Concordato fallimentare: la Cassazione fa luce su conflitto di interessi e proposte concorrenti
Il concordato fallimentare rappresenta uno strumento cruciale per la gestione delle crisi d’impresa, ma la sua applicazione può sollevare complesse questioni giuridiche, specialmente in presenza di più proposte concorrenti. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha deciso di affrontare in pubblica udienza due interrogativi di fondamentale importanza riguardanti il conflitto di interessi e il destino procedurale delle proposte in competizione. Questa decisione preannuncia un intervento chiarificatore su un’area delicata del diritto fallimentare.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una procedura di concordato fallimentare in cui erano state presentate due distinte proposte da parte di differenti soggetti. All’esito della votazione dei creditori, una delle due proposte aveva ottenuto l’approvazione necessaria. Tuttavia, in una fase successiva, la domanda di omologazione di tale proposta è stata rigettata in via definitiva. La ragione del rigetto risiedeva nel fatto che l’approvazione era stata ottenuta grazie a voti espressi in una situazione di conflitto di interessi.
A seguito di questa decisione, la società la cui proposta era stata inizialmente scartata ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni procedurali e sostanziali di grande rilievo.
Le Questioni Giuridiche sul Concordato Fallimentare
La Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi su due dubbi interpretativi che impattano direttamente sulla correttezza e l’efficienza delle procedure concorsuali. Le questioni, ritenute di “particolare rilevanza”, sono le seguenti:
1. Il destino della proposta pretermessa: Se una delle due proposte concorrenti viene approvata dai creditori ma successivamente respinta dal tribunale per conflitto di interessi, cosa accade? È necessario che l’altro proponente depositi una proposta completamente nuova, riavviando di fatto il processo, oppure il procedimento deve “retrocedere” alla fase precedente per valutare l’omologazione della proposta che era stata indebitamente superata?
2. La definizione di conflitto di interessi nel voto: In un contesto di proposte concorrenti, il conflitto di interessi per il creditore-proponente si manifesta solo quando esprime un voto favorevole alla propria proposta? Oppure, come sostenuto dal ricorrente, si configura anche quando lo stesso soggetto, sempre in qualità di creditore, esprime un voto contrario alla proposta concorrente, di fatto avvantaggiando indirettamente la propria?
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione non ha fornito una risposta definitiva nel merito, ma ha preso una decisione procedurale di grande peso. Riconoscendo l’importanza e la delicatezza delle questioni sollevate, ha stabilito di rimettere la causa alla pubblica udienza.
Le Motivazioni
La scelta di passare da una camera di consiglio (una deliberazione più rapida e riservata) a una pubblica udienza è motivata dalla “particolare rilevanza” dei principi di diritto in gioco. La Corte ha ritenuto che interrogativi di tale portata, capaci di influenzare numerose future procedure di concordato fallimentare, meritino il massimo approfondimento e un dibattito completo, che solo l’udienza pubblica può garantire. Si tratta di bilanciare l’efficienza della procedura con la necessità di assicurare la parità di condizioni tra i proponenti e la tutela dell’interesse dei creditori da voti potenzialmente viziati.
Le Conclusioni
In conclusione, pur non decidendo ancora la controversia, l’ordinanza della Cassazione segna un momento importante. Prepara il terreno per una pronuncia che farà chiarezza su due aspetti critici della competizione tra proposte di concordato. La futura sentenza stabilirà regole procedurali precise per gestire il fallimento di una proposta approvata in modo irregolare e definirà con maggiore nettezza i contorni del conflitto di interessi del creditore-proponente. Le conclusioni a cui giungerà la Corte avranno un impatto diretto sulla trasparenza e la prevedibilità delle procedure fallimentari, offrendo agli operatori del settore indicazioni fondamentali per navigare queste complesse situazioni.
Quando un creditore che avanza una proposta di concordato fallimentare si trova in conflitto di interessi?
L’ordinanza solleva il dubbio se il conflitto di interessi sussista solo quando il creditore-proponente vota a favore della propria proposta, o anche quando esprime un voto contrario a una proposta concorrente. La Corte di Cassazione è chiamata a definire l’esatta estensione di tale conflitto.
Cosa succede se la proposta di concordato approvata dai creditori viene poi respinta dal tribunale per conflitto di interessi?
La questione centrale che la Corte dovrà risolvere è se, in tale scenario, il procedimento debba retrocedere per procedere alla valutazione della proposta concorrente già presentata (e indebitamente pretermessa), oppure se sia necessario il deposito di una proposta interamente nuova.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato il caso alla pubblica udienza?
La Corte ha rinviato il caso perché ha ritenuto le questioni giuridiche sollevate di “particolare rilevanza”. Una decisione su questi punti stabilirà importanti principi di diritto per la gestione delle proposte concorrenti nel concordato fallimentare, e ciò richiede un dibattito approfondito e pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19585-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME e COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE TRA PROFESSIONISTI (già CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso il DECRETO N. 428/202 della CORTE D ‘ APPELLO DI L ‘ AQUILA, depositato il 24/6/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025;
ritenuto che il ricorso per cassazione pone due questioni di diritto di particolare rilevanza, e cioè: 1) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare e di ritenuta approvazione di una soltanto delle due da parte dei creditori, il definitivo rigetto della domanda di omologa di tale proposta in quanto approvata con voti espressi in conflitto di interessi, impone all’a ltro proponente il deposito di una nuova proposta oppure, al contrario, il procedimento di omologazione retrocede, come sostiene la ricorrente, alla fase immediatamente successiva all ‘ espressione del voto con la conseguente necessità di procedere esclusivamente al giudizio di omologazione della proposta già presentata e indebitamente pretermessa; 2) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare, sussiste un conflitto di interessi rilevante soltanto nel caso in cui il proponente abbia espresso il proprio voto favorevole alla sua proposta, ovvero, al contrario, come sostenuto dalla ricorrente, anche nel caso in cui, nella medesima qualità di creditore della società fallita, abbia espresso il proprio voto contrario sull’altra proposta di concordato che concorreva con la sua;
ritenuto che tali questioni meritano di essere trattate in pubblica udienza;
letto l’art. 375
c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME