Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11986 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15543/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 2443/2021 depositata il 02/04/2021.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE inviò quattro assegni, tratti sul proprio istituto di credito, emessi in favore di aventi diritto al risarcimento dei danni, a mezzo servizio postale ordinario;
i detti titoli vennero pagati da RAGIONE_SOCIALE a persone non corrispondenti ai creditori effettivi;
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;
la domanda venne rigettata dal Tribunale;
l’impugnazione , proposta dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE alla Corte d’appello di Roma, è stata accolta, con sentenza n. 2443 del 2/04/2021 con condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme portate dagli assegni, oltre interessi legali;
a vverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione , con un unico motivo, RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 26/01/2024, alla quale il ricorso è stato rattenuto per la decisione;
considerato che
ritiene parte ricorrente che la sentenza impugnata abbia errato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. del 26/02/2004, in relazione all’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 43 legge assegni, per omesso esame di un fatto decisivo, laddove non riconosce la responsabilità del mittente dell’assegno, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., per averlo inviato incautamente
mediante posta ordinaria e dunque in assenza di prova di un’effettiva ricezione dello stesso nelle mani del legittimo destinatario;
il motivo è fondato alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (segnatamente di Sez. Un. n. 9769 del 26/05/2020 Rv. 657884 -01) secondo la quale « la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore »;
l’affermazione ora riportata, lungi dal costituire una novità nel panorama giurisprudenziale, era già in precedenza emersa (Cass. n. 24659 del 2/12/2016 Rv. 642136 – 01) alla luce del principio secondo il quale: « in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione del beneficiario dell’assegno. (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della società che aveva inviato per posta ordinaria l’assegno indebitamente negoziato da terzi) »;
la giurisprudenza nomofilattica sopra richiamata (Sez. Un. n. 9679 del 26/05/2020, pagg. 14-15) ha, più specificamente, affermato che: « la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la
Ad. 26/01/2024
Rg. n. 15543 del 2021; est. C. COGNOME
trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso: quest’ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell’evento, ma dev’essere individuata tenendo conto dell’intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito. »;
l ‘orientamento è stato già ribadito da questa Corte in composizione ordinaria (Cass. n. 25517 del 21/09/2021; Cass. n. 27579 del 28/09/2023 e Cass. n. 25866 del 5/09/2023, in causa pressoché identica);
la sentenza impugnata non è conforme al richiamato principio di diritto, non avendo adeguatamente valutato , alla stregua dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., la condotta del soggetto che aveva inviato gli assegni per posta ordinaria, ossia di RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è accolto;
la sentenza è, pertanto, cassata;
la causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è rinviata alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, che