Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34408 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8511/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della I SEZIONE DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 188/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli ha ingiunto il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e in concordato preventivo, rappresentata dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nella qualità di liquidatore giudiziale nominato con il provvedimento di omologa del concordato, della somma di euro 3.651.530,40 oltre accessori.
L’ opponente, dopo aver premesso che nell’ambito della procedura di concordato preventivo della predetta società, di cui era socio unico, aveva assunto l’impegno nei confronti dei creditori di garantire a ciascuno di essi il pagamento dei debiti in conformità alla proposta concordataria – ovvero per intero per quelli assistiti da privilegio generale o speciale e in misura del 3% per quelli chirografari – ha eccepito la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società e del liquidatore giudiziale, sul rilievo che l’obbligazione di garanzia era stata assunta dal COGNOME direttamente nei confronti dei creditori concorsuali, con la conseguenza che difettava qualsiasi titolarità del credito in capo all’ingiungente.
Il COGNOME ha, altresì, contestato il quantum della pretesa azionata in INDIRIZZO, rilevando che non era chiaro come fosse stato determinato l’importo occorrente per il fabbisogno concordatario.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 506/2018, depositata il 25.5.2018, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 188/2019, depositata il 24.7.2019, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l’appello del COGNOME.
Il giudice d’appello ha, in primo luogo, evidenziato lo stretto legame dell’obbligazione di garanzia assunta dal COGNOME con il concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, di cui era sintomatico il coinvolgimento degli organi della procedura previsto negli atti sottoscritti dallo stesso COGNOME, in attuazione degli obblighi assunti. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, osservato che l’appellante, nel sostenere che i veri legittimati a far valere l’obbligazione aggiuntiva assunta dal COGNOME erano i singoli creditori, ciascuno per la sua parte, aveva omesso di considerare che, in presenza di una procedura concorsuale, la soddisfazione dei creditori avviene nell’ambito della stessa procedura in modo collettivo, anziché individuale, attraverso i riparti predisposti dal l’organo esecutivo ed approvati dal giudice delegato. Peraltro, la dichiarazione del COGNOME del 23.2.2012 si concludeva con l’attribuzione agli organi della procedura della facoltà di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione assunta dall’appellante, nella quale era compresa l’azione giudiziale per ottenerlo.
In ordine al quantum debeatur , la corte ha condiviso l’impostazione secondo cui, nella determinazione del fabbisogno finanziario per la soddisfazione dei creditori privilegiati per intero e dei chirografari nella misura del 3%, si potesse far riferimento al rendiconto del liquidatore del 31.12.2015, nel quale era indicata la differenza tra quanto occorrente per dare esecuzione al concordato e l’attivo concretamente realizzato.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto da COGNOME ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e in concordato preventivo, nella persona del liquidatore giudiziale, ha resistito in giudizio con controricorso.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 cod. civ. per omessa ricerca della volontà del dichiarante e mancato rispetto del principio di gerarchia o sussidiarietà dei criteri di interpretazione.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nell’interpretazione della volontà del dichiarante, ha omesso l’analisi e la ricerca del senso letterale dei termini impiegati, sia con riferimento all’individuazione dei destinatari della garanzia dallo stesso assunta -i singoli creditori -sia in relazione al quantum della pretesa. Peraltro, il criterio di interpretazione letterale assumerebbe un rilievo ancor più accentuato, tenuto conto che si deve individuare il contenuto di un atto negoziale unilaterale assunto a titolo gratuito.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 commi 1° e 2°, 1363, 1324 cod. civ. per mancata ricerca della volontà del dichiarante ed omessa interpretazione unitaria delle clausole.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 comma 2°, 1324 cod. civ. per mancata interpretazione dell’atto costitutivo del vincolo di cui all’art. 2645 ter cod. civ., che non prevede che un pagamento debba essere effettuato in favore della società ammessa al concordato, stabilendo, invece, che la devoluzione del ricavato della vendita del bene, correlata alla garanzia assunta dal COGNOME, sia affidata in esclusiva al gestore, e
non al liquidatore giudiziale, con pagamento diretto ai singoli creditori.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1366, 1369 commi 1° e 2°, 1371, 1324, 1936 cod. civ., 160 legge fall.Il ricorrente evidenzia che questa Corte di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n. 11396/2009 – pronunciata in un caso di concordato preventivo sfociato in fallimento – ha affermato che l’impegno assunto da un terzo, diretto a garantire la soddisfazione dei creditori secondo quanto proposto in sede concordataria, fa sorgere un vincolo solo ed esclusivamente nei confronti dei creditori, attribuendo a questi soli la titolarità attiva del diritto di agire verso il garante.
5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Evidenzia il ricorrente la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che il COGNOME avrebbe assunto un impegno di pagamento in favore della società debitrice. In particolare, l’affermazione secondo cui ‘ in presenza di una procedura concorsuale la soddisfazione dei creditori avviene nell’ambito della stessa procedura, in modo collettivo anziché individuale, attraverso i riparti predisposti ed approvati dal giudice delegato ‘ rappresenterebbe una errata petizione di principio.
Analoghe considerazioni valgono per la parte della sentenza in cui si deduce che il diritto della società in concordato di agire verso il RAGIONE_SOCIALE sia ‘ovviamente’ ricompreso nel potere di invocare l’esigibilità della garanzia. In ordine al quantum debeatur , deduce il ricorrente che la motivazione è, invece, assente anche ‘graficamente’ laddove ha ritenuto l’importo indicato nel rendiconto come ‘certamente idoneo’ a costituire la base di calcolo dell’obbligazione a carico del RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, in ordine a tale rendiconto, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello è incorso nella violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 cod. civ., per avere attribuito a tale documento il valore di prova legale, di per sé idoneo a provare la pretesa, non considerando che si tratta, di tutta evidenza, di un documento di parte.
Infine, rileva il ricorrente che il documento in oggetto non può nemmeno essere considerato un rendiconto, in quanto non contiene gli elementi utili a ricostruire la gestione, non indica i criteri con cui è stato redatto, né è stato corredato con le necessarie pezze giustificative, tra cui l’elenco dei creditori ammessi al voto.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 116, 263 cod. proc. civ., 1337, 1372, 1936, 2697, 2730, 1322 e 1343 cod. civ. Il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, la cui considerazione avrebbe condotto ad una decisione differente, in relazione alla dichiarazione del 23.2.2012, oggetto dei motivi 1, 2, e 4, al successivo atto costitutivo del vincolo, oggetto dei motivi 3 e 4, e dei documenti dimessi, oggetto dei motivi 5 e 6.
Tutti i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto l’interpretazione dell’impegno assunto dal COGNOME a garanzia dei creditori concordatari e del vincolo di destinazione conseguentemente costituito, presentano concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza.
Non vi è dubbio che il ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione di legge, intenda, inammissibilmente, fornire un’interpretazione diversa e alternativa agli atti negoziali sopra indicati, censurando una valutazione di fatto che è riservata in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle norme di interpretazione contrattuale e per vizio di motivazione (vedi Cass. n. 10745/2022; conf. Cass. 14355/2016; Cass. 27136/2017).
Né sono meritevoli di accoglimento tutte le censure svolte in ordine alla dedotta violazione delle norme di interpretazione letterale e sistematica. In particolare, la Corte d’Appello ha fornito gli elementi ‘testuali’ da cui ha ritenuto che il ricorrente avesse assunto l’impegno verso l’organo del concordato preventivo, avendo evidenziato che, nell’atto di assunzione della garanzia , era stato espressamente scritto dallo stesso COGNOME che ‘ L’esecuzione del predetto impegno potrà essere legittimamente invocata dagli organi della procedura al termine delle operazioni di liquidazion e…’.
Analogamente, nell’ art. 3 comma 2° dell’atto di costituzione del vincolo è stato previsto che ‘ Il riconoscimento della circostanza di fatto testè rappresentata -che è quella indicata al comma 1°, ovvero l’incapienza delle sostanze dell’attivo concordatario rispetto all’occorrente fabbisogno per cui sono state raggiunte le maggioranze di voto dovrà essere notificata dal liquidatore giudiziale che sarà nominato in sede di omologazione del concordato al gestore (del bene sottoposto al vincolo)….’.
La Corte d’Appello, nella ricerca della comune intenzione delle parti, ha dunque correttamente provveduto ad un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, che trova riscontro nei passaggi testuali sopra esaminati.
Per contro, il ricorrente sollecita una lettura solo atomistica del testo contrattuale, allorquando fonda la propria alternativa interpretazione su quella clausola del vincolo di destinazione in cui è stabilito che il gestore del bene sottoposto a quel vincolo provveda al pagamento dei singoli creditori, non considerando, tuttavia, che un conto è la procedura di pagamento dei creditori disciplinata in caso di spontaneo impegno da parte del garante, un altro è l’esecuzione dell’impegno del garante in caso di inadempimento, situazione in relazione alla quale, come sopra evidenziato, lo stesso COGNOME ha previsto il coinvolgimento degli organi concordatari, stabilendo che ‘ L’esecuzione del predetto
impegno potrà essere legittimamente invocata dagli organi della procedura al termine delle operazioni di liquidazion e…’.
Non meritevole di accoglimento è anche la censura del vizio di motivazione, atteso che le argomentazioni della sentenza impugnata soddisfano il requisito del ‘minimo costituzionale’ secondo i criteri elaborati da questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 8053/2014, sia in ordine all’interpretazione contrattuale, sia in ordine al quantum debeatur , relativamente al quale la Corte d’Appello ha adeguatamente indicato il metodo attraverso il quale è pervenuta alla determinazione del fabbisogno dei creditori concordatari necessario per realizzare quanto previsto nel piano. Sul punto, le censure del ricorrente si appalesano di merito.
Infine, il ricorrente, con l’apparente doglianza dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., ha, in realtà e parimenti, svolto censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione del materiale probatorio.
La Corte d’Appello ha esaminato i fatti sottoposti alla sua valutazione, pur non replicando ad ogni singola allegazione dell’odierno ricorrente. D’altra parte, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudice di appello, nell’assolvere all’onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (vedi Cass. 25509/2014; conf. Cass. n. 3126/2021; vedi anche Cass. n. 8294/2011).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 22.11.2023