Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35728 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35728 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26389/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 715/2019 depositata il 28/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza pronunciata il 28 marzo 2019,n. 715 dalla Corte d’appello di Firenze, che, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la banca al pagamento della somma di € 3.962,58, oltre interessi dalla sentenza, con riguardo alla negoziazione di un assegno bancario di traenza, illegittimamente incassato e ritenuto il concorso per la metà della RAGIONE_SOCIALE, avendo questa spedito il titolo per posta ordinaria.
Resiste con controricorso l’intimata.
Nella prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
RITENUTO CHE
-l’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 83 e 84 d.P.R. n. 156 del 1973, per avere la corte del merito ravvisato un concorso di colpa della danneggiata, in ragione della spedizione del plico per posta ordinaria, invece che con altro mezzo più sicuro;
tenuto conto delle sopravvenute pronunce Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770, la ricorrente ha rinunciato al ricorso;
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e, in forza dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo, come risultante in forza della l. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato alla data
del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio), la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale;
le spese del giudizio di cassazione sono compensate per la sopravvenienza dell’orientamento contrario alla tesi sostenuta in ricorso;
-in caso di rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre