Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 544 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 544 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18162/2024 R.G. proposto da:
CURATELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.17/2023 DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente incidentale adesiva- nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA -intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 336/2024 depositata il 29/07/2024.
Udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 336/2024, depositata il 29.7.2024, ha accolto il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 17/2023 del 14.12.2023 con cui il Tribunale di Lagonegro aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società ed ha revocato il decreto del 28.11.2023 con cui il Tribunale di Lagonegro aveva rigettato la richiesta di omologazione del concordato semplificato liquidatorio.
Ha osservato il giudice d’appello che, da un lato, il rigetto dell’omologa era fondato sull’errato convincimento che lo stato di insolvenza ormai maturo della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ potesse precludere l’accesso della medesima società alla procedura di concordato semplificato liquidatorio e, dall’altro, che era del tutto carente la valutazione circa la ‘convenienza’ del concordato semplificato rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, valutazione da operarsi anche alla luce della messa a disposizione -nell’ambito della proposta di concordato semplificato liquidatorio – di due immobili in Rotonda al folINDIRIZZO, particella 502 sub 9 e sub 15, di proprietà dell’amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che inequivocabilmente rappresenta un quid pluris utilmente fruibile in funzione del soddisfacimento dei diritti dei creditori e che sarebbe invece esclusa o difficilmente praticabile nell’ambito della
procedura di liquidazione giudiziale che, a rigore, può investire esclusivamente i beni facenti parte del patrimonio della società e non anche quelli in proprietà esclusiva dei soci e/o degli amministratori e legali rappresentanti della società medesima.
Il giudice d’appello ha quindi concluso che deve procedersi, a cura del Tribunale di Lagonegro, ad un nuovo scrutinio dell’istanza di omologazione del concordato semplificato liquidatorio, atteso che compete al predetto Tribunale la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accesso al concordato semplificato liquidatorio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Liquidazione Giudiziale della RAGIONE_SOCIALE , affidandolo a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale di tipo adesivo a quello della liquidazione giudiziale, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
Tutte le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 324 c.p.c. Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello non aveva considerato che la stessa Corte d’Appello aveva dichiarato in precedenza improcedibile il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con cui il Tribunale di Lagonegro aveva rigettato l’istanza di ammissione al concordato semplificato liquidatorio. Rileva, inoltre, che la delibazione dei presupposti per l’accesso al concordato semplificato non può avvenire due volte e comunque la prima declaratoria di improcedibilità dell’istanza di ammissione al concordato semplificato poteva essere impugnata nei termini e nei modi di legge.
Peraltro, se è pur vero che l’istanza di ammissione al concordato semplificato liquidatorio può essere ripresentata, senza che ciò possa
essere impedito da una precedente declaratoria di inammissibilità, in ogni caso, per presentare una nuova domanda occorre l’allegazione di circostanze nuove e sopravvenute che, nella specie, non risultano essere state dedotte.
2. Il motivo è infondato.
Va osservato che emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto reclamo sia contro il decreto del 28.11.2023, con cui il Tribunale di Lagonegro aveva rigettato la domanda di omologa del concordato semplificato, sia contro la sentenza n. 17/2023 del 14.12.2023, con cui lo stesso tribunale aveva poi dichiarato la liquidazione giudiziale. Nel secondo reclamo la società debitrice aveva reiterato, altresì, i motivi di impugnazione riguardanti il rigetto della domanda di concordato semplificato.
La Corte d’Appello con provvedimento del 30.4.2024, pubblicato il 15.5.2024, aveva dichiarato improcedibile il reclamo avverso il decreto del 28.11.2023 applicando l’orientamento di questa Corte (S.U. n. 9146/2017) in tema di fallimento, secondo cui , ‘ la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato ‘.
Dunque, il primo reclamo è stato dichiarato solo improcedibile e non sono state esaminate le censure svolte dalla debitrice con riferimento alla mancata omologa del concordato semplificato, essendo queste state invece poi valutate nel secondo reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in virtù del principio consolidato secondo cui ‘ « allorché alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore,
l’impugnazione prevista – il reclamo alla Corte d’appello – è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. comma, e 183, ult. comma, legge fallim. ‘(cfr. Cass. 13817/2011; v. anche Cass. 23264/2016; Cass. 12964/2016; Cass. 27301/2018).
In conclusione, la censura della ricorrente di violazione del principio del ne bis in idem è palesemente infondata, non avendo la Corte d’Appello, nel provvedimento con cui ha dichiarato l’improcedibilità del primo reclamo, effettuato alcuna valutazione di merito in ordine ai motivi di impugnazione del decreto di rigetto della domanda di omologa del concordato semplificato.
Con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 25 sexies CCII.
Espone la ricorrente che l’ammissione al concordato semplificato postula, da un lato, l’insolvenza reversibile, ossia l’insolvenza di cui sia razionalmente pianificabile il superamento, e, dall’altro, il risanamento dell’impresa pur per il tramite di attività liquidatorie. In sostanza, ad avviso della ricorrente , il giudice d’appello, al fine di revocare il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al concordato semplificato, avrebbe dovuto accertare, ex art. 25 sexies CCII, la sussistenza del presupposto dell”insolvenza reversibile, ovvero, quello della possibilità di un effettivo risanamento dell’impresa.
Il motivo è infondato.
Va osservato che, a norma dell’art. 12 comma 1° CCII, l’imprenditore commerciale e agricolo può attivarsi per una composizione negoziale della crisi d’impresa , chiedendo la nomina di un esperto al segretario generale della RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa , ‘quando si trova nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa’ , mentre, qualora non siano individuate soluzioni idonee al superamento della crisi, a norma dell’art. 23, lo stesso imprenditore può presentare una domanda di concordato per cessione dei beni nella forma semplificata, a norma dell’art. 25 sexies CCII.
La lettura congiunta di tale norme non consente affatto di affermare che il concordato semplificato postulerebbe l’esistenza di una crisi reversibile: in realtà, l’art. 25 sexies CCII, nel consentire la presentazione della domanda di concordato semplificato liquidatorio quando le trattative condotte dall’esperto nominato a norma dell’art. 12 non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili soluzioni idonee al superamento della crisi, presuppone proprio l’opposto, ovvero che la situazione di crisi ed insolvenza non sia (più) reversibile e superabile. L ‘opzione per il concordato semplificato liquidatorio rispetto alla liquidazione giudiziale non è legata alla natura dell’insolvenza (secondo la ricorrente, reversibile nel primo caso e irreversibile nel secondo), ma alla valutazione in ordine alla migliore soddisfazione dell’interesse dei creditori.
Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Espone la ricorrente che il giudice d’appello non avrebbe potuto ‘rinviare’ al primo giudice la delibazione dell’istanza di ammissione al concordato semplificato, atteso che l’art. 25 sexies CCII non prevede, in sede di disciplina del reclamo, alcuna ipotesi di rinvio sul modello di quelle comunque residuali previste dall’art. 354 c.p.c.
Il motivo è fondato nel senso che segue.
Va osservato che questa Corte, in tema di fallimento, ha affermato che il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui
ravvisi l’inesistenza (o la nullità) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861/2019; Cass. 16882/2024). All’infuori del predetto caso, il giudice d’appello non può ‘rinviare’ al primo giudice, ma deve (e nel concreto avrebbe dovuto) valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concordato semplificato. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo, infondati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME