Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16932 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 6561/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente-
e da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell ‘Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difende per legge
-ricorrente incidentale –
contro
NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
nonché
P.G. presso la CORTE D ‘A PPELLO di LECCE
-intimato-
avverso il decreto nr. 176/2022 della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 27/1/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 11/9/2018 NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, presentò al Tribunale di Brindisi domanda di ammissione al concordato ai sensi dell’art.161 comma 6 l.fall, cui fece seguito il deposito della proposta, corredata dal piano, dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano era strutturato sul modello della continuità diretta, con liquidazione di parte dei beni facenti parte del patrimonio personale del ricorrente e con previsione, oltre che de l pagamento per l’intero RAGIONE_SOCIALE spese della procedura e dei crediti prededucibili, del soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio generale e speciale e parziale dei crediti chirografari.
2 Il concordato, approvato dalla maggioranza dei creditori e RAGIONE_SOCIALE classi, fu omologato dal Tribunale di Lecce con decreto del 15 novembre 2020, previo rigetto del l’opposizione ex art. 180 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, creditrice dissenziente appartenente a una classe dissenziente.
3 Il provvedimento di omologazione è stato impugnato, con separati reclami, da RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE.
4. La Corte d’appello di Lecce, con decreto del 27 gennaio 2021, ha rigettato il reclamo di RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inammissibile quello de ll’RAGIONE_SOCIALE.
3.1 A sostegno della decisione, per quanto ancora interessa, la corte territoriale ha affermato: i) che apparivano corrette le considerazioni in base alle quali il debitore aveva ritenuto di non includere fra i beni offerti ai creditori la sua partecipazione totalitaria, quale socio unico, nella RAGIONE_SOCIALE, la cui irrilevanza come posta attiva ai fini della copertura del fabbisogno concordatario trovava fondamento nei dati negativi, rappresentati nel piano e desumibili dai documenti contabili e dalla perizia di stima del patrimonio immobiliare della società, allegati alla proposta; ii) che la relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano non presentava lacune, non potendosi imputare al professionista incaricato di non aver formulato rilievi in ordine agli elementi in base ai quali COGNOME aveva valutato la propria azienda e giustificato la scelta di non includere nell’attivo concordatario l e quote della RAGIONE_SOCIALE; iii) che la mancata valorizzazione del predetto asset e di quello (in astratto recuperabile dal curatore) costituito dalla quota di legittima spettante al proponente in qualità di erede necessario, pretermesso dal testamento materno, non incidevano sul giudizio di convenienza del concordato rispetto all ‘alternativa fallimentare, tenuto conto, da un lato, dell’attenzione prestata dal commissario e dal tribunale alla problematica del mancato conferimento alla procedura dell’intero patrimonio del AVV_NOTAIO. COGNOME, che aveva portato ad un’integrazione della proposta, e considerato , dall’altro, che l’instauranda causa di accertamento della lesione della quota di legittima si prospettava dall’esito incerto, stant i le ragioni contenute nel testamento materno a giustificazione della esclusione del figlio dall’eredità e i tempi lung hi del contezioso, non compatibili con la durata del concordato; iv) che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE non era legittimata a proporre reclamo, in quanto non si era opposta all’omologazione e dunque non era stata parte del giudizio di primo grado.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a due motivi, che è resistito da controricorso di NOME COGNOME, nonché, separatamente, da ll’ RAGIONE_SOCIALE con ricorso, sorretto da un unico motivo, cui COGNOME non ha replicato.
Il P.G. presso la Corte d’appello di Lecce è rimasto intimato.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente respinta la richiesta avanzata dalla difesa del controricorrente, nella nota depositata il 21 febbraio 2024, di dichiarare interrotto il processo perché, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Lecce, con sentenza contro la quale è attualmente pendente reclamo, ha pronunciato la risoluzione del concordato preventivo e accertato lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, sottoponendola alla procedura di liquidazione giudiziale.
1.1 Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’istituto dell’interruzione del processo non è applicabile nel giudizio di cassazione , in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. nn. 1757/2016 e 22014/2022)
2 Con il primo motivo del proprio ricorso (che, essendo stato notificato per primo, va qualificato come principale) RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 2° comma lett b), 161 3° comma, 186 bis 2° comma lett. b) e 180 l.fall.. La ricorrente dopo aver, con abbondanti richiami giurisprudenziali, tratteggiato i caratteri dell’ attestazione rinforzata prevista dall’ art. 186 bis 2° comma lett. b) l.fall . e la tipologia dei
poteri di controllo del tribunale, lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto che il concordato andasse omologato ancorché il professionista incaricato della relazione ex art. 161 l. fall. avesse omesso di attestare il valore dell’avviamento commerciale della RAGIONE_SOCIALE e la veridicità dei dati da questi comunicati in ordine all’indebitamento della RAGIONE_SOCIALE, elementi entrambi indispensabili ai fini della corretta valutazione della maggior convenienza del concordato rispetto al l’alternativa fallimentare .
2.1 Censure analoghe sono svolte nel secondo motivo, col quale la ricorrente principale, nel denunciare ancora la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 186 bis 2° comma lett. b) , 180 l.fall. e 2740 c.c. e nel ribadire le argomentazioni illustrate nel primo motivo in ordine alle carenze della relazione e alla conseguente impossibilità di pervenire a un corretto giudizio di comparazione ex art. 186 bis cit., contesta la valutazione negativa de ll’ asset del COGNOME. COGNOME costituito dalla sua partecipazione al capitale della RAGIONE_SOCIALE e lamenta inoltre la mancata stima ed inclusione nell’attivo concordatario della quota di legittima dell’eredità della madre del debitore, che il curatore avrebbe potuto rivendicare con l’azione di lesione della legittima , in surroga del legittimario.
2.2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, essendo indubbio che la relazione del professionista debba attestare la veridicità di tutti i dati contabili e dar conto compiutamente RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la soluzione concordataria che prevede la prosecuzione dell’attiv consente il miglior soddisfacimento dei creditori: nella specie il giudizio reso dall’attestatore in ordine alla convenienza assicurata ai creditori dalla continuazione dell’attività aziendale rispetto alla prospettiva liquidatoria, risultava dunque inficiato sia dall ‘omessa valutazione degli assets del debitore non compresi nell’ attivo, sia dalla mancata attestazione della veridicità del valore di avviamento dell’ impresa esercitata dal proponente ; né, d’altro canto, la corte del merito ha
chiarito perché la relazione, nonostante le riscontrate lacune e l’accertato ‘appiattimento’ dell’attestatore sui dati e sui valori forniti dal COGNOME, dovesse ritenersi attendibile e idonea a fornire ai creditori un quadro completo, e non decettivo, sul quale fondare il convincimento della convenienza del concordato.
3 Con l’unico m otivo del proprio ricorso, da qualificare come incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione degli artt. 180, 183 l.fall e 2697 c.c.. Sostiene che la corte del merito ha errato nel l’escludere la sua legittimazione alla proposizione del reclamo, in quanto il suo interesse ad impugnare il decreto di omologa è sorto successivamente al l’instaurazione del giudizio ex art. 180 l. fall., quando ha avuto conoscenza del mancato perfezionamento del procedimento di «rottamazione ter » RAGIONE_SOCIALE cartelle richiesto dal COGNOME.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel decreto « legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull’opposizione, omologa o respinge il concordato sono gli opponenti e il debitore, ossia i soggetti che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa» (cfr. Cass. 3954/2016).
3.3 Non rileva, invece, il principio, anch’esso enunciato da questa Corte, secondo il quale «in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista dall’art. 180, comma 2, l.fall., non è riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece idonea a comprendere anche i creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso. Questi ultimi, pertanto, sono legittimati ad opporsi all’omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente
sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente». (cfr. Cass. 2227/2017 e 13284/2012).
3.4 Tale principio, invocato dall’RAGIONE_SOCIALE, è infatti dettato con riferimento al giudizio di opposizione e non può estendersi anche alla fase successiva dell’impugnazione.
3.5 Né potrebbe applicarsi il disposto di cui all’art 18 l.fall,( « contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore o da qualunque interessato ») da ritenersi implicitamente richiamato dall’art 183 2° , laddove si prevede che « con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza di fallimento contestualmente emessa a norma dell’art 180 settino comma ».
3.6 In tal caso, infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento, che può essere reclamata da ‘ qualunque interessato ‘ , assorbe la questione della legittimazione a proporre reclamo contro il diniego di omologa, mentre qualora, come nel caso di specie, si sia al cospetto di un provvedimento positivo di omologa, non può predicarsi l’ estensione al reclamo ex art. 183 l. fall. della dis posizione di cui all’art. 18 comma 1° della legge, non essendovi alcuna omogeneità di ratio fra i due reclami.
3.7 Deve, in conclusione, escludersi che il creditore che non abbia proposto opposizione sia legittimato a reclamare il provvedimento di omologazione, quale terzo, in ragione del fatto che il suo interesse a veder respinta la proposta di concordato è sorto solo in data successiva all’instaurazione del procedimento ex art. 180 l. fall. Tale interesse potrà, piuttosto, essere tutelato mediante il ricorso ai diversi rimedi previsti dall’art. 186 l. fall.
4 All’accoglimento del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa alla Corte d’ appello di Lecce, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità fra RAGIONE_SOCIALE e il controricorrente.
Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese del ricorso incidentale, contro il quale COGNOME non ha svolto difese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’ appello di Lecce, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità fra ricorrente principale e controricorrente.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2024