Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2819 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10216/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL, EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domicilio digitale: EMAIL, EMAIL
-controricorrente-
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Ancona n. 892/2024 depositata il 02/04/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026 dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME;
sentiti i difensori delle parti, AVV_NOTAIO per il ricorrente e AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa emerge la seguente cronologia RAGIONE_SOCIALE vicenda:
in data 17.4.2018 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE;
in data 2.1.2023 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha depositato una proposta di concordato;
in data 13.1.2023 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha chiesto al curatore l’accesso agli atti RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, in quanto interessata a presentare anch’essa una proposta di concordato;
in data 9.2.2023 il Giudice delegato ha disposto la trasmissione ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato di RAGIONE_SOCIALE, con termine di trenta giorni per l’eventuale dichiarazione di dissenso, e il curatore vi ha provveduto in data 10.2.2023;
in data 28.2.2023 RAGIONE_SOCIALE ha depositato proposta di concordato fallimentare migliorativa (del 15%) rispetto a quella di RAGIONE_SOCIALE;
-in data 7.3.2023 il Giudice delegato ha rigettato l’istanza di sospensione delle operazioni di voto avviate sulla proposta di concordato di RAGIONE_SOCIALE, presentata da COGNOME, che non ha proposto reclamo;
la proposta concordataria di RAGIONE_SOCIALE è stata approvata dal 99,52% dei RAGIONE_SOCIALE (non informati RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato di COGNOME), con l’unico voto contrario di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CB);
il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di omologazione del concordato presentato da RAGIONE_SOCIALE, accogliendo l’opposizione proposta da CB sul mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 265 CCII, con assorbimento dei restanti motivi;
-la Corte d’appello di Ancona, accogliendo il reclamo ex art. 247 CCII formulato da COGNOME, ha omologato la relativa proposta di ‘concordato nella liquidazione giudiziale’.
1.1. -In particolare la corte d’appello, dopo aver escluso che l’art. 265 CCII disciplini la presentazione del concordato da parte del terzo, ha esaminato i restanti motivi, dichiarati assorbiti dal tribunale, e li ha rigettati, ritenendo che: i) il mancato rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 16 e 19.5 dello statuto di RAGIONE_SOCIALE è superato dal reclamo, che ha sostanzialmente ratificato l’operato degli amministratori, mentre la mancata trascrizione delle decisioni degli amministratori nel relativo libro attiene a un profilo di mera regolarità interna, privo di ricadute invalidanti opponibili ai terzi; ii) la maggiore convenienza RAGIONE_SOCIALE proposta concordataria di COGNOME non rileva, in quanto presentata oltre il termine prescritto dall’art. 241, c omma 2, CCII, senza che vi sia contrasto né con l’art. 216 CCII, che circoscrive il principio di competitività alle operazioni di liquidazione dell’attivo, né con l’art. 245, comma 5 , CCII, che consente la valutazione di convenienza solo quando a proporre la contestazione sia un creditore appartenente a una classe dissenziente, e non, come CB, a una classe consenziente.
1.2. -CB ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione in tre mezzi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
1.3. -Con memoria ex art. 378 c.p.c., confermata in sede di requisitoria orale, il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Prima di esaminare i motivi si rileva che la vicenda trae origine da un fallimento dichiarato nel 2018 e disciplinato dal r.d. 6 marzo 1942, n. 267, sul quale si è innestata una proposta di concordato presentata dopo l’entrata in vigore del Codice RAGIONE_SOCIALE crisi d’RAGIONE_SOCIALE e dell’insolvenza.
I giudici di merito hanno inquadrato la fattispecie come ‘concordato nella liquidazione giudiziale’, disciplinato dagli artt. 240 e s. CCII .
Ciò implicitamente (in assenza di specifica motivazione) in base al primo comma dell’art. 390 CCII (‘ Disciplina transitoria ‘), il quale statuisce che: «I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le
domande di accesso alle procedure di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché RAGIONE_SOCIALE legge 27 gennaio 2012, n. 3.».
2.1. -Ritiene il Collegio che si sarebbe dovuto invece applicare il secondo comma dell’art. 390 CCII e che, di conseguenza, la fattispecie in esame doveva essere esaminata quale concordato fallimentare, disciplinato dagli artt. 124 e s. l.fall.
Dispone infatti il se condo comma dell’art. 390 CCII che «Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito RAGIONE_SOCIALE definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché RAGIONE_SOCIALE legge 27 gennaio 2012, n. 3».
Il fatto che, a norma del primo comma, le proposte di concordato fallimentare depositate « prima dell’entrata in vigore » del CCII siano esplicitamente assoggettate alla legge fallimentare, non esclude che vi siano altre categorie di analoghe proposte che, seppure depositate ‘dopo’ quella data, siano comunque soggette alla legge fallimentare.
Ciò è quanto dispone appunto il secondo comma dell’art. 390 CCII, che assoggetta alla legge fallimentare (tra l’altro) le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al primo comma già pendenti a quella data, e quindi anche la procedura di concordato fallimentare.
Questa invero, pur avendo una propria specifica disciplina, si inserisce all’interno del fallimento già in corso, da cui origina e di cui costituisce un sub-procedimento, non potendo perciò che essere regolato dalla medesima disciplina normativa applicabile al fallimento in cui si innesta, in ossequio ad evidenti esigenze di coerenza sistematica e procedurale, oltre che a non meno importanti esigenze pratiche di gestione RAGIONE_SOCIALE procedura.
2.2. -Non è quindi condivisibile la lettura meramente letterale, e sistematicamente ‘ monca ‘, del primo comma dell’art. 390 CCII cui hanno aderito (implicitamente) tribunale e corte d’appello: l’applicazione del nuovo Codice al concordato presentato in una procedura di fallimento regolata
senza dubbio dalla legge fallimentare, sarebbe difatti incoerente, in quanto renderebbe operanti, su una medesima fattispecie dell’insolvenza, due distinti regimi normativi, ed ingenererebbe non trascurabili criticità, specie nell’ipotesi di esito negativo del concordato (ad esempio, a causa di mancata omologazione o risoluzione) e di conseguente riapertura RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
2.3. -Ciò nonostante, e grazie alla sostanziale continuità che il legislatore ha dato all’istituto del concordato fallimentare nel passaggio al concordato nella liquidazione giudiziale, le norme che sono state evocate e vengono qui a scrutinio ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione (segnatamente gli artt. 240, 241 e 265 CCII) sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alle corrispondenti norme RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare (segnatamente gli artt. 124, 128 e 152 l.fall.), in realtà applicabili, di modo che il diverso inquadramento RAGIONE_SOCIALE fattispecie, ritenuto da questa Corte, non ostacola la corretta definizione del presente giudizio.
Semmai, alcune modifiche intervenute con il ‘ decreto correttivo ‘ di cui al d.lgs. n. 136 del 2024 possono fornire una chiave di lettura delle norme previgenti.
-Con il primo motivo ( ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 265 CCII anche in relazione all’art. 120 bis CCI ‘ ) si deduce che i primi due commi dell’art. 265 CCII mirerebbero a individuare il soggetto legittimato a presentare la domanda di concordato RAGIONE_SOCIALE stessa società fallita, nonché i soggetti legittimati (fatte salve diverse clausole statutarie) a deliberare sulla proposta e sulle relative condizioni, mentre il terzo indicherebbe le formalità da rispettarsi «in ogni caso», e dunque anche per il terzo proponente costituito in forma societaria, e pure quando la proposta riguardi il fallimento non di una società ma di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Il motivo è infondato.
3.1. -L’art. 152 l.fall., intitolato ‘ Proposta di concordato ‘ e inserito nell’apposito capo X ‘ Del fallimento delle soci età’, disciplina le modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALE «proposta di concordato per la società fallita», sia dal punto di vista soggettivo (primo comma), e cioè del soggetto legittimato a sottoscrivere la domanda -posto che gli amministratori e liquidatori RAGIONE_SOCIALE
società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito ex art. 146 l. fall. (cfr. art. 254 CCII) -sia dal punto di vista contenutistico (secondo comma), e cioè degli organi societari (rimasti in vita nonostante il fallimento) autorizzati ad elaborare le condizioni RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato -posto che i soci possono anche fallire in proprio ex art. 147 l.fall. (cfr. art. 256 CCII) -distinguendosi, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto, tra società di persone, ove la proposta è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale (lett. a), e società di capitali, ove è deliberata dagli amministratori (lett. b); il terzo comma aggiunge che detta decisione o deliberazione deve risultare da verbale notarile ed essere iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c. (dettato per la deliberazione RAGIONE_SOCIALE modifica dello statuto RAGIONE_SOCIALE società).
Ebbene, il terzo comma è strettamente connesso al precedente, e l’espressione di esordio «in ogni caso» non appare affatto diretta a introdurre e regolamentare la diversa fattispecie RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato depositato non più dalla ‘società fallita’, bensì dal ‘ terzo ‘ , la quale è invece disciplinata dall’art. 124, comma 1, l. fall., che al riguardo non prescrive alcuna specifica formalità.
3.2. -Identico discorso vale, mutatis mutandis e d’altronde, per l’art. 265 CCII, intitolato ‘ Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE società ‘ ed inserito anch’esso nell’apposito capo ‘ Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società ‘. E infatti il primo comma dell’art. 241 CCII, che disciplina la proposta di concordato del terzo, si limita a prescrivere che il ricorso «deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale r icevere le comunicazioni» (come già previsto nell’art. 125 comma 1 l.fall. per opera del d.l. n. 179 del 2012).
Né a diversa conclusione induce l’art. 120 -bis CCII, che -a differenza di quanto opina il ricorrente, e come reso palese dalla modifica dell’art. 2, lett. m-bis) CCII ad opera del d.lgs. n. 136/2024, il quale ha esplicitato che tra gli strumenti di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi e dell’insolvenza rientrano solo le misure, gli accordi e le procedure «diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata» -regola solo l’accesso RAGIONE_SOCIALE società in stato di crisi o insolvenza a uno di quegli strumenti, confermando semmai che
(anche lì solo in quel caso, e per analoghe ragioni) «la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza RAGIONE_SOCIALE società» e «la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese»; data da cui decorre, sì, il divieto di revoca degli amministratori a causa RAGIONE_SOCIALE corretta presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di accesso, ma, appunto, solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa società in stato di crisi o insolvenza.
3.3. -Questa interpretazione letterale e sistematica collima con l’interpretazione logica e teleologica delle norme in questione.
Invero, le rigorose formalità prescritte dall’art. 152 l.fall. (ripetute nell’art. 265 CCII) hanno senso nei confronti RAGIONE_SOCIALE società fallita o in liquidazione giudiziale, in ragione del particolare regime di cd. spossessamento cui essa è soggetta ai sens i dell’art. 42 l.fall. (ripetuto nell’art. 142 CCII), mentre risulterebbero irragionevoli se imposte ad una società in bonis , per la quale la scelta di presentare una proposta di concordato su altrui massa fallimentare integra un atto discrezionale di gestione imprenditoriale, privo ex se di natura concorsuale in quanto non diretto a regolare il proprio stato di crisi o insolvenza, e piuttosto assimilabile ad altri atti di natura analoga, come ad esempio la decisione di partecipare a procedure competitive per l’acquisto o l’affitto di beni fallimentari.
Detto altrimenti, la previsione di specifici criteri deliberativi e di particolari formalità trova giustificazione esclusivamente quando la proposta concordataria provenga dalla stessa società sottoposta a procedura concorsuale, incidendo sull’assetto orga nizzativo del debitore fallito.
E ssa risulta, invece, inconferente nei casi in cui l’iniziativa concordataria sia assunta da terze società in bonis, per le quali continuano a valere le disposizioni generali del diritto societario, in uno alle regole dettate dal codice civile per l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese, e al principio di tipicità che le informa.
-Con il secondo motivo ( ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 265 e 120 bis CCI nonché degli artt. 1362 e 1363 e 2475 bis c.c. con riferimento all’interpretazione degli artt. 16 e 19.5 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE‘ ) si deduce che la corte d’appello avrebbe frainteso
la censura come difetto di rappresentanza degli amministratori, sanato per ratifica RAGIONE_SOCIALE società all’atto del reclamo, quando invece in appello era stata denunziata la mancata trascrizione RAGIONE_SOCIALE deliberazione del concordato, da parte degli amministratori di RAGIONE_SOCIALE, nel libro delle decisioni degli amministratori, a norma dell’art. 19.5 dello statuto.
Il motivo, dichiaratamente connesso al primo, è parimenti infondato.
4.1. -Invero, u na volta escluso che l’art. 152 l. fall. (come l’art. 265 CCII) sia applicabile alla proposta di concordato proveniente da un terzo, ne discende l’irrilevanza del richiamo ivi fatto nel secondo comma alle diverse disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto ; fermo restando che la norma stabilisce chi deve assumere la decisione, ma non anche secondo quali modalità operative.
Nel caso in esame, è pacifico che la proposta di concordato fallimentare di RAGIONE_SOCIALE sia stata deliberata dai due unici soci e amministratori RAGIONE_SOCIALE società, il che assume rilievo dirimente anche a prescindere dalla allegata esistenza, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE delibera assunta in sede di assemblea dei soci, regolarmente iscritta nel relativo libro e allegata alla proposta.
Difatti, ciò che conta è che la proposta di concordato provenga da chi abbia la legale rappresentanza RAGIONE_SOCIALE società terza, di modo che sia correttamente individuata la società cui la proposta concordataria è imputabile; non rilevano invece, ai fini RAGIONE_SOCIALE procedura di concordato, eventuali limitazioni al potere di deliberarla, o potenziali controversie con i soci, peraltro inimmaginabili nel caso in esame, in cui, come detto, la proposta è stata deliberata dai due soggetti che erano al tempo stesso gli unici soci e amministratori RAGIONE_SOCIALE società proponente.
4.2. -A ben vedere, non risulta nemmeno specificamente censurata la condivisibile affermazione del giudice a quo per cui la disposizione di cui all’art. 19.5 dello statuto «attiene ad un profilo di mera regolarità interna RAGIONE_SOCIALE decisione (o deliberazione) dell’organo amministrativo, all’evidenza privo di ricadute invalidanti rilevanti sul piano esterno, ossia opponibili ai terzi».
-Con il terzo motivo si denunzia la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 241 CCI in relazione agli artt. 216 e 245 CCI ‘, per
avere la corte territoriale escluso ogni rilevanza -se non altro in sede di omologazione –RAGIONE_SOCIALE ulteriore proposta di concordato presentata da COGNOME, solo perché depositata dopo che la prima proposta di COGNOME era stata comunicata ai RAGIONE_SOCIALE, e durante il corso del termine loro assegnato per esprimersi su di essa, in contrasto con il principio generale di competitività espresso dall’art. 216, comma 2, CCII (come prima dall’art. 107 l.fall.), in base al quale le vendite e gli altri atti di liquidazione -come pure il concordato fallimentare, che «rappresenta l’atto per eccellenza di liquidazione dell’attivo, in quanto consente la chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura» sono effettuati tramite procedure competitive, in modo da assicurare il miglior soddisfacimento dei RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
5.1. -L’art. 125, comma 2, l.fall. prevede (per quanto qui rileva) che «in caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione» RAGIONE_SOCIALE proposta ai RAGIONE_SOCIALE, con fissazione di un termine per far pervenire le loro eventuali dichiarazioni di dissenso, «il comitato RAGIONE_SOCIALE sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei RAGIONE_SOCIALE», fermo restando che, «su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai RAGIONE_SOCIALE di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti».
Per completezza si rileva che l ‘ art. 241, comma 2, CCII presentava un’identica formulazione, prima che il d.lgs. n. 136 del 2024 (applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data del 28.9.2024) lo modificasse stabilendo che «tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei RAGIONE_SOCIALE, salvo che il curatore e il comitato dei RAGIONE_SOCIALEo, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti».
5.2. -La norma individua, dunque, una precisa scansione temporale, in cui l’ordine giudiziale di comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta ai RAGIONE_SOCIALE funge da ‘spartiacque’ per l’avvio RAGIONE_SOCIALE fase RAGIONE_SOCIALE ‘votazione’, e integra perciò un termine di ‘ decadenza ‘ per eventuali terzi che volessero presentare proposte concorrenti da sottoporre al meccanismo selettivo visto sopra.
Eliminare la funzione preclusiva di quel provvedimento del giudice, e così ammettere la partecipazione alla procedura anche di proposte concorrenti pervenute dopo la sua adozione, significherebbe forzare un dato testuale e in sostanza svuotare di significato la norma, la quale individua nell’ordine del giudice delegato il provvedimento che al tempo stesso chiude una fase (quella selettiva, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei RAGIONE_SOCIALE, la valutazione giudiziale di ritualità RAGIONE_SOCIALE proposta, la scelta da parte del comitato dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposta concorrente da sottoporre all’approvazione dei RAGIONE_SOCIALE e la possibilità che, su richiesta del curatore, il giudice delegato ne avvii anche altre al voto) per aprirne un’altra (quella RAGIONE_SOCIALE sottoposizione RAGIONE_SOCIALE proposta alla valutazione dei RAGIONE_SOCIALE, con assegnazione di un termine ristretto entro cui essi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso).
5.3. -Una simile vanificazione del dettato normativo non potrebbe nemmeno giustificarsi col principio di competitività, il quale, se da un lato resta assicurato dall ‘esistenza di un meccanismo che abilita e incoraggia la presentazione di proposte concorrenti, dall’altro non tollera né un’alterazione delle regole RAGIONE_SOCIALE competizione dettate dalla legge né possibili regressioni nella scansione procedimentale che, passando necessariamente attraverso la revoca di provvedimenti già adottati, finirebbero per dilatare i tempi (in tesi anche ripetutamente) di un procedimento che il legislatore vuole sollecito e tempestivo.
Analoghe considerazioni valgono per il parimenti evocato principio del miglior soddisfacimento dei RAGIONE_SOCIALE, il quale deve coordinarsi anche con i principi di certezza e stabilità, che richiedono inevitabilmente la fissazione di un termine oltre il quale una proposta deve ritenersi tardiva.
Ciò non toglie che i principi di trasparenza e di ‘consenso informato’ dei RAGIONE_SOCIALE siano comunque salvaguardati, in quanto di ogni atto, istanza o provvedimento resta traccia nel fascicolo RAGIONE_SOCIALE procedura cui ciascuno ha diritto di accedere, mentre resta ferma la possibilità per gli organi RAGIONE_SOCIALE procedura di adottare eventuali iniziative dirette ad informare i RAGIONE_SOCIALE degli sviluppi RAGIONE_SOCIALE procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità.
Ad essere escluso è solo il diritto incondizionato del proponente tardivo alla revoca del l’ordine del giudice delegato ex art. 125, comma 2, CCII e alla sospensione delle operazioni di voto.
5.4. -Le ulteriori argomentazioni svolte in punto di legittimazione alla contestazione RAGIONE_SOCIALE convenienza RAGIONE_SOCIALE proposta concordataria -che l’ art. 129, comma 3, l.fall., così come ora l’ art. 245, comma 5, CCII, riservano, in sede di opposizione all’omologa , al solo creditore appartenente a classe dissenziente (quale non era nella specie CB) -sono prive di rilevanza, poiché il tema in discussione non riguarda il giudizio di omologazione, bensì, prima ancora, la regolarità RAGIONE_SOCIALE procedura di selezione e ammissione al voto delle proposte concorrenti. Il che, semmai, potrebbe ridondare sull’ eventuale effetto preclusivo RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione, con reclamo, del provvedimento giudiziale di diniego RAGIONE_SOCIALE invocata sospensione delle operazioni di voto.
6. -Vengono formulati i seguenti principi di diritto:
-‘In ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del Codice RAGIONE_SOCIALE crisi d’RAGIONE_SOCIALE e dell’insolvenza, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare, e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 390 CCII’.
-‘I n tema di concordato fallimentare (nella specie relativo al fallimento di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica il disposto dell’art. 152 l.fall., le cui formalità sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa società fallita ‘.
-‘ In tema di concordato fallimentare, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai RAGIONE_SOCIALE di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell’art. 125, comma 2, l.fall., il soggetto che depositi una ulte riore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi RAGIONE_SOCIALE procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede
di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i RAGIONE_SOCIALE circa detta sopravvenienza ‘.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Consigliere
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME