SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3993 2025 – N. R.G. 00004562 2022 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa (materia non speciaalizzata)
Il Tribunale, in formazione monocratica, nella persona del giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 4562/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione da
(P.IVA
)
P.
con gli avv. NOME COGNOMEanche dom.) del Foro di Treviso e NOME COGNOME del Foro di Venezia Attrice
contro
(c.f. – p. iva
P.
con socio unico (C.F. – P. IVA ) P.
entrambe elettivamente domiciliate in Milano, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che le rappresentano e difendono anche disgiuntamente
con socio unico, (C.F. e P.IVA
P.
),
con gli avv. prof. NOME COGNOME prof. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME con Studio in Venezia Mestre (VE), INDIRIZZO
Convenute
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 3/4/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
nel merito , accertare e dichiarare per tutte le ragioni dedotte, ai sensi degli artt. 2598, n. 3 e/o 2043 C.C., l’illiceità della condotta posta in essere dalle società e e, per l’effetto, condannarle, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore e anche in via tra loro solidale, a risarcire a l’importo di euro 823.007,56, o, in via subordinata, l’importo di euro 707.082,30 o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, oltre ad ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4, C.C.;
in via istruttoria , ( omissis , come da foglio telematico) … rigettare tutte le istanze di prova avversarie e -nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, in particolare dei capitoli di prova orale formulati dalle controparti -ammettere la prova contraria dell’attrice con i medesimi testimoni indicati a prova diretta;
in ogni caso , condannare le convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, R.F.S.G. 15%, C.P.A. e I.V.A. rifusi.
Conclusioni per parti convenute e :
-rigettare le domande dell’attrice in quanto non provate e/o infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
In via istruttoria ( omissis , come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta :
– accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni dedotte in atti e, conseguentemente, dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande formulate
IN INDIRIZZO
respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni dedotte in atti;
IN INDIRIZZO ( omissis , come da foglio telematico)
IN OGNI CASO,
condannare alla rifusione, in favore di delle competenze del presente giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI
(d’ora in poi ) citava in giudizio le tre società convenute, sottolineandone i legami societari , essendo comune ad esse l’ Amministratore delegato o Presidente di CdA nella persona di NOME COGNOME ed essendo (d’ora in poi SI talia) una holding detenente la partecipazione intera di (d’ora in poi ) e il 30% di ( d’ora in poi . Allegava che sia essa che le convenute operano nel mercato del recupero e riciclaggio dei rottami di è titolare dell’impianto di recupero e trattamento sito in INDIRIZZO è titolare dell’impianto sito in INDIRIZZO, P Cont vetro: e che in particolare INDIRIZZO, San Vito al Tagliamento (PN), mentre Antegnate (BG) e è titolare dell’impianto sito in INDIRIZZO San Cesario sul Panaro (MO). Cont
Descritto il mercato di riferimento e la disciplina che lo regola, mercato nel quale svolge ruolo centrale in ambito nazionale il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (Coreve), prospettava la messa in atto da parte delle convenute (RAGIONE_SOCIALE come concorrente nelle condotte delle due sue partecipate, direttamente agenti) di comportamenti anticoncorrenziali (ex art. 2598 n. 3 c.c.) o comunque illeciti ex art. 2043 c.c., in quanto:
-essa aveva partecipato quale trattatore accreditato al Consorzio alla prima asta dell’anno 2022 (n. 45 17/1/2022) formulando offerta per l’acquisto del lotto 4891 di 26.000 tonnellate di vetro di raccolta comunale, messo a disposizione da ed aggiudicandosi il lotto; P Cont
-successivamente, il 17/2/2022, il Consorzio comunicava un cospicuo ‘decremento dei quantitativi dovuto alla rimozione di 62 Comuni’ dai quali derivava la sua disponibilità di materiale, sì che il lotto scendeva a 8500 tonnellate; in seguito, per analoghe ragioni e come comunicato con due successive occasioni (25 e 28/3/2022) il lotto si azzerava, cosicché veniva in possesso di sole 1.141 tonnellate consegnatele da il 7/2 e il 7/3/2022. Cont P Cont
Osservava l ‘attrice che la indisponibilità del materiale derivava da fatto delle convenute, le quali avevano provocato la revoca in capo a delle deleghe che la abilitavano a ritirare i rifiuti dai un Cont
certo numero di Comuni (fra cui i 62 ‘venuti meno’ in prima battuta) e la riattribuzione di dette deleghe a , che nel frattempo aveva inaugurato un nuovo impianto in San Cesario sul Panaro (MO) e abbisognava dunque di materiale da lavorare. Sottolineava come aveva, oltre che offerto in asta il lotto 4891, anche partecipato all’asta come trattatore formulando offerta (si intende non giunta al successo, per la prevalenza di JV) di acquisto del lotto. Riteneva di poter sospettare che poi, una volta dotata delle subdeleghe, avesse proceduto ad una forma di convenzionamento ( ‘pronto al forno ‘) che la sottraeva al rischio di ulteriore asta. Cont
Rappresentava la posizione di controllo o di esercizio di notevole influenza ex art. 2359 c.c. da parte di RAGIONE_SOCIALE su e il rapporto di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE rispetto ad ambedue le convenute, e riteneva l’operazione predisposta dalla capogruppo in proprio favore, per il tramite delle due partecipate. Cont
L’attrice rappresentava di avere subito danno emergente pari al maggior prezzo sostenuto per approvvigionarsi aliunde (concorrendo all’asta n. 46 del 6/4/2022) di una quantità di materiale pari a quella che, al prezzo di aggiudicamento di euro 43,21 ton, essa avrebbe dovuto avere disponibile, ed invece non ottenuta (23.750 – 1.141 = 22.609 ton.). Rappresentava inoltre il lucro cessante nella perdita del margine di contribuzione derivante dalla impossibilità di ridurre i costi fissi durante il periodo in cui mancarono le forniture, e in ogni caso nel mancato guadagno derivante dalla mancata lavorazione e ricollocazione commerciale dei materiali che aveva omesso di fornire. Cont
Si costituivano resistendo da un lato RAGIONE_SOCIALE , dall’altro le due partecipate.
e premettevano riferimenti ad alcuni aspetti del mercato di riferimento e delle sue regole, quali la non obbligatorietà della adesione dei Comuni al Coreve e la piena possibilità di Comuni e Gestori da loro delegati per la raccolta dei rifiuti, di passare in qualunque momento dalla gestione consortile al libero mercato. Descrivevano la duplice modalità di convenzionamento dei Comuni e gestori da loro delegati con Coreve, che avviene o mediante convenzioni dirette per il ritiro del vetro, stipulate fra Coreve e il Comune o un gestore da esso delegato; oppure fra il Coreve e un recuperatore/riciclatore subdelegato alla stipula; ciò a cui segue il collocamento dei lotti in aste; oppure mediante convenzioni c.d. PAF, Pronto al Forno, fra il Comune o Gestore delegato, il recuperatore/riciclatore ( precedentemente chiamato ‘trattatore’ ) e la vetreria. Cont
Sottolineavano la perfetta legittimità del caso occorso, nel quale il si era vista revocare le subdeleghe dagli enti gestori, e pertanto subire la risoluzione -contrattualmente prevista per tale evenienza -del contratto che la convenzionava con Coreve, e più in generale come quanto accaduto risponda ad una prassi frequentemente seguita dagli operatori; che la aggiudicazione in asta non Cont
garantiva in alcun modo l’ottenimento del materiale, tanto che anche il contratto fra e Coreve prevedeva l’esenzione di Coreve da responsabilità in caso di mancata messa a disposizione del materiale dovuta a circostanze esterne a Coreve. Ribadivano la normalità che ‘ tale pratica, ovvero il trasferimento, lo scambio o la cessione di deleghe/subdeleghe (che sono, di fatto, una sorta di titolo al portatore), subisca delle accelerazioni più o meno marcate in funzione del valore di mercato dei rifiuti e di conseguenza dei corrispettivi economici che Comuni/Gestori possono ottenere dal mercato, come è avvenuto nel corso dell’anno corrente’ e riferivano che in concreto aveva aperto un nuovo impianto di trattamento in quel di San Cesario sul Panaro (MO) e che pertanto legittimamente ‘ , nel momento in cui ha avviato l’impianto, ha acquistato il materiale occorrente mediante l’acquisizione di deleghe/subdeleghe dai raccoglitori/gestori comprese quelle relative al materiale oggetto dell’asta in questione, come avrebbe fatto in qualsiasi caso, anche ove l’asta fosse stata vinta da altro riciclatore e persino da . Secondo le difese delle due convenute, l’aggiudica zione costituisce atto assoggettato indefettibilmen te sia all’alea del mancato venire ad esistenza del lotto, sia a quella del mantenimento della delega o subdelega da parte dei soggetti conferenti e il cui lotto sia posto in asta. P Cont
Contestavano dunque il diritto di ad ottenere il lotto e dunque di un qualunque danno P
RAGIONE_SOCIALE, sinteticamente, rappresentava la propria estraneità alle condotte di e e comunque la piena rispondenza delle condotte di queste ultime alla libertà imprenditoriale, al dato convenzionale e alla prassi del settore. Eccepiva pertanto la propria carenza di legittimazione passiva (per non avere essa né partecipato ad aste né stipulato convenzioni con Coreve né ricevuto subdeleghe) e comunque la infondatezza della pretesa, facendo riferimento ad una ricostruzione del mercato e della normativa non dissimile da quella delle sue due partecipate. Osservava che essa RAGIONE_SOCIALE non svolge attività concorrente a quella di , e censurava la genericità degli addebiti, ritenuti ipotetici e alternativi (essendole addebitato di avere o predisposto o avallato e condiviso l’operazione ritenuta scorretta ) e comunque indimostrati, rimarcando come la revoca delle deleghe o subdeleghe costituisca atto unilaterale del Comune o del gestore, di cui il subdelegato è mero destinatario, e che tale possibilità di revoca è garanzia di sana concorrenza, dando a Comuni e gestori la possibilità di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato per assicurare gli obiettivi di riciclo e di recupero. Cont P
La causa, assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. come pro tempore vigente, era istruita per ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (delle richieste di revoca e di riattribuzione delle deleghe già
esistenti in capo a e prove orali e CTU (dr. e successivamente era trattenuta in decisione, con termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Cont
L’azione esercitata da parte attrice poggia sul duplice titolo i cui profili, quanto alla azione aquiliana, sono stati meglio delineati in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. -dell’illecito concorrenziale aspecifico (2598 n. 3 c.c.) , e della responsabilità aquiliana.
L’illecito è stato ben delineato da parte attrice e ben compreso dalle convenute, e gli atti di causa, dopo la prima memoria istruttoria attorea e le difese su questa spiegate dalle convenute nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. delle convenute, hanno sostanzialmente sempre ripetuto le stesse argomentazioni con riguardo all’illecito.
E’ necessario delineare il mercato nel quale i fatti si sono svolti, e le sue particolari regole; regole le cui fonti e contenuti non sono contestati, ma sono solo diversamente interpretati. Occorre anche fare riferimento alle prassi che erano avallate in tale mercato, almeno fino a pochi mesi dopo i fatti contestati.
Il mercato in cui si colloca la vicenda è quello dell’acquisto e trattamento dei rifiuti di vetro. Le parti sono società che operano in tale settore, il quale è regolamentato sulla scorta della fonte principale costituita dal d.l.vo 152/2006, attuativo di numerose direttive comunitarie.
Per quello che interessa la causa, ai sensi dell’art. 222 del decreto , i Comuni sono tenuti ad organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento di obiettivi di recupero e di riciclaggio. Essi possono procedere a ciò direttamente o tramite gestori (definizioni, art. 198 lett. t). Ai sensi dell’art. 221 comma 2, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio, adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato, e per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni, possono partecipare al Secondo l’ articolo 223, è costituito per ciascun tipo di rifiuto un distinto Consorzio nazionale di filiera, a cui possono partecipare anche i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori.
Infine, secondo l’a rt. 224, per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al
Il a stipulato con l ‘ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani un Accordo di programma Quadro completato da un Allegato tecnico, e alla data dei fatti operava un accordo stipulato nel 2020.
Tali documenti regolamentano principalmente la fase di ritiro dei rifiuti prodotti sui territori dei singoli Comuni.
I n particolare l’ Accordo, cap. 4 lett. c punto 3) prevede che ‘ ogni Comune, anche in forma associata, può chiedere ai Consorzi di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente ACCORDO e dei relativi Allegati tecnici, che disciplina le modalità tecniche per il ritiro degli imballaggi per ciascuna filiera, gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione, conformemente a quanto contenuto nella parte generale del presente ACCORDO ‘ . Secondo il cap. 5 lett. A. Le convenzioni con i Consorzi di filiera possono essere sottoscritte … dai Comuni in forma singola o associata. Gli stessi soggetti possono rilasciare apposita delega a sottoscrivere le convenzioni alle condizioni riportate nell’apposito punto C)’ . Il punto C) stabilisce che le convenzioni prevedono il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai rispettivi Consorzi di filiera con modalità monomateriale.
