Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 116 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 116 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 632/2024 R.G. proposto da :
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege .
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege .
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1799/2023 depositata il 20/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dopo aver acquistato dei terreni, ha dato incarico ad una impresa di costruirci sopra degli immobili, ed ha nominato, per la direzione dei lavori, l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME .
Durante il corso dei lavori, o quasi alla fine, ha però ricevuto ordine di demolizione da parte del comune, che ha ravvisato notevoli difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Il COGNOME ha dunque dovuto provvedere a proprie spese alla sanatoria ed ai lavori di adeguamento.
Ma poi ha citato in giudizio l’AVV_NOTAIOitetta per aver indietro i soldi della parcella, oltre al risarcimento dei danni subiti, facendone richiesta per circa 200 mila euro.
Il Tribunale di Ragusa, accogliendo la domanda, ha condannato la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 6.500,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, nonché al pagamento di euro 96.538,98, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione.
Invece, la Corte di Appello di Catania ha accordato la sola restituzione della parcella, ma ha negato il risarcimento, con l’argomento che a quel danno, in modo decisivo, aveva concorso lo stesso danneggiato.
Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del COGNOME con due motivi di censura e memoria.
L’AVV_NOTAIO. COGNOME lo si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 132 e 116 c.p.c. nonché 1227 c.c.
La Corte di Appello, come si è accennato, ha ritenuto, sì, il tecnico AVV_NOTAIOitetto responsabile di non aver vigilato, ma ha ritenuto altresì che il danno avrebbe potuto essere evitato da parte del danneggiato stesso, il quale, anzi, vi ha concorso.
Il fatto, dunque, di non aver vigilato toglie al professionista il diritto al compenso, poiché l’obbligazione di vigilare, per l’appunto – a suo carico non è stata adempiuta, ma non lo rende responsabile del danno, alla cui produzione o al cui aggravamento in maniera decisiva, secondo i giudici di merito, ha concorso lo stesso danneggiato.
Il ricorrente censura questa ratio sostenendo che l’ affermazione secondo cui vi sarebbe un suo concorso di colpa, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1227 c.c., è del tutto immotivata: i giudici di merito non ne forniscono ragione.
Inoltre, secondo il ricorrente, il secondo comma dell’art. 1227 c.c. presuppone una condotta successiva di aggravamento del danno, che, nei fatti, non v’è stata, essendosi, al contrario, egli mosso per sanare l’abuso: <> (pp. 16-17 del ricorso).
2.- Con il secondo motivo si prospetta nuovamente violazione degli articoli 132 c.p.c. e 2697 c.c.
Si afferma che <> (p. 22 del ricorso).
Questi due motivi pongono una questione identica, e dunque sono connessi.
Essi sono inammissibili, oltre che comunque infondati.
Sono inammissibili, per diverse ragioni, la prima delle quali sta nel fatto che non censurano la vera ratio decidendi .
I giudici di appello, infatti, hanno osservato che l’accertamento fatto dal giudice di primo grado circa il concorso di colpa del danneggiato, non è stato impugnato dal ricorrente e dunque è passato in giudicato: <> (p. 7). Ed ancora: <> (p.8).
Dunque, i giudici di appello fondano il concorso di colpa su un accertamento ormai definitivo.
Questa ratio decidendi non è qui contestata, ossia non è censurata l’ affermazione che l’accertamento del concorso di colpa è passato in
giudicato; con la conseguenza che quella causa di esclusione del risarcimento deve ritenersi ormai definitivamente certa.
Sono inammissibili, inoltre, le censure nella parte in cui comunque mirano a censurare l’accertamento del concorso di colpa sul piano fattuale, ossia proponendo una diversa versione dei fatti.
Sono comunque infondate le doglianze proposte nella parte in cui postulano una violazione dell’articolo 1227 c.c., attribuendo ai giudici di avere applicato la fattispecie del primo comma ad una ipotesi che è contemplata dal secondo comma, ossia assumendo che il concorso che esclude il risarcimento sia dovuto al fatto di non avere evitato il danno, quando invece è pacifico che era stata chiesta ed ottenuta la sanatoria.
A tacere dei profili di inammissibilità- anche qui si postulano fatti diversi da quelli accertati- gli stessi giudici di merito hanno ritenuto applicabile sia il secondo che il primo comma dell’articolo 1227 c.c.: <> (p. 8 della sentenza).
Anche questa ratio – ossia che il concorso può affermarsi in base alternativamente al primo o al secondo comma di quella norma, fondata o meno che sia – non risulta censurata.
4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5.000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali di legge, nonché accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME