Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5845 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5845 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ingiuntivo;
omologazione
concordato;
contestazione credito
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 27/1/2026 CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. n. 17315-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Molfetta alla INDIRIZZO (P. IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME (cod. fisc.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Trani e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Molfetta (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale successore a titolo particolare nei diritti di RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. e P. IVA: P_IVA), con sede legale in Milano alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza n.3598/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 20.09.2019 e pubblicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.L ‘ odierna controversia trae origine dall ‘ esecuzione dei rapporti commerciali intercorsi tra la società di leasing RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE e il cui credito è stato successivamente cartolarizzato in favore di RAGIONE_SOCIALE e infine gestito da RAGIONE_SOCIALE) e l’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
In virtù di tre distinti contratti di locazione finanziaria, la società concedente otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 2575/2011, emesso nell’aprile 2011.
Il provvedimento monitorio ingiungeva alla società debitrice: – la riconsegna dei beni mobili oggetto dei contratti (veicoli industriali); – il pagamento della somma capitale di € 39.171,58, oltre interessi di mora convenzionali, a titolo di canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione dei rapporti.
Avverso tale decreto, la RAGIONE_SOCIALE interponeva tempestiva opposizione, incardinando il giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna.
Il Tribunale di Bologna, all’esito del giudizio di primo grado: (i) revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la sopravvenienza del concordato avesse impedito la stabilizzazione del titolo esecutivo monitorio; (ii) accertava nel merito l’esistenza del credito per canoni scaduti (€ 39.171,58), ma rigettava la domanda di condanna al pagamento di tale importo, in ossequio al divieto di azioni esecutive individuali; (iii) condannava la società alla restituzione dei beni (azione di rivendica non soggetta al blocco ex art. 168 l.f.); (iv) accoglieva la domanda riconvenzionale per le penali contrattuali,
accertando il credito in € 77.136,16 ; (v) disponeva la condanna al pagamento di tale ultimo importo nei limiti della percentuale concordataria (pari al 12,56%), liquidando la somma effettivamente dovuta in € 9.688,30.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, insistendo per l’accoglimento della tesi della totale estinzione del debito per effetto dell’esecuzione del concordato preventivo.
3.1 La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 3598/2019 oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, rigettava integralmente il gravame.
I Giudici di secondo grado argomentavano che: – l’art. 168 l.f. vieta le azioni esecutive, non quelle di accertamento e condanna; – l’art. 184 l.f. ( in relazione all’ effetto esdebitatorio) vincola i creditori alla falcidia, ma la base di calcolo deve essere il credito effettivo accertato giudizialmente, non quello autodichiarato dal debitore; – se l’accertamento giudiziale rivela, pertanto, un credito superiore a quello indicato nel piano, il concordato non può dirsi “correttamente adempiuto”, e il creditore ha diritto a vedere accertata la differenza per ottenere l’integrazione del pagamento concordatario; – in merito ai pagamenti, la contestazione della banca era stata specifica (tramite produzione di estratti conto) e l’onere della prova del fatto estintivo gravava sull’opponente, che non lo aveva assolto.
La sentenza, pubblicata il 20.09.2019, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE (quale successore a titolo particolare nei diritti di RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria.
La Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO procuratore NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha ric hiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ante omnia , va rilevato che la parte controricorrente pone la questione della integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
Il ricorso per cassazione – secondo tale prospettazione – risulterebbe notificato esclusivamente alla società RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito. Tuttavia, nel giudizio di merito erano parti anche la cedente originaria (RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) e la mandataria RAGIONE_SOCIALE
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e l’alienante mantiene la qualità di parte necessaria, a meno che non venga estromesso con il consenso di tutte le altre parti. Nel caso di specie, non risulterebbe, tuttavia, intervenuta estromissione formale, ma solo l’intervento del cessionario costituitosi nel giudizio di legittimità . Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019).
Ritiene tuttavia la Corte che la questione processuale sollevata dalla controricorrente rimane assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l’integrazione del
contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025; vedi anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018).
Il ricorso è infatti all’evidenza inammissibile.
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 184 l.f.. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale per le penali e la relativa condanna (seppur parziale). La tesi difensiva della ricorrente si fonda sull’assunto che l’omologazione del concordato preventivo e la sua successiva esecuzione (con il pagamento della percentuale concordataria accettata dalla banca) abbiano determinato un effetto estintivo totale e definitivo di ogni ragione di credito anteriore. Secondo la ricorrente, consentire una condanna postuma, anche se limitata alla percentuale del concordato, violerebbe il principio della ‘ par condicio creditorum ‘ e la stabilità degli accordi omologati, atteso che la banca avrebbe già ricevuto integralmente quanto le spettava secondo il piano votato.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 186 l.f. Con questo motivo, la ricorrente censura l’argomentazione della Corte d’Appello secondo cui il concordato non potrebbe considerarsi adempiuto se il pagamento è avvenuto su una base di calcolo inferiore a quella accertata giudizialmente. La società ricorrente sostiene che, avendo pagato esattamente quanto indicato dal liquidatore giudiziale, non sussisterebbe alcun inadempimento imputabile idoneo a giustificare la risoluzione del concordato ex art. 186 l.f.. L’argomentazione della Corte territoriale sulla potenziale risoluzione del concordato sarebbe dunque errata in diritto e scollegata dalla realtà fattuale dell’avvenuta chiusura della procedura.
2.2 I due motivi possono trovare una trattazione unitaria.
Gli stessi sono inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la Corte di appello deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il motivo qui in esame offra elementi per mutare orientamento.
La decisione impugnata è infatti allineata ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra concordato e giudizi di cognizione (v. tra le tante: Cass. n. 15495/2018).
Sul punto giova infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendo un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste (Cass. Sez. 1, 25/09/2014, n. 20298). Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. Sez. 1, 14/06/2016, n. 12265).
In realtà, il concordato vincola i creditori, vi abbiano aderito o meno (art. 135 l.f.), alla percentuale concordataria e rende improcedibili le azioni esecutive (art. 168 l.f.), ma, mancando una vera e propria fase di verifica dei crediti c ome nel fallimento, non vincola creditore e debitore quanto all’entità del credito.
A ciò va aggiunto e precisato che l’art. 184 l.f., pure invocato dalla ricorrente, prevede sì l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori.
Tuttavia, tale obbligatorietà riguarda l’effetto esdebitatorio (la c.d. falcidia), non l’effetto accertativo. La norma impone al creditore di accettare il pagamento in percentuale, ma non gli impedisce di far accertare giudizialmente quale sia la base di calcolo corretta su cui applicare tale percentuale.
Sul punto possono essere richiamate le chiare parole espresse, anche più di recente, da Cass. n. 16970 del 2024, secondo le quali: ‘Trova allora applicazione il consolidato orientamento di questa Corte, compendiato nell’ordinanza nr. 33345/2018, secondo cui «nella procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento del passivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente” (cfr. anche Cass. n.208 del 2019, Cass. n. 12265 del 2016).
Ebbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, a ccertando il credito per le penali (€ 77.136,16) e condannando la società al pagamento nei limiti della percentuale concordataria (€ 9.688,30).
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.. La ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano violato il principio di non contestazione. Sostiene che, nella comparsa di costituzione di primo grado, la banca non avrebbe contestato in modo “specifico” i pagamenti allegati dall’opponente, limitandosi a difese generiche sulla natura del contratto di leasing. Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto ritenere quei fatti (i pagamenti) come pacifici e scomputare le relative somme dal credito azionato, senza richiedere ulteriori prove documentali.
3.1 Il terzo motivo è inammissibile per genericità di formulazione.
Si invoca, infatti, la non contestazione senza indicare la tipologia di difese
svolte.
Sul punto giova ricordare che, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione
del principio di non contestazione, deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME