Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31008 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 31008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso 2671-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 621/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/08/2021 R.G.N. 526/2020
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N.2671NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda di NOME COGNOME intesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli in data 13 ottobre 2017 dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed intesa altresì alla condanna della detta cooperativa al pagamento di somme a titolo di ferie non godute e di differenze retributive per RAGIONE_SOCIALE straordinario, ordinario e festivo.
La conferma della statuizione di improcedibilità è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l’art. 38 del contratto collettivo pacificamente applicabile al rapporto di RAGIONE_SOCIALE, recepito ai sensi dell’art. 2077 c.c. nel contratto individuale, ha subordinato l’introduzione della domanda giudiziale al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da espletarsi davanti alla Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; b) tale adempimento non poteva ritenersi osservato in ragione dell’avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione in sede amministrativa, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, stante la non sovrapponibilità dei due istituti ed in particolare la diversa composizione della Commissione di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. costituita presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la composizione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabilita dalle norme collettive; c) le
conseguenze dell’omesso espletamento del tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 38 c.c.n.l. si configuravano alla stregua della medesima disposizione collettiva come condizione di improcedibilità; d) in tale situazione non vi erano i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria
Il P .G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo. di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c.n.l. cooperative RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 16 dicembre 2011 (rinnovato il 21 maggio 2019) ed erronea applicazione degli artt. 409, 410 e 412 ter c.p.c. . Sostiene in sintesi che avendo controparte, senza nulla eccepire in ordine all’incompetenza dell’organo adito in sede conciliativa, aderito al tentativo espletato dinanzi all’ITL, aveva, per facta concludentia , accettato di derogare al disposto della norma collettiva in tema di necessità di svolgimento del tentativo di conciliazioni dinanzi ai RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ivi contemplati; in questa prospettiva assume essersi verificata la prescritta condizione di procedibilità per l’accesso alla tutela giurisdizionale; evidenzia, inoltre, che alcun pregiudizio si era verificato in danno della datrice di RAGIONE_SOCIALE dallo svolgimento della procedura conciliativa dinanzi all’ITL e che l’art. 38 c.c.n.l., poneva la condizione di procedibilità dell’effettivo esperimento del tentativo di conciliazione senza
però prevedere alcuna nullità connessa al mancato rispetto della procedura ivi indicata.
Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c.n.l. del 16 dicembre 2011 (rinnovato il 21 maggio 2019) violazione ed erronea applicazione degli artt. 409, 410, e 412 ter c.p.c., violazione dell’art. 24 Cost. con particolare riferimento al dritto di azione; censura la sentenza impugnata per avere fatto conseguire al rilievo della improcedibilità l’adozione di una statuizione decisoria anziché un’ordinanza di sospensione del giudizio.
Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., violazione delle regole del processo, dei principi del giusto processo ai sensi degli artt. 111 e 24 Cost.; argomenta in particolare dalla considerazione che il meccanismo processuale della sospensione costituisce espressione di un principio generale idoneo a realizzare una felice sintesi fra la esigenza di non vanificare la prescrizione dell’obbligo di preventiva conciliazione con quello di evitare diseconomie processuali e di non incidere in misura troppo grave sul diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. .
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione collegata dalla parte controricorrente al mancato deposito, unitamente al ricorso per cassazione, del testo integrale del contratto collettivo applicabile.
4.1. Si premette che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. e tale onere per costante giurisprudenza di legittimità può dirsi
soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006, Cass. n. 14461 del 2006, Cass. n. 8037 del 2007, Cass. n. 3027 del 2009, Cass. n. 16295 del 2010 in motivazione). La declaratoria di improcedibilità non è impedita dal deposito successivo del testo integrale del contratto collettivo ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 21358 del 2010, Cass. Sez. Un. n. 20075 del 2010, Cass. n. 16619 del 2009); parimenti, l’improcedibilità non è impedita dalla circostanza dell’avvenuta produzione del testo integrale dalla parte controricorrente occorrendo a tal fine l’indicazione in ricorso che il documento è stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito (Cass. n. 27475 del 2017, Cass. Sez. Un. n. 25038 del 2013), come non avvenuto nel caso in esame.
4.2. In relazione alla concreta fattispecie deve escludersi tuttavia che il deposito del testo integrale del contratto collettivo si configuri quale condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4 c.p.c. in quanto il tenore delle censure formulate esclude la necessità di esame del contratto collettivo sotto il profilo della corretta interpretazione delle disposizioni in esso riportate, interpretazione che non è posta in discussione dalle ragioni di doglianza formulate con il primo motivo; parte ricorrente non contesta infatti il risultato ermeneutico al quale è approdata la Corte di merito in riferimento al significato da attribuire alla disposizione collettiva; le critiche articolate si fondano infatti essenzialmente sull’assunto della sostanziale equivalenza fra il tentativo di conciliazione previsto dalle parti collettive e
quello, concretamente espletato, in sede amministrativa ex art. 410 , al quale la controparte aveva prestato adesione; esse investono inoltre il profilo della correttezza delle conseguenze in diritto tratte dalla inosservanza dell’obbligo sancito dalle parti collettive, la cui portata non è qui in discussione (primo motivo); in questa prospettiva il ricorso per cassazione non può dirsi propriamente fondato sul testo del contratto collettivo, come richiesto in relazione all’onere sancito dall’art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c. .
Tanto premesso il primo motivo di ricorso è fondato.
5.1. Come è noto l’art. 31, comma 1 della legge n. 183/2010 ha modificato l’originario testo dell’art. 410 c.p.c. rendendo facoltativo e non più obbligatoria in relazione a una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 c.p.c. l’esperimento del tentativo di conciliazione in sede amministrativa; al successivo comma 6 ha così statuito:<< l'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: <>.
5.2. In relazione alla sostituzione dell’art. 412 ter c.p.c. ,il legislatore ha quindi di voler preservare, rimettendone la valutazione alle parti RAGIONE_SOCIALE, la possibilità di prefigurare come obbligatorio il ‘filtro’ rappresentato dal tentativo di conciliazione.
5.3. La salvaguardia della possibilità di un confronto preventivo rispetto alla iniziativa giudiziale, la cui valutazione è rimessa alle parti RAGIONE_SOCIALE si pone del resto in linea con le
finalità deflattive e di prevenzione dei conflitti riconosciuto a tale strumento, così come alla mediazione, stante l’attitudine dello stesso a favorire il dialogo anticipato sull’oggetto della contesa ed eventualmente allargando l’ampiezza del confronto evitando che esso sfoci in un giudizio (cfr. Sez. Un. 8240 del 2020).
5.4. La previsione del tentativo di conciliazione ad opera delle parti collettive si connota quindi come esplicazione dell’autonomia contrattuale, particolarmente qualificata dal fatto che essa interviene in una materia espressamente demandata dal legislatore e per finalità più generali rispetto all’interesse stricto sensu inteso delle parti stipulanti. In questa prospettiva non è dato rinvenire specifici limiti alla libera esplicazione della autonomia negoziale nel connotare come obbligatorio il tentativo di conciliazione, determinare la relativa procedura, l’organismo davanti al quale esso deve essere espletato, il rispetto di determinati termini, ecc., ed anche le conseguenze di eventuali violazioni delle prescrizioni dettate dalla comune volontà delle parti.
5.5. Tali conseguenze non potrebbero tuttavia giammai tradursi in limiti all’accesso alla tutela giurisdizionale, come viceversa mostra di opinare la Corte di merito. In continuità con risalenti precedenti di questa Corte, intervenuti nello scrutinio di prescrizioni introdotte nei contratti collettivi postcorporativi impositive del previo esperimento, in sede sindacale, del tentativo di conciliazione (v. Cass. 1405/1974, 1094/1972, 677/1972), deve escludersi la possibilità per l’autonomia collettiva di validamente interferire con la determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo i quali rispondono ad esigenze di ordine pubblico e non lasciano margine dispositivo all’autonomia negoziale.
5.6. A quanto ora osservato può soggiungersi tenuto conto della concreta fattispecie che una volta che il confronto prefigurato dal contratto collettivo si sia comunque realizzato, peraltro in una sede istituzionale, in difetto di deduzione della parte eccipiente circa il pregiudizio a specifiche prerogative o lesione del diritto di difesa derivato dalla diversa sede del confronto o anche della composizione dell’organismo davanti al quale il tentativo è stato promosso ed esperito, la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale, si pone in contrasto con il rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono il primo motivo deve essere accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza cassata con rinvio per il riesame della fattispecie alla luce del principio affermato.
Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME