ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00008723 2025 DEPOSITO MINUTA 16 08 2025 PUBBLICAZIONE 18 08 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA DI IMPRESA
Il Giudice designato
visto il ricorso ex artt. 669 ter e 700 cpc proposto da:
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Mantova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mantova, INDIRIZZO
ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pt, con l’avv. NOME COGNOME del Foro di Padova
resistente
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
società avente ad oggetto la vendita e la distribuzione di materiale fotovoltaico ed in particolare l’attività di commercializzazione ed installazione, su tutto il territorio nazionale, di impianto di produzione di energia rinnovabile e tra i principali player del mercato fotovoltaico nazionale esponeva di essere stata costituita nel 2007 e di essere titolare dei seguenti marchi:
R.G. 8723/2025
-marchio depositato nel 2008 presso l’UIBM con domanda rubricata al n. 30200890163 per le classi 9,11, 37 e 42 e di seguito riprodotto:
Nell’anno 2018 lo stesso marchio veniva rinnovato per le medesime classi con domanda registrata al n. NUMERO_DOCUMENTO.
-marchio denominativo RAGIONE_SOCIALE depositato nel 2024 presso l’EUIPO, con domanda n.19055084 registrata il 16.07.2024, valida fino al 16.10.2034.
Lamentava di aver ricevuto nel mese di ottobre 2024 delle comunicazioni da propri clienti, fornitori ma anche da propri competitors, i quali riferivano di aver ricevuto ‘tramite newsletter’ da tale società con sede a Susegana (Tv) cataloghi di prodotti ed offerte di vendita di materiale fotovoltaico ed elettrico.
La condotta tenuta dalla resistente che sfruttando la propria denominazione e il proprio segno distintivo per la commercializzazione di prodotti rientranti nel settore dei pannelli fotovoltaici e solari era, in tesi della ricorrente, volta a distrarre potenziali clienti di
La ricorrente dava atto di aver inviato alla controparte in data 17.10.2024 una diffida, che non aveva sortito alcun effetto.
Agiva sia a tutela del proprio marchio sia proponeva domande volte ad inibire il compimento di atti di concorrenza sleale.
Quanto al marchio, evidenziava che esso aveva avuto una penetrante diffusione nel mercato, tanto da divenire rinomato nel settore di riferimento, come comprovato dalla sua costante presenza sia negli articoli sia nelle inserzioni pubblicitarie della rivista più importante del settore, denominata RAGIONE_SOCIALE
Osservava che il marchio della resistente, che si differenziava dal proprio solo per l’aggiunta di una consonante all’interno della parola, era confondibile con il proprio sia sotto il profilo visivo (per l’utilizzo di font molto simili) sia fonetico, tanto più che le società commercializzano gli stessi prodotti.
Concludeva chiedendo di inibire alla resistente l’utilizzo del segno conenergia nella vendita installazione e pubblicizzazione anche via web di pannelli fotovoltaici, inverter
e prodotti e servizi complementari e di inibire l’utilizzo del termine conenergia quale domain name o quale parte di domain name per pubblicizzare i suddetti prodotti, con fissazione di una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento, con ordine di pubblicazione, a cura della ricorrente e a spese della resistente, dell’emandando provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Corriere della Sera o La Repubblica).
Si costituiva in giudizio deducendo di essere stata costituita nel 2022 nel contesto del bonus 110% sotto la denominazione RAGIONE_SOCIALE e di averla poi mutata in ove il suffisso identifica il territorio di provenienza della società. Contr
Riteneva insussistente il fumus boni iuris.
Esponeva al riguardo che il marchio registrato da è un marchio figurativo ‘costituito dalla parola ‘coenergia’ associata a figure di losanghe, tra loro allineate ed accostate in direzione inclinata e, vicino alla parola, allineate e distanziate su una riga; una fila di losanghe accostate è distanziata e parzialmente ombreggiata su una figura di trapezio inferiore, similmente confermata ed inclinata’, costituito unicamente da elementi visivi, mentre la domanda di registrazione di marchio denominativo era stata depositata solo nel 2024.
Neppure esisterebbe pericolo di confondibilità tra i segni distintivi, sussistendo differenze fonetiche e grafiche tra u segni delle parti.
Osservava, inoltre, che il marchio è caratterizzato anche da una serie di elementi grafici/stilizzati assenti nei propri segni distintivi, che i font utilizzati erano diversi così come anche i colori e che il marchio è caratterizzata da un simbolo che precede la parola costituito da due lettere la F e la L contenute in un cerchio.
Inoltre, evidenziava che la parola energia era descrittiva del servizio offerto e che il marchio costituito da parole di uso comune è un marchio debole che gode di tutela limitata e che lievi modificazioni od aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità.
Inoltre, le due società hanno una diversa clientela e diversi sono pure i canali distributivi.
In ogni caso, difettava anche il periculum in mora, non essendovi evidenza di alcun danno patrimoniale, né della sua non reparabilità, né della perdita di quote di mercato. Inoltre, era trascorso un significativo lasso di tempo dal 2022 allorché la società resistente aveva iniziato ad operare, mentre la richiesta di tutela cautelare era stata avanzata solo nel 2025, essendo coesistiti i due marchi per un periodo di tempo rilevante.
Infine, evidenziava che il marchio esiste da tempo, addirittura dal 2005 e da epoca anteriore ai marchi di parte ricorrente ed è in titolarità di RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, utilizzando il motore di ricerca google, se viene inserita la parola coenergia i risultati si riferiscono esclusivamente all’odierna ricorrente, mentre la parola conenergia rimanda esclusivamente al Gruppo Hera.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato per i motivi che si espongono.
Il ricorrente ha fatto valere sia la tutela reale ex art. 20 cpi sia la tutela avverso gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc e sotto quest’ultimo profilo la domanda è fondata, mentre la prima rimane assorbita in ragione della sommarietà del giudizio cautelare.
La società RAGIONE_SOCIALE è stata costituita nel 2022 per svolgere attività edilizia sotto la denominazione RAGIONE_SOCIALE.
In data 17.4.2024 ha mutato il proprio nome in e ha ampliato il proprio oggetto sociale anche alla produzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, compresi impianti di produzione di energia da fonti alternative.
Non è contestato che essa abbia intrapreso il commercio all’ingrosso di colonnine elettrice, energia rinnovabile ed inverter e che questa sia diventata l’attività prevalente.
Pochi mesi dopo il cambio di denominazione, sul finire del 2024, ha principiato ad inviare comunicazioni a clienti e fornitori, alcuni dei quali comuni a parte ricorrente contenenti offerte di quotazione per prodotti del tutto simili a quelli commercializzati da parte attrice, pubblicizzando anche sul sito Internet la realizzazione di pannelli fotovoltaici (doc. 4 fasc. ricorrente).
Nelle suddette comunicazioni è contenuto in bella vista il segno distintivo sopra rappresentato e così pure sul sito Internet (doc. 5 fasc. ricorrente).
Secondo l’art. 2598 cc n. 1 cc, compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usai da altri.
Si tratta cioè di atti idonei a produrre confusione con l’attività e i prodotti di un concorrente.
Orbene, la resistente ha sia adottato una denominazione sociale sia un nome a dominio molto simile a quelli di parte ricorrente ed utilizza, inoltre anche la parola pur se accompagnata da elementi grafici stilizzati, come marchio.
Ancora va osservato che gli altri segni distintivi quali la ditta, il nome a dominio utilizzati nella normale prassi commerciale sono considerati unitariamente dal legislatore, come emerge sia dall’art. 12 lett. b) cpi che impedisce la registrazione come marchio di segno identico o simile ad un segno già noto come denominazione sociale e nome a dominio, sia dall’art.22 cpi ove il principio è evocato letteralmente nella rubrica, che protegge il titolare del marchio da segni successivi diversi dal marchio.
È indubbio allora, che al di là delle connotazioni grafiche del marchio di ciascuna parte e stante il principio appena richiamato di unitarietà, il cuore di tutti i segni distintivi che vengono in rilievo nel presente giudizio, ossia marchio, denominazione sociale, nome a dominio è costituito per la ricorrente dalla parola coenergia e per la resistente dalla parola conenergia.
Perché si determini confusione, ai sensi del richiamato art. 2598, n.1 cc, è anzitutto necessario che il segno imitato sia dotato di capacità distintiva; orbene, è pur vero che coenergia è un segno distintivo debole perché contiene il riferimento alla parola energia, ma è altrettanto vero che con l’uso i segni distintivi possono accrescere la loro capacità distintiva, come avvenuto nel caso di specie; parte ricorrente ha fornito prova di essere un operatore molto conosciuto nel settore ove opera da quasi vent’anni, apponendo ai propri prodotti il marchio coenergia, come si evince senza smentita di tema dalle pubblicazioni in plurimi numeri della rivista specializzata Rivista solare sia di articoli relativi a progetti ed attività svolti dalla ricorrente, sia nelle pagine delle inserzioni pubblicitarie come da riepilogo contenuto nel doc. 16 e dai bilanci che dimostrano un cospicuo fatturato cfr. doc. 9.
L’illecito in parola è pacificamente ritenuto illecito di pericolo, tuttavia i destinatari delle comunicazioni commerciali di hanno immediatamente associato le due
realtà imprenditoriali o ritenuto erroneamente che la comunicazione provenisse da parte ricorrente, sicché il rischio di confusione è effettivo e non solo teorico (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente).
È evidente, pertanto, che il mutamento della denominazione sociale, l’uso del segno distintivo e del correlato nome a dominio mirano ad indurre in errore i destinatari sulla provenienza dei prodotti e in tal modo la condotta della resistente mira a trarre beneficio dalla notorietà di del credito di cui essa gode sul mercato nella vendita di pannelli fotovoltaici ed inverter, ossia esattamente gli stessi prodotti commercializzati e pubblicizzati dalla resistente.
Peraltro, l’utilizzo di massive comunicazioni a soggetti terzi posta in essere dalla resistente attraverso l’utilizzo di segni distintivi quasi identici a quelli altrui, non contestato, costituisce anche atto contrario alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 cc, nella misura in cui determini sviamento di clientela.
Parte resistente ha eccepito la carenza di novità del marchio , in quanto esiste da tempo ed è in titolarità del Gruppo Hera.
Tuttavia, va rammentato che l’unico soggetto legittimato a far valere la nullità della registrazione per difetto di novità è il titolare del diritto anteriore, secondo quanto previsto dall’art. 122 comma 2 D.Lgs. n. 30/2005.
Sotto il profilo del periculum, una siffatta condotta per la sistematicità con cui è stata posta in essere rischia di determinare la perdita di una quote di mercato da parte di che, come noto, è di difficile ristoro e mai completamente eliminabile e in ciò risiede l’irreparabilità del pregiudizio, mentre l’imminenza richiede la prova che il comportamento illecito sia in corso o ne sia possibile la ripetizione.
Orbene, parte ricorrente ha dedotto che le condotte della resistente sono continuate anche dopo l’invio della diffida e sul punto non vi è contestazione.
Per l’effetto deve essere inibito a l’utilizzo del segno distintivo conenergia nella vendita, installazione e pubblicizzazione anche via web di pannelli fotovoltaici, inverter e prodotti o servizi complementari, nonché l’utilizzo del termine
quale domain name o quale parte di domain name per pubblicizzare o informare della vendita o installazione di pannelli fotovoltaici, inverter e prodotti o servizi complementari.
Le inibitorie devono essere assistite da penale (concedibile anche a tutela della concorrenza sleale, stante la generale previsione di cui all’art. 614 bis cpc), fissata nell’importo di € 300,00 per ogni violazione successiva alla comunicazione della presente ordinanza.
Le misure cautelari adottate sono sufficienti al contenimento dell’illecito, senza necessità di procedere anche alla pubblicazione del presente procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, trattandosi di provvedimenti anticipatori.
P.Q.M.
inibisce a l’utilizzo del segno distintivo conenergia nella vendita, installazione e pubblicizzazione anche via web di pannelli fotovoltaici, inverter e prodotti o servizi complementari;
inibisce a l’utilizzo del termine conenergia quale domain name o quale parte di domain name per pubblicizzare o informare della vendita o installazione di pannelli fotovoltaici, inverter e prodotti o servizi complementari;
fissa una penale di € 300,00 per ogni violazione successiva alla comunicazione della presente ordinanza;
condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquida in € 4.220,00 per compenso, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva.
Si comunichi.
Venezia, 14 agosto 2025
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME