Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8373 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 19716-2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura in atti.
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), nonché dei soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in data 21 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE ST.AR. RAGIONE_SOCIALE presentò al Tribunale della Spezia ricorso diretto ad ottenere l’ammissione al concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis l. fall.
Il Tribunale, dopo aver assegnato alla parte ricorrente termine di giorni quindici per apportare modifiche alla proposta, dichiarò l’inammissibilità della domanda di concordato ed il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, evidenziando l ‘ erroneità della configurazione, da parte della ricorrente, come finanza esterna, allocabile liberamente ai fini della soddisfazione dei creditori, dei proventi derivanti dalla prosecuzione dell’attività e dunque la violazione del divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
2.Avverso il provvedimento di inammissibilità del concordato e la sentenza dichiarativa del fallimento proponeva pertanto reclamo RAGIONE_SOCIALE, contestando le argomentazioni del Tribunale e sostenendo l’assimilabilità alla finanza esterna dei redditi prodotti dalla prosecuzione dell’attività di impresa.
La Corte di appello di Genova ha respinto il reclamo con sentenza n. 53/2018, depositata il 21 maggio 2018.
La Corte territoriale ha rilevato che: (i) tra i precetti applicabili al concordato con continuità aziendale, previsti in via generale per il concordato preliminare, vi fosse anche quello, dettato dall’ultimo comma dell’art. 160, l. fall., secondo cui non sarebbe possibile nella proposta concordataria superare il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; (ii) non era neanche condivisibile la tesi, perorata dal reclamante nel primo motivo di ricorso, secondo cui il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione
sarebbe circoscritto al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, nonché a quelle situazioni la cui soddisfazione derivava dall ‘ attivazione della responsabilità patrimoniale del debitore ex artt. 2740 e 2741, 1 comma, cod. civ., con la conseguenza che ne rimarrebbero esclusi sia la nuova finanza esogena, nella forma di un effettivo apporto estraneo, sia quella prodotta dalla prosec uzione dell’attività; (iii) tale tesi -non condivisa -si sarebbe fondata sull ‘ efficacia del decreto di omologazione della proposta di concordato che avrebbe costituito, secondo la tesi della reclamante, il diaframma tra la fase procedimentale-concorsuale ed il ritorno in bonis dell’impresa debitrice la quale, attraverso la ristrutturazione del debito e dei benefici connessi alla falcidia delle poste debitorie, avrebbe recuperato un proprio nuovo equilibrio finanziario e patrimoniale; (iv) la tesi sovra esposta sarebbe invece sostenibile solo per le obbligazioni future, in quanto il pagamento di tutti i creditori -per i quali il concordato è obbligatorio, ai sensi dell’art. 184 l. fall. -, e dunque anche di quelli destinati ad essere soddisfatti con i proventi della continuazione dell’attività di impresa, risulterebbe integralmente regolato dalle condizioni del piano approvato; (v) più in particolare, nel concordato con continuità aziendale il piano dovrebbe far affidamento, per la soddisfazione dei creditori, anche sugli utili prodotti dal proseguimento dell’attività, per cui la chius ura della procedura, ai sensi dell’art. 180 c.p.c. , e l ‘esdebitazione prevista dall’art. 184 l. fall. non comporterebbero l ‘ affrancazione del debitore, obbligato a pagare i creditori anche con i proventi della futura attività; (vi) anche l’argomento focalizzato sulla possibilità del pagamento dei creditori cd. strategici, anteriori alla procedura, ai sensi dell’art. 182 quinquies , 5 comma l. fall., in violazione del principio della par condicio creditorum , non era condivisibile, in quanto la norma in esame subordina tale possibilità alla doppia condizione che i crediti derivino da prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e che siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Le questioni che formano oggetto dei due motivi di ricorso meritano, ad avviso del collegio, la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373 del 08/06/2012.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 12.12.2023