Equiparato vittima del dovere: il diritto al riconoscimento e ai benefici
Ottenere lo status di equiparato vittima del dovere rappresenta un passaggio fondamentale per i servitori dello Stato che subiscono infortuni gravi in servizio. Una recente sentenza del Tribunale di Venezia affronta con precisione i confini di questo diritto, analizzando sia le condizioni operative necessarie per il riconoscimento, sia i limiti temporali per richiedere gli arretrati economici.
Il caso: infortunio durante l’attività di paracadutismo
La vicenda riguarda un militare effettivo che, durante una missione addestrativa di aviolancio, ha subito un grave infortunio in fase di atterraggio. La causa è stata individuata in una straordinaria ed improvvisa folata di vento che ha provocato una caduta all’indietro. Nonostante il riconoscimento della causa di servizio, l’amministrazione aveva inizialmente negato lo status di equiparato vittima del dovere, sostenendo che l’evento fosse avvenuto in circostanze ordinarie.
Il ricorrente si è dunque rivolto al giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del proprio status, basandosi sulla particolare pericolosità della missione e sulla sussistenza di un’invalidità permanente accertata poi tramite consulenza tecnica d’ufficio (CTU) nella misura del 25%.
La decisione del Tribunale di Venezia
Il Giudice ha accolto la domanda del militare, sottolineando come l’attività di aviolancio esponga il personale a rischi superiori rispetto alle normali condizioni di ufficio o servizio ordinario. La presenza di una condizione ambientale avversa, come la folata di vento improvvisa, conferma la sussistenza di quegli elementi di eccezionalità richiesti dalla legge per l’equiparazione alle vittime del dovere.
Un punto cruciale della decisione riguarda la distinzione tra il diritto allo status e il diritto alle somme di denaro: mentre il primo è imprescrittibile, il secondo è soggetto a limiti temporali precisi.
Le motivazioni
Secondo le motivazioni espresse nella sentenza, il riconoscimento dello status di equiparato vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, della Legge 266/05, richiede che l’infermità sia dipendente da causa di servizio in “particolari condizioni ambientali o operative”. Nel caso di specie, la missione addestrativa è stata ritenuta tale poiché implicava rischi eccedenti l’ordinarietà.
Il giudice ha inoltre chiarito che la domanda per l’accertamento dello status non scade mai (è imprescrittibile), seguendo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni economiche (assegni vitalizi e speciali elargizioni), si applica la prescrizione ordinaria decennale. Ciò significa che il ricorrente ha diritto a percepire gli arretrati solo a partire dai dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni
In merito a le conclusioni, il tribunale ha condannato il Ministero competente a corrispondere l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio mensile, con l’incremento previsto dalla legge. La sentenza ribadisce un principio di equità: chi serve lo Stato in condizioni di rischio elevato deve essere tutelato, ma è onere del danneggiato attivarsi tempestivamente per non perdere il diritto alle somme maturate nel tempo, rispettando i termini della prescrizione decennale per i benefici economici.
Quando spetta lo status di equiparato vittima del dovere?
Lo status spetta quando un militare o un dipendente pubblico subisce un’infermità permanente durante missioni che comportano rischi particolari per condizioni ambientali o operative, eccedenti l’ordinario servizio.
Il diritto a essere riconosciuto vittima del dovere cade in prescrizione?
No, l’accertamento dello status è un diritto imprescrittibile che può essere richiesto in qualsiasi momento. Tuttavia, i benefici economici arretrati sono soggetti alla prescrizione decennale.
Quali benefici spettano a chi viene riconosciuto come equiparato vittima del dovere?
Spettano assegni vitalizi mensili, speciali elargizioni e altri benefici assistenziali previsti dalla legge, calcolati in base alla percentuale di invalidità accertata da un medico legale.