Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22548-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1418/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2021 R.G.N. 3474/2017;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N.22548/2021
COGNOME
Rep.
Ud.03/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
Bouraoui Achref, premesso di avere lavorato senza alcun regolare inquadramento presso l’Hotel INDIRIZZO in Forio d’Ischia dall’1.4.2011 al 21.12.2011, dall’1.4.2012 al 21.12.2012 e dal 25.4.2013 al 24.10.2013, con mansioni di operaio generico addetto ai servizi di pulizia livello VI del CCNL Turismo-Alberghi, adiva il Tribunale di Napoli per sentire condannare la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, tredicesima e quattordicesima, ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, TFR e lavoro straordinario in virtù dell’inquadramento nel VI livello CCNL sopra indicato.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda condannando la società al pagamento della somma di euro 27.425,84, oltre accessori.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi gravata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermava l’importo oggetto della condanna disponendo, però, che la stessa fosse calcolata al netto e andasse detratta la somma di euro 3.185,00 oltre interessi e rivalutazione.
I giudici di seconde cure rilevavano, in primo luogo, la regolarità della notifica del ricorso di primo grado per compiuta giacenza; in secondo luogo, evidenziavano che il lavoratore aveva fornito la prova delle vantate pretese; in terzo luogo, con riguardo alle dedotte conciliazioni allegate solo in grado di appello, precisavano che i pagamenti ivi indicati, comprovati dalla sottoscrizione dei relativi verbali, avevano natura di eccezioni in senso lato e andavano
detratti, esclusi i bonus transattivi, dall’importo determinato dal Tribunale, il tutto calcolato al netto dei contributi.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso il lavoratore che presentava ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui resisteva a sua volta con controricorso la società.
Le parti presentavano memorie.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 145 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la nullità della sentenza di appello per mancato accoglimento della eccezione di nullità della pronuncia di primo grado che non aveva ritenuto nulla la notifica del ricorso introduttivo perché mai perfezionatasi in quanto avvenuta senza l’osservanza delle regole di cui all’art. 145 cpc, come novellato dalla legge n. 262/2005, essendo state le notifiche effettuate ad essa società e al legale rappresentante a mezzo posta, con presunta immissione di avviso in cassetta e, quindi, con modalità non previste dall’art. 145 cpc per le società di capitale. Si sostiene, altresì, che i numeri civici effettivi della società e del legale rappresentante NOME NOME erano diversi rispetto a quelli ove era stata effettuata la notifica e che le risultanze delle visure camerali avevano valenza dichiarativa e non costitutiva.
Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 101 cpc in relazione all’art. 360 co.
1 n. 3 cpc, perché i nuovi conteggi, riguardanti le pretese del lavoratore, depositati in giudizio su ordine del giudice, non erano stati notificati ad essa società, contumace in primo grado.
Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 115, comma 1 cpc, dell’art. 411 cpc, comma 3 cpc e dell’art. 2113 comma 4 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 cpc.; la nullità della gravata sentenza di Appello per mancata applicazione delle norme relative alla efficacia e alla validità solutoria delle Conciliazioni Sindacali della vertenza come avvenute con il lavoratore per il triennio 2011/2013 in data 19.10.2011 e in data 21.11.2013 (doc.n.11), e dunque ben prima dell’odierno giudizio, innanzi l’O rganismo Sindacale preposto, ai sensi dell’art. 411, comma 3 cpc, secondo capoverso, in relazione agli stessi periodi di lavoro oggetto di causa, per cui, in virtù di esse, si rappresenta che ogni doglianza economica del lavoratore doveva ritenersi superata da tali atti definitivi; si precisa che tali conciliazioni sindacali, con i relativi mandati sindacali conferiti e sottoscritti dal COGNOME, prodotte in giudizio d’Appello e ammesse dalla Corte Territoriale, e mai impugnate, sono avvenute ai sens i dell’art. 2113, comma 4 cod. civ., e sono state regolarmente depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli e, a sua volta, depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli; il tutto come da attestazione di definitività rilasciata dall’Ispettorato di Napoli in data 10/05/2019 e depositate in giudizio di appello e con attestazione di deposito delle conciliazioni in Tribunale e quindi, poiché non impugnate nei termini, di talché esse avevano acquisito il valore di definitività di ogni questione economica tra le parti.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si obietta la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 2700 cod. civ. e 216 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto che le scritture private, oggetto di disconoscimento espresso e non oggetto di istanza di verificazione, fossero utilizzabili ai fini della prova di un avvenuto pagamento parziale, con conseguente detrazione di tale parziale pagamento dalla somma liquidata in favore del lavoratore nella pronuncia di primo grado.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 1 e n. 3 cpc, in relazione agli artt. 437, 323, nonché 111 Cost., per essersi la Corte territoriale pronunciata su un fatto, circa un presunto pagamento, non dedotto né deducibile dagli atti di causa in primo grado, così sottraendo la questione alla garanzia del doppio grado di giudizio di merito.
Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dalla ricorrente principale, relativa ad una nullità della procura difensiva del controricorrente, in quanto la stessa era stata conferita anche ad un avvocato non abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle Giurisdizioni superiori, il quale aveva anche autenticato la firma del proprio assistito.
Vanno richiamati, al riguardo, i principi di legittimità (Cass. Sez. I, 3899/2024) secondo cui ‘ la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso in Cassazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte, costituisce una mera irregolarità che non comporta la nullità della procura, allorché l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto all’albo speciale ed indicato come codife nsore (Sez.
U, n. 10732 del 8/07/2003; Sez. III n. 10495 del 1 giugno 2004; Sez. III n. 24894 del 25.11.2005; Sez. III n. 15718 del 11.07.2006; Sez. II n.17103 del 27.07.2006; Sez. L, n.2272 del 2.2.2007; Sez. II n. 27774 del 20/12/2011; Sez. III n. 25385 del 12/10/2018; Sez. I n. 34748 del 31.12.19), come avvenuto nel caso in esame, e secondo cui, ‘qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all’autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l’art. 1712, comma 1, c.c., esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo (Cass. n. 15174/2017; Cass. n. 15478/2008)’ e, nel caso in esame, non risulta rilasciata, dalla lettura del testo, una procura congiunta.
Ciò premesso circa la regolarità della procura difensiva del controricorso, il primo motivo del ricorso principale è infondato.
La Corte distrettuale, con un accertamento di merito vertente su circostanze di fatto non impugnate di falso, ha rilevato che, per la società, la raccomandata postale riguardante la notifica del ricorso introduttivo non era stata
recapitata per assenza del destinatario e, quindi era stata avviato il procedimento per la definizione della consegna per compiuta giacenza; ha sottolineato, poi, che comunque si era proceduto, ex art. 145 cpc, a notificare il ricorso anche al legale rappresentante, NOME COGNOME e pure in questo caso, attesa la temporanea assenza dell’interessato, si era proceduto con la immissione dell’avviso in cassetta e con la spedizione di una ulteriore raccomandata.
Da ciò si ricava che la Corte territoriale ha ritenuto, in entrambi i casi, a prescindere dalla esatta indicazione dei numeri civici, che i luoghi dei tentativi delle notifiche erano comunque riferibili ai destinatari, tanto è che erano stati immessi nelle relative cassette gli avvisi, e che questi ultimi erano temporaneamente assenti come accertato dall’ufficiale postale le cui operazioni non sono state impugnate, come detto, con querela di falso.
Da qui la regolarità delle notifiche del ricorso di primo grado.
Il secondo motivo è ugualmente infondato.
Il rideposito dei conteggi, rielaborati su ordine del giudice e riguardanti le pretese già fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio, in quanto non rientra nell’elenco degli atti tassativamente indicati dall’art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, non è soggetto ad alcuna notifica, ex art. 292 cpc, al convenuto contumace.
Il terzo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, che vanno scrutinati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono invece tutti fondati.
La Corte territoriale, infatti, ha considerato, nella determinazione del dare e dell’avere tra le parti, le somme (ad esclusione dei bonus transattivi) corrisposte in relazione ai verbali di conciliazione ma senza esaminare tutte le problematiche, ad essi sottesi, sollevate dalle parti.
In particolare, la loro piena validità ai fini del valore transattivo, la loro ammissibilità da un punto di vista processuale e sostanziale, le questioni riguardanti il loro disconoscimento e la presenza o meno di una istanza di verificazione.
La Corte territoriale si è, invece, attenuta ad un principio di diritto, circa la natura dell’eccezione di pagamento quale eccezione in senso lato, che però non era pertinente al presente giudizio perché il fatto storico del pagamento di somme, peraltro non considerato nella loro integrità andava inquadrato in una tematica ben più ampia che necessitava di precipue valutazioni sui punti evidenziati.
Alla stregua di quanto esposto, il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere accolti, rigettati i primi due motivi del ricorso principale.
La gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale; rigetta i primi due motivi del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2024