Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13555-2024 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
Lavoro privato -conciliazione -presso la sede aziendaleimpugnabilità
R.G.N. 13555/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 04/02/2025
CC
avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 490/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/04/2024 R.G.N. 495/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte da NOME COGNOME contro la società RAGIONE_SOCIALE, di cui era stato dipendente dal 2019 con qualifica di operaio gommista livello D2 CCNL Dipendenti dell’Industria RAGIONE_SOCIALE Privata e dell’RAGIONE_SOCIALE, collegate all’ impugnativa del licenziamento per giusta causa irrogatogli con lettera del 7.7.2021;
2. in particolare, la Corte territoriale ha giudicato dirimente la circostanza della sottoscrizione da parte del lavoratore di verbale di conciliazione nella stessa data del licenziamento, sottoscritto dal ricorrente e dalla società datrice di lavoro, in presenza di rappresentante sindacale UGL di Bari (cui il lavoratore non era iscritto), presso la sede dell’azienda stessa, ritenendo provata l’effettività dell’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, e che la sottoscrizione presso la sede della società di per sé non determinasse l’inidoneità dell’assistenza del rappresentante sindacale;
3. per la cassazione della predetta sentenza ricorre il lavoratore con 2 motivi, cui resiste con controricorso parte datoriale; entrambe le parti hanno depositato memoria; l’INPS,
costituito, non ha svolto attività difensiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione dell’art. 411, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 2113, comma 4, c.c.; sostiene l’impugnabilità nel caso concreto del verbale di conciliazione di cui all’art.411, comma 3, c.p.c. per la rilevanza della sede sindacale in cui il verbale di conciliazione deve essere stipulato, nonché della riferibilità al lavoratore dei rappresentanti sindacali stipulanti, ai fini della effettivi tà dell’assistenza prestata;
con il secondo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione del combinato disposto del d. lgs. n.152/1997 e del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.10.2007, con riguardo alla rilevanza delle comunicazioni effettuate dal datore di lavoro ai Centri per l’Impiego a mezzo del ‘Modello Unificato -Lav’, al valore probatorio di quanto ivi attestato, all’opponibilità delle stesse al datore di lavoro da cui promanano;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;
la norma di cui all’art. 2113, ult imo comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla ‘ conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile ‘;
questa Corte ha in proposito precisato (da ultimo, v. Cass, n 25796/2023) che, in tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell’inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi
ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l’accordo sia stato raggiunto con un’assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura;
6. infatti, costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c. c. (cfr. Cass. n. 24024/2013; v. anche Cass. n. 13217/2008, sempre sulla necessità di effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell’organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa; Cass. n. 12858/2003);
7. poiché la sottoscrizione dell’accordo presso la sede di un sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato, la stipula in una sede diversa non produce di per sé effetto invalidante sulla transazione, se il datore di lavoro prova che il dipendente ha
avuto, grazie all’effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte (Cass n. 1975/2024);
8. in questo perimetro, essendo l’effettività dell’assistenza sindacale la caratteristica centrale dell’accertamento della genuinità della volontà del lavoratore ai fini dell’inoppugnabilità della conciliazione, la sede di stipula e di sottoscrizione dell’accordo non è un requisito neutro (così come l’affiliazione o meno al sindacato di iscrizione, o comunque di fiducia e scelta del lavoratore, del rappresentante sindacale che fornisca assistenza nella procedura), ma concorre alla funzionalità delle forme prescritte in relazione alla suddetta effettività;
9. tanto premesso, il Collegio intende deve dare continuità ai principi affermati da questa Corte (Cass. n. 10065/2024), secondo cui la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore;
10. ciò in quanto, in materia il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l’introduzione di un termine di decadenza per l’i mpugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell’atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo; tale forma di protezione giuridica non è necessaria (art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall’intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette, quali la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le Commissioni di
conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 – ter e -quater, c.p.c.);
11. al contrario, modalità quali quelle seguite nel caso in esame (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate, dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti;
di conseguenza, la sentenza impugnata, non conforme ai principi di diritto sopra riepilogati, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per provvedere a ll’ esame nel merito della fattispecie concreta tenuto conto della valida impugnazione, nella specie, del verbale di conciliazione inter partes ;
13. alla Corte di rinvio spetta anche la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2025.