Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24668/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, telematicamente domiciliato presso l’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, telematicamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 804/2023 depositata il 10 maggio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE – otteneva dal Tribunale di Mantova decreto ingiuntivo di euro 18.079,64, oltre interessi e spese, nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. Quest’ultima si opponeva; RAGIONE_SOCIALE si costituiva, insistendo e chiedendo, tra l’altro, la dichiarazione di improcedibilità della ‘domanda’ per mancato tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 3 della delibera n. 209/2016/E/COM di Arera, detta TICO (‘Testo integrato di conciliazione’) a norma degli articoli 2, comma 24, lettera b, l. 481/1995 e 141, comma 6, lettera c, del Codice del Consumo.
Il Tribunale assegnava termine per chiedere così la conciliazione, ma nessuna parte si attivava al riguardo; Il Tribunale quindi, con sentenza n. 907/2021, dichiarava improcedibili le domande di RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE; resisteva controparte. La Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame con sentenza n. 804/2023. Ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo; controparte si difende con controricorso; entrambi hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 TICO.
1.1 Sarebbe in questa fattispecie inapplicabile l’insegnamento di S.U. 19596/2020, per cui l’obbligo di attivazione del tentativo di conciliazione graverebbe soltanto l’utente finale.
Si sostiene, appunto, che ‘la normativa complessivamente riferibile alla conciliazione’ nella presente materia impone l’obbligo di conciliazione soltanto all’utente -cliente finale; di qui l’inapplicabilità, appunto, di S.U. 19596/2020, pronuncia relativa alle cause con mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2020, i cui giudizi siano stati introdotti per via monitoria. Detta pronuncia nomofilattica insegna infatti che, ‘una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto’, l’onere di promuovere la procedura di mediazione compete all’opposto, per cui, se questo non si attiva, alla derivata dichiarazione di improcedibilità di cui all’appena citato comma 1 bis del suddetto articolo 5 consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
La ricorrente rimarca poi che TICO è stato adottato da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b, l. 481/1995 il quale conferisce all’RAGIONE_SOCIALE il potere regolamentare sulle procedure di conciliazione . Questa ‘condizione di improcedibilità dell’azione giudiziaria’ sarebbe finalizzata a ‘tutelare il consumatore finale’; e TICO ‘non prevede alcuna norma che disciplini le modalità di attivazione della procedura ad impulso dell’operatore’.
1.2 Il motivo è inammissibile.
Esso non perviene realmente alla fattispecie che è stata di recente affrontata da Cass. sez. 3, ord. 21 gennaio 2025 n. 1498 (per cui nelle cause riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas introdotte per via monitoria il gestore opposto non è tenuto, pena improcedibilità, ad attivare la procedura conciliativa ex articolo 6 TICO di cui alla delibera RAGIONE_SOCIALE n. 209/2016, essendone onerato l’utente finale) .
La Corte d’Appello di Brescia, invero, ha rimarcato che il Tribunale di Mantova aveva disposto ‘termine … per la presentazione della domanda di conciliazione’ e aveva alla successiva udienza
‘accertato il mancato adempimento dell’attivazione della procedura, sia da parte dell’una che dell’altra parte’, constatando che, appunto, ‘nessuna delle parti, nel termine, ha provveduto all’attivazione della procedura’ (v. pagine 3-4 della sentenza d’appello). Fronteggiando allora le doglianze dell’attuale ricorrente, la corte territoriale è giunta ad affermare che con il termine ‘parte’ nella normativa invocata ‘è da intendersi indifferentemente <>'(pagina 10 della sentenza), desumendone, in sostanza, che ‘l’esperibilità del tentativo di conciliazione’ avrebbe dovuto essere ‘sia da parte del Cliente che da parte dell’Operatore’, ma nonostante ciò ‘nessuna delle due’ parti lo fece (pagina 12 della sentenza).
Tale ratio della impugnata decisione, pur venendo poi affiancata da una ulteriore e diversa (ancora a pagina 12 la corte territoriale afferma che ‘la parte tenuta ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione è l’ingiunto che nella fattispecie è RAGIONE_SOCIALE‘: a prescindere da ogni altro rilievo, questa invece è l’ingiungente), non è stata ( quantomeno idoneamente ) censurata dalla ricorrente.
All’inammissibilità de l motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME