Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 736 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14910-2022 r.g. proposto da:
COGNOME erede con beneficio di inventario di NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, nonché avv. NOME COGNOME in proprio
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME quale commissario liquidatore del concordato preventivo di COGNOME Angelo.
intimato –
avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari, depositato in data 23.3.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d ‘a ppello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, erede con beneficio di inventario di NOME COGNOME (imprenditore individuale deceduto del 2014, il cui concordato preventivo era stato omologato nel 2006), nonché in proprio dal suo avvocato difensore, NOME COGNOME quale creditore della procedura, contro il decreto del Tribunale di Bari che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze, volte a ottenere la declaratoria di estinzione del concordato, stante l’ intervenuta prescrizione di tutti i crediti concordatari, o, in alternativa, di sua risoluzione.
L a corte del merito ha rilevato che l’eventuale prescrizione dei crediti avrebbe dovuto essere accertata nei confronti di ciascun creditore, in altrettanti giudizi a cognizione ordinaria, e che la risoluzione del concordato non poteva essere richiesta dal debitore (o, come nella specie, dal suo erede) senza, peraltro, che fosse stato neppure prospettato un inadempimento.
Il decreto, pubblicato il 26.6.2024, è stato impugnato da NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Commissario Liquidatore del concordato preventivo di COGNOME NOME non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 2934, 2939 c.c., 136 l. fall. e 99 e 112 c.p.c., nonché l’omesso esame d i un fatto decisivo, i ricorrenti sostengono che la corte territoriale avrebbe violato il principio processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non aver statuito sulla loro richiesta di estinzione del concordato che, ai sensi dell’art. 136 l.
fall. (così in ricorso), doveva ritenersi completamente eseguito in ragione dell’ intervenuta prescrizione di tutti i crediti concordatari, essendo decorso il periodo di dieci anni dall’apertura della procedura.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la corte del merito, nel rilevare, del tutto correttamente, che la prescrizione dei crediti ammessi al concordato avrebbe dovuto essere accertata in sede di cognizione ordinaria e nel contraddittorio con ciascun creditore, ha per ciò stesso (seppure implicitamente) rigettato la domanda di chiusura (di estinzione) della procedura fondata sul presupposto dell’ intervenuta prescrizione dei crediti medesimi.
Con il secondo mezzo, che denuncia la violazione dell’ art.111 Costituzione e della normativa CEDU in ordine alla eccessiva durata del processo, nonché la violazione degli artt. 136 e 182 l. fall., 164 bis disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, i ricorrenti, dopo aver lamentato l’eccessiva durata della procedura concordataria , sollevano questione di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 136 e 182 l. fall. perché, a differenza di quanto stabilito dall’art. 164 bis c.p.c. per le procedure esecutive individuali, non prevedono un termine di durata massima del concordato; chiedono (deve supporsi in via alternativa) che il concordato di NOME COGNOME sia dichiarato estinto in applicazione analogica dell’art. 164 bis cit.
2.1 Il motivo va dichiarato inammissibile perché illustra questioni che non risultano essere state dibattute in sede di merito e che dunque devono ritenersi introdotte per la prima volta nella presente sede di legittimità.
Col terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 186 l. fall., 99 e 112 c.p.c., nonché l’ omesso esame di un fatto decisivo, i ricorrenti deducono che la corte territoriale, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del concordato per difetto di legittimazione di NOME COGNOME a proporla, ha omesso di pronunciare su quella congiuntamente presentata dall’avv. COGNOME
titolare di un credito prededucibile verso la procedura, che aveva anche lamentato l’inadempimento del Commissario Liquidatore nei suoi confronti.
3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in via del tutto generica, senza riportare l’esatto contenuto dell’atto di reclamo (neppure allegato specificamente al ricorso) e, comunque, senza chiarire in quale ambito procedimentale sia stata presentata la domanda asseritamente non esaminata e in quali esatti termini sia stata articolata.
3.1.1 Trova dunque applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio processuale di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può procedere al diretto esame degli atti processuali in quanto, in ottemperanza a quanto ric hiesto dall’art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., il ricorrente abbia ottemperato all’onere di indicarli compiutamente (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. n. 28072 del 14/10/2021, Cass. n. 16899 del 13/06/2023).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024