28.09.2022 per copia lastre o cd referti per € 5,00. Sono altresì risarcibili le spese sostenute per la valutazione medicolegale stragiudiziale da parte della Dr.ssa come da preavviso del 09.03.2022 per € 1.830,00 e per l’assistenza in causa come da preavviso del 1 0.12.2024 per € 1.830,00, che risultano congrue secondo indicazioni tariffarie SISMLA nazionali’.
Quanto al costo di riparazione del veicolo, pari ad euro 100, lo stesso andrà integrato (essendo già stati versati 50 euro, come riferito dal medesimo attore), sul presupposto del concorso di colpa sopradescritto del 30%, per un importo ulteriore di 20 euro.
Non va riconosciuta, invero, la rifusione delle spese sostenute per l’assistenza legale prestata dalla RAGIONE_SOCIALE durante la fase stragiudiziale della vertenza, costituendo le stesse danno emergente e in assenza d i prova dell’avvenuto esborso. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le spese sostenute per la negoziazione assistita.
Va, pertanto, individuata, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di € 4049.
In conclusione, riconosciuto il concorso di colpa pari al 30%, va liquidata all’attrice la somma di € 2.834,30 per danno patrimoniale e di € 18.066,30 per danno non patrimoniale, a tali somme andrà dedotto quanto già ottenuto a titolo di acconto da parte della compagnia assicuratrice.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l’esatto adempimento (Cass. SS.UU., sentenza in data 22.4.94/17.2.95, n. 1712, Cass., sez. un., n. 557/2009), per cui dovrà essere corrisposto l’interesse in misura legale RAGIONE_SOCIALE somma liquidata, previamente riportata a valori dal 1.8.2021 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione, mentre dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi legali.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi per 2/3 a carico dei convenuti stante il riconoscimento del concorso di colpa nei termini siffatti (percentuale da calcolarsi nella somma totale pari ad euro 5077).
Con egual percentuale vanno poste a carico dei convenuti anche le spese di CTU, così come liquidate in sede di conferimento dell’incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Spese di CTU, come liquidate in sede di conferimento incarico, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute per la quota di 2/3 e il restante 1/3 rimane a carico di parte attrice. Così deciso in Venezia, 31.3.2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME