SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6224 2025 – N. R.G. 00020411 2023 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice NOME COGNOME pronuncia questa
SENTENZA A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE
EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado , iscritta al n° 20411 / 2023 R.G. , promossa da:
(cod. fisc.
col procuratore domiciliatario avv. COGNOME
PARTE RICORRENTE
contro
:
(cod. fisc.
col procuratore domiciliatario avv. COGNOME
(cod. fisc.
col procuratore domiciliatario avv. COGNOME
PARTE RESISTENTE
C.F.
P.
C.F.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni della memoria ex a. 281 duodecies depositata il 30.11.2023, cioè:
‘… dichiara di aderire alle risultanze medico legali rip gale’ eseguita per conto della convenuta e depositata sub doc. 4 nel fascicolo della nte si precisa la domanda rideterminand
azione di dal dott.
.
nni nella minor somma di €. 22.570,78 … per le lesioni subite, ivi ricomprendendosi il danno biologico, l’invalidità temporanea subtotale, parziale e relativa, il danno
•
patrimoniale ammontante ad €. 22.010,78, oltre la somma di € 250,00 per i danni materiali relativi all’acquisto della city bike; € 140,00 per il recupero della city bike a mezzo della RAGIONE_SOCIALE, giusta fattura n° 219/2021 (allegata sub doc. n. 9); €. 170,00 per l’acquisto degli occhiali e lenti da vista’
La resistente conferma le conclusioni della memoria depositata il 1° dicembre 2023, cioè:
‘Nel merito in via principale: Rigettare la domanda attorea in quanto infondata … Nel merito in via subordinata: … limitare l’obbligo risarcitorio, gravante in capo alla conchiudente nei limiti di quanto provato …
In via riconvenzionale trasversale: … accertato lo stato di ebrezza ed agli effetti dell’art. 186 comma 2 C.d.S. in capo alla Sig.ra condannare la medesima al pagamento in favore della Com dell’importo di Euro 2.500,00 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale trasversale’
La resistente conferma le conclusioni della memoria depositata il 1° dicembre 2023, cioè:
‘in via principale e nel merito rigettare le richieste e respingere le avverse istanze risarcitorie dell’attrice, in quanto del tutto infondate …
ordinata, sulla domanda in via riconvenzionale e trasversale di
a formulata in via riconvenzionale trasversa e in ogni caso limitare l’eventuale condanna dell’assicu favore della Compagnia dell’importo di Euro
2.500,00′
Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato del 26.5.2023, esponeva che:
· verso mezzanotte del 12 giugno 2021, in Milano all’incrocio semaforizzato fra INDIRIZZO e INDIRIZZO mentre era in sella alla city bike modello ‘RAGIONE_SOCIALE‘
ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro coll’autovettura
tg. FN225
condotta dalla convenuta
rata presso la
, la ricorrente stava t ua in INDIRIZZO e, giungendo dal INDIRIZZO, ‘ attraversava la carreggiata laterale di INDIRIZZO
INDIRIZZO con direzione INDIRIZZO … attraversava la carreggiata laterale di INDIRIZZO utilizzando le strisce pedonali, poste all’altezza della farmacia ivi esistente, fermandosi in corrispondenza dello spartitraffico centrale alberato, in attesa della segnalazione semaforica verde per i pedoni, al fine di attraversare la
seconda serie di attraversamenti della INDIRIZZO in direzione della INDIRIZZO;
· ‘ottenuta la segnalazione s verde per i pedoni e utilizzando gli appositi attraversamenti, la sig.ra a bordo della sua city bike, impegnava l’incrocio con direzione INDIRIZZO veniva attinta, nella parte posteriore laterale sinistra (ruota posteriore) dalla parte anteriore sinistra ( raurti anteriore) dell’autovettura Smart Fortwo, condotta dalla che, percorrendo INDIRIZZO con direzione centro città, non arrestava i mezzo in corrispondenza del semaforo proiettante in quel momento luce rossa’;
· la polizia locale inf i dalla
· la
uta aveva eseg raccogliendo anche le
e dalla testimone sitiva alla prova
;
cui era invece risultata ne
•
e esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa è la la quale circolava alla guida del veicolo in stato di ebrezza restava il veicolo nonostante la segnalazione semaforica rossa le vietasse di attraversare l’incrocio’;
· a causa del sinistro, la ricorrente aveva riportato lesioni e la bicicletta ( del valore d’acquisto di € 250,00) era rimasta danneggiata in modo tale da rendere la riparazione antieconomica, inoltre si erano rotti occhiali e lenti da vista.
