Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16868 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16868 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16710/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Mugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
CONCORDATO PREVENTIVO di RAGIONE_SOCIALE CP 3-2019, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia in R.G. n. 3/2019 depositato in data 8/4/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Perugia, con decreto in data 1° aprile 2021, omologava il concordato presentato da RAGIONE_SOCIALE, il cui piano ‘misto’, con una combinazione di profili propri della continuazione con altri tipici della liquidazione, contemplava la soddisfazione dei creditori attraverso i proventi derivanti dalla prosecuzione diretta dell’attività di impresa, dai flussi liquidatori della società giapponese controllata e dal realizzo dei crediti commerciali; era previsto, inoltre, che a tali risorse si assommasse il ricavato della cessione di due immobili della proponente non funzionali all’attività di impresa e d i un ulteriore immobile di proprietà dell’unico suo socio, amministratore, sul quale era stato costituito un vincolo di destinazione condizionato all’omologa.
Il tribunale riteneva che la cessione dei beni immobili messi a disposizione dei creditori dovesse compiersi attraverso la nomina di un liquidatore giudiziale, seppur tale nomina fosse stata indicata come superflua nel piano, e lo svolgimento di procedure competitive, dato che COGNOME aveva omesso di indicare specifiche procedure finalizzate alla miglior liquidazione dei beni ed alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche.
Osservava, da una parte, che l’art. 186 -bis l. fall. non disciplina espressamente le modalità con cui la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa deve avvenire, dall’altra che la vendita comporta l’effetto purgativo previsto dall’art. 108, comma 2, l. fall. solo se si compie in esito a una procedura competitiva ad evidenza pubblica, secondo le regole previste dagli artt. 105 e ss. l. fall..
Riteneva che la scelta della società proponente di affidare al suo legale rappresentante la vendita dei beni ceduti alla procedura per il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE ragioni dei creditori, giustificata solo da un
risparmio di spesa, risultasse recessiva rispetto all’esigenza di una piena e puntuale realizzazione della fase liquidatoria per conseguire l’adempimento della proposta concordataria.
Provvedeva, pertanto, all’omologa del concordato, nominando un liquidatore giudiziale ai soli fini della liquidazione degli assets immobiliari destinati dal piano alla dismissione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando sei motivi di doglianza, ai quali la procedura di concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, assistito da memoria.
Considerato che:
3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 186 -bis l. fall., in relazione all’art. 160 l. fall., nella parte in cui il decreto qualifica il concordato presentato da RAGIONE_SOCIALE come concordato misto, vale a dire come una forma autonoma di concordato, combinando le discipline dettate, rispettivamente, per il concordato liquidatorio e per il concordato in continuità.
3.2 Il secondo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 160 e 186bis l. fall., in quanto il tribunale ha pronunciato oltre la domanda di concordato proposta dalla società ricorrente, laddove ha introdotto la figura del liquidatore giudiziale di cui all’art. 182 l. fall. ancorché tale organo non stato fosse previsto, né ipotizzato, nella domanda concordataria e nel piano.
3.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 186bis e 185 l. fall., in relazione all’art. 182 l. fall., perché il tribunale, in contraddizione con la domanda e il piano approvato dai creditori, ha ritenuto non consentito, né opportuno che fosse la stessa società debitrice a gestire anche il compimento RAGIONE_SOCIALE attività
liquidatorie non dipendenti da scelte inerenti all’esercizio dell’azienda.
3.4 Il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 186bis l. fall., in relazione all’art. 182 l. fall., perché il tribunale ha ritenuto che l’art. 186 -bis l. fall, norma di riferimento per la regolazione della procedura concordataria in continuità, fosse bisognevole di integrazione in ragione della mancanza di una disciplina concernente la “liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”.
3.5 Il quinto motivo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 186 -bis l. fall., in relazione all’art. 182 l. fall., in quanto il tribunale ha ritenuto che quest’ultima norma imponga che tutte le “cessioni” che siano espressione della fase esecutiva del concordato debbano essere espletate secondo procedure competitive da affidare a un organo liquidatorio, anche se tale organo non sia previsto nella domanda (e nel relativo piano di concordato) presentata dalla società ai suoi creditori.
3.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 181 l. fall., poiché il decreto impugnato ha imposto a RAGIONE_SOCIALE sia di redigere ogni tre mesi un rapporto riepilogativo di tutte le attività svolte da rimettere ai commissari giudiziari e al comitato dei creditori, per le eventuali motivate osservazioni, sia la pubblicazione della relazione, RAGIONE_SOCIALE eventuali osservazioni eo dei pareri dei commissari giudiziari e del comitato dei creditori, all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE.
4. Tutti i motivi di ricorso pongono la questione di come debba essere organizzata l’esecuzione di un concordato in continuità nel caso in cui il piano preveda pure la dismissione di beni immobili non funzionali all’esercizio dell’attività di impresa.
Si tratta, in particolare, di stabilire: i) se sia possibile provvedere in questa ipotesi alla nomina di un liquidatore (e di un comitato dei creditori), quand’anche il piano escluda una simile eventualità, al fine di procedere alla cessione di tali beni; ii) secondo quali modalità la vendita debba avvenire (e più precisamente se la cessione debba seguire le regole previste dagli artt. 105 -108ter l. fall. oppure se possa avvenire liberamente sul mercato); iii) se sia possibile prevedere che alla vendita consegua la cancellazione RAGIONE_SOCIALE iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, a mente dell’art. 182, comma 5, l. fall.. Il sesto motivo, inoltre, sollecita una verifica dell’applicabilità del disposto dell’art. 182, comma 6, l. fall. al concordato in continuità che preveda anche la cessione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa e della possibilità per il tribuna le di disporre un incremento RAGIONE_SOCIALE attività informative previste dalla norma.
Il collegio ritiene opportuno che la trattazione di simili questioni, che rivestono una particolare rilevanza, avvenga in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma in data 22 aprile 2024.