Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13008/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 169/2021 depositata il 10/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n.1815/2017, accoglieva parzialmente la domanda dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva chiesto la condanna della Provincia di Lecce ad adottare gli interventi necessari ad eliminare il problema del lento reflusso delle acque meteoriche sulla SP 124 CopertinoCarmiano nonché al risarcimento dei danni patiti per la perdita delle piante danneggiate dai fenomeni di allagamento e inondazione provenienti dalla strada pubblica, dovuti al mancato deflusso delle aree meteoriche; riteneva la Provincia di Lecce responsabile dei danni subiti dall’RAGIONE_SOCIALE attrice nella misura del 70%; dava atto che la convenuta nelle more del giudizio aveva adottato provvedimenti idonei a limitare le problematiche lamentate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e riteneva che l’evento dannoso fosse riconducibile nella misura del 30% ‘al comportamento doloso della danneggiata che, qualora avesse usato maggiore cautela nel posizionare le piante, avrebbe dovuto quantomeno contenere i danni’.
La Corte d’appello di Lecce, investita del gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 169/2021, depositata il 10/02/2021, ha rigettato l’impugnazione e confermato la decisione di prime cure.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la Provincia di Lecce.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 51, 4° comma, cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Ciò che viene lamentato è che il giudice relatore della sentenza d’appello sia stato lo stesso giudice che aveva conosciuto della vicenda nel giudizio di prime cure, prima di essere sostituito, e di avere appreso di ciò, e di non aver potuto pertanto presentare istanza di ricusazione alla Corte d’appello, solo dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, giacché il giudice COGNOME era stato designato come giudice relatore, al posto del giudice COGNOME, con ordinanza del 26 maggio 2020.
Il motivo è infondato.
L’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, cod.proc.civ., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria (Cass. 18/11/2016, n. 23520).
Ad abundantiam si rileva che il ‘motivo di astensione ex art. 51 cod.proc.civ., comma primo, n. 4, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell’art. 52 cod.proc.civ., non può in seguito essere invocato in sede di gravame, non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall’intestazione del verbale di causa ad opera del Cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza
di ricusazione (Cass. 17/05/2003, n. 9905; Cass. 15/06/2005, n, 12848).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1227, 1° comma, cod.civ. e dell’art. 2 Cost., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La tesi della ricorrente è che la Corte d’appello abbia preteso un comportamento inesigibile, consistente nello sradicamento delle piante e nel loro trasferimento ogniqualvolta vi era il rischio di una esondazione, per poi tornare a posizionarle nella collocazione originaria, al solo scopo di limitare le conseguenze dannose provocate dalla condotta altrui, non considerando che solo un comportamento colposo da parte del danneggiato può condurre a ritenerlo corresponsabile del danno.
Con il terzo motivo alla Corte d’appello si imputa di aver violato gli artt. 2051 e 2697 cod.civ, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.
L’ error in iudicando denunciato è quello di avere d’ufficio esaminato il suo comportamento, allo scopo di ridurre l’esposizione risarcitoria della Provincia di Lecce; quest’ultima si sarebbe limitata a sostenere che l’aver realizzato un muretto a secco di recinzione troppo a ridosso della strada aveva ostacolato il deflusso delle acque, ma non aveva mai dedotto che le piante avrebbero dovuto essere spostate in una zona più sicura, al riparo dalle esondazioni.
Altro errore attribuito alla Corte d’appello è quello di aver preteso da parte sua la prova che le dimensioni del fondo non consentissero di collocare le piante in una zona più sicura durante i periodi autunnali e invernali, non avendo considerato chela natura della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. avrebbe richiesto, per mandare esente da responsabilità in tutto o in parre la Provincia, la prova del caso fortuito.
Né la Corte d’appello avrebbe tenuto conto dell’intervenuta modifica dello stato dei luoghi da parte della Provincia; dalla CTU
era emerso che prima gli interventi della Provincia sul tratto stradale interessato dai fenomeni esondativi sarebbe stato tutt’al più ipotizzabile un suo concorso di colpa al verificarsi del danno, dopo il rifacimento stradale null’altro avrebbe potuto fare se non subire le inondazioni causate dall’impatto dei mezzi veicolari con gli accumuli laterali causati dalle precarie condizioni del manto stradale.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 214/2005, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che dalla documentazione fotografica emergeva che le piante visibili a ridosso del muro che costeggia la SP 124 erano collocate in un vaso e non avevano un fusto di particolare altezza, sicché potevano essere spostate in altra posizione in maniera tale da non dover essere sottoposte all’inondazione di acqua scaraventata dai veicoli circolanti sulla strada e da non dover subire l’allagamento delle radici.
L’errore della Corte d’appello consisterebbe nel non aver tenuto conto che la domanda risarcitoria riguardava solo le piante ad alto fusto non spostabili da un luogo ad un altro, che è fatto obbligo alle aziende vivaistiche, sottoposte a ispezione fitosanitaria, di mantenere una precisa collocazione delle piante, a pena di sanzioni. Detta circostanza sarebbe stata declassata dal giudice a quo a mera petizione di principio.
I motivi secondo, terzo e quarto che, sia pure da prospettive diverse attengono alla medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano complessivamente infondati.
Anche senza considerare che il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. (ultimo motivo) avrebbe potuto essere dedotto dalla ricorrente solo se avesse dimostrato che le motivazioni poste
a base della sentenza d’appello erano diverse da quelle che avevano costituito il riferimento fattuale della pronuncia di prime cure – è pacifico, infatti, che in presenza di una doppia conforme di merito sussista la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. -occorre rilevare che la ricorrente sovrappone e confonde la regola di cui all’art. 1227, 1° comma, cod.civ. con quella del 2° comma del medesimo articolo (come si evince anche dalla memoria depositata in prossimità dell’odierna Camera di Consiglio). Si tratta, però, di disposizioni che riguardano fattispecie distinte, come più volte è stato chiarito da questa Corte: ex plurimis cfr. (tra le decisioni più recenti) Cass. 28/02/2023, n. 6062, la quale ribadisce che l’ipotesi prevista dall’art. 1227, 1° comma, cod.civ., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal 2° comma dello stesso articolo, la quale, riferendosi al comportamento, successivo all’evento, con cui il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l’entità, attiene al danno-conseguenza; di talché l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso non solo va distinta da quella riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, ma implica che nel primo caso il giudice debba procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, invece, la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo obbligo posto a suo carico dalla legge.
Mette conto osservare, poi, che, con specifico riferimento alla responsabilità di cui all’art. 2051 cod.civ., le Sezioni Unite di questa
Corte -pronuncia n. 20943 del 30/06/2022- hanno enunciato i seguenti principi di diritto e che di essi la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione nella fattispecie:
-il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227, 1°comma, cod.civ.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.;
-quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale ;
-sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull’ammissibilità del concorso tra causa umana e
causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta ‘oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile’ da parte del custode; di tal che, l’equiparazione fortuito -fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell’evento alla res , sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all’art. 41 cod.pen., atteso che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di ‘ cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento’ (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
Va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) “interruzione del nesso tra cosa e danno”, bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res , deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale ) senza peraltro cancellarne l’efficienza naturalistica; e ciò tanto nell’ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res , il danno non si sarebbe verificato.
E’ altresì opportuno osservare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del
danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, 1° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, cfr. Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode (Cass. 27/04/2023, n. 11152).
Ora, come si è detto, nessun rimprovero può essere ascritto al giudice a quo che, nel ritenere infondato il primo motivo di appello, ha fatto riferimento all’art.1227, 1° comma, cod.civ. ed ha evocato la giurisprudenza di questa Corte che, appunto, ricostruisce in termini causali l’art. 1227, 1° comma, cod.civ.; ciò è comprovato anche dal fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato il fatto che il vivaio, per le sue ridotte dimensioni, non potesse offrire altra collocazione idonea a assicurare il benessere delle piante nei periodi piovosi dell’autunno e dell’inverno. In sostanza, anche quando la Corte d’appello allude alla possibilità di spostare le piante in altra posizione, onde scongiurare il rischio che subissero gli effetti pregiudizievoli dell’inondazione cagionata dall’acqua scaraventata sul fondo dalla circolazione veicolare, non ha inteso affatto pretendere dall’odierna ricorrente, una volta verificatosi l’evento dannoso, lo sradicamento delle piante e la loro collocazione altrove, allo scopo di mitigare le conseguenze pregiudizievoli provocate dall’allagamento delle radici. La ratio decidendi su cui si è basato il rigetto del gravame non è rappresentata dall’applicazione del 2° comma dell’art. 1227 cod.civ., bensì dal concorso di responsabilità, nei termini già chiariti appunto, dell’odierna ricorrente che, pur potendo collocare in altra posizione del fondo le piante, le aveva piantate e tenute a ridosso della strada, esponendo le radici al rischio di allagamento.
Il che priva di pregio le censure della ricorrente che si spiegano solo supponendo che la Corte d’appello le abbia attribuito non già una concorrente responsabilità al verificarsi dell’evento dannoso –
come emerge dagli enunciati della sentenza -ma una responsabilità del 30% per il verificarsi del danno-conseguenza, ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod.civ. (cfr. supra ).
Parimenti prive di pregio sono le censure volte a contestare la misura del concorso colposo così come individuato dal giudice a quo . Deve ribadirsi -cfr. Cass. 15/02/2023, n. 4708 – che la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa rientra nel potere di indagine del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Segnatamente, l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica, ‘poiché la determinazione percentuale dell’incidenza causale di un fatto al verificarsi di un altro non consiste che nella necessaria, inevitabilmente approssimativa, espressione aritmetica di un’opinione, insuscettibile di esplicazione analitica in termini (quelli appunto aritmetici) diversi da quelli sulla base dei quali si forma (quelli logici)’ (Cass. 24/03/2011, n. 6752). Il sindacato può essere dunque condotto esclusivamente sul piano logico. Conseguentemente colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma dovrebbe far emergere la contraddittorietà tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono. Le critiche nella specie mosse alla sentenza impugnata non solo non si muovono su tale piano, ma non sono tali da far emergere alcuna incoerenza logica intrinseca nella motivazione della Corte territoriale che rispetta certamente il minimo costituzionale e si sottrae al sindacato di legittimità.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile