Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23936 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5344/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Napoli scpa, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
Comune di Volla, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME Erik (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME Domenico (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Bruno
(CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME Domenico (CODICE_FISCALE,
-controricorrente
nonché contro
Ufficio della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, COGNOME COGNOME VincenzoCOGNOME COGNOME NOME e NOME COGNOME nella qualità di Commissari Giudiziali del Centro RAGIONE_SOCIALE di Napoli scpa,
-intimatiavverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. cron. 94/2022 depositato il 12/01/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli con decreto del 12/01/2022, in accoglimento del reclamo proposto dal Comune di Volla, dichiarati assorbiti i reclami proposti da RAGIONE_SOCIALE revocava l’omologazione, disposta dal Tribunale Nola con decreto del 5/5/2021, della domanda di concordato preventivo proposta da RAGIONE_SOCIALE Napoli scpa ( breviter CAAN).
1.1. In particolare, il reclamo del Comune di Volla poneva il tema, che aveva diviso la giurisprudenza di merito, relativo alla natura o meno di finanza esterna delle risorse affluite nel patrimonio del debitore proponente la domanda di concordato in continuità diretta, con conseguente libera allocazione della finanza tra i creditori anche senza il rispetto delle legittime cause di prelazione.
1.2. La Corte distrettuale ha ritenuto di aderire alla tesi secondo la quale tutte le risorse derivanti dalla prosecuzione dell’attività di impresa sono destinate al soddisfacimento dei creditori senza deroga all’ordine delle cause di prelazione , con la conseguente
inammissibilità della proposta concordataria che prevedeva un certo soddisfacimento dei creditori chirografari mediante i flussi generati dalla continuità aziendale nonostante l’insufficienza dell’attivo a pagare il creditori muniti di privilegio generale , tra i quali vi era il credito vantato dal Comune di Volla.
Secondo i giudici partenopei, l’apporto patrimoniale, per poter essere liberamente utilizzato da chi propone domanda di ammissione al concordato preventivo, deve risultare neutrale rispetto all’assetto patrimoniale della società; siffatta nozione di finanza esterna, desumibile anche dalla previsione di cui all’art. 182 quinquies, comma 5°, l.fall. non si attaglia alle risorse finanziarie generate dall’esercizio dell’impresa, trattandosi di finanza autoprodotta facente parte del patrimonio della società.
CAAN ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo ad un unico motivo, illustrato con memoria. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Volla hanno svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2740 e 2741 c.c., 45, 55, 160, 168, 169, 182 quinquies e 186 bis l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c.: la ricorrente sostiene che, contrariamente all’assunto della Corte d’Appello, la disciplina di cui all’art. 160, comma 2°, l.fall., secondo la quale il piano può prevedere, a determinate condizioni, il pagamento parziale dei creditori privilegiati senza tuttavia alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, si riferisce al valore di liquidazione dell’attivo, esistente al momento della presentazione della domanda di concordato e cristallizzato sino alla definitività dell’omologa, e non al valore di risanamento determinato attraverso la continuità aziendale.
1.1. In buona sostanza il momento in cui effettuare la verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sarebbe sempre quello
della domanda di concordato e l’oggetto di tale verifica sarebbe sempre e soltanto il patrimonio esistente a tale data mentre le risorse future generate dalla continuità aziendale rappresenterebbero un surplus sussumibile nel concetto di finanza esterna e come tale non vincolato al rispetto delle cause legittime di prelazione e, quindi, liberamente allocabile dal debitore.
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente, con la memoria ex art. 380bis1 c.p.c., ha rappresentato e documentato i seguenti fatti sopravvenuti alla notifica del ricorso per Cassazione: a) con sentenza del 24/3/2024 il Tribunale di Nola, su istanza di uno dei creditori, ha dichiarato risolto il concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE Napoli scpa, già revocato dal decreto della Corte d’Appello di Napoli oggetto del ricorso per Cassazione; b) la sentenza di risoluzione è passata in giudicato, per effetto dell’acquiescenza ritualmente prestata dalla debitrice nel corpo del successivo ricorso, del 18/4/2024, per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 44 d.lgs. n. 12/2019.
2.1. L’accertamento in via definitiva della risoluzione del concordato preventivo, avendo la società ricorrente, soccombente in quel giudizio, manifestato la volontà di non impugnare in un atto giudiziario sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, comporta il venir meno del decreto di omologa, sulla cui conformità al parametro normativo si controverte in questa sede.
Ciò determina la cessazione della materia del contendere.
Invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, indipendentemente da un espresso accordo delle parti.
Deve comunque procedersi all’accertamento della soccombenza virtuale, onde pervenire alla regolamentazione delle spese di giudizio, naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese; evenienza non verificatasi nella fattispecie (cfr. Cass. 30251/2023, 19568/2017 e 10553/2009).
Il motivo è, nel suo complesso, infondato.
5.1. La questione, dibattuta in dottrina e nella giurisprudenza di merito, se il surplus derivante dalla continuazione dell’attività d’impresa sia liberamente destinabile dal debitore senza vincoli di distribuzione è stata risolta da una recente sentenza di questa Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
«In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186bis L.Fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod. civ.; ne consegue che esso non è perciò liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione» (cfr. Cass. 22169/2024).
5.2. A fondamento di tale regola giuridica, che in realtà era già stata affermata da questa Corte con la pronuncia n. 9373/2012, la Corte di legittimità ha svolto le seguenti considerazioni:
i redditi prodotti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa ed i relativi flussi finanziari costituiscono, sul piano giuridico, “beni futuri”, ricompresi ai sensi dell’art. 2740 c.c. nella garanzia patrimoniale generica del creditore e, pertanto, vincolati – ex artt. 2741 c.c. e 160, co. 2, L.Fall. – al soddisfacimento dei crediti secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione; ii) la regola del divieto di alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione scatta al momento satisfattivo ed è posta a presidio delle deroghe di fonte legale alla par condicio creditorum e comunque dell’ordine
delle cause legittime di prelazione la portata del comando è tanto più cogente laddove l’art. 160, comma 2, L.Fall. sanziona l’effetto in sé dell’alterazione, e, dunque, a prescindere da come essa si realizza; iii) i flussi finanziari, generati dalla continuità aziendale ex art. 186 bis L.Fall. non possono essere ricondotti, in alcun modo, nella categoria concettuale della finanza esterna apportata dal terzo finanziatore del piano concordatario, posto che risultano pur sempre collegati (e dunque funzionalmente riconducibile) ai fattori produttivi aziendali e, dunque, in ultima istanza, al patrimonio del debitore; iv) l’omologazione del concordato non determina alcun fenomeno di “separazione” patrimoniale con riferimento agli incrementi generati dalla continuità aziendale che quindi non costituiscono una forma di apporto ‘neutro’ la sola che giustifica la libera allocazione della provvista; v) la norma di cui all’art. 182 quinques, comma 5 , l.fall. che consente il pagamento di alcuni specifici creditori antecedenti, dei fornitori di beni e servizi indispensabili per il mantenimento in vita dell’impresa, di fornitori strategici e non sostituibili con altri operatori presenti sul mercato ha carattere eccezionale e quindi conferma la regola secondo la quale l’ordine della cause legittime di prelazione non è sovvertibile; vi) la disciplina prevista dall’art . 84 comma 6° Codice della Crisi non applicabile ratione temporis , e non può costituire neanche un criterio interpretativo attesa la natura novativa della stessa rispetto al pregresso regime.
A tale orientamento va data continuità, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
del citato art. 13, comma 1 bis non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 8380/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 8.700 , di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.