Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36372 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24375/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CFCODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI COLLEFERRO, RAGIONE_SOCIALE
–COGNOME – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4617/2021 depositata il 23/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Velletri il Comune di RAGIONE_SOCIALE per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall ‘ immobile di sua proprietà, sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO. In particolare allegava che, non occupando quella casa, si accorgeva che alcune radici affiorando avevano determinato danni alla pavimentazione ed al piazzale antistante il suo immobile. Incaricava il proprio tecnico al fine di stabilire sia le cause dei danni, che l ‘ ammontare degli stessi. Il tecnico riconosceva che i danni patiti erano stati prodotti dalle radici di due pini marittimi di proprietà del Comune convenuto e li quantificava, sia pure sommariamente, nella misura di euro 10.892,00, oltre accessori di legge.
Costituendosi in giudizio, il Comune di RAGIONE_SOCIALE eccepì, ai sensi dell ‘ art. 164, 4° comma, c.p.c., la nullità dell ‘ atto di citazione, asserendo che non fossero stati ben indicati gli elementi richiesti dall ‘ art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; nel merito eccepì la prescrizione dell ‘ azione risarcitoria; in via subordinata, dedusse un contributo causale dell ‘ attore, ai sensi dell ‘ art. 1227 c.c.; chiese di essere autorizzato alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con le quali aveva acceso delle polizze per la RAGIONE_SOCIALE, che coprivano, rispettivamente, il periodo precedente e successivo al 31.12.2007.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE che, nel rito, si associò all ‘ eccezione del Comune di RAGIONE_SOCIALE e nel merito chiese il rigetto della domanda di garanzia, per non operatività della garanzia invocata dal Comune; in via subordinata, chiese il riconoscimento del contributo causale del danneggiato, con conseguente applicazione dell ‘ art. 1227 c.c.
RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, aderì all ‘ eccezione di nullità dell ‘ atto di citazione e a quella di prescrizione e dedusse la carenza di legittimazione attiva.
Con sentenza n. 1172/2015 il Tribunale di Velletri accolse la domanda dello COGNOME, dichiarando unico responsabile dei danni arrecati all ‘ immobile di sua proprietà il Comune di RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultimo risarcimento dei danni per l’importo di euro 15.809,79, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
Avverso tale sentenza il Comune RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Roma.
Si costituì lo COGNOME, chiedendo il rigetto dell ‘ appello.
Si costituirono altresì RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 4617/2021, depositata in data 23/6/2021, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Roma, in parziale accoglimento dell ‘ appello e in riforma della sentenza impugnata ha rideterminato il quantum dovuto in favore dello COGNOME in euro 10.000,00, e, per l ‘ effetto, ha condannato il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tale importo in favore dello COGNOME.
Avverso la predetta sentenza gli eredi di NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
A mezzo del controricorso RAGIONE_SOCIALE richiede che, in assenza di appello da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, venga dichiarato l ‘ intervenuto giudicato interno in relazione alla domanda di garanzia assicurativa prestata in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE, oggetto di espresso rigetto in appello, chiedendo altresì il favore delle spese ed onorari del giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380 bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 , 342 , 345 e 346 cpc e 2909 c.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)’ , per avere la Corte territoriale violato il principio in base al quale il giudice di secondo grado può pronunciarsi
solo sulle questioni che l ‘ appellato ha sottoposto al suo esame, in quanto le altre, non essendo state impugnate, hanno formato oggetto di acquiescenza, con conseguente passaggio in giudicato.
Al riguardo i ricorrenti si richiamano al contenuto dell ‘ art. 329, 2° comma, c.p.c., secondo il quale ‘ L ‘ impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata ‘, nonché all ‘ art. 346 c.p.c., laddove prevede che ‘ le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, se non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate ‘.
Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all ‘ art. 346 c.p.c. – espongono i ricorrenti – l ‘ appellante ha l ‘ onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore. Applicando tali principi al caso di specie, i ricorrenti deducono che il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha interposto gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri con due motivi.
Con il primo, veniva censurata la decisione per non aver accolto l ‘ eccezione di nullità dell ‘ atto di citazione per carenza degli elementi richiesti dall ‘ art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.
Con il secondo motivo il Comune di RAGIONE_SOCIALE si doleva della mancato accoglimento della propria domanda di garanzia nei confronti degli assicuratori.
Ne conseguirebbe che il Comune ha prestato acquiescenza in ordine alle statuizioni del Tribunale riguardanti: (i) il riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nella produzione dei danni subiti dallo COGNOME; (ii) l ‘ ammontare del risarcimento nella misura di euro 15.809,79.
Di conseguenza, la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta interpretazione e applicazione dei principi sopra richiamati, in quanto ha deciso d ‘ ufficio su statuizioni che non erano state impugnate, e sulle quali si era di conseguenza formato il giudicato implicito.
Sul primo motivo. Per consolidato orientamento di questa Corte, « la disciplina dettata dall ‘ art. 346 c.p.c. fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio della domanda, di cui all ‘ art. 112 c.p.c., e la rinuncia di cui parla la disposizione opera solo all ‘ interno del processo, ma non chiarisce con quale modalità e in quali tempi debba avvenire la riproposizione. L ‘ onere della riproposizione posto dall ‘ art. 346 c.p.c. di certo non opera per le questioni rilevabili d ‘ ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non oggetto di esame e decisione in primo grado. Ciò comporta che le questioni pregiudiziali di rito che non siano state fatte oggetto di alcuna soluzione nella motivazione della sentenza di primo grado rimarranno rilevabili anche ad opera del giudice di appello, pur in mancanza di un motivo di gravame o della riproposizione di esse. Il principio secondo cui l ‘ art. 346 c.p.c. non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d ‘ ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l ‘ art. 342 c.p.c. che sancisce la specificità dei motivi d ‘ impugnazione, in virtù dei quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d ‘ ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato comunque riproposto al giudice di appello. Il riferimento dell ‘ art. 346 c.p.c. alle sole eccezioni non accolte comporta, inoltre, che non sia necessaria, per la considerazione delle stesse da parte del giudice d ‘ appello, la riproposizione delle c.d. mere difese (…) . Come noto, invero, se le eccezioni comportano la deduzione di un fatto dotato di un ‘ efficacia giuridica diversa da quella propria delle circostanze di fatto invocate
dall ‘ attore a sostegno della propria domanda (come fatti aventi efficacia impeditiva, modificativa o estintiva del diritto fatto valere dallo stesso), le mere difese si limitano alla contestazione o alla negazione del fatto costitutivo, nell ‘ ambito dei fatti che il giudice è già chiamato a conoscere, e ciò anche laddove il convenuto deduca nuove e diverse circostanze di fatto, purché le stesse, ove provate, possano determinare l ‘ inesistenza del fatto principale » (così Cass., Sez. Un., sent. 21/03/2019, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Il motivo è infondato. I ricorrenti riportano a p. 3 del ricorso le conclusioni formulate dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, corrispondenti a quelle enunciate nel motivo in esame. Da tali conclusioni risulta che in effetti il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato la statuizione relativa alla sua responsabilità (né esclusiva, né concorrente), e non ha eccepito il contributo causale del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 , 1° comma, c.c., ma, sotto quest’ultimo profilo , omettono di confrontarsi con il più generale p rincipio della rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa di cui all’art. 1227, 1° comma c.p.c.
3.1 Secondo Cass., sez. III, ord. 2/04/2021, n. 9200, riportata dai ricorrenti, « L ‘ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventual e sussistenza della colpa del danneggiato e sulla qualificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare ‘in toto’ la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado ».
3.2 Più specificamente Cass., sez. 6-3, ord. 15/02/2023, n. 4770, secondo la quale ‘ La rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell’allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d’ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d’una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull’eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita ‘.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1227 c.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato ogetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.)’ , per avere la Corte territoriale errato nel rilevare il concorso di colpa del danneggiato per non aver tagliato le radici dei pini marittimi senza considerare che il proprietario non viveva in quella casa, e che si era attivato con una perizia per accertare i danni non appena le aveva scoperti.
Di conseguenza, a detta dei ricorrenti, l ‘ applicazione del primo comma dell ‘ art. 1227 c.c. è errata, in quanto nel caso di specie non vi sarebbe potuto essere alcun concorso dello COGNOME nella determinazione dell ‘ evento, perché prima del verificarsi del danno egli non avrebbe potuto neppure immaginare che vi fossero insidiose radici che, crescendo, avrebbero provocato danni alla sua proprietà. Altrettanto inapplicabile sarebbe il capoverso dell ‘ art. 1227 c.c, poiché allorquando l ‘ evento si è palesato, o meglio è stato scoperto dallo COGNOME, i danni si erano già verificati nella loro interezza.
In conclusione, la Corte territoriale avrebbe commesso una palese violazione di legge, ritenendo applicabile al caso di specie il
primo comma dell ‘ art. 1227 c.c. per non aver attentamente esaminato le prove raccolte, che comprovavano inequivocabilmente l ‘ assenza di colpa dello COGNOME.
Sul secondo motivo. Sul punto, la sentenza gravata motiva: « secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di risarcimento del danno, l ‘ ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell ‘ evento dannoso (di cui al primo comma dell ‘ art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché – mentre nel primo caso il giudice deve procedere d ‘ ufficio all ‘ indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni forma oggetto di un ‘ eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell ‘ obbligo di comportarsi secondo buona fede (v. Cassazione civile, sez. III, 19 Luglio 2018, n. 19218). Alla stregua di tale principio la Corte non può esimersi dal rilevare che nel contesto dato lo COGNOME ha sicuramente concorso al verificarsi dell ‘ evento dannoso (primo comma dell ‘ art. 1227 c.c.) dal momento che ben avrebbe potuto intervenire facendo ricorso alla facoltà concessagli dall ‘ art. 896 c.p.c. di tagliare egli stesso le radici per evitare appunto di giungere alla causazione completa dell ‘ evento dannoso da egli risentito. Deve quindi ritenersi che il mancato taglio delle radici da parte dello COGNOME abbia concorso a cagionare il danno, e conseguentemente la Corte ritiene di dover diminuire l ‘ entità del risarcimento dovuto in favore dello COGNOME, determinando in via equitativa il relativo quantum in € 10.000,00 ».
5.1 Trattasi, all ‘ evidenza, da un canto, della corretta applicazione di un consolidato principio di diritto, dall’altro, di una valutazione di merito
sorretta da congrua motivazione, oltre tutto conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo in esame è pertanto inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, in quanto finalizzato ad una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Dall ‘ altro lato, in quanto non si confronta con il filtro previsto dall ‘ art. 360 bis cod. proc. civ., omettendo di esporre le ragioni e gli elementi e per i quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).
5.2 Inoltre, p er quanto concerne il lamentato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘, va rilevato che, come è noto, ‘ In seguito alla riformulazione dell ‘ articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall ‘ articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all ‘ obbligo di motivazione previsto in via generale dall ‘ articolo 111, comma 6, della Costituzione e, nel processo civile, dall ‘ articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell ‘ articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ‘ (così, di recente, Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170. In precedenza, Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, cit., e la conseguente consolidata giurisprudenza della Corte).
5.3 Ne consegue che « è denunciabile in Cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l ‘aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza de semplice difetto di ‘sufficienza’ de lla motivazione » (così, ex multis , Cass., Sez. I, 24/4/2018, n. 10112; Cass., Sez. I, 8/9/2016, n. 17761; Cass., Sez. III, 21/9/2015, n. 18449).
Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Nullità ‘ della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.’ , con riferimento alla liquidazione delle spese che, in considerazione della formazione del giudicato, devono seguire la soccombenza e devono quindi essere poste a carico del Comune.
Sul terzo motivo. Per quanto specificamente attiene alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in materia di liquidazione delle spese, ‘ Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ‘ (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685, e, ancora di recente: ‘ In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a
motivare’ (così Cass., sez. 6, 26/11/2020, n. 26912. Conformi Cass., Sez. Trib, 17/4/2019, n. 10685). Ciò dà ragione della inammissibilità del motivo.
7.1 Il motivo è inoltre infondato, dal momento che a p. 11 la sentenza gravata dà compiuto conto delle ragioni che hanno condotto alla statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate in ragione dell’alterno esito del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.