Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19585-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE TRA PROFESSIONISTI (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
avverso il DECRETO N. 428/202 della CORTE D ‘ APPELLO DI L ‘ AQUILA, depositato il 24/6/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025;
ritenuto che il ricorso per cassazione pone due questioni di diritto di particolare rilevanza, e cioè: 1) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare e di ritenuta approvazione di una soltanto delle due da parte dei creditori, il definitivo rigetto della domanda di omologa di tale proposta in quanto approvata con voti espressi in conflitto di interessi, impone all’a ltro proponente il deposito di una nuova proposta oppure, al contrario, il procedimento di omologazione retrocede, come sostiene la ricorrente, alla fase immediatamente successiva all ‘ espressione del voto con la conseguente necessità di procedere esclusivamente al giudizio di omologazione della proposta già presentata e indebitamente pretermessa; 2) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare, sussiste un conflitto di interessi rilevante soltanto nel caso in cui il proponente abbia espresso il proprio voto favorevole alla sua proposta, ovvero, al contrario, come sostenuto dalla ricorrente, anche nel caso in cui, nella medesima qualità di creditore della società fallita, abbia espresso il proprio voto contrario sull’altra proposta di concordato che concorreva con la sua;
ritenuto che tali questioni meritano di essere trattate in pubblica udienza;
letto l’art. 375
c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME