SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 121 2026 – N. R.G. 00000737 2023 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 19 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
NNUMERO_DOCUMENTO
In composizione monocratica, nella persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2023, trattenuta in decisione all’udienza del 6.11.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, il primo dei quali ridotto a venti giorni, e vertente:
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli indicati difensori in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, giusta delega posta in calce all’atto di citazione – attoriC.F.
(C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese e P.I. ) in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO con sede legale in Zagabria (Croazia) INDIRIZZO e con organizzazione stabile in Italia sita in Trieste, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -convenuta -(c.f. ), -convenuto contumace- P. P. C.F.
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
– accertare e dichiarare la responsabilità del sig. , nato a Napoli il DATA_NASCITA conducente del veicolo FIAT IDEA, tg CV TARGA_VEICOLO, di proprietà del sig. , nato a Napoli il DATA_NASCITA ed assicurato per la RAGIONE_SOCIALE da in forza di polizza n. 10069200014877, nel verificarsi del sinistro occorso in data 12/07/2020, nel Comune di Guardia Lombardi (AV), meglio descritto in narrativa, a causa del quale decedeva terza trasportata a bordo dell’indicato veicolo; -per l’effetto di quanto sopra, condannare il sig. , in solido con (P.I. e c.f.: P.
), in persona del legale rappresentante pro tempore, all’integrale risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo dagli stessi subiti e subendi a causa dell’evento per cui è lite, in quella misura ritenuta di P.
giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi c.d. ‘compensativi’ per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore degli avvocati COGNOME COGNOME che si dichiarano antistatari.’.
Per la convenuta
‘Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare che le richieste risarcitorie attoree sono illegittime ed inammissibili in quanto eccessivamente vaghe e generiche, avendo controparte completamente omesso di allegare e dimostrare l’esistenza di fatti primari fondanti la propria richiesta risarcitoria quali l’interiore sofferenza morale soggettiva e il pregiudizio dinamico-relazionale asseritamente patiti in conseguenza del tragico evento e risultando, allo stato, maturate le preclusioni allegatorie. Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi un obbligo risarcitorio in capo ad accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso colposo RAGIONE_SOCIALE vittima e, per l’effetto, ridurre proporzionalmente il danno liquidabile in favore degli aventi causa.’ Con vittoria di spese.
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Si esponeva in citazione che:
-Nella mattinata del 12/07/2020 la signora si trovava a bordo, quale terza trasportata sul sedile anteriore, dell’autovettura Fiat Idea, tg CV TARGA_VEICOLO, di proprietà del sig. e nell’occasione condotta dal sig. (doc. 3 e 4), alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi) e percorreva la S.S. 303
‘del Formicoso’ in agro del Comune di Guardia Lombardi (AV), con direzione Bisaccia (AV), a velocità elevata (doc. 3 e 4);
-Il sig. , alle ore 9.30 circa, giunto in prossimità del INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE S.S. 303, in quel tratto denominata INDIRIZZO, a causa dell’elevata velocità di marcia – superiore al limite posto in loco di 50 km/h perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva alla sua destra dalla sede stradale, andando ad impattare contro il portale d’ingresso del INDIRIZZO (doc. 3). In seguito all’urto la Fiat Idea continuava a procedere in direzione di Bisaccia lungo il margine destro RAGIONE_SOCIALE sede stradale e, dopo aver avanzato di diversi metri collideva, con la parte anteriore RAGIONE_SOCIALE fiancata sinistra, contro la parte posteriore RAGIONE_SOCIALE fiancata destra RAGIONE_SOCIALE Peugeot 208, tg TARGA_VEICOLO, condotta dalla sig.ra , che in quel momento percorreva regolarmente la S.S. 303, anch’essa in direzione di Bisaccia (doc. 3);
-Dopo l’impatto, la Peugeot 208 veniva proiettata in moto rototraslatorio e, percorsi circa 7 metri, assumeva il suo stato di quiete al centro RAGIONE_SOCIALE corsia avente direzione Guardia Lombardi (doc. 3). La Fiat Idea, invece, procedeva verso il centro RAGIONE_SOCIALE corsia in direzione di Bisaccia, ove, dopo aver percorso circa 5 metri, assumeva il suo stato di quiete al centro RAGIONE_SOCIALE sede stradale in posizione obliqua (doc.3).
-Durante l’evoluzione post -urto, dalla Fiat Idea veniva proiettato all’esterno del veicolo il corpo RAGIONE_SOCIALE passeggera che occupava il
sedile anteriore destro, sig.ra che impattava contro la fiancata destra RAGIONE_SOCIALE Peugeot 208 e quindi rovinava oltre il margine destro RAGIONE_SOCIALE corsia in direzione Guardia Lombardi (doc. 3). A causa delle gravissime lesioni riportate, moriva nell’immediatezza dei fatti (doc. 2, 3 e 4);
-Sul luogo dell’evento intervenivano i RAGIONE_SOCIALE, che raccoglievano i rilievi di rito e che, visto il tragico esito del sinistro, inviavano comunicazione di notizia di reato alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Avellino (doc. 3 e 4). 10. Quest’ultima avviava procedimento penale nei confronti del sig. , nel corso del quale, su richiesta del PM incaricato, veniva svolta la CT dinamico ricostruttiva allegata all’atto di citazione (doc. 3 e 4). Concluse le indagini preliminari, il sig. veniva rinviato a giudizio, con fissazione dell’udienza preliminare al 25 gennaio 2023, per:
il delitto p. e p. dall’art. 589 bis, commi 1, 2, 5 n. 1 ed ultimo comma, c.p. perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme RAGIONE_SOCIALE circolazione stradale e più segnatamente: · dell’art. 142 C.d.S., che impone nei centri abitati il limite di velocità di 50 Km/h;
dell’art. 143 C.d.S., che impone agli utenti RAGIONE_SOCIALE strada di impegnare il margine destro RAGIONE_SOCIALE carreggiata, cagionava il decesso di
e lesioni a ;
Del reato p. e p. dall’art. 187 co. 1 e 1 bis del D. Lvo. n. 285/92 e successive modifiche, perché si poneva alla guida dell’autovettura Fiat Idea targata TARGA_VEICOLO, in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (positivo ai cannabinoidi ed alla cocaina). Con l’aggravante di aver provocato, alla guida del suddetto mezzo ed in tale stato, un sinistro stradale (cfr. capo d’imputazione prodotto sub doc. 4);
-Pacifica la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Fiat Idea, gli attori, risultato vano il tentativo di mediazione, hanno agito in qualità di genitori e sorella RAGIONE_SOCIALE defunta per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti, in particolare, le spese sostenute per i funerali e quello da perdita del rapporto parentale, e hanno all’uopo allegato le tabelle del tribunale di Roma. Il tutto maggiorato del lucro cessante per non avere avuto tempestivamente a disposizione le somme da liquidarsi e interessi legali.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel presente giudizio chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione del procedimento penale a carico del sig. , già menzionato nell’atto di citazione, e, nel merito, contestando le pretese avversarie indeterminate e apodittiche, mancando la prova e la descrizione dei rapporti che gli attori avevano con la defunta e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento stante la condotta colpevole RAGIONE_SOCIALE vittima, in concorso, in quanto non risultava l’uso RAGIONE_SOCIALE cintura di sicurezza e per essere salita la stessa su una vettura condotta da individuo che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti e di alcol. Affermava poi la totale indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE
domanda da lucro cessante per non avere ricevuto per tempo le somme del risarcimento, non risultando essere gli attori investitori abituali.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del convenuto , ritenute le circostanze dirette a provare la dinamica del sinistro non rilevanti in quanto non contestate, la causa era istruita mediante escussione dei testi e, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 190 secondo quanto sopra riportato.
L’art. 141 Cod. Ass. prevede che ‘il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 140, a prescindere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148′. In ogni caso, ai sensi dell’art. 144 CdS ‘Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. …’.
Ebbene, nel caso di specie, risultano non contestati la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni al sinistro de quo secondo quanto affermato e accertato nella CTU svolta nell’ambito delle indagini RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Avellino e l’efficacia RAGIONE_SOCIALE polizza assicurativa tra i due convenuti al momento del sinistro.
Ad avviso del perito nominato in sede penale ‘Per il caso in esame la velocità tenuta unitamente alla condizione psicofisica del sig. , sono le cause del sinistro nonché delle sue nefaste conseguenze. In particolare, la velocità elevata è direttamente correlabile all’energia dissipata al momento degli impatti prima contro il portale in pietra e successivamente contro il veicolo antagonista, nonché con le lesioni mortali patite dalla passeggera sig.ra ‘. Secondo il CT, il sinistro in esame si è quindi verificato a causa dell’elevata velocità di percorrenza tenuta dal sig. alla guida dell’autovettura FIAT IDEA ‘in connessione con l’alterazione dello stato psico -fisico dovuta ad assunzione di cocaina. Dalle analisi di secondo livello eseguite si è appurato che il conducente, al momento del sinistro, fosse sotto gli effetti dello stupefacente. L’evento si sarebbe certamente evitato se il sig.
non si fosse posto alla guida sotto gli effetti RAGIONE_SOCIALE cocaina e avesse tenuto una velocità commisurata alle condizioni RAGIONE_SOCIALE strada e delle sue condizioni psicofisiche’ (cfr. pag. 59 CT del PM doc. 3)
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei termini e per le ragioni che di seguito si indicheranno. Non essendovi discussione in punto an debeatur , si procede all’esame del quantum debeatur , controverso avendo riguardo sia alla debenza di alcune poste di danno pretese sia alla congruità delle somme libellate.
Preliminarmente, a proposito del quantum debeatur, deve considerarsi che il tema RAGIONE_SOCIALE tutela del terzo trasportato è stato specificamente affrontato dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale, alla luce RAGIONE_SOCIALE quale questa Corte ha già affermato, ex art. 1227, comma 1, cod. proc. civ., che ‘L’, comma 1, cod. civ., interpretato in senso coerente con l’ RAGIONE_SOCIALE che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti -non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza, e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta RAGIONE_SOCIALE vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore’ (Cass. 24920/24).
Applicando i suddetti principi la Corte ha ritenuto che è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ.
L’evento dannoso per il danneggiato, invero, non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all’incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente; occorre prendere in considerazione la ‘lesione del bene giudico tutelato’, e quindi nel caso di specie la morte del
trasportato (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile). Orbene, tale evento dannoso non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati dei diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l’auto rispettando le regole del codice RAGIONE_SOCIALE strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben conoscendo o ben potendo conoscere lo stato di ebbrezza in cui versava il medesimo.
Nel caso di specie, in effetti, risulta dalla lettura del verbale redatto dalle Autorità intervenute ‘Sul luogo del sinistro a circa un metro di distanza del veicolo A, RAGIONE_SOCIALE carreggiata veniva rinvenuto un borsellino di colore bianco al cui interno, tra le altre cose, vi era un contenitore in plastica trasparente contenente una polvere bianca, un contenitore in plastica con coperchio azzurro contenente sostanza di colore grigio, verosimilmente entrambe stupefacente ed una pipetta artigianale in plastica usata probabilmente per fumare lo stupefacente che veniva posto sotto sequestro (…)’.
Non si hanno elementi per affermare che le sostanze stupefacenti fossero destinate all’uso promiscuo del conducente e RAGIONE_SOCIALE trasportata, né che la deceduta ne avesse fatto già uso; non si conoscono i rapporti tra i due, ma la presenza del borsellino all’interno RAGIONE_SOCIALE vettura insieme alle modalità di guida del conducente lasciano presumere la consapevolezza in capo alla trasportata RAGIONE_SOCIALE circostanza che il conducente avesse fatto uso di cocaina.
In tale quadro, si ritiene di dover ridurre del 33% il risarcimento spettante ai congiunti RAGIONE_SOCIALE defunta sig. ra quantificandosi in 1/3 il concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE medesima nella produzione dell’evento lesivo, risultando comunque la scelta RAGIONE_SOCIALE donna di salire RAGIONE_SOCIALE vettura del
Desiderio purtroppo decisiva e presumibilmente significativa dell’accettazione del rischio di una guida non conforme alle regole del Codice RAGIONE_SOCIALE Strada.
Nulla è emerso a proposito RAGIONE_SOCIALE circostanza se la vittima indossasse o meno la cintura di sicurezza.
Le domande vanno dunque accolte nei termini e limiti in precedenza indicati.
A proposito del danno parentale, occorre considerare che ‘a fronte RAGIONE_SOCIALE morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.’, (Corte di Cassazione sentenza n. 25541/2022 del 30.09.2022).
A fronte di una gravissima menomazione all’integrità psicofisica o RAGIONE_SOCIALE morte di una persona causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti un duplice danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. È riconosciuta una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia RAGIONE_SOCIALE sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell’impossibilità di prosegui re il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita, questo come riflesso dinamico relazionale. Vi è quindi un quantum ristoratore che deve tener in considerazione non solo la
sofferenza che la perdita di un congiunto arreca, ma anche quanto questa sofferenza, da intendersi sotto il profilo morale, sia destinata ad accompagnare il sopravvissuto nel suo residuo arco di vita.
Altro è la prova del danno. È la vittima che deve dimostrare (onere di allegazione) i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE propria pretesa e del danno subito, che nel caso ‘potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza’.
La portata RAGIONE_SOCIALE sentenza, per la stesura RAGIONE_SOCIALE quale la Corte si rifà a precedenti pronunciamenti che risalgono fino al 2016, risiede nel fatto che è del tutto connaturale all’essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) e quindi il rapporto di parentela non necessita di ‘prove schiaccianti’ per dimostrare questo patimento: tale sofferenza è di comune esperienza. In altre parole, la Corte evidenzia il sentire comune per la scomparsa di un familiare, danno per il quale è sufficiente la presunzione semplice, vista la sua comune portata. Sarà compito e possibilità del convenuto dimostrare il fatto contrario, ossia l’inesistenza del legame affettivo.
Il fulcro del riconoscimento del danno parentale, a nostro parere, risiede in principi che la nostra stessa Costituzione prevede all’art. 29 e il cui richiamo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte pare ispirarsi quando si esprime sul vincolo di parentela ‘la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità RAGIONE_SOCIALE sfera degli affetti reciproci e RAGIONE_SOCIALE scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare’.
La Corte ha però precisato che la presenza di un legame qualificato è un fatto attinente all’elemento idoneo a fondare la presunzione dell’esistenza
del danno in capo ai familiari del defunto, mentre è cosa distinta la risarcibilità di tale danno per il sol fatto di un legame familiare. Per questo ultimo aspetto è necessario che il danneggiato fornisca la prova di concrete circostanze che consentano di aumentare il valore tabellare ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione del danno, così da permettere al giudice di avere elementi adeguati per la personalizzazione dello stesso. Infatti, ai fini liquidativi del danno non patrimoniale, il danneggiato ha l’onere di fare istanza di applicazione di un criterio tabellare, mentre spetta al giudice di merito liquidarlo mediante la tabella conforme al diritto, là dove eventuali correttivi sono ammissibili in presenza di situazioni di cui sia stata fornita adeguata motivazione.
Si può concludere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è sì un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l’inesistenza del legame parentale, ma il quantum del danno non patrimoniale va calibrato e corretto, personalizzato, in base alle particolarità del caso che dovranno essere provate dal danneggiato, o prove contrarie offerte dal convenuto.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione, si fa riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, aggiornate nel 2024, in uso presso il distretto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Trieste. Nel 2022 l’RAGIONE_SOCIALE Giustizia civile di RAGIONE_SOCIALE ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale in seguito all’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021 di cui si riporta la massima.
‘In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età RAGIONE_SOCIALE vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione RAGIONE_SOCIALE particolarità RAGIONE_SOCIALE situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.’
Avuto riguardo al grado di parentela, all’assenza di convivenza, agli altri elementi acquisiti , che fanno si che solo i rapporti padre-figlia possano definirsi di intensità media, mentre la sporadicità dei contatti con le altre due attrici si debbano definire di intensità minima, le somme riconoscibili si determinano in € 254.215,00 per il padre, € 195.550,00 per la madre, € 81.504,00 per la sorella. Tali somme vanno poi ridotte di un terzo, stante l’affermato concorso di colpa in detta misura e, pertanto, residua in favore del sig. la somma di € 169.476,66, € 130.366,66 per la sig. ra e € 54336,00 per la sig. ra
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Alcuna particolare allegazione è stata poi effettuata a sostegno RAGIONE_SOCIALE richiesta di danni da lucro cessante per aver percepito in ritardo tali somme rispetto all’accadimento. A tal proposito, come recentemente ribadito da
Cass., n. 2979/2023, si rammenta che ‘in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa RAGIONE_SOCIALE mancata tempestiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né RAGIONE_SOCIALE somma originaria, né RAGIONE_SOCIALE rivalutazione al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione, ma debbono computarsi o RAGIONE_SOCIALE somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero RAGIONE_SOCIALE somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso’. In assenza di allegazioni e di elementi di devianza dalla generalità dei casi, è possibile riconoscere gli interessi legali RAGIONE_SOCIALE somma originaria via via rivalutata, anno per anno.
Manca la prova del pagamento delle spese funerarie, delle quali si è richiesto il rimborso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, nella misura di due terzi, stante il concorso di colpa di cui sopra e si liquidano nei valori minimi, risultando pacifica la dinamica del sinistro.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE condanna ex art. 96 cpc RAGIONE_SOCIALE convenuta formulata da parte attrice nella memoria di replica ex art. 190 cpc, non potendo dedursi la colpa grava dal mancato deposito RAGIONE_SOCIALE comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità del sig. , nato a Napoli il DATA_NASCITA conducente del veicolo FIAT IDEA, tg CV TARGA_VEICOLO, di proprietà del sig. , nato a Napoli il DATA_NASCITA ed assicurato per la R.c.a. da in forza di polizza n. 10069200014877, nel verificarsi del sinistro occorso in data 12/07/2020, nel Comune di Guardia Lombardi (AV), a causa del quale decedeva terza trasportata a bordo dell’indicato veicolo;
Accerta e dichiara il concorso di responsabilità nell’evento lesivo costituito dal decesso di RAGIONE_SOCIALE stessa quale terza trasportata per le ragioni esplicitate in premessa;
Per l’effetto di quanto sopra, condanna , in solido con (P.I. e c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, all’integrale risarcimento in favore degli attori dei danni accertati in premessa, che si quantificano per in € 169.476,66, in € 130.366,66 per e in € 54.336,00 per , oltre interessi legali RAGIONE_SOCIALE somma originaria via via rivalutata, anno per anno; P. P.
4) condanna , in solido con (P.I. e c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori nella P. P.
misura di due terzi, che liquida in € 7.486,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensa per il resto.
Così deciso in Trieste, 19 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME