Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23461/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 8779/2020 depositata il 17/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Giudice di pace di Roma RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 1.750,00 euro derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno non trasferibile tratto sul proprio conto aperto presso UGF Banca, emesso a favore di NOME COGNOME ed incassato da NOME COGNOME previa contraffazione del titolo evidenziata dalla presenza sull’assegno di una spessa e marcata riga nera al di sotto della quale era indicato il della predetta compilato, per di più con carattere e colore differenti rispetto a quelli utilizzati nel resto del titolo.
2.- Il GdP ha respinto la domanda ritenendo l’attrice priva di legittimazione attiva nei confronti della banca negoziatrice del titolo (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sulla base del presupposto che « la compagnia assicuratrice… concorre con la banca nell’illecito commesso nei confronti dell’emittente l’assegno e, dunque, può convenirla in giudizio unicamente con l’azione di regresso ex art. 1299 c.c.».
3.Il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e riformato integralmente la sentenza di primo grado, osservando: (a) che l’appellante era legittimata ad agire nei confronti della banca negoziatrice in ragione dei fatti dedotti e della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito; (b) che erano inammissibili perché tardive le ragioni addotte ex novo in secondo grado da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a proposito della eccepita carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, poichè l’appellata -modificando il contenuto delle eccezioni già proposta in primo grado- aveva contestato la mancata prova dell’esistenza di un rapporto di conto corrente tra RAGIONE_SOCIALE e la banca emittente (UGF Banca), peraltro
comprovato in atti; (c) che nella fattispecie la contraffazione del titolo, realizzata attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, appariva ictu oculi in base alla visione della copia del titolo allegata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE corrispondente a quella depositata da RAGIONE_SOCIALE su cui è presente un’evidente spessa marcata riga nera in corrispondenza dello spazio riservato all’indicazione del nome del beneficiario del pagamento, al di sotto della quale era riportato il nominativo della sig. NOME COGNOME che ha riscosso l’assegno, circostanza che avrebbe dovuto portare l’operatore di cassa ad effettuare maggiori controlli sul conto della persona presentatasi per l’incasso; tanto più che la stessa era persona sconosciuta ha RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avendo provveduto all’apertura di un libretto di risparmio presso la filiale di Forlì solo in occasione della riscossione dell’assegno; (d) che non era configurabile – come invece prospettato dalla appellata in entrambi i gradi del giudizio un concorso colposo ex art. 1227 c.c. di RAGIONE_SOCIALE per avere la stessa scelto di spedire il titolo tramite posta ordinaria, in quanto, benché notoriamente si tratti di sistema di spedizione non sicuro e facilmente soggetto a episodi di sottrazione e furto dei plichi spediti, il danno patito dall’appellante avrebbe potuto essere evitato qualora, a fronte di tutti gli elementi di sospetto descritti, l’operatore di cassa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse effettuato degli accertamenti ulteriori per verificare la regolarità dell’assegno presentato.
4.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1176 comma 1 e 2 c.c. in relazione all’articolo 1992 c.c. , ex 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché la Corte d’appello, avrebbe censurato il comportamento di RAGIONE_SOCIALE sulla base di indici di valutazione che ne oggettivizzano, di fatto, la responsabilità, avendo nella specie l’operatore di sportello utilizzato, nella identificazione del presentatore e nella verifica del titolo, la diligenza professionale media, esigibile da un operatore professionale del settore; e ciò in quanto aveva provveduto all’identificazione del prenditore attraverso l’acquisizione in copia e la trascrizione degli estremi di documento identificativo (la carta d’identità) idoneo e sufficiente, e quindi -come previsto dall’articolo 1992 c.c.- aveva eseguito il pagamento con effetto liberatorio a chi era apparso legittimo prenditore, nessuna alterazione essendo rilevabile sull’assegno o sui documenti di identificazione.
1.2- Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi che ha escluso nella specie che RAGIONE_SOCIALE avesse assolto all’onere di provare la propria diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c. quale operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve, in ragione di una palese contraffazione del titolo quanto al nome del beneficiario cui RAGIONE_SOCIALE neppure accenna; inoltre, ad ulteriore motivo di inammissibilità, pur invocando la violazione di legge, non illustra nemmeno -in violazione dell’articolo 366 comma 1 n. 6 c.p.c. per quali ragioni la decisione della Corte avrebbe violato le norme invocate.
2.Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 commi 1 e 2 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte territoriale ha reputato irrilevante agli effetti quantomeno del concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE le modalità di spedizione
dell’assegno al beneficiario, invocando Sezioni Unite sent. n. 9769/2020
2.1- Il motivo è fondato.
Esso riguarda profili diversi della medesima questione: a) l’obbiettiva configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante servizio postale; b) l’individuazione delle regole d’imputazione giuridica dell’evento al mittente e la compatibilità della responsabilità di quest’ultimo con quella della banca trattaria o negoziatrice per l’omissione della dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo.
Benché si tratti dell’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la questione non può ritenersi estranea all’ambito del giudizio di legittimità, in quanto, « coinvolgendo l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, aspetto il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza, poi, al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione » (cfr. Cass., S.U. n, 9769/2020, Sez. III, 10/04/2019, n. 9985; 25/02/2014, n. 4439; 7/12/ 2005, n. 26997).
2.2- Ciò detto si osserva che sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza richiamata dalla stessa ricorrente (a) hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme
restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non ), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante , del tutto inverosimili; (b) hanno specificato che « la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso »; (c) hanno confermato che la mera inosservanza del divieto, posto dall’art. 83 del D.P.R. n. 156 del 1973, d’includere denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore nella corrispondenza ordinaria o in quella raccomandata, così come l’inosservanza dell’art. 84 del medesimo D.P.R., il quale impone di assicurare le lettere ed i pacchi contenenti i predetti beni, non costituiscono una ragione sufficiente a fondare l’affermazione del concorso di colpa del mittente; (d) hanno affermato che occorre prendere, invece, in esame le modalità di prestazione del servizio postale in modo da verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per ciascuna modalità di trasmissione, possa ritenersi giustificata l’affermazione che la scelta effettuata dal mittente ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza; (e) hanno, quindi, osservato, per quel che qui interessa, che, le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, « consentono di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del
plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest’ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni »; mentre così non è per la posta ordinaria, la cui utilizzazione implica la perdita di ogni controllo della fase della trasmissione e della possibilità di verificarne l’esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione; (f) hanno, infine, affermato il principio di diritto per cui « la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore ».
2.3- Alla luce dei suddetti principi, nella specie reputa il Collegio che il giudice di merito non abbia correttamente applicato il principio che precede, limitandosi ad escludere il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno lamentato sul rilievo che « il danno patito dalla appellante avrebbe potuto agevolmente essere
evitato qualora a fronte tutti gli elementi sospetti descritti, l’operatore di cassa di RAGIONE_SOCIALE avesse effettuato degli accertamenti ulteriori per verificare l’assegno», escludendo, quindi, a priori il rilievo causale rispetto al danno lamentato della spedizione per posta ordinaria del titolo a fronte di un comportamento colposo dell’ente che lo ha posto all’incasso, senza prendere in esame le circostanze specifiche della fattispecie per verificare se per la modalità di trasmissione prescelta, potesse affermarsi o dovesse escludersi che la scelta effettuata dal mittente « ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza », in funzione della decisione richiesta quantomeno sul concorso di colpa dell’attrice.
3.-Pertanto sul punto la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.