Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2645  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7803/2021 proposto da:
NOME,  domiciliato ex  lege in  Roma,  INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAPIZZA RAGIONE_SOCIALE.
– Intimata –
Avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di Brescia  1319/2020 depositata il 15/12/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Rilevato che:
con sentenza n. 2630/2018, il Tribunale di Bergamo, accertato che l’RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) aveva svolto con negligenza l’incarico ricevuto da NOME COGNOME, cittadino americano, di rinnovare,
Mandato
per un ulteriore anno, l’immatricolazione dell’autoveicolo nuovo Mini Cooper, acquistato in Italia, con targa con la sigla EE (‘Escursionisti Esteri’), condannava la convenuta a risarcire all’attore i danni dal medesimo subìti per essere stato sottoposto a un procedimento penale per fatti di contrabbando, e per essere stato privato della disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro per quattro anni, danni che, tenuto conto del concorso di colpa del cliente nella misura del 40 per cento, liquidava, in via equitativa, in euro 6.000,00;
interposto appello dal l’attore, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado sul rilievo che, se pure l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito l’incarico con negligenza , dal canto suo il cliente avrebbe dovuto essere maggiormente diligente: avrebbe dovuto verificare la documentazione di cui era in possesso e, come aveva fatto in occasione della prima immatricolazione, avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione doganale al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla TARGA_VEICOLO;
 NOME  COGNOME  ricorre,  con  un  motivo,  illustrato  con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese;
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, cod. civ., in  relazione  all’art.  1708,  cod.  civ., e  alla  diligenza  richiesta  al mandatario ex art.  1710,  cod.  civ. -il  ricorrente  assume  che  la sentenza  impugnata  ha  accertato  la  negligenza  e  il  conseguente inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE e ha altresì riconosciuto un concorso di colpa del cliente, nella causazione
del  danno,  per  avere quest’ultimo colposamente  fatto  affidamento sulla diligenza della mandataria.
Ciò premesso, il sig. NOME ascrive alla Corte di Brescia di avere trascurato che, in base alle prove acquisite in primo grado, egli non aveva  peccato  di  negligenza  in  quanto  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE gli aveva assicurato che era possibile rinnovare, per un ulteriore anno, sia l’originaria targa con sigla TARGA_VEICOLO sia la carta di circolazione della Mini Cooper;
1.1. il motivo è inammissibile;
1.2. la Corte d’appello ha affermato che, accertata con statuizione passata in giudicato la negligenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’eseguire l’incarico, per non avere con trollato che la documentazione fosse completa e che esistesse l’autorizzazione della dogana (cd. bolletta doganale) al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla TARGA_VEICOLO, sussisteva un concorso di colpa del mandante, il quale avrebbe dovuto verificare la documentazione in suo possesso e ripetere lo stesso iter , a lui noto, che aveva seguito al momento della prima immatricolazione, ossia chiedere l’autorizzazione doganale al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla TARGA_VEICOLO;
1.3. il  ricorrente,  che  intende ottenere una diversa ricostruzione della vicenda ,  censura l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito  che,  si  ripete,  ha  ravvisato  il  suo  concorso  colposo  nella causazione del danno.
Si  tratta  di  una  critica  inammissibile  in  ragione  del  fatto  che l’ipotetica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata  dalla  contestata  valutazione  delle  risultanze  probatorie  di causa,  non  integra  il  vizio  di  violazione  di  legge  ( ex multis ,  Sez.  L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541);
il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto difese;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024.