Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5701 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12189-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 1101/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/11/2021 R.G.N. 210/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Milano per sentire condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di un superminimo aziendale (di euro 468,81 mensili) e di un assegno ad personam non riassorbibile (euro 76,02) previsti per il suo livello di inquadramento da una serie di accordi aziendali siglati dalla società a partire dagli anni 1970.
L’adito Tribunale, dopo avere autorizzato la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, cui il rapporto era stato trasferito ex art. 2112 cod. civ. e nei cui confronti era stata estesa la domanda, ha dichiarato improponibili le richieste perché precluse da precedente giudicato in quanto le relative istanze avrebbero dovuto essere avanzate in altro giudizio, intercorso tra le parti, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive nel periodo 1994 -2004, definito dallo stesso Tribunale con pronuncia n. 2827/2016 e, poi, in grado di appello, con verbale di conciliazione del 16.10.2016; ha ritenuto, inoltre assorbite tutte le altre questioni.
Sul gravame della lavoratrice e della RAGIONE_SOCIALE la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1101/2021, ha invece accertato il diritto della COGNOME al riconoscimento del superminimo e dell’assegno ad personam e ha condannato, previo adeguamento della retribuzione, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in
solido, a pagare a NOME COGNOME l’importo di euro 51.956,16 oltre accessori, a titolo di differenze retributive maturate