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Conclusione del contratto: l’ordine non firmato

Un negozio di abbigliamento ha citato in giudizio un fornitore per mancata consegna della merce. La Corte d’Appello ha stabilito che la conclusione del contratto non è mai avvenuta, poiché il modulo d’ordine inviato dal negozio, non essendo stato firmato per accettazione dal fornitore, costituiva una semplice proposta. Clausole come “salvo approvazione della casa” confermano la necessità di un’accettazione formale, escludendo che il silenzio potesse perfezionare l’accordo.

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Pubblicato il 10 giugno 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Conclusione del Contratto: Quando il Silenzio non è d’Oro

Nel mondo del commercio, la velocità è tutto, ma la fretta può portare a malintesi costosi. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Trieste ci ricorda un principio fondamentale: la conclusione del contratto richiede regole precise e non può essere data per scontata. Il caso, che ha visto contrapposti un negozio di abbigliamento e un’azienda fornitrice, ruota attorno a una domanda cruciale: un ordine compilato ma mai firmato dal fornitore può considerarsi un contratto vincolante? La risposta dei giudici è un chiaro no, e le loro motivazioni offrono lezioni preziose per ogni operatore commerciale.

I Fatti di Causa: Un Ordine in Sospeso

Tutto ha inizio quando un rinomato negozio di abbigliamento maschile ordina a un fornitore una collezione di capi per la stagione autunno/inverno, per un valore di oltre 5.000 euro. L’ordine viene formalizzato su un modulo predisposto dal fornitore, trasmesso tramite un agente di commercio, con consegna prevista per metà settembre e pagamenti dilazionati.

Arrivato il momento della consegna, però, la merce non si vede. Il titolare del negozio contatta il fornitore e scopre che non solo i capi non sono stati prodotti, ma che la produzione sarebbe iniziata solo a fronte di un pagamento anticipato, condizione mai pattuita prima. Sentendosi tradito, il negoziante considera questo un inadempimento contrattuale, risolve l’accordo e cita in giudizio il fornitore per ottenere un cospicuo risarcimento per i danni subiti, pari al mancato guadagno.

La Decisione dei Giudici: Nessun Contratto, Nessun Inadempimento

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto le richieste del negoziante. La decisione si fonda su un punto cardine: tra le parti non si è mai perfezionato alcun contratto. Di conseguenza, non essendoci un vincolo legale, non può esserci stato un inadempimento da parte del fornitore.

Le Motivazioni: Perché la conclusione del contratto non è avvenuta?

La Corte ha smontato la tesi del negoziante analizzando la natura del modulo d’ordine e le clausole in esso contenute. Ecco i punti salienti del ragionamento giuridico:

Proposta vs. Accettazione

Secondo i giudici, il modulo d’ordine compilato e inviato dal negoziante non era un contratto già formato, bensì una semplice proposta di acquisto. La legge (art. 1326 c.c.) stabilisce che un contratto è concluso solo quando il proponente (in questo caso, il negoziante) ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (il fornitore). Mancando l’accettazione, manca il contratto.

L’Importanza delle Clausole

Il modulo stesso conteneva due indizi inequivocabili. Primo, uno spazio dedicato a “timbro e firma per accettazione” da parte del fornitore, rimasto vuoto. Secondo, una clausola fondamentale: “Le commissioni sono assunte salvo approvazione della Casa“. Questa dicitura, comune nei rapporti commerciali mediati da agenti, significa che l’agente non ha il potere di vincolare l’azienda; il suo ruolo è solo quello di raccogliere proposte d’ordine, che diventano contratti solo dopo l’approvazione formale della sede centrale.

Il Silenzio non vale Accettazione

Il negoziante sosteneva che, per prassi commerciale, il silenzio del fornitore per trenta giorni equivaleva a un’accettazione tacita. La Corte ha respinto questa tesi, affermando che il silenzio può costituire accettazione solo in circostanze eccezionali, come quando previsto da accordi precedenti o imposto dalla buona fede. In questo caso, la presenza di clausole che richiedevano un’accettazione espressa escludeva categoricamente che il silenzio potesse avere valore legale.

Nessuna Responsabilità Precontrattuale

Infine, è stata negata anche la responsabilità precontrattuale. Il negoziante non poteva nutrire un legittimo affidamento sulla conclusione dell’affare, proprio perché le condizioni scritte sul modulo rendevano palese la necessità di un’approvazione formale che non è mai arrivata. Il comportamento del fornitore, pertanto, non è stato ritenuto contrario a buona fede.

Conclusioni: Lezioni Pratiche per Commercianti e Fornitori

Questa sentenza è un monito per tutti gli imprenditori. Affidarsi a prassi non scritte o dare per scontata l’accettazione di un ordine è un rischio che può costare caro. La lezione è chiara: per la conclusione del contratto è fondamentale la certezza. È sempre consigliabile richiedere e ottenere una conferma d’ordine scritta, firmata dal fornitore. Le clausole come “salvo approvazione della casa” non sono mere formalità, ma scudi legali che definiscono con precisione quando nasce un vincolo contrattuale. In definitiva, nel commercio come nel diritto, la chiarezza previene le controversie.

Un modulo d’ordine compilato ma non firmato dal fornitore costituisce un contratto valido?
No. Secondo la sentenza, un modulo d’ordine compilato dall’acquirente e trasmesso al fornitore è una semplice proposta contrattuale. Per la conclusione del contratto, è necessaria un’accettazione esplicita da parte del fornitore, ad esempio con la firma nell’apposito spazio.

La clausola ‘salvo approvazione della casa’ che valore ha in un ordine?
Questa clausola rafforza l’idea che l’ordine sia una mera proposta. Significa che il contratto non si perfeziona con la raccolta dell’ordine da parte dell’agente, ma è subordinato a una successiva e formale approvazione (accettazione) da parte della sede centrale del fornitore.

Il silenzio del fornitore dopo aver ricevuto un ordine può essere considerato come accettazione?
Di regola, no. Il silenzio assume valore di accettazione solo in circostanze specifiche previste dalla legge o quando pratiche consolidate tra le parti o la buona fede lo impongono. In questo caso, la presenza di clausole che richiedevano un’accettazione formale ha escluso che il silenzio potesse perfezionare il contratto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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