Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34513 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2143/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 971/2021 pubblicata in data 13/07/2021, n.r.g. 266/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La società ricorrente ha depositato atto di rinunzia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente notificata alla controricorrente presso i propri difensori, in cui si dà atto dell’intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia
OGGETTO: lavoro privato
anche in ordine alle spese.
CONSIDERATO CHE
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese devono ritenersi compensate in ragione dell’intervenuto accordo sulle stesse tra le parti, come risulta dall’atto di rinuncia e in assenza di contestazione della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in