Pertanto ogni Comune -o il suo gestore delegato -che decida di avvalersi della possibilità di conferire il materiale al Consorzio può o stipulare direttamente una convenzione con il Consorzio di filiera oppure dare delega o subdelega alla stipula di una convenzione ad altri soggetti del comparto, che partecipano della raccolta.
Il mercato di cui qui si tratta e in cui operano in maniera diretta sia l’attrice che le due convenute e , tutte titolari di impianti di trattamento e/o di piattaforme di raccolta, è il mercato dei rottami di vetro, materiali che si prestano al recupero e alla rilavorazione . Il Consorzio competente è, come detto, il Consorzio RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, D’ora in poi Coreve). Cont
Il cap. 5.1 lett. E dell ‘ Accordo stabilisce che ‘Le Convenzioni con i singoli Consorzi di filiera devono contenere una facoltà di recesso in capo al Convenzionato esercitabile, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata al Consorzio di filiera di volta in volta interessato e disciplinata secondo quanto concordato negli specifici allegati tecnici…. ‘
Il punto 5.4 dell’Accordo prevede che ‘ La delega alla sottoscrizione della convenzione rilasciata dal Comune … dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici. ‘
Anche l ‘Allegato Tecnico all’art. 3 prevede la stipula di Convenzioni locali disciplinanti il ritiro dei rifiuti di imballaggio e i relativi corrispettivi.
All’art. 4 si stabilisce proprio l ‘oggetto delle convenzioni: esse disciplinano la cessione, da parte dei Convenzionati (tali i Comuni o loro Gestori ) dei rifiuti, ‘ il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà senza riserve degli stessi, da parte del CoReV e’ .
Stabilisce poi lo stesso capitolo, al comma 2, che il Coreve, per adempiere alle obbligazioni di cui alle convenzioni così stipulate, può avvalersi di un Mandatario con rappresentanza, che è un ‘aggiudicatario delle Aste di CoReVe, perciò incaricato della esecuzione della Convenzione locale’ . Per questa parte si disciplina la fase successiva alla aggiudicazione, in cui l ‘aggiudicatario è un mandatario di Coreve nella esecuzione della Convenzione da questo stipulata, e che ha ad oggetto il conferimento al Coreve.
Infine, al comma 4, si prevede che il Comune possa sottoscrivere la Convenzione con RAGIONE_SOCIALE direttamente o tramite il proprio Gestore (della raccolta) delegato o sub-delegato e fa rimando all’a ccordo quadro per quanto riguarda il modello di delega da utilizzare.
Nel caso in esame aveva sottoscritto in data 1/9/2020, a ciò abilitata quale subdelegata, e avendo a monte la raccolta di vari Comuni, una convenzione locale con Coreve. Cont
Nella Convenzione era previsto all’art. 7 che (comma 2) ‘… la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca ‘ … Inoltre (comma 4) le parti davano atto che in caso di revoca della delega l’Autorità delegante avrebbe dovuto trasmettere al Coreve un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale avrebbe dovuto manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo, senza soluzione di continuità.
Nel sistema così delineato, dunque il ritiro dei rifiuti di vetro dei Comuni e il conferimento al Coreve avveniva da parte di SGS subdelegati dei Gestori dei Comuni ove si esercitava la raccolta differenziata. Messo a disposizione (o meglio preannunciato) il materiale da parte del subdelegato Coreve successivamente poteva collocare il materiale in asta ai recuperatori/riciclatori (già ‘trattatori’), fra i quali la stessa che era anche recuperatore e dunque poteva anche partecipare alle aste per acquisire il materiale e trattarlo essa stessa. Il sistema del collocamento in aste è stato introdotto nel primo decennio del Duemila su indicazione dell’A utorità garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), la quale nel 2008 aveva raccomandato la adozione di tale forma di collocamento sul mercato Cont
da parte dei Consorzi di filiera. Si legge in un comunicato stampa AGCM del 14/8/2008: ‘ In questo modo, ferma restando la necessità di organizzare le aste in maniera efficiente e non pregiudizievole per le politiche di approvvigionamento delle imprese interessate, verrebbero evitate le opacità riscontrate nelle assegnazioni e i negativi effetti di condizionamento della disponibilità degli input produttivi, oltre a consentire una miglior valorizzazione della materia prima secondaria ‘.
Al la trasparenza fa riferimento anche il cap. 4, lett. A, punto 10 dell’Accordo Quadro, che prevede ‘ la necessità di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei dati tecnici ed economici relativi alla filiera dei rifiuti di imballaggio dalla raccolta differenziata fino all’effettivo riciclo, recupero e smaltimento con particolare attenzione al sistema delle deleghe ‘
Quanto alle deleghe, il modello di delega obbligatorio previsto dall’Accordo Qu adro (da utilizzare a pena di nullità) prevede fra l’altro : ‘ Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega, in particolare anche nell’ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio RAGIONE_SOCIALE e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l’omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente delega mediante PEC ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento. La presente delega può essere ceduta unicamente nei casi previsti dall’art. 4 dell’Allegato Tecnico Vetro. L’eventuale subdelega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qui posti in capo al delegato , dovrà essere tempestivamente comunicata a Noi ed al Consorzio di filiera mediante PEC. ‘
Come ricorda parte attrice fin dall’atto di citazione, in alternativa al ritiro e conferimento al Coreve in forza di Convenzione locale per la successiva messa in asta, vi è anche la possibilità per questi operatori di chiedere al Coreve la sottoscrizione di una diversa Convenzione, tipo ‘ pronto al forno ‘, ex art. 4, comma 6, dell’Allegato Tecnico cedendo così il materiale in un rapporto trilatero che vede inclusa anche la vetreria di destinazione (convenzione di tipo D) e che non comporta la collocazione dei rifiuti, provenienti dalle raccolte differenziate comunali, mediante aste.
Il caso in esame riguarda la prima asta indetta dal Coreve per il 2022, la n. 45, relativa a molti lotti di materiale messi a disposizione da vari convenzionati, nella quale partecipò per il lotto n. 4891 messo a disposizione da piattaforma di Antegnate (BG) di 26.000 ton. di materiale. si aggiudicò il lotto, ma materialmente ottenne il conferimento di una sola piccola parte del lotto, in P Cont P
quanto a partire dal 17/2/2022, con più comunicazioni, COGNOME la informava di ‘un cospicuo decremento dei quantitativi dovuto alla rimozione dei seguenti comuni …’ che annunciava in sostanza come le quantità attese da tali comuni non sarebbero state invece disponibili.
Alla stessa asta e per lo stesso lotto aveva partecipato -incontestatamente – anche (già conferente) quale recuperatore, ma senza successo. Cont
Era accaduto -ed è ormai pacifico: in ogni caso una delle missive è stata prodotta da parte attrice, altre e di analogo tenore sono state depositate dai vari delegati a seguito di ordine di esibizione -che aveva inviato ai delegati interessati (gestori per conto dei Comuni e subdeleganti a missive del seguente tenore: (così il mittente per al gestore in date 26/1 e 17/2/2022 ‘ ‘ come anticipato telefonicamente, prossimamente intendiamo destinare il materiale da voi raccolto, per il successivo trattamento e riciclo all’impianto di San Cesario sul Panaro (MO) in luogo di Antegnate (BG), dove e’ attualmente conferito. Ricadendo nominalmente sotto altra ragione sociale, rispetto all’impianto di Antegnate, purtroppo siamo costretti a chiedervi di trasferire le subdeleghe vigenti da (INDIRIZZO Musile di Piave, VE) a RAGIONE_SOCIALE
(INDIRIZZO Antegnate, BG)’.
‘Nelle more della partenza dell’impianto di San Cesario (MO), per il momento e fino a nostra nuova comunicazione il materiale dovrà essere ancora destinato a di Antegnate. Pertanto, nelle annotazioni dei prossimi FIR, dovrà essere indicata come intermediario CF , di cui alleghiamo iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, cat.8. Per la revoca delle precedenti subdeleghe e l’inoltro delle nuove, che se non erro non abbiamo ancora ricevuto, vi chiederei la cortesia di procedere all’invio a CoReVe entro domani, dandoci così la possibilità di gestire i tre carichi in programma per la prossima settimana con le nuove modalità operative di cui sopra’. P.
Era stata così richiesta ai deleganti la revoca della delega a -che determinava , ai sensi dell’art. ex art. 7 della Convenzione locale da essa sottoscritta con Coreve, la risoluzione della stessa, ciò che escludeva per la possibilità di ritirare il rifiuto di quei Comuni e conferirlo a Coreve, e dunque determinava il venire meno del lotto 4891 come messo in asta -e il conferimento della stessa subdelega a che in tal modo veniva titolata a stipulate nuova convenzione, non necessariamente del tipo di quella già sottoscritta da Le revoche erano seguite, e ad essa avevano fatto seguito nuove subdeleghe alla consorella la quale, anziché procedere a conferire a Coreve per l’indizione di aste, aveva preferito stipulare con Coreve una convenzione Pronto al Forno, così valorizzando direttamente i quantitativi senza passare per le aste. Cont Cont Cont
Tale sequenza, che parte attrice ritiene intuitivamente e necessariamente ordita o avallata da , controllante di e socia al 30% di configurerebbe un illecito anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. , volto a elidere il diritto di ad ottenere il lotto che si era aggiudicata, o quantomeno -nella più sfumata prospettazione svolta nelle difese finali -a interferire indebitamente con la fornitura vinta all’asta. Cont P
In altra prospettiva, di responsabilità aquiliana, le convenute avrebbero interferito indebitamente nel contratto stipulato fra e Coreve, provocandone l’inefficacia con la manovra sulle deleghe . P
in vista della partecipaz ione all’asta aveva stipulato con Coreve un contratto di mandato (doc. 34) che portava in allegato la Convenzione locale stipulata fra e Coreve. Il contratto prevedeva all’art. 2.2 che Coreve si impegnava a (i) garantire che i Rifiuti di Imballaggio siano messi a disposizione presso le Piattaforme di Ritiro in modo tale che l’Aggiudicatario possa ritirare il materiale acquisendone la proprietà …’ Secondo il punto 2.3 L’aggiudicatario veniva costituito mandatario: ‘ MANDATO Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1703 c.c., in forza del presente Contratto l’Aggiudicatario ritirerà dal Convenzionato, in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, i Rifiuti di Imballaggio presso le Piattaforme di Ritiro (come definite nella Convenzione Locale) tranne nel caso in cui il Convenzionato consegni direttamente il materiale presso i centri di trattamento …’ . Si tratta della figura dell ‘agg iudicatario mandatario prevista nell ‘Allegato tecnico all’accordo Conai/Anci. P Cont
Al punto 2.4 era poi previsto che ‘ Resta in ogni caso inteso tra le Parti che la mancata messa a disposizione da parte del CoReVe in favore dell’Aggiudicatario dei Rifiuti di Imballaggio dovuta a circostanze esterne al CoReVe – quali ad esempio il mancato conferimento da parte del Convenzionato ovvero l’improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore – non sarà in alcun caso imputabile al CoReVe, che non potrà quindi essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell’Aggiudicatario o di soggetti terzi’ ed inoltre al punto 2.5 che ‘ Le Parti si danno inoltre atto che il Convenzionato ha la facoltà, in base alla Convenzione Locale, di (i) modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta differenziata nonché (ii) sostituire e/o integrare a propria discrezione le Piattaforme di Ritiro, previa comunicazione al CoReVe e che pertanto la quantità e la qualità dei Rifiuti di Imballaggio potrà essere soggetta a variazioni, senza che il RAGIONE_SOCIALE possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell’Aggiudicatario o di soggetti terzi per tali variazioni’
E ‘ evidente da quanto sopra che al momento di messa in asta da parte di Coreve il lotto di materiale, appostato dal subdelegato, sia sostanzialmente una quantità di materiale stimata, che il subdelegato
prevede di poter ritirare in un certo tempo dai Comuni del bacino da cui promanano le deleghe in suo possesso. Si tratta di un lotto allo stato di preventivo.
Il lotto potrebbe poi non venire materialmente ad esistenza, o, più probabilmente, subire fluttuazioni, in dipendenza della quantità effettivamente conferita a monte, e raccolta nei singoli Comuni del bacino. Si tratta di una eventualità perfettamente accettata, tanto che parte attrice ragiona, nel dedurre la frustrazione delle sue aspettative e il suo danno, non già sulla quantità messa in asta (26.000 ton) ma su una quantità inferiore (22.609, cui vanno aggiunte le 1141 ton. ad essa invece recapitate). Si tratta di una evenienza connaturata al sistema, che giustifica la declinatoria di responsabilità di Coreve contenuta al punto 2.4 della Convenzione stipulata da per partecipare all ‘asta. P
Diverso -e dipendente da un meccanismo giuridico di effetti a cascata -è il caso in cui il soggetto che mette a disposizione il lotto perda la qualità di subdelegato: perdendo tale qualità -che dipende da atto del delegante -vede divenire inefficace la Convenzione stipulata con Coreve, e dunque non può più mettere in effettiva disponibilità il lotto preannunciato, ed anche magari già messo in asta; per cui l ‘aggiudicazione inevitabilmente cade.
Le parti hanno dibattuto sulla proprietà del rifiuto e sulla sussistenza di un diritto dell ‘aggiudicatario al lotto che ha vinto.
In realtà, dal punto di vista della proprietà, il sistema delineato nell ‘ Accordo Conai/Anci e relativo allegato pare imperniato sull ‘ acquisto della proprietà dei rifiuti direttamente dal Coreve nel rapporto con il Comune, nel momento del loro ‘ ritiro e presa in carico ‘ da parte del Coreve (cap. 4 allegato tecnico); poiché però si prevede che il Coreve per ‘dare ese cuzione ‘ alle Con venzioni può avvalersi di un mandatario, che è l ‘aggiudicatario, può probabilmente ritenersi che la proprietà del rifiuto rimanga in capo al Comune fino al momento del ritiro da parte dell ‘aggiudicatario, che opera quale mandatario del Coreve nella ‘presa in carico’ . Pertanto non pare che JV aggiudicataria potesse dirsi proprietaria del lotto fino al suo ritiro. Quanto a o comunque al subdelegato alla stipula della Convenzione, il sistema sopra delineato, cui è coerente il fatto che avesse, oltre che messo a disposizione il lotto a Coreve per le aste, anche partecipato all ‘asta per l’acquisto, fa escludere che essa fosse proprietaria del lotto messo in asta. Cont Cont
Se poi vantasse, quale aggiudicataria, un vero e proprio diritto ad ottenere la consegna del lotto, quale cosa futura, subordinatamente alla sua venuta ad esistenza, il sistema delineato lo fa escludere: il sistema delle deleghe chiaramente lasciava aperta la possibilità di perdita del lotto per il caso che il subdelegato cui si riconduceva il lotto posto in asta subisse la revoca della delega. Ciò non implica che P
P
fosse tenuta a
‘semplicemente sperare’
l
‘eve ntualità, non soggetta ad alcuna regola, che le deleghe
quali ‘titoli al portatore’ non venissero trasferite , come argomentano le convenute, ma esclude il ‘diritto ad ottenere il lotto’ .
Già per questa ragione pare in ogni caso ardua la ricostruzione giuridica che parte attrice fa dell ‘ illecito, laddove lo riconduce alla ipotesi di lesione del diritto da parte del terzo concorrente nell ‘inadempimento contrattuale altrui, come è il caso della doppia cessione immobiliare con trascrizione anteriore della seconda vendita, anche con lesione del diritto derivante dal preliminare. Ai sensi della convenzione fra e Coreve, ampi erano i profili di aleatorietà, e in ogni caso non è allegato alcun inadempimento contrattuale di Coreve nel contratto fra essa e , a produrre il quale abbiano contribuito le convenute, dato che in forza delle clausola 2.4 e 2.5 del contratto fra e Coreve, questa era esonerata da responsabilità per il caso in cui il lotto non fosse divenuto disponibile; Coreve ha subito senza possibilità di intervento, al pari di , gli effetti della revoca delle deleghe e la conseguente caduta stessa della convenzione locale. P P P P
Il fatto si pone indubbiamente sul piano della violazione delle regole generali della leale concorrenza. Nel sistema delineato, la facoltatività del ricorso dei Comuni al conferimento in Coreve, e la struttura del sistema di conferimento, che prevede anche la interposizione fra Comune e Coreve di uno o più livelli di delega alla stipula della Convenzione, sono richiamati dalla convenute come elementi dimostrativi di una sostanziale deregolamentazione dei passaggi del materiale, intesa come assoluta imprevedibilità delle possibili combinazioni formali attraverso le quali i materiali possono passare di mano in mano; addirittura assunta, tale imprevedibilità, come principio di sana concorrenza, che permette ai Comuni di valorizzare al meglio i materiali raccolti.
L ‘ambito di cui si tratta è un vero ambito di mercato, regolato in funzione del perseguimento di interessi generali (tutela dell ‘ambiente) e nel quale gli interessi generali sono perseguiti facendo (anche) leva sull ‘interesse economico del rifiuto, e sul beneficio che tale rilevanza economica apporta alla possibilità di smaltire il rifiuto, dato che essa desta l ‘interesse degli operatori produttivi e commerciali ad agire in tale mercato. Il fatto che si tratti di un mercato comporta però che, rispettati i principi di tutela ambientale e di libera determinazione delle amministrazioni sulle modalità per perseguirla (per esempio ricorrendo o no al conferimento nel consorzio nazionale pertinente; raccogliendo e conferendo in proprio o tramite gestore; ecc.) gli operatori di quel mercato possono e devono comportarsi secondo buona fede e correttezza, salvaguardando quelli che, anche se non sono diritti perfetti, sono legittime aspettative rispetto alla regolarità dei fenomeni di quel mercato, attendibili in relazione alla sua particolare regolamentazione. Gli operatori del mercato infatti
programmano e profondono investimenti anche consistenti per potervi operare, e pertanto è necessario che possano riposare quantomeno sulla correttezza dei suoi partecipanti.
La stessa introduzione del sistema delle aste, introdotto su sollecitazione dell ‘Autorità garante della Concorrenza e del mercato in funzione di assicurazione della trasparenza delle assegnazioni del materiale, ha avuto la funzione di assicurare agli operatori del mercato (trattatori o riciclatori/recuperatori che dir si voglia) che investono risorse per acquisire e lavorare e commerciare a partire dal rifiuto, di poter contare su meccanismi di assegnazione delle risorse equi, fondati sulla corretta competizione.
A difesa degli operatori privati che entrano sul mercato, investendo, muovevano osservazioni dell ‘ AGCM già nel 2008, quando si osservavano criticità già riguardo all ‘ Affidamento dei servizi con modalità (non) trasparenti: ‘ In alcune aree del Paese, soggette a regime emergenziale, risulta anche che imprese ex municipalizzate abbiano acquisito senza gara la gestione di impianti finalizzati al recupero dei rifiuti realizzati con fondi pubblici, entrando così in concorrenza nel mercato con le imprese private già operanti nei medesimi settori di attività ‘ .
E se poi è dunque vero che i Comuni possono avvalersi o meno del sistema di conferimento in Consorzio, è anche vero che nel caso di specie ciò che è mutato non è stata la volontà del Comune ( e suoi Gestori) di aderire al Coreve. La ‘ sana concorrenza ‘ quale invocata a proposito delle libere determinazioni del Comune è fuor di luogo, in quanto nulla è mutato, nel caso in esame, per il Comune o il suo gestore, se non l ‘indi viduazione del subdelegato e con esso della piattaforma di convogliamento materiale dei rifiuti, aspetto che per quel che è dedotto in causa non riveste alcun interesse per l ‘Ente pubblico.
Pare assodato che il sistema delle (sub)deleghe, come affermano le convenute e abbia potuto comportare che esse siano state talora trattate -e certamente così è stato nel caso di specie -come revocabili e riattribuibili anche senza motivazione, quali ‘titoli al portatore’ , dato che i gestori senza battere ciglio né chiedere, a quanto risulta, spiegazioni, hanno semplicemente revocato le deleghe a e le hanno conferite a su mera richiesta della prima, evidentemente considerando irrilevante ai propri fini il mutamento. Cont Cont
Dopo i fatti, con nota congiunta Coreve/Anci del 12/7/2022, rilevavano un ‘au mento anomalo dei casi di revoca di deleghe/subdeleghe ‘ e richiamavano gli operatori all ‘utilizzo della delega solo per giusta causa, peraltro dando questo presupposto come già necessario secondo il sistema vigente, e distinguendo il recesso dalla convenzione dalla revoca della subdelega; e richiamando, quale criterio di impiego di ambedue gli istituti, quello della lealtà e correttezza nella esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.. Che questo intervento sia stato determinato dalle doglianze di alcuni, o da interesse dei
Comuni ad evitare fughe dalle Convenzioni in una congiuntura economica che rendeva più appetibili altre forme di convenzionamento o addirittura l ‘usci ta dal sistema consortile, non ha rilevanza, dato che occorre muovere dalla disciplina e dalla considerazione per cui, negli spazi lasciati liberi dalla disciplina, vale comunque il principio della correttezza di mercato; fermo che il richiamo alla corretta esecuzione del contratto rileva nei rapporti fra le parti contrattuali del rapporto alterato (qui Coreve, e Gestore/Comune) e nessuna di queste si duole di quanto accaduto; ma se ne duole il terzo JV che confidava nella regolarità normale degli eventi, per cui se un lotto va in asta e viene aggiudicato, le probabilità di non ottenerlo, eventualmente in misura un po ‘ diversa, sono vicine alla certezza. Cont
La delega, come visto, viene impiegata nella fase della stipula delle convenzioni per il ritiro dei rifiuti e il loro conferimento al Coreve, ma può divenire determinante degli eventi a valle anche della stessa aggiudicazione.
La delicatezza della questione ‘ deleghe ‘ è già nell’Accordo Conai/A nci del 2020, laddove indica i fondamentali per le parti stipulanti (cap. 4 punto 10) : ‘ la necessità di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei dati tecnici ed economici relativi alla filiera dei rifiuti di imballaggio dalla raccolta differenziata fino all’effettivo riciclo, recupero e smaltimento con particolare attenzione al sistema delle deleghe anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti volti ad acquisire e sistematizzare i dati relativi ai flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti e i relativi costi di trattamento/smaltimento ‘
Il punto 5.4 dell ‘Accordo Conai/Anci stabilisce come sopra ricordato che ‘ Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici ‘ . E ‘ assai dubbio che questa espressione implichi la possibilità per il delegato di cedere direttamente la delega, indipendente dalla volontà del delegante; in ogni caso è qui posto il ‘giustificato motivo’ come principio cardine del passaggio della delega da un soggetto ad un altro.
Inoltre il modello di delega, approvato a termini dell ‘Accordo e da impiegare a pena di nullità, contiene la riserva del delegante di revocare la delega per giusta causa, esplicitando sì solo esemplificativamente alcuni dei casi di giusta causa, ma non affatto implicando la possibilità di revocare anche senza giusta causa.
Tali essendo i principi, non basta certo a permettere una revocabilità ad nutum della delega l ‘esenzione di Coreve da responsabilità previsto dall ‘art. 7 comma 2 della Convenzione fra Coreve e laddove si prevede che in caso di revoca della subdelega a e dunque di risoluzione di diritto della Convenzione, ‘ Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca ‘ né le clausole 2.4. e 2.5 del contratto fra Coreve e , che RAGIONE_SOCIALE
esoneravano Coreve da responsabilità in caso di mancata messa a disposizione da parte del CoReVe in favore dell’Aggiudicatario dei Rifiuti di Imballaggio dovuta a circostanze esterne al CoReVe , quali ad esempio il mancato conferimento da parte del Convenzionato ovvero l’improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore. Tali discipline si pongono infatti a valle della disciplina delle deleghe, e sono semplicemente conseguenziali alla posizione di Coreve, mero soggetto passivo e privo di poteri di intervento sulle deleghe e subdeleghe.
Ciò stando, è evidente che l ‘avere dapprima messo a disposizione per l ‘asta di Coreve il lotto denominato 4891, e l ‘avere poi con le mail del 17/1 e del 26/1/2022 chiesto di revocare le deleghe e conferirle ad altro soggetto ( nel dichiarato intendo di destinare altrove il materiale ‘ per il successivo trattamento e riciclo ‘ costi tuisce indebito profittamento della indifferenza dei gestori per la scelta dell ‘un a o dell ‘altra società del gruppo . Tanto già nella forma, prospettandosi una mera formalità ( ‘ricadendo nominalmente sotto altra ragione sociale’) ; ma anche nella sostanza, prospettandosi una diversa determinazione non tanto sul luogo di raccolta, ma sul destino finale ( ‘ per il successivo trattamento e il riciclo ‘ come peraltro poi avvenuto con la stipula della convenzione ‘pronto al formo ‘ da parte di , e quindi una sottrazione del lotto ad un destino che, non fosse stato per questa interferenza, sarebbe spettato all ‘aggiudicatario determinare e valorizzare . Cont
L ‘interferenza è indebita in quanto costituisce una voluta distorsione, a beneficio di altra società del gruppo, del sistema dell ‘asta ; una distorsione che va ben oltre la normale alea data dalla variabilità della quantità e qualità del materiale come rinveniente dalla raccolta effettiva, e dall ‘alea derivante dalle determinazioni dei Comuni e dei Gestori, riconducibili a effettive scelte degli stessi secondo il proprio interesse, e fatte nel rispetto dei limiti stabiliti dall ‘accordo Conai /Anci. Limiti alla mera voluttuarietà dei comportamenti dei deleganti sono infatti nella convenzione locale del subdelegato (conforme al tipo previsto negli Accordi del 2020, e che tale contenuto avrebbe anche se sottoscritta direttamente dal Comune) la quale prevede che il recesso è esercitabile solo a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, e con preavviso di 90 giorni; mentre altri limiti sono impliciti nella revocabilità (o ‘trasferimento’ ) delle deleghe solo per giusta causa, prevista nel modello di delega e coerente con l ‘esecuzione di buona fede del contratto , sulla quale, in un settore di questo genere, anche i terzi devono potere riposare. Cont
Assumono le convenute che in altra occasione abbia a sua volta profittato della negligenza con cui i gestori consentivano di trasferire le subdeleghe senza controllo: la circostanza, su cui non merita approfondire, è irrilevante qui, dove si tratta di un caso del tutto autonomo. P
Il fatto costituisce un utilizzo pro se di una prassi forse anche esistente, ma certo non giustificata dalla disciplina di settore, e concreta indubbiamente condotta lesiva della corretta concorrenza, indebitamente lesiva delle legittime aspettative di . P
Di tale illecito rispondono senz ‘altro le convenute e dirette concorrenti di operanti con evidente concordia, non meramente afferente il ritiro del materiale, ma anche afferente la valorizzazione economica successiva di esso ( ‘ successivo trattamento e riciclo ‘ ). Cont P
Quanto a , non è, innanzitutto, questa, carente di legittimazione passiva. Stando alla prospettazione della attrice, essa è concorrente per avallo o preordinazione delle condotte delle altre due. Una tale prospettazione non è palesemente abnorme e pretestuosa -tanto da fare cadere la legittimazione passiva -solo perché duplice, in quanto una prospettazione duplice ma afferente a condotte alternative e ambedue tali da determinare, secondo una prospettiva ex ante, la responsabilità, è in sé ammissibile.