La ricorrente pertanto concludeva chiedendo ‘ 1. accert ersi il sinistro de quo verificato per esclusiva colpa della sig.ra conducente e dell’autovettura Smart Fortwo tg. TARGA_VEICOLO la RCA con la ; 2. conseguentemente, co scuno per il e per nche in solido tra e la sig.ra … al pagamento in favore della sig. della som ,11= o di quell’altra somma maggior rsi anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione all’effettivo soddisfo; 3. in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità, da accertarsi in misura prevalente della cond ura Smart Fortwo tg. CODICE_FISCALE di proprietà e condotta dalla convenuta nella produzione del sinistro de quo e, per l’effetto condannare i convenut ualità ed in solido fra loro, al risarcimento del danno tenendo conto di tale elevato grado di corresponsabilità ‘.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 10.10.2023 svolgendo anche riconve sservando che:
· a differenz to sostenuto dalla ricorrente, le dichiarazioni rilasciate dalla non dimostravano affatto l’esclusiva responsabilità della la testimone non aveva confermato che la ciclista fosse passata verde ma anzi da quanto essa aveva riferito risultava che col rosso era passata invece la ciclista, la quale per giunta aveva violato l’a. 182 CDS avendo
circolato a bordo della bi aggio riservato ai pedoni;
· lo stato di ebbrezza della
era irrilevante;
· contestava anche la mis patrim
arcimento richiesto per danni patrimoniali e non
La convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale di rigettare la domanda attor a riconvenzionale trasversale, di condannare la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla Compagnia l’importo di Euro 2.500,00.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 5.10.2023 osservando che:
· la sola circostanza dell’accertato stato di ebbrezza non era sufficiente per ritenere l’automobilista esclusiva responsabile del sinistro, poiché ‘ per poter addebitare la causa dell’incidente al conducente in stato d’ebbrezza, occorre la dimostrazione congiunta di due elementi: a) … che il sinistro sia oggettivamente riconducibile alla condotta di guida dell’imputato, dovendo emergere, perlomeno, un contributo causale apprezzabile nella verificazione della collisione; b) … che il sinistro sia soggettivamente collegato all’agente, dovendosi poter muovere un rimprovero diverso e ulteriore rispetto allo stato di alterazione – in relazione alla specifica verificazione del sinistro, nel senso che occorre che esso sia ascrivibile a dolo o, quantomeno, a colpa del reo’;
· nella specie, il sinistro era ‘ interamente ascrivibile alla condotta di guida della ricorrente che ha attraversato in sella alla sua bicicletta con il semaforo rosso’;
· contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto.
La convenuta COGNOME quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice.
All’udienza di prima comparizione, tenuta il 14.11.2023, venivano assegnati alle parti i termini ex a. 281 duodecies cpc e con ordinanza 20.2.2024 venivano ammesse prove orali.
All’udienz il giudice onorario di formalmente l’attrice e la convenuta nonché i testi omento del sinistro era sull’au a quella della (trasportata su altra autovettura).
Con ordinanza 2.9.2024 venivano accolte le istanze ex aa. 210 e 213 cpc.
enza del 25.11.2024 il tribunale di MANTOVA interrogava la testimone che si trovava su altra vettura al momento del sinistro.
enza 20.1.2025 veniva dichiarata chiusa l’istruttoria.
All’udienza del 3/7/2025 le parti, rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, svolgevano discussione orale ex a. 281 sexies cpc, all’esito della quale il giudice tratteneva la causa per la decisione.
I motivi della decisione
Nessuno dei testimoni interrogati ha potuto confermare univocamente e con sicurezza quale luce -per la ricorrente ciclista e per la convenuta automobilista- stesse proiettando il semaforo subito prima dell’urto fra i veicolo e al momento di esso.
Le testimonianze raccolte devono infatti essere così sintetizzate:
· il testimone ha dichiarato: ‘ al momento del sinistro di cui e’ cau la mia macchina dietro la smart fortwo condotta dalla signora , preciso che eravamo in fase di frenata e poi di ripartenza, in avamo frenando per il semaforo rosso e poi siamo ripartiti quando e’ scattato il verde . … non eravamo fermi ma in fase di rallentamento in quanto il semaforo era rosso ma prima di fermarsi completamente il semaforo e’ divenuto verde quindi abbiamo continuato la marcia. … mi sono accorto della presenza della bici solo dopo il sinistro, preciso che era buio, era notte. non ho visto il punto d’urto, mi sono fermato quanto il sinistro era gia’ accaduto … non ho visto il momento dell’urto, … posso dire solamente che il semaforo nella direzione mia e della smart era verde, nulla posso dire sulla bici … la smart non era ferma all’intersezione semaforica, aveva rallentato per riprendere la marcia quando e’ scattato il verde. non ho visto l’impatto … non ho visto il lla bici in quanto ero dietro ed era buio’
•
one (trasportata sull’auto condotta dalla testimone ) ha d preciso che al momento del sinistro mi trovavo in quale trasportato con una mia amica, … dovevamo svoltare a sinistra in INDIRIZZO eravamo fermi non ricordo se il se e rosso … non mi sono accorta della presenza della signora a bordo della bici… ricordo di avere sentito stridio dei freni de non so esattamente dire se la smart avesse il semaforo rosso o verde … non so rispondere con esattezza in merito alla luce semaforica di entrambi i conducenti de e della bici’;
· la testimone (che stava sull’auto insieme alla ) ha dichiarato: ‘ macchina ferma all’incrocio in atte nale verde, ricordo di aver sentito un rumore e di essermi accorta che vi era stato un incidente … non posso confermare la dinamica … … non sono in grado di ricordare la dinamica , anche perché io prestavo attenzione alla mia guida; non ricordo se il semaforo fosse rosso o verde … non sono in grado di tempificare se quando c’è stato l’incidente fosse già scattato il verde’.
La complessiva valutazione delle testimonianze non consente perciò di accertare con esattezza le condotte di guida dei due conducenti, risultando in particolare impossibile
accertare quale fosse, per ciascuno di essi, la luce del semaforo.
In considerazione di tale incertezza, deve negarsi che la sola circostanza dell’ebbrezza dell’automobilista imponga di ascriverle l’esclusiva responsabilità dell’urto, dovendosi invece fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’a. 2054/2 cc.
Da ciò discende che all’attrice spetta il risarcimento in misura pari alla metà del danno complessivo come di seguito determinato.
Quanto al danno non patrimoniale, si deve sottolineare che nella prima memoria la ricorrente ha dichiarato di aderire alle concl perizia di parte prodotta dall’assicurat nella quale il dottore onclude riconoscendo che dal sinistro la iportò: inabilità temp a per due giorni e parziale (75%-50%-25 venti più venti giorni, con postumi permanenti fra sette e otto punti percentuali, con spese congrue stimate in EUR 1.138,00.
Considerata l’entità dei postumi, ai sensi dell’a. 139 CAP si deve applicare il DM 16.7.2024, sicché (dato atto che la ricorrente al tempo del sinistro aveva compiuto non 42 bensì 41 anni) il danno totale è dato da: € 12.047 (media fra otto e sette punti di postumi permanenti) + 1.768 per l’inabilità temporanea (2+20+20+20 giorni come sopra specificati) e così in totale EUR 13.815,00, cifra che alla luce del periodico aggiornamento del DM risulta già attualizzata.
Mancando adeguate allegazioni, ancor prima che prove, su tali importi non può essere riconosciuta nessuna maggiorazione in aumento per personalizzazione, mancando la prova che il danno concreto sia maggiore di quello sopportato da persone della stessa età cogli stessi postumi.
Spetta invece alla ricorrente il danno morale pel configurabile reato di lesioni, stimabile in un quarto approssimato del danno pei postumi permanenti, e quindi in € 3.000,00.
Il danno non patrimoniale totale è quindi pari a € 16.815,00.
Quanto al danno patrimoniale, sono riconoscibili:
· la spesa per gli occhiali nuovi (doc. 4, scontrino acquisto) sia pure ridotta a € 120,00 in ragione del deprezzamento per uso dei precedenti;
· la spesa per il soccorso (doc. 9), ridotta in via equitativa in ragione della necessaria proporzione col dichiarato prezzo d’acquisto della bici irrimediabilmente danneggiata, e dunque € 80,00;
· spese mediche stimate dal CT convenuta, € 1.331.
Il danno complessivamente riportato dalla ricorrente è quindi pari a: EUR (16.815 + 120 + 80 + 1.331 =) € 18.346,00 di cui, per le ragioni già illustrate, alla ricorrente spetta la metà, pari a EUR 9.173,00, arrotondabili a EUR 9.200,00 , oltre interessi legali da oggi al saldo, importo al cui pagamento in favore della ricorrente vanno condannate le due resistenti in solido.
L’accertato stato di ebbrezza al LIPORACE (documentato dalla relazione dei vigili, doc. 2 ricorrente e doc. 4 giustifica infine l’accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall’assi rso la sua garantita, la quale del resto non ha specificamente contestato (nella memoria 1.12.2023, primo atto successivo alla riconvenzionale) la sussistenza dei presupposti per applica a contrattualmente pattuita (nella Responsabilità Civile’ del doc. 6 al § 2. La resistente dev’essere quindi condannata la soc. l’importo di E oltre interessi legali da oggi al saldo.
Considerato l’accoglimento delle domande per meno della metà, va posta a carico solidale dei resistenti solo la metà delle spese di lite, liquidata in dispositivo in importo prossimo ai minimi (secondo il DM 55/2014) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell’attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, mentre il restante mezzo dev’essere compensato.
Non può essere rimborsato il contributo unificato che non risulta mai versato.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, co
TABLE
4. condanna le resistenti in solido a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa tra le parti il restante mezzo, escluso il rimborso del contributo unificato che non risulta versato.
Così deciso il giorno 25 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice NOME COGNOME