Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3039 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3039 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26562/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
BANCA POPOLARE DI BARI, quale mandataria speciale della RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2801/2022, depositata il 30/8/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE perché ne fosse accertata la responsabilità contrattuale, ex art. 43 r.d. 21.12.1933 n. 1736, ovvero extracontrattuale, per aver pagato ad un soggetto, diverso dal beneficiario, che non aveva identificato con le modalità prescritte dalla Circolare ABI LG/003005 del 7 maggio 2001, un assegno di traenza non trasferibile dell’importo di euro 12.800 emesso, per proprio ordine e conto, da Banca Carige RAGIONE_SOCIALE, e fosse pertanto condannata al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3965/2020, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare ad NOME la somma di euro 12.800 al netto di interessi e rivalutazione.
Avendo la banca proposto gravame, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2801/2022, per quanto ancora qui rileva, l’ ha accolto parzialmente e, per l’effetto, ha condannato l’appellante al pagamento della minor somma di euro 6.400 ravvisando un concorso di responsabilità dell’appellata per aver inviato con posta ordinaria l’assegno .
RAGIONE_SOCIALE, già NOME, ha presentato ricorso, basato su sette motivi, cui ha resistito con controricorso Banca popolare di Bari, quale quale mandataria speciale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma primo, n. 4, 115, comma primo, e 167, comma primo, c.p.c., anche in relazione al disposto degli artt. 2697 e 1227, comma primo, c.c., in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello posto a fondamento della sua statuizione il fatto costituito
dall’invio dell’assegno tramite posta ordinaria, ritenendolo puntualmente addotto dalla banca nella comparsa di risposta di primo grado e poi accertato dal tribunale.
Si sostiene che, non avendo la banca mai allegato l’avvenuta spedizione per posta ordinaria dell’assegno, e non potendosi considerare ai fini dell’onere di allegazione -né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo – i rilievi mossi alla banca trattaria, cioè a Banca Carige, cui veniva imputata la responsabilità inerente alla condotta tenuta durante «la fase di emissione ed invio dell’assegno», non fosse mai sorto per e ssa l’onere di contestazione specifica, dovendo la contestazione correlarsi ai fatti addotti dalla parte costituita.
In aggiunta, secondo quanto prospettato, la Corte d’appello sarebbe incorsa «in un ulteriore errore nella valutazione delle risultanze processuali», con riguardo ai suoi scritti difensivi, non trovandosi in essi conferma della mancata specifica contestazione.
Il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo, integrante il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., ovvero che « la spedizione dell’assegno per posta ordinaria da parte di NOME non fosse stato specificamente allegato dalla Banca convenuta e … , per converso, le aspecifiche ed irrilevanti allegazioni formulate da quest’ultima a proposito di una asserita negligenza di Banca CARIGE RAGIONE_SOCIALE (e non di NOME) erano state comunque oggetto di contestazione, necessariamente generica, da parte della stessa NOME».
La banca convenuta (e poi appellante) era onerata di provare che l’assegno di cui si controverteva fosse stato spedito da RAGIONE_SOCIALE per posta ordinaria, affinché tale condotta potesse qualificarsi colposa, nei termini ed ai fini precisati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9769/2020.
In difetto di detta prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, primo comma, e 167, primo comma c.p.c. (anche in relazione agli artt. 2697 e 1227, primo comma, c.c.), la corte territoriale avrebbe dovuto
comunque escludere che la circostanza fosse incontroversa per omessa contestazione.
Il terzo motivo attiene alla violazione o falsa applicazione del disposto degli artt. 343 e 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Sarebbe ermetica e si presterebbe a diverse interpretazioni la seguente statuizione: «Tuttavia la circostanza … è stata accertata dal Tribunale medesimo, che postula, alla base dell’iter decidendi, tale modalità di invio dell’assegno. Pertanto, nel caso di specie, essendo tale fatto accertato, per effetto della non contestazione, la parte che, nel difendersi in appello, ha interesse a smentire tale circostanza, non può limitarsi a contestarla genericamente, ma ha l’onere di provare la falsità del fatto pacifico (Cass. SU 761/2002)».
La ricorrente sostiene che un’eventuale decadenza derivante dall’omessa proposizione da parte sua di un’impugnazione incidentale sarebbe in contrasto con l’art. 346 c.p.c., in quanto, essendo stata totalmente vittoriosa, non era tenuta proporre -né l’ avrebbe potutoappello incidentale. La corte territoriale sarebbe incorsa in errore anche se ne avesse preteso la riproposizione in appello della censura.
Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227, primo comma, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il passaggio motivazionale, già censurato con il motivo precedente, è qui confutato sull’assunto che la Corte d’appello abbia fatto leva su una inversione dell’onere della prova, gravando la ricorrente dell’onere di provare la falsità del fatto non contestato. Il fatto addotto da una parte e non contestato o non idoneamente contestato dall’altra è escluso, invece, dal thema probandum , per cui deve reputarsi definitivamente accertato e la parte gravata della sua prova risulta sollevata da tale onere.
Nel caso di specie, non si sarebbe dovuto ragionare in termini di onere di provare la falsità del fatto non contestato, dovendosi invece accertare se l’allegazione della banca fosse stata specifica e se altrettanto specifica fosse stata la contestazione di controparte; di conseguenza, secondo la ricorrente – la quale ribadisce che la banca non aveva mai addotto la spedizione per posta ordinaria dell’assegno per cui è causa -, non era nemmeno mai sorto l’onere di specifica contestazione.
Onde confermare l’ assunto viene precisato che la Corte d’appello non avrebbe dovuto attribuire rilievo preclusivo alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato la sussistenza del concorso di colpa di cui si discute, perché il tribunale non lo aveva mai accertato, avendolo considerato irrilevante.
Per di più la Corte d’appello avrebbe applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 761/2002, del tutto inconferente, dato che la vicenda su cui si era pronunciata la Suprema Corte riguardava la sussistenza o meno «a carico della parte che contesti globalmente il credito vantato nei suoi confronti e ponga, quindi, in discussione lo stesso “an debeatur”, ‘dell’onere di contestare specificamente anche il quantum ed i relativi conteggi, elaborati della controparte».
Con il quinto motivo alla Corte d’appello si imputa violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, primo comma, 2043, 1177, 1680 e 1693, primo comma, c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere ritenuto che la trasmissione di un assegno con posta ordinaria contrasti «con le regole della comune prudenza’ e ‘con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti».
La ricorrente sostiene che la spedizione per posta dell’assegno aveva implicato la conclusione di un contratto di trasporto di cose, in quanto la disciplina del contratto di trasporto si applica «anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali» ed è assistito dalla
presunzione di responsabilità del vettore, ai sensi dell’art. 1693 c.c., e che il regolamento postale (artt. 83 e 84 d.p.r. n. 156/1973) vieta di includere nella corrispondenza ordinaria «denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore», ma non l’assegno di traenza non trasferibile, il quale, se emesso in conformità dei requisiti formali previsti dalla legge di settore, non costituisce «titolo circolante al portatore, denaro contante, né valore», e quindi non ricade nel divieto degli artt. 83 e 84 del citato d.p.r. n. 156/1973 e del regolamento Bancoposta d.M. Comunicazioni 9.4.2001, come, peraltro, confermato da questa Suprema Corte. Cass. n. 1049/2019 e anche S.U. n. 9769/2020 affermano, infatti, «l’inesistenza di norme giuridiche che escludano l’utilizzazione financo della posta ordinaria per spedire gli assegni di tale specie, quale ‘mezzo per i pagamenti a distanza’».
La ricorrente ne trae la conseguenza che l’invio tramite posta ordinaria di un assegno non trasferibile non integra gli estremi di un illecito civile, e che, nel caso in cui l’assegno contenuto nel plico postale sottratto alla custodia del vettore venga pagato dalla banca negoziatrice ad una persona diversa dal suo prenditore, il traente-mittente del medesimo assegno assume veste di danneggiato e risulta creditore del relativo risarcimento in virtù di due distinti rapporti giudici e nei confronti di due diversi soggetti: nei riguardi della banca che ha indebitamente negoziato l’assegno, violando il disposto dell’art. 43 r.d. n. 1733/1933, e nei confronti del vettore postale che non ha adempiuto all’obbligazione derivante dal contratto di trasporto, in virtù del disposto dell’art. 1693 c.c., dovendo questi rispondere dei danni che a tale inadempimento conseguono; pertanto al traente-mittente del plico postale sottratto non può attribuirsi alcun genere di responsabilità relativamente all’inadempimento dell’obbligazione del vettore postale.
Aggiunge ancora la ricorrente che la pericolosità dell’uso della posta ordinaria sarebbe stata tratta da un fatto erroneamente considerato
notorio: il giudice avrebbe infatti fatto ricorso a dati di conoscenza personale («rilevante numero di casi analoghi verificatisi»), ma non «universale», come sarebbe stato indispensabile onde integrare la nozione di fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c.
Infine, se fosse corretta la conclusione del giudice d’appello, la banca negoziatrice, una volta ottenuta la riduzione del risarcimento dovuto al traente danneggiato dall’indebito pagamento dell’assegno non trasferibile, in ragione del suo asserito concorso di colpa, acquisirebbe titolo per esercitare azione di regresso ex art. 2055, secondo comma, c.c. nei confronti del vettore postale, in quanto condebitore solidale; il che però sarebbe «logicamente e giuridicamente incompatibile con quello del traente di esercitare nei confronti del medesimo vettore postale l’azione contrattuale del risarcimento del danno da inadempimento del contratto di trasporto per la parte di danno non risarcitagli dalla Banca negoziatrice». 6. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 1227, primo comma, 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Premesso che per applicar e l’art. 1227, primo comma, c.c. non è sufficiente che il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, ma deve aver contribuito a causare l’evento dannoso – cioè non è bastante che gli siano imputati i pregiudizi che ne derivano, ma occorre la ricorrenza di un suo fatto colposo che abbia causato l’evento di danno -, la C orte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’assenza di un fatto colposo a lla ricorrente imputabile. L’evento di danno era costituito dal pagamento dell’assegno a soggetto diverso dal beneficiario, ma il comportamento imputatole -l’avere spedito l’assegno per posta ordinaria – non aveva esplicato alcun genere di efficienza causale ai diversi fini del pagamento del medesimo assegno.
La ricorrente non intende lamentare la graduazione della colpa come accertata dal giudice d’appello , nella consapevolezza che si tratta di un accertamento di fatto, ma sostiene che la corte territoriale l ‘ abbia gravata
della colpa – in tutto o in una quota – di un terzo, il vettore postale, trasformando una eventuale concausa (la responsabilità per essersi affidata al vettore postale) in una causa assorbente dell’inadempimento altrui; in sintesi, il giudice d’appello avrebbe violato il principio di proporzionalità dell’imputazione della causalità.
7. Il settimo motivo prospetta, sotto altro profilo e in via gradata, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, comma primo, 2043 e 2055 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la corte territoriale omesso di considerare che tra la condotta del traentemittente dell’assegno e quella della banca che lo aveva negoziato si era interposto un altro fatto, cioè la perdita della custodia dell’assegno da parte del vettore postale, che, se non come fatto avente efficacia causale esclusiva, avrebbe dovuto almeno essere considerato come fatto concausale che avrebbe dovuto portare ad una diversa graduazione della colpa tutt’al più del 33% -.
In sostanza, la ricorrente si duole dell’omessa considerazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., di un fattore causale indubbiamente rilevante ai fini di decidere quale fosse il grado di colpa da assegnare al danneggiato, a seguito della comparazione del rilievo causale da attribuire alla sua condotta con quella dei danneggianti, che avrebbe poi portato alla falsa applicazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo.
8. Il sesto e il settimo motivo, scrutinabili congiuntamente, sono fondati.
In primis , occorre rilevare che, pur non risultando che la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito, ciò non preclude qui ad occuparsene, essendo pacifico che si tratta di un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, con due limiti, entrambi insussistenti: non deve essersi formato il giudicato sul punto (Cass. 28/4/2025 n. 11138); non devono essere necessari ulteriori accertamenti di fatto .
Ora, nel caso di specie, il giudice era tenuto d’ufficio a valutare tutte le concause, compreso il fatto del terzo, benché estraneo alla controversia,
salvo escluderne il rilievo causale, ad esempio, ritenendo la colpa del terzo una conseguenza prevedibile della condotta imprudente tenuta dalla qui ricorrente e non tale né da interrompere il nesso causale tra la condotta imprudente e l’evento dannoso né da concorrere al verificarsi di esso (v. Cass. 7/7/2022 n. 1563; Cass. 5/2/2025 n. 2847). Detto accertamento, però, è stato del tutto omesso né può dirsi essere stato implicitamente compiuto.
Il giudice d’appello non ha dunque provveduto a ricostruire l’intera catena causale ed ha ragionato facendo applicazione del principio della condicio sine qua non piuttosto che dei principi della causalità adeguata ed efficiente.
Pur dando atto in narrativa che il titolo era stato consegnato al vettore postale e successivamente incassato da un terzo, ha omesso di considerare tale passaggio nel riparto delle responsabilità, violando i criteri di imputazione causale, attribuendo alla condotta del mittente una rilevanza che ha incluso, indebitamente, anche il fatto del terzo (il vettore postale, estraneo al giudizio), in violazione del principio di autoresponsabilità che limita la colpa del danneggiato al solo rischio da lui creato (Cass. 19/1/2017 n. 1295; Cass. 17/1/2019 n. 1949; Cass. 29/11/2019 n. 31300).
In effetti, il giudice ha ragionato in questi termini: ha ritenuto la spedizione per posta dell’assegno la causa remota, il pagamento della banca negoziatrice al soggetto non legittimato la causa prossima, ma ha del tutto obliterato la causa intermedia, l’inadempimento del vettore postale, sebbene detto inadempimento abbia reso possibile la trasformazione del rischio potenzialmente creato in un danno reale.
Invece, avrebbe dovuto distinguere o comunque tener conto del peso specifico di ogni condotta. Nel caso di specie, l’inadempimento del vettore postale, che aveva smarrito o consentito la sottrazione del plico contenente l’assegno, non avrebbe dovuto rimanere neutro nel giudizio di
comparazione delle colpe. Esso si poneva come concausa necessaria dell’evento dannoso: se la spedizione per posta ordinaria aveva generato un rischio, era stato tuttavia l’inadempimento del vettore a rendere quel rischio attuale e operativo, ponendo le premesse per la successiva negoziazione illecita. Saltando indebitamente un anello fondamentale del nesso eziologico, il giudizio di proporzionalità nell’imputazione della responsabilità ex art. 1227, primo comma, c.c., risulta viziato da un’errata analisi della serie causale, condotta in contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte affermante che «il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, l’obiettiva relazione col fatto deve considerarsi “causa” dell’evento stesso» (Cass. 18/4/2005 n. 7997) e pone, di conseguenza, a carico del giudice l’obbligo di accertare, secondo la combinazione dei principi della condicio sine qua non e della causalità efficiente, se la condotta dell’agente antecedente rispetto all’evento sia stata neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento stesso e/o se senza detto fatto interposto nella serie causale l’evento di danno non si sarebbe verificato (Cass. 22/10/2013 n. 23915 e successiva giurisprudenza conforme).
L’accoglimento del sesto e del settimo motivo, in conclusione, determina l’assorbimento dei motivi dal primo al quinto .
La sentenza va cassata in relazione ai suddetti motivi con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa sezione e in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il sesto e il settimo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME