Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35689 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26392 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliat a presso quest’ultima ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1064/2019 depositata il 12 marzo 2019 della Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. E ‘ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 marzo 2019 con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, resa dal Tribunale di Pavia, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a pagare a RAGIONE_SOCIALESai la somma di euro 12.250,00, oltre interessi legali.
RAGIONE_SOCIALESai aveva agito in giudizio domandando la condanna di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 24.500,00, oltre rivalutazione e interessi, lamentando il comportamento negligente della convenuta, consistente nell’aver consentito l’incasso di due assegni di traenza negoziati presso di essa: incasso operato a beneficio di soggetti diversi dai legittimi beneficiari dei titoli.
La domanda è stata respinta in primo grado, mentre la Corte di Milano, in sede di gravame, ha valorizzato la circostanza per cui gli assegni oggetto di causa erano stati inviati a mezzo di posta ordinaria; secondo il Giudice distrettuale sarebbe stato opportuno avvalersi di una diversa modalità di spedizione come l’utilizzo della posta raccomandata. Ad avviso della Corte di merito, la scelta di un diverso modus operandi «avrebbe potuto influire notevolmente sul verificarsi del danno: se fosse stata effettuata la spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ad esempio, sarebbe stato sufficiente seguire la spedizione, constatare che l’assegno non era stato ricevuto dal legittimo beneficiario e informare la banca trattaria perché quest’ultima potesse negare il bene-fondi che qualsiasi banchiere negoziatore, operando con la dovuta diligenza avrebbe dovuto chiedere». Il Giudice di appello ha dunque ravvisato un’efficacia causale della condotta di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla produzione del danno. Tenuto conto della ravvisata responsabilità della banca negoziatrice per aver mancato di effettuare un appropriato controllo dell’identità delle persone che avevano presentato all’incasso gli assegni -profilo, questo, non investito di
impugnazione la Corte di appello ha ritenuto che il danno occorso «avrebbe potuto essere evitato attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza da parte di entrambi i soggetti coinvolti e che può quindi attribuirsi ai medesimi in concorso tra loro e in misura paritaria».
Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., oltre che degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973. Assume che alla spedizione dell’assegno a mezzo di posta ordinaria non avrebbe potuto conferirsi alcun rilievo causale rispetto alla produzione del danno lamentato in giudizio.
─ In prossimità dell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso.
─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto.
─ Non constando accettazione della rinuncia da parte di RAGIONE_SOCIALE, le spese di giudizio dovrebbero far carico alla ricorrente. Esse possono tuttavia compensarsi per l’intero, tenuto conto che le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione oggetto dell’impugnazione , dibattuta nella giurisprudenza di merito, solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769, secondo cui, appunto, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente).
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di giudizio di cassazione per l’intero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 10 novembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME