Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8491 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. r.g. 32183-2018;
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), con sede legale in Milano, INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella sua qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE).
-ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore, DottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa ex lege in questo giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO e rappresentata e difesa ex lege
-controricorrente –
avverso il decreto n. 108/2018, R.G. n. 347/2018 dalla Corte d’Appello di Torino, datato 28 agosto 2018 e pubblicato e comunicato a mezzo pec dalla cancelleria in data 31 agosto 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Torino ha accolto il reclamo ex art. 183 l. fall. proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro il decreto 24 maggio 2018 del Tribunale di Vercelli che aveva omologato il concordato preventivo in continuità diretta proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revocato il provvedimento impugnato, ha respinto la domanda di omologazione avanzata dalla società.
La Corte territoriale ha ritenuto che il concordato proposto da COGNOME violasse l’ordine RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione, in quanto, nonostante l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i creditori muniti di privilegio generale, prevedeva un certo soddisfacimento dei creditori chirografari mediante i flussi generati dalla continuità aziendale, che però, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non possono essere equiparati a ‘ finanza esterna ‘ e dunque considerati un quid distinto dal patrimonio sociale esistente alla data di presentazione della domanda, liberamente distribuibile dal debitore.
Il decreto, pubblicato il 31.8.2018, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui l ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2740 e 2741 c.c., nonché degli artt. 160, comma 2, e 186 bis l.fall.; violazione e/o omessa applicazione dei principi generali in materia di concordato in continuità e sotto questo ulteriore profilo degli artt. 160, comma 2, 186 bis e 184 l.fal l., nonché dell’art. 2265 c.c.
1.1.COGNOME lamenta l’erroneità della decisione impugnata evidenziando che, c ome si evince chiaramente dal disposto dell’art. 186 bis l.fall., il concordato con continuità aziendale, introAVV_NOTAIOo con la riforma del 2012, costituisce uno strumento di soddisfazione dei creditori che si attua in modo diverso (e con presupposti e finalità affatto diverse) rispetto alla liquidazione generale del patrimonio del debitore e, proprio per tale sua peculiarità, consente una diversa delimitazione dei confini (oggettivi e cronologici) di detto patrimonio ai fini della valutazione della responsabilità del proponente ex art. 2740 c.c. 1.2. In sintesi, la ricorrente deduce che, in presenza di una domanda di concordato in continuità, l’art. 186 l. fall. , laddove prevede la possibilità di non integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati nei limiti del valore realizzabile sul ricavato dei beni su cui sussiste il diritto di prelazione in caso di liquidazione, andrebbe interpretato nel senso che il patrimonio da prendere in considerazione per valutare la capienza dei beni, in rapporto all’ipotetica alternativa liquidatoria, sarebbe soltanto quello sussistente al momento della domanda di concordato; analogamente, il momento in cui effettuare la verifica del rispetto dell’ordine RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione sarebbe sempre quello della domanda di concordato e l’oggetto di tale verifica sarebbe sempre e soltanto il patrimonio esistente a tale data (sempre in rapporto all’astratta alternativa liquidatoria), con conseguente possibilità di distribuire liberamente tra i creditori le maggiori liquidità che l’attuazione del piano concordatario apporta rispetto alla prospettiva liquidatoria.
Ritiene il Collegio che le questioni trattate nel motivo di ricorso in esame meritino la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373 del 08/06/2012.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 12.12.2023