Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25406 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10484/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE PARMA n. 132/2021 depositata il 29/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già Cassa RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 2.200,00 euro derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso a favore di NOME COGNOME ed incassato da NOME COGNOME previa contraffazione del titolo. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda ed in subordine l’accertamento del concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE assicuratrice per aver spedito il titolo tramite posta ordinaria
2.- La sentenza con cui il GdP ha respinto la domanda è stata riformata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE osservando che -premessa la natura contrattuale della responsabilità dedotta dall’appellante e la conseguente distribuzione dell’onere probatorio come delineata dal consolidato orientamento di questa Corte all’esito dell’intervento nomofilattico di Cass. SS.UU. n. 12477/2018 -l’appellata non aveva fornito la prova della non imputabilità dell’inadempimento per avere operato con la diligenza esigibile da un debitore professionale, in ragione delle evidenti tracce di contraffazione del titolo quanto al nome del beneficiario.
3.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Italia -già RAGIONE_SOCIALE – ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. NOME ha resistito con controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità dei motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha omesso ogni esame in merito all’incauta condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE nell’aver inviato il titolo a mezzo posta semplice circostanza pacifica in causa ed oggetto di discussione.
2.Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 commi 1 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per l’ipotesi in cui la Corte ritenesse di sussumere il primo motivo di gravame sotto il paradigma dell’art. 360 co. 1 n. 3 considerando implicitamente escluso il concorso di colpa nella motivazione della sentenza gravata, in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che la spedizione dell’assegno mediante plico assicurato o quantomeno raccomandato anziché tramite corrispondenza ordinaria rappresenta una cautela suggerita da elementari regole di prudenza e di diligenza, invocando Sezioni Unite sent. n. 9769/2020
3.- I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
3.1- Sul punto, stante lo sviluppo processuale della lite, giova osservare preliminarmente che: (a) con il primo comma dell’articolo 1227 c.c. il legislatore ha inteso regolare l’ipotesi in cui il fatto del danneggiato-creditore interviene a spezzare il legame, a monte, tra comportamento del soggetto agente ed evento, escludendo così la totale imputabilità del fatto all’agente, e dunque limitando la responsabilità di quest’ultimo (v.per tutte Cass. n. 1164 del 21/01/2020) ; (b) il concorso di colpa del danneggiato, perciò, non è ipotesi che integra un’eccezione in senso proprio (ovvero un fatto modificativo impeditivo o estintivo del fatto posto a fondamento della domanda), bensì una mera difesa (o eccezione in senso lato), in quanto attiene all’indagine sul «nesso causale», elemento costitutivo della fattispecie oggetto della domanda risarcitoria che il giudice deve sempre accertare d’ufficio, a prescindere da un impulso di parte (diversamente dalla distinta
ipotesi di cui al secondo comma della norma in commento, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione); (c) gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile – sul piano causale la colpa concorrente dello stesso creditore devono, tuttavia, essere prospettati in atti (v. Cass.4799/2001, Cass. n. 15382/2006, Cass. 12714/2010 ); sicchè se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita dalla decisone del giudice, la parte interessata ha l’onere, nel primo caso, di impugnare la sentenza (che non ha provveduto sulla questione giuridica), nel secondo di riproporla (quando la questione sia rimasta assorbita, come in caso di rigetto della domanda svolta nei confronti del preteso danneggiante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24080/2008; Sez. 3, Sentenza n. 1164/2020, Sez. 3 Ord.n. 4770/2023).
Nel caso di specie, la questione del concorso di colpa del danneggiato, proposta in primo grado è rimasta assorbita dal rigetto della domanda dell’attore, ma in appello la parte appellante l’ha riproposta in atti tanto che la stessa è stata oggetto del contraddittorio anche negli scritti conclusionali. Come puntualmente risulta dal ricorso di Crèdit RAGIONE_SOCIALE.
3.2 -Ciò posto il Collegio rileva che il primo motivo di cassazione è fondato anche in punto decisività dell’omissione, e ciò in ragione del consolidato orientamento di legittimità (Cass. SS.UU. 9769/2020) circa la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ove questi abbia spedito per posta ordinaria di un plico contenente un assegno di traenza non trasferibile che sia stato, intercettato, trafugato, e incassato in modo abusivo per effetto di una colposa negoziazione dell’istituto di credito cui è stato presentato (aspetto, quello della decisività, che costituendo un requisito della censura tipica dedotta assorbe la valutazione del secondo motivo, che censura la violazione di legge prospettando
l’errata applicazione della norma di cui al 1227 c.c. alla luce della sentenza delle SS.UU. citata).
3.3- Sotto detto profilo si osserva che questa Corte, con la sentenza citata, è stata chiamata a comporre un contrasto interno circa la sussistenza o meno della possibilità di ravvisare – rispetto al danno evento prodotto dalla negligente negoziazione dell’assegno circolare non trasferibile un concorso di colpa del danneggiato soggetto traente per le prescelte modalità di spedizione del plico contenente l’assegno; contrasto che concerneva i diversi profili della questione: (a) l’obbiettiva configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante posta (nella fattispecie di causa esaminata, «ordinaria»), (b) l’individuazione delle regole d’imputazione giuridica dell’evento al mittente, e (c) la compatibilità della responsabilità di quest’ultimo con quella della banca trattaria o negoziatrice per l’omissione della dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo: « questione che, pur riguardando l’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non può ritenersi estranea all’ambito del giudizio di legittimità, in quanto, coinvolgendo l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, il cui controllo rientra nei poteri della Corte, fermo restando -precisa la Corte che spetta al giudice di merito la valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione». ( v. sent. cit. in motivazione).
In particolare le SS.UU. hanno esplicitamente richiamato l’orientamento cui fa ricorso la resistente – che escludeva in detti casi la stessa configurabilità del nesso di causalità sulla base dell’argomentazione che la condotta del mittente -quand’anche qualificabile come colposa o imprudente – non assume alcuna rilevanza causale rispetto all’evento dannoso, verificandosi il medesimo esclusivamente in conseguenza del comportamento colposo posto in essere dall’istituto di credito negoziatore o emittente o trattario, in quanto valutabile alla stregua di un fatto sopravvenuto rispetto alla trasmissione del titolo per corrispondenza ordinaria, ed idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Ed hanno disatteso detto orientamento alla luce delle seguenti considerazioni:
(a) che l’arresto delle Sezioni Unite circa la natura contrattuale c.d. da contatto sociale della responsabilità della banca negoziatrice (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712) , «tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve », determinava il venir meno definitivamente « del primo degli argomenti a favore della tesi che esclude il concorso di colpa del mittente, e precisamente l’affermazione dell’incompatibilità tra la responsabilità di quest’ultimo e la configurazione di quella della banca (…) in quanto non ricollegabile all’inadempimento del debito cambiario, imputabile esclusivamente ai soggetti tenuti ad adempierlo, ma ad un’anomalia intervenuta nel processo di trasmissione e pagamento del titolo, non necessariamente addebitabile alla banca trattaria o negoziatrice, poiché la responsabilità di quest’ultima non esclude, in linea di principio, quella concorrente di altri soggetti
eventualmente intervenuti nel predetto processo, che con il loro comportamento abbiano contribuito a cagionare il danno ;
(b) che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù dei quali (i) un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); (ii) all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili (criterio della c.d. causalità adeguata) (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/ 2010, n. 26042; Cass., Sez. III, 30/04/2010, n. 10607; Cass., Sez. lav., 14/04/2010, n. 8885); (iii) in presenza di un evento dannoso riconducibile a più azioni od omissioni, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 40 cod. pen., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di c.d. causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 c.p., in base al quale l’evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr. Cass., Sez. III, 22/10/2013, n. 23915; 10/10/2008, n. 25028; 22/ 10/2003, n. 15789); perciò il comportamento del soggetto danneggiato stesso, può essere tale da interrompere il nesso causale, oppure può concorrere alla determinazione dell’evento dannoso, così da determinare l’applicazione l’art. 1227 primo comma c.c.: sia che si tratti di comportamento sopravvenuto alla commissione del fatto illecito (ipotesi in cui detti principi sono stati affermati dalla giurisprudenza) sia che si tratti di comportamento coevo o anteriore, purchè legato da nesso eziologico con l’evento dannoso,
essendosi anche affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l’art. 1227, primo comma, c.c. comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell’evento (cfr. Cass., Sez. III, 15/03/2006, n. 5677; 18/05/1979, n. 2861);
(c) che in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possono spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato, poiché il pagamento al soggetto non legittimato -quand’anche frutto di una negligente negoziazione – non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno che costituisce il presupposto indispensabile della sua presentazione alla banca per l’incasso; sicchè, « qualora la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall’adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile»; infatti siffatta condotta -ovvero « l’adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario» -si traduce -ha affermato la Corte « nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso»; e ciò poiché « la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di
prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo» e dunque «si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all’evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale (cfr. Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31540; 26/05/ 2014, n. 11698; 23/05/2014, n. 15332», in conformità al paradigma della responsabilità del danneggiato di cui al primo comma dell’art. 1227 c.c. che presuppone una suo comportamento «colposo» (dunque illecito), donde « l’affermazione della dottrina e della giurisprudenza secondo cui, nell’ambito della predetta disposizione, la colpa non costituisce un mero criterio d’imputazione soggettiva del fatto, ma la misura della rilevanza causale dello stesso, nel senso che, in mancanza di tale requisito, il comportamento del danneggiato non può considerarsi causa o concausa del danno»;
(d) che perciò occorre non solo verificare l’idoneità oggettiva della condotta del mittente ad innescare la sequenza causale che conduce al pagamento dell’ assegno in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, bensì anche quella soggettiva, ovvero che la condotta in questione comporti l’esposizione del mittente al rischio della sottrazione o dello smarrimento, ponendosi in contrasto con norme giuridiche o con regole di condotta suggerite dalla comune prudenza; quindi « occorre prendere in esame le prescelte modalità di prestazione del servizio postale in modo da verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per ciascuna modalità di trasmissione, possa ritenersi giustificata l’affermazione che la scelta effettuata dal mittente ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza ».
Alla luce di tali principii la le SS.UU., chiamate a pronunciarsi sulla idoneità della modalità di spedizione per posta «ordinaria»
(essendo detta modalità quella prescelta nel caso oggetto del loro giudizio), hanno concluso che l’esame delle disposizione che regolano la prestazione del servizio postale mettono in risalto « le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria» le quali invero , « consentono di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest’ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta» e che perciò « se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni »; mentre così non è per la posta ordinaria, la cui utilizzazione implica la perdita di ogni controllo della fase della trasmissione e della possibilità di verificarne l’esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione.
Conseguentemente hanno concluso che si ravvisa, « nel caso in cui il servizio di posta ordinaria venga utilizzato per la spedizione di un assegno, l’assunzione da parte del mittente di un evidente rischio, consistente nella sottrazione del titolo e nella sua presentazione all’incasso da parte di un soggetto non legittimato, che lo espone all’obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore del beneficiario rimasto insoddisfatto», e che accresce la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, « in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di
agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 cod. civ., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 cod. civ., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 cod. civ. in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24406; Cass., Sez. III, 26/05/2014, n. 11698; 5/03/2009, n. 5348)».
3.4- Alla luce dei suddetti principi, nella specie reputa il Collegio che il giudice di merito di secondo grado -nello scrutinare la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio – non abbia tenuto conto di un fatto decisivo alla luce di detti principi, essendosi limitato ad affermare che « La Banca negoziatrice dell’assegno e odierna appellata non ha ottemperato all’onere di allegazione e prova del proprio esatto adempimento, ovvero dalla non imputabilità a sé dell’inadempimento », senza indagare il rilievo causale – rispetto al danno lamentato – della spedizione per posta ordinaria del titolo onde verificare se per la modalità di trasmissione prescelta, potesse affermarsi o dovesse escludersi che la scelta effettuata dal mittente « ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza ».
Pertanto sul punto la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al
motivo accolto, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2024