In concreto, merita osservare che le difese di RAGIONE_SOCIALE si sono diffuse sulla sua posizione non di controllante, sulla autonomia imprenditoriale delle due altre convenute, sulla costruzione ipotetica e indimostrata di parte attrice, ma che essa mai ha esplicitamente negato, come sarebbe stato suo onere ex art. 115 c.p.c. (trattandosi di fatto proprio) di avere suggerito, preordinato o almeno avallato l ‘intento delle altre due .
Per quanto riguarda la posizione di RAGIONE_SOCIALE, l ‘addebito va a questa ascritto a ti tolo di concorso, non avendo parte attrice neppure specificamente argomentato sulla sussistenza di responsabilità diretta o indiretta ex art. 2497 c.c., mentre in questa causa si tratta di concorso in lesione contrattuale o di concorrenza sleale. Il rapporto di controllo di RAGIONE_SOCIALE, indubbiamente sussistente rispetto a , ma non sussistente, a termini dell ‘artt. 2 359 c.c., rispetto a o comunque partecipativo, assume rilevanza come tale, quale rapporto di interesse e di capacità di influenza. Cont
SItalia, va detto innazitutto, opera nel medesimo settore delle altre parti, avendo fra l ‘altro nell ‘oggetto sociale ‘ la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di materiali di riciclo o di altri materiali complementari od affini a quelli prodotti o lavorati ‘ e rientra nel concetto di concorrente sullo stesso mercato, a ciò non occorrendo che essa svolga anche il trattamento diretto.
Essa è partecipante totalitaria di e ha una buona quota partecipativa in ed era di suo dichiarato interesse il fruttuoso esercizio del nuovo impianto di in San Cesario sul Panaro, a fronte di risultati non soddisfacenti della partecipata Infatti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 di RAGIONE_SOCIALE si legge che nel corso del 2021 la controllata aveva avuto un andamento negativo, ma che nel frattempo era stata acquisita la partecipazione in , e che RAGIONE_SOCIALE
questa nel 2020 aveva acquisito due nuovi impianti da un fallimento, dei quali quello di San Cesario era stato smantellato, con la costruzione di un nuovo impianto che sarebbe stato operativo nel 2022. Nella nota si legge anche che il risultato negativo del 2021 (di RAGIONE_SOCIALE, evidentemente) era dovuto all’ingente perdita d’esercizio riportata da ma che a partire dall’esercizio 2022 sarebbe stato operativo il nuovo e modernissimo stabilimento di di San Cesario, mentre il management di aveva programmato ‘ un aumento progressivo dei propri prodotti alla clientela, per ristabilire le condizioni di equilibrio economico ‘ . Cont Cont
Pertanto il management della partecipante già prevedeva che differenziasse il proprio business , quindi riducendo il suo interesse al trattamento dei rottami di vetro rispetto a prima, mentre le aspettative di risultato sul trattamento dei rottami di vetro era atteso, per il 2022, da Era dunque nell ‘interesse di SItalia che il nuovo impianto della partecipata totalitaria lavorasse a pieno ritmo, e che invece (peraltro partecipata in misura minore) riducesse il proprio interesse a consimile attività. Cont Cont
Il quadro che dimostra la compartecipazione delle tre convenute nell ‘illecito si arricchisce se si considera che aveva in un primo tempo concorso, ai primi del 2022, alla medesima asta vinta da , e relativa al medesimo lotto da essa offerto come subdelegata al ritiro; e che essa non solo poi non vinse la gara -il che è nel gioco delle possibilità -ma rinunciò alle subdeleghe e con esse al corrispettivo che ai sensi dell ‘art. 2 comma 1 della Convenzione da essa stipu lata con Coreve le avrebbe fruttato il lotto 4891, da essa messo a disposizione per l ‘asta quale subdelegata dei Comuni. Una condotta di contraria al proprio interesse si giustifica proprio per l ‘ operare di logiche di gruppo, quali il trasferimento di un business dall ‘una all’altra società del gruppo, e in particolare di logiche di interesse della partecipante comune di e , chiaramente esplicitate nella nota integrativa. Del resto le tre società condividevano, alla data di introduzione della lite, uno degli amministratori, NOME COGNOME, che in RAGIONE_SOCIALE era anche amministratore delegato. Alla data della costituzione in causa, poi, tutte e tre vedevano quale Presidente del CdA un unico soggetto, tali comunanze sono anch ‘e sse spia di un agire sinergico. Cont P Cont Cont
E ‘ dunque da ritenere certo, in ragione delle presunzioni conseguenti alla dinamica dei fatti e ai contenuti della nota integrativa di bilancio della partecipante, che questa abbia dato il suo contributo incentivante -poco importa se nella forma della ideazione o dell ‘avallo della ideazione delle protagoniste dirette, o con ulteriori contributi -al profittamento dei meccanismi delle deleghe, con inevitabile danno dell ‘aggiudicatario .
Ove anche dunque le società convenute fossero soggette alla direzione e controllo a monte di altra società del gruppo (la belga RAGIONE_SOCIALE) ciò non toglie possa ravvisarsi concorso di RAGIONE_SOCIALE nelle condotte delle due altre convenute.
Con riguardo al danno conseguente, esso è stato prospettato da parte attrice nei due corni del danno emergente -maggior prezzo sostenuto per acquistare il rottame in successiva asta n. 46/2022 -e del lucro cessante, sotto la specie della perdita del guadagno che sarebbe stato attendibile in caso di lavorazione del rottame aggiudicato ma non ottenuto.
Partendo da quest ‘ultimo voce, non si ritiene vi sia idonea prova di un danno , cioè del fatto che se avesse lavorato e commercializzato il vetro aggiudicato in asta n. 45, parte attrice avrebbe ottenuto un guadagno che è stato invece perduto.
La fornitura perduta, per come parte attrice deduceva fin dall ‘atto di cita zione, avrebbe comportato consegne mese per mese per tutto l ‘anno 2022 ; in citazione il danno da lucro cessante veniva costruito sulla base del prodotto che avrebbe potuto lavorare e commercializzare nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, quindi nel periodo in cui essa non ricevette alcun materiale da lavorare dall ‘asta, e non aveva ancora iniziato a ricevere i materiali acquistati in asta n. 46 P
La relazione del CTU dà conto di quali documenti e dati sarebbero stati necessari per un approccio adeguato al calcolo differenziale richiesto, e del fatto che solo parte di essi siano stati messi a disposizione dell ‘attrice , e del fatto che l ‘attrice ha specificato in sede peritale che nel periodo non vi erano stati né ordini annullati per indisponibilità del prodotto; né ordini da evadere la cui consegna è stata differita; né variazioni nell’organico . Il CTU ha pertinentemente richiesto, ma non ottenuto, anche documentazione sull ‘andamento in dettaglio della produzione per i mesi restanti dell’esercizio 2022 come indicato nei documenti relativi ai mesi febbraio/aprile 2022. Non avendo a disposizione i margini di contribuzione per i mesi successivi al periodo febbraio-aprile 2022, il CTU ha dovuto operare mediante l’analisi del bilancio al 31 dicembre 2022 con dati aggregati e senza la specifica dei costi, e dunque non ha avuto a disposizione per i restanti mesi del 2022 quei dati così come invece predisposti da parte attrice per i soli mesi di febbraio, marzo ed aprile del 2022. Il risultato è stato un duplice calcolo ipotetico porta a risultati (rispettivamente, risultato negativo e risultato positivo per circa 23.000 euro) sui quali non è possibile fare affidamento per una pronuncia, trattandosi di una forbice alquanto ridotta il cui estremo inferiore è zero (o meno) e che è il portato di una indisponibilità documentale. Il CTU osserva anche che il mercato di non è volatile, in quanto l ‘ attrice intrattiene quasi esclusivamente rapporti di vendita con le aziende controllanti, con conseguente basso rischio di mancata vendite. Questa osservazione, e quella per cui si procurò nell ‘asta n. 46 una quantità di materiale non di molto superiore a quella perduta (23.212 ton.), lavorata nell ‘arco dell’anno, fa ritenere improbabile che avrebbe lavorato e commercializzato, complessivamente in un anno, molto più P P P
materiale di quello dell ‘asta 45 , a parità di costi, e questa è un ‘altra ragione per determinare estrema prudenza nel ravvisamento del lucro cessante.
Quanto al danno emergente, va ricordato che nella stima del danno da illecito extracontrattuale non si applica l ‘art. 1225 c.c. ; e che l ‘eccezione al debitore di non avere evitato danni per mancato impiego della ordinaria diligenza (1227 comma 2 c.c.) è eccezione non rilevabile di ufficio e che va formulata nei termini delle preclusioni.
Le parti convenute nelle comparse di risposta, a fronte di un atto di citazione che esponeva le modalità del calcolo del danno emergente, hanno contestato la quantificazione del danno attorea (oltre che per la liceità del fatto) in quanto puramente ipotetica, senza scendere nel dettaglio, e senza contestare la scelta attorea -dichiarata in citazione -di approvvigionarsi di materiale ricorrendo ad asta. Pertanto la scelta della attrice di approvvigionarsi in asta (peraltro ritenuta dal CTU del tutto razionale) non può essere contestata come improvvida, o comunque con l ‘argomento per cui parte attrice avrebbe dovuto acquistare il materiale sul libero mercato o in altro modo.
Inoltre, fermo che correttamente il CTU ha limitato il raffronto dei costi sostenuti in concreto con il nuovo approvvigionamento rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti per il lotto perduto, limitatamente ad una quantità identica (nell ‘asta 46 l’attrice acquis tò una quantità leggermente superiore di materiale rispetto alle 22.609 ton. non avute dalla 45), ricadono nel rischio dei committenti illecito le diseconomie derivanti dal fatto che l ‘asta 46 conteneva materiali provenienti da piattaforme collocate in più luoghi diversi (a differenza della 45 tutta concentrata nella piattaforma di Antegnate di SGS) con conseguenti maggiori costi di trasporto. Lo stesso deve dirsi per eventuali aspetti di divergenza fra le condizioni di partecipazione all ‘asta, prezzo di aggiudicazione e simili, dal momento che parte attrice ha semplicemente -e non irrazionalmente -sovvenuto alla propria necessità di materiale, ormai improrogabile, ricorrendo allo strumento più prossimo (l ‘asta subito successiva a quella perduta) ed inevitabilmente in situazione e condizioni diverse. Il CTU ha proceduto alla stima del danno esponendo i criteri impiegati, e le parti convenute non hanno specificamente contestato l ‘imposta zione del CTU né l ‘uno o l’altro dei suoi passaggi argomentativi, ma hanno solo prospettato una semplicistica ricostruzione diversa, fondata su altri parametri (conclusionale SItalia), oppure (tutte) prospettato una visione che aggredisce i presupposti stessi della debenza o contesta (tardivamente) le scelte di sul riapprovvigionamento; tutte, poi, mischiando sovente le difese relative al danno emergente e quelle relative al lucro cessante. Si ritiene congruamente motivata la stima del CTU, che quantifica il danno emergente in euro 553.219,69. Trattasi di debito di valore, e pertanto l ‘ importo capitale va gravato di interessi e inoltre di P
rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, applicata sulle somme via via rivalutate anno per anno, dall ‘esborso alla sentenza; il totale, dalla pronuncia, produce poi interessi come per legge.
Il danno ricade solidalmente sulle tre convenute.
Le spese seguono la soccombenza e si calcolano sul valore della vittoria, considerata la difesa contro più parti aventi posizioni processualmente identiche ma con profili difensivi diversi. Manca la nota spese, si liquidano le spese in base
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
condanna le convenute in solido a risarcire l ‘attrice della somma di euro 553.219,69 oltre interess i e rivalutazione come in motivazione;
pone le spese di CTU come liquidate in causa a carico definitivamente di parti convenute in solido;
condanna le convenute a rifondere le spese di lite della attrice, per euro 40.000,00 in compensi, 545,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 5/8/2025
Il presidente rel.dr. NOME COGNOME