Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2213/2020 r.g. proposto da:
Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore della Direzione Legale AVV_NOTAIO, suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO COGNOME per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, INDIRIZZO, con gli indirizzi telematici indicati.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Procuratore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo
studio dellAVV_NOTAIO, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, che chiede di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di PEC.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5841/2019, depositata in data 26 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) citava dinanzi al tribunale di Roma la Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (BNL), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 8.000,00, somma corrispondente all’importo portato dall’assegno bancario non trasferibile emesso da Banca Sai s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, in favore di NOME COGNOME; tale assegno, infatti, era stato posto all’incasso in data 6/7 novembre 2008 presso una filiale della Bnl, dopo che lo stesso era stato depositato sul conto corrente acceso dal sedicente RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, l’assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso la filiale della Bnl a persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la RAGIONE_SOCIALE era stata costretta ad effettuare un altro pagamento all’effettivo soggetto legittimato alla riscossione del titolo. Sussisteva la responsabilità della Bnl, la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore.
Il tribunale rigettava la domanda, in quanto il personale della Bnl aveva osservato tutte le cautele necessarie per l’esatta negoziazione del titolo, in quanto la girataria Bnl aveva identificato il
beneficiario dell’assegno con un documento di identità che «non presenta indici di manipolazione immediatamente apprezzabili».
Chiariva che «dalla copia in atti non emergono le anomalie ventilate dalla parte attrice», aggiungendo che «l’apertura di un conto corrente in data contestuale all’incasso (6/7 novembre 2008) risulta operazione indubbiamente tesa ad agevolare l’identificazione del soggetto, attraverso la sottoscrizione di contratti e moduli e l’acquisizione dei documenti».
Pertanto – precisava il tribunale – «l’incasso dell’assegno da parte di un suo formale correntista, senza che emergesse alcuna evidente anomalia (la firma dello specimen si presenta conforme a quella apposta per girata sull’assegno), appare rispondere a prassi ordinaria e giustificata».
Al contrario, «la procedura di invio dell’assegno per posta ordinaria presenta aspetti di intrinseca insicurezza, esponendo al furto della corrispondenza del titolo».
3. La Corte d’appello di Roma accoglieva, però, il gravame della attrice RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dopo aver premesso che la responsabilità della banca girataria (o negoziatrice) era di natura contrattuale, derivando dal «contatto sociale», come chiarito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 14172 del 2007. Era vero, dunque, che la banca, come confermato da altra sentenza, pronunciata a sezioni unite, della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., n. 12477 del 2018), poteva provare che l’inadempimento non le era imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c., ma, nel caso specifico, tale prova non era stata fornita.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, la condotta negligente della Bnl emergeva dalla circostanza che l’apertura del
conto corrente da parte del sedicente COGNOME era avvenuta in data 6 novembre 2008, e subito dopo vi era stato il deposito dell’assegno, il cui corrispondente importo è stato prelevato a distanza di pochi giorni.
Pertanto, la Corte territoriale valorizzava i seguenti elementi: 1) la contestualità dell’apertura del conto corrente e del deposito dell’assegno; 2) l’unico importo versato sul conto corrente, all’atto della sua accensione, era stato quello portato sull’assegno («il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un conto corrente per depositarvi la somma, che poi aveva incassato»); 3) l’incasso dell’assegno di traenza era avvenuto «da parte di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale», sicché «avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti comuni di residenza (Salerno) e di nascita (Avellino) indicati nella falsa carta d’identità esibita, ovvero presso l’ufficio delle entrate che aveva apparentemente attribuito il falso codice fiscale indicato nella tessera sanitaria utilizzata, al fine di accertare l’autenticità di quanto esibito dal presentatore all’incasso».
Non sussisteva un concorso di colpa della banca trattaria, che aveva proceduto alla spedizione dell’assegno al beneficiario utilizzando la posta ordinaria, non potendo essere invocata la disciplina di cui agli articoli 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, in quanto attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 9/4/2001 del Ministro delle comunicazioni (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/4/2001), emesso in applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 21/7/1999 n. 261 ed in attuazione della direttiva europea 97/67/CE (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».
Nella sentenza impugnata si sarebbe fatto riferimento esclusivamente alle disposizioni della vecchia normativa postale, e segnatamente del vecchio art. 83, comma 1, del d.P.R. 29 marzo 1982, ma non più in vigore dal 2001. La nuova normativa postale, invece, in vigore fin dal 2001, applicabile dunque ai fatti di causa, prevedeva all’art. 6 del d.m. 9/4/2001, «l’obbligo di assicurare, per tutte le carte valore e non soltanto per quelle al portatore», disponendo quindi: «Obbligo di assicurazione – per spedire denaro contante e valori in genere, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all’art. 15, dichiarando il relativo valore».
Inoltre, il d.m. 26/2/2004 ha previsto che «l’invio di denaro, preziosi e titoli, può avvenire solo con posta assicurata, dichiarando il relativo valore».
La pretesa limitazione della portata normativa delle disposizioni postali ai soli «utenti» del servizio postale, nei rapporti con l’ente poste, è assolutamente priva di qualsiasi base testuale.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto inviare l’assegno per assicurata e non già tramite plico postale semplice.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente evidenzia la «concorrente e del tutto autonoma violazione anche degli articoli 1175 e 1176 c.c., nonché dell’art. 2 della Costituzione (per la doverosa tutela del vero beneficiario dell’assegno), nonché violazione dei principi di elementare prudenza, sanciti inequivocabilmente da molteplici disposizioni legislative speciali, che
prescrivono l’obbligo di inviare i titoli di credito, persino di esiguo importo, quanto meno, tramite raccomandata: si vedano, al riguardo, fra molte altre disposizioni speciali (tutte di eguale contenuto precettivo), l’art. 42bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; l’art. 42bis del d.lgs. 26/2/94, n. 46; l’art. 15 della legge della regione Sicilia n. 47 del 1977 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».
La responsabilità della banca trattaria (RAGIONE_SOCIALE) deriverebbe da disposizioni inderogabili ed applicabili a tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico, relative alla correttezza ed alla comune prudenza, sancite sia dagli articoli 1175 e 1176 c.c., sia dell’art. 2 della Costituzione.
Già da moltissimi anni il legislatore aveva sempre prescritto, in numerose sempre conformi disposizioni normative, l’adozione di regole di cautela, prudenza e correttezza «nei confronti dei veri destinatari degli assegni».
L’invio degli assegni di traenza – peraltro di cospicuo importo sarebbe manifestamente imprudente, allorquando avvenga «addirittura tramite un plico postale semplice».
Sarebbe stato doveroso ed urgente adottare il diverso strumento del bonifico bancario.
Del resto, risulta ormai decisivo il requisito della ‘tracciabilità’, in quanto l’invio per raccomandata consente di verificare la percorrenza dell’invio, potendosi seguire il percorso di tale spedizione on-line.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 1 e capoverso, codice penale, e dell’art. 43, comma 1, codice penale, ultimo inciso, per aver affermato l’interruzione del nesso causale con riferimento alla (asserita) colpa sopravvenuta, ravvisabile nella negoziazione dell’assegno ‘ de quo ‘ , sebbene tale colpa non potesse da sola
causare l’evento, per il quale è rimasto sempre e comunque necessario l’illegittimo invio con plico postale semplice (art. 360, primo comma, numeri 3 e n. 4, c.p.c.)».
Nella fattispecie vi erano «assai gravi colpe iniziali di controparte», in quanto senza le stesse «nessun assegno sarebbe stato emesso» e «nessun assegno sarebbe stato spedito addirittura con plico postale semplice, poiché era doveroso l’utilizzo del plico assicurato».
Pertanto, senza la colpa iniziale della banca trattaria, non vi sarebbe stata la sottrazione furtiva dei plichi postali e degli assegni, né la successiva negoziazione effettuata. I fattori causali sopravvenuti, peraltro, possono avere un rilievo interruttivo soltanto se essi costituiscano l’unica ed esclusiva causa dell’evento di danno.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 41, commi 1 e 2, c.p., per l’assoluta mancanza di eccezionalità e straordinarietà sia della sottrazione furtiva del plico postale semplice contenente l’assegno, sia della successiva negoziazione dell’assegno medesimo, presso una banca, da parte di abili falsari e truffatori, considerata al riguardo, la precedente reiterazione di tale fatto, con immancabile successivo incasso illegittimo, già in precedenza verificatosi migliaia di altre volte (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.)».
Il fattore sopravvenuto può interrompere il nesso eziologico soltanto se abbia, altresì, il carattere dell’assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
Al contrario, sia la sottrazione furtiva, sia la successiva, assai accorta ed abile, negoziazione dell’assegno costituivano eventi ben prevedibili, essendosi già verificata negli anni passati.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione degli articoli 41, comma 1 e
capoverso, codice penale, nonché dell’art. 43, comma 1, ultimo inciso, codice penale, per l’erronea ed illegittima pretermissione della rilevanza causale esclusiva delle illecite omissioni iniziali nel non aver effettuato un agevole bonifico bancario (o, comunque, di una consegna diretta delle somme dovute), con esclusione radicale di ogni rischio».
Pertanto, ad avviso della ricorrente, l’omissione iniziale del bonifico bancario assorbe e supera ogni altro fattore causale, poiché avrebbe il ruolo di causa unica del successivo danno.
Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 41, comma 1 e comma 2, codice penale, nonché dell’art. 43, comma 1, ultimo inciso, considerata la rilevanza causale anche delle illegittime omissioni successive all’invio del plico postale ordinario ed imputabili alla controparte». Vi sarebbero stati omissioni da parte della banca trattaria, quindi di RAGIONE_SOCIALE, anche successivamente all’invio tramite posta ordinaria dell’assegno.
In particolare, nel non breve periodo, successivo alla negoziazione iniziale presso la Bnl, «la controparte poteva e doveva adottare, quantomeno, agevoli iniziative telematiche successive, che, invece, ha illegittimamente pretermesso».
In tal modo avrebbe potuto bloccare tempestivamente il pagamento effettivo e conclusivo «in favore dei malfattori».
Sarebbe stato sufficiente trasmettere ai veri beneficiari una comunicazione telematica, o comunque telefonica, per dare immediata notizia del già avvenuto (assai imprudente) invio di un «assai cospicuo assegno di traenza, addirittura tramite plico postale semplice», in modo tale da consentire al vero destinatario di attivarsi per una tempestiva segnalazione di mancata ricezione.
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe anche potuto inviare un’apposita comunicazione telematica alla banca emittente «per far, opportunamente, ritardare il pagamento effettivo (normalmente eseguito dopo l’esito positivo dell’esame in istanza di compensazione), protraendo il ritardo fino alla richiesta del vero beneficiario».
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei limiti di cui motivazione.
7.1. Si premette che per questa Corte, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta ‘norma elastica’, costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma – e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – dando concretezza a quella ‘parte mobile’ della stessa che il legislatore ha voluto totale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specifica abili a priori (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2021, n. 3649; Cass., n. 34107 del 2019).
Trattandosi, dunque, del giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quelli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645 del 1999).
Quanto al merito, va tenuto conto della pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto
non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9769; di recente Cass., sez. 1, 20 luglio 2022, n. 22747; Cass., sez. 6-1, 25 febbraio 2022, n. 6356; Cass., sez. 6-1, 14 maggio 2021, n. 13152).
Pertanto, anche la condotta anteriore da parte del danneggiato in questo caso la RAGIONE_SOCIALE – entra nel rapporto di causalità, potendosi configurare il fatto colposo di cui all’art. 1227, primo comma, c.c., ove la banca trattaria decide di avvalersi del servizio di posta ordinaria, assumendosene il rischio.
Di qui, l’affermazione per cui, ove si verifichi un’anomalia nel processo di trasmissione e pagamento del titolo, non è necessariamente addebitabile alla banca girataria o negoziatrice, ma «la responsabilità di quest’ultima non esclude infatti, in linea di principio, quella concorrente di altri soggetti eventualmente intervenuti nel predetto processo, che con il loro comportamento abbiano contribuito a cagionare il danno».
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato, ove non sia tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l’evento dannoso, può concorrere alla produzione di quest’ultimo, trovando applicazione l’art. 1227 primo comma, c.c..
Tale principio, enunciato con riguardo al comportamento del danneggiato sopravvenuto alla commissione del fatto illecito, è applicabile anche «al comportamento del danneggiato coevo o anteriore, purché legato da nesso eziologico con l’evento dannoso, essendosi affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l’art. 1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell’evento».
Ha precisato, dunque, questa Corte che «risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possono spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato».
Ed infatti, il pagamento da parte della banca «non può avere luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile».
Si è anche chiarito che il rischio che l’assegno «cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dall’effettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola di trasferibilità, la cui funzione precipua non consiste nell’evitare il predetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo, né dall’imposizione a carico della banca dell’obbligo di procedere all’identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionare tecniche di contraffazione documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale la giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere la necessità del ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di
difficile reperimento o del possesso da parte dell’impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo».
Di qui, la conseguenza per cui la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (il bonifico bancario), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso.
È evidente, dunque, che, relativamente alla posta raccomandata ed assicurata, va applicata la disciplina di cui al d.m. 26 febbraio 2004; tale scelta di spedizione «consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, nonché di assicurare il contenuto del plico, prevedendo inoltre la tracciatura elettronica della spedizione, ovverosia la possibilità di ottenere informazioni su dove la stessa si trova, sia per telefono che attraverso Internet».
Pertanto, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, «consentono al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni».
L’utilizzazione della posta ordinaria «si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissioni più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti
nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione».
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità ormai stratificatasi, risulta erronea l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte d’appello per cui «non vale eccepire da parte di Bnl un concorso di colpa per non essersi l’appellante giovato del servizio di posta assicurata, in quanto l’assegno di traenza non è equiparabile ai preziosi o al denaro di cui è richiesto, secondo le norme in materia postale, la trasmissione a mezzo del plico assicurato.
Questa Corte di cassazione ha poi da tempo affermato che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non ha alcun nesso causale con il danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore anche perché la disciplina del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (articoli 83 e 84 del d.P.R. 29/3/1973, n. 156) sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, riguarda solo i rapporti tra l’ente postale e che effettua spedizione, non anche il soggetto danneggiato, che ha fornito la provvista e che ha effettuato il doppio pagamento».
Altrettanto erronea è l’altra affermazione della Corte d’appello per cui «non è ravvisabile una responsabilità della compagnia RAGIONE_SOCIALE per avere inviato l’assegno al destinatario servendosi del servizio di posta ordinaria, posto che tale comportamento non ha alcun rilievo causale con riferimento all’evento produttivo del danno reclamato dalla stessa, determinatosi unicamente quale conseguenza di un comportamento corposo posto in essere dall’appellato, trattandosi di fatto sopravvenuto all’inserimento del
titolo nella corrispondenza ordinaria, che vale ad interrompere l’eventuale nesso di causalità tra la condotta della compagnia RAGIONE_SOCIALE e l’evento verificatosi in suo danno consistito nel pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare».
È principio, dunque, pacifico quello per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di non trasferibilità, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, costituisce condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente; la spedizione con posta ordinaria di un assegno rappresenta l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., n. 9769 del 2020).
11. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che