Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34602 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34602 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32893/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), con sede in Assago, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Rozzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE DOGANE e dei MONOPOLI, COLLEGIO dei COMMISSARI GIUDIZIALI di RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
in cui sono intervenuti
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù RAGIONE_SOCIALE rispettive procure speciali notarili autenticate nella firma il 25 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO di Genova e contraddistinte con il numero di repertorio NUMERO_DOCUMENTO (la procura conferita da RAGIONE_SOCIALE) e con il numero di repertorio 37198 (il mandato speciale conferito da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -C.F. e P_IVAIVA P_IVA)
– terzi intervenuti – avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in R.G. n. 352/2018 depositato il 31/7/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Milano, con decreto n. 4639/2018, omologava il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da RAGIONE_SOCIALE, respingendo l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Milano, con decreto pubblicato in data 31 luglio 2018, rigettava il reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE avverso l’omologazione disposta dal tribunale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE e Commissari giudiziali di RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono costituite in giudizio rappresentando, da un lato, che RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è succeduta nella titolarità del credito già vantato da RAGIONE_SOCIALE in conseguenza di un atto di conferimento di ramo di azienda in data 29 giugno 2020, dall’altro che RAGIONE_SOCIALE il 22 dicembre 2020 ha incorporato RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le società intervenute hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Va osservato in esordio -in coerenza con quanto costantemente affermato da questa Corte (si vedano in questo senso Cass. 6774/2022, Cass. 25423/2019, Cass. 20565/2018, Cass. 33444/2018, Cass. 11638/2016, Cass. 5759/2016) – che l’intervento in questa sede di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale società cessionaria del credito di cui era titolare l’originaria ricorrente, e RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile, in quanto il successore a titolo particolare, se può impugnare tempestivamente per cassazione la sentenza di merito, non può anche intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di un’espressa previsione normativa, regolante tale autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.
La suddetta facoltà deve essere riconosciuta al successore ex art. 111 cod. proc. civ. solo nell’ipotesi – che non ricorre nel caso di specie – di mancata costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa.
Occorre poi rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame.
Tale atto riconosce espressamente (a pag. 2) che il decreto della Corte d’appello di Milano qui impugnato era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 12 settembre 2018.
Ciò nonostante, il ricorso è stato notificato soltanto il 7 novembre 2018, introducendo un’impugnazione che deve essere ritenuta tardiva.
Infatti, in materia di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 183, comma 1, l. fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall’art. 18, comma 14, l. fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, dato che permangono, anche rispetto all’impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull’omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento; di conseguenza, il rinvio al procedimento di reclamo di cui all’art. 183, comma 2, l. fall. deve intendersi come riferito all’intero svolgersi RAGIONE_SOCIALE fasi di impugnazione previste dall’art. 18 l. fall. e non solo alla porzione del reclamo (Cass. 30201/2019).
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La risoluzione del concordato proposto da RAGIONE_SOCIALE (dichiarata dal Tribunale di Milano con decreto del 25 marzo 2021) nelle more del giudizio di legittimità costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazion e RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023.