Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
Oggetto: titoli di credito
AC – 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15684/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., r appresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti del 20 giugno 2023;
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, decima sezione civile, n. 18606/2019 del 1° ottobre 2019, resa nel procedimento n.r.g. 56406/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, l ‘ ha ritenuta esclusiva responsabile del danno cagionato a Unipolsai Assicurazioni s.p.a. per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale da parte di ignoti di un assegno di traenza non trasferibile emesso dalla Ugf Banca in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro.
Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto: a) che sussisteva la responsabilità dell’istituto negoziatore dell’assegno, posto che esso aveva omesso di usare la diligenza professionale richiesta per l’operazione effettuata, in presenza di indici di anomalia nella fattispecie, identificati: a1) nella non apprezzata lontananza del luogo di emissione dell’assegno rispetto a quello di pagamento; a2) nella non apprezzata circostanza che il presentatore non era cliente di Poste e, quindi, a essa del tutto sconosciuto, sino al momento in cui, proprio allo scopo di incassare il titolo, aveva aperto un libretto postale; b) nella specie doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ. , invocata da Poste nei confronti dell’emittente il titolo, siccome le forme di spedizione del medesimo all’effettivo beneficiario non costituivano elemento valorizzabile ai fini dell’interruzione del nesso causale che legava il
fatto dannoso all’esclusiva responsabilità dell’istituto negoziatore del titolo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
«1° MOTIVO: art. 360 nn 3 e 5 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33 in riferimento agli artt. 1218, 1176, 2 comma, 1992 cc, e legge 445/2000 -omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto del giudizio» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nell’attribuzione della responsabilità, per averne la Corte territoriale oggettivizzato la valutazione in capo a essa ricorrente.
Il motivo è fondato e va accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), cui va data continuità, secondo cui, dopo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 12477 del 2018, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma – e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto dando concretezza a quella “parte mobile” della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato
contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori , con l’ulteriore conseguenza che proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. Di Talché, nel concreto della fattispecie, va evidenziato che la responsabilità del negoziatore del titolo va accertata sulla base del tipo di documento esibito dal presentatore e dalle sue caratteristiche specifiche in relazione alla sua idoneità a costituire un valido elemento di identificazione, con conseguente esenzione in caso di positivo riscontro di responsabilità. Un accertamento che, nella specie, non risulta compiuto dal giudice di appello, che ha individuato indici rivelatori dell’anomalia in circostanze (lontananza del luogo di emissione dell’assegno rispetto a quello di pagamento; presentatore non cliente di Poste) collaterali rispetto a quella centrale, identificata dalla citata giurisprudenza di questa Corte nell ‘ individuazione della tipologia di documento esibito dal presentatore del titolo al momento dell’incasso.
b. «2°: art. 360 nn 3 e 5 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 156/73 e del DM 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all’art. 1227 comma 1 cc e art. 43 L.A. Errato esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti» deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha negato rilevanza causale nella determinazione dell’evento dannoso alla dedotta spedizione del titolo da parte dell’assicurazione per posta ordinaria e, quindi ,
con assunzione del rischio connesso alle relative modalità di consegna.
Il motivo è fondato alla luce di Cass., Sez. U, Sentenza n. 9769 del 26/05/2020, laddove è stato affermato il principio di diritto secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
A tale insegnamento la sentenza impugnata non risulta conforme, avendo negato (a pagg. 6-7) la rilevanza del concorso di colpa dell’assicurazione mittente nell’identica fattispecie.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Roma, in