Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23911/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 5959/2020 depositata il 09/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Roma RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 2.499,33 euro derivante dall’illegittima negoziazione di due assegni non trasferibili tratti sul proprio conto aperto presso Banca SAI, emessi a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ed incassati da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
2.- Il Giudice di Pace ha accolto la domanda accertando la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per non aver operato con la dovuta diligenza richiesta da un esperto banchiere in sede di negoziazione dei titoli e di accertamento dell’identità di colui che si presentava per l’incasso, ma ha, altresì, ritenuto, come richiesto dalla convenuta, che RAGIONE_SOCIALE avesse concorso nella misura del 50% alla determinazione del danno lamentato in ragione delle prescelta modalità di spedizione del titolo al beneficiario con posta ordinaria.
La sentenza è stata impugnata solo da RAGIONE_SOCIALE con riguardo al capo della sentenza che riguarda l’accertato suo concorso di colpa della. Il Tribunale di Roma ha accolto l’appello aderendo alla giurisprudenza di legittimità (formatasi prima di S.U. sent. n. 9769/2020, invero di poco successiva) per cui nella determinazione del danno causato dalla condotta negligente dell’ente negoziatore di un assegno di traenza non trasferibile, non rilevano né il rischio generico assunto dall’emittente al servizio postale ordinario né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale. Il Tribunale ha, invece, respinto il motivo d’appello riguardante la compensazione delle spese di lite decisa dal Giudice di Pace in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla natura della responsabilità della
banca negoziatrice antecedenti alle S.U. sent. 12477 e 12478 del 2018; spese di lite che ha, sua volta, compensato integralmente per il grado, proprio in considerazione del contrasto giurisprudenziale allora in corso sul tema del concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si avvalga della spedizione del titolo per posta e cui ha posto termine la sentenza delle S.U. n. 9769/2020 citata.
7.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, che ha, altresì, proposto impugnazione incidentale a proposito della statuizione con cui il Tribunale ha confermato la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace, ed ha depositato nei termini memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il motivo di ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 D.P.R. 156/73 e del D.M.26.2.2004 (Carta della qualità del servizio postale) in riferimento all’art. 1227 commi 1 c.c. e all’articolo 43 R.D. n. 1736/33 (L.A.) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo errata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il nesso causale tra la spedizione incauta dell’assegno e il danno conseguente (pagamento a mani di diverso dal beneficiario) dovesse ritenersi interrotto dal fatto sopravvenuto della negoziazione effettuata da RAGIONE_SOCIALE italiane, ed ha invocato Sezioni Unite sent. n. 9769/2020.
2.- Il motivo è fondato pur con delle precisazioni che attengono al richiamo del ricorrente alle norme che disciplinano il servizio postale (prima e dopo la sua privatizzazione).
2.1- Benché si tratti dell’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la questione non può ritenersi estranea all’ambito del
giudizio di legittimità, in quanto, « coinvolgendo l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, aspetto il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza, poi, al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione » (cfr. Cass., S.U. n, 9769/2020, Sez. III, 10/04/2019, n. 9985; 25/02/2014, n. 4439; 7/12/ 2005, n. 26997).
2.2- Ciò detto si osserva che sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza richiamata dalla stessa ricorrente (a) hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non ), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante , del tutto inverosimili; (b) hanno specificato che « la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso »; (c) hanno confermato « l’impossibilità di attribuire
efficacia giuridicamente vincolante alle norme che disciplinano il servizio postale, le quali, in quanto operanti esclusivamente nei rapporti tra il gestore del predetto servizio ed i soggetti che se ne avvalgono per la spedizione della propria corrispondenza, non possono costituire un riferimento normativo utile, almeno in via diretta, ai fini della disciplina dei rapporti con i terzi » ragione per cui « la mera inosservanza del divieto, posto dall’art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973, d’includere denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore nella corrispondenza ordinaria 16 o in quella raccomandata, così come quella dell’art. 84 del medesimo d.P.R., il quale impone di assicurare le lettere ed i pacchi contenenti i predetti beni, non costituisce una ragione sufficiente a fondare l’affermazione del concorso di colpa del mittente » (per la medesima ragione, hanno ritenuto non pertinente il richiamo alle analoghe disposizioni dettate, a seguito della privatizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE, emanate con d.m. 9 aprile 2001 e con d.m. 26 febbraio 2004); (d) hanno affermato che occorre prendere, invece, in esame le modalità di prestazione del servizio postale in modo da verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per ciascuna modalità di trasmissione, possa ritenersi giustificata l’affermazione che la scelta effettuata dal mittente ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza; (e) hanno, quindi, concluso, per quel che qui interessa, che, le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, « consentono di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest’ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella
cassetta, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni »; mentre così non è per la posta ordinaria, la cui utilizzazione implica la perdita di ogni controllo della fase della trasmissione e della possibilità di verificarne l’esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione; (f) hanno, infine, affermato il principio di diritto per cui « la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore ».
2.3- Alla luce dei suddetti principi, nella specie reputa il Collegio che la Corte di merito non abbia correttamente applicato il principio di diritto che precede, escludendo il concorso di colpa di UnipolSAI nella causazione del danno lamentato, a priori, a fronte di un comportamento colposo dell’ente che ha posto all’incasso un assegno di traenza non trasferibile; senza, quindi, prendere in esame le circostanze specifiche della fattispecie in funzione della decisione richiesta quantomeno sul concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE.
2.4- Pertanto sul punto la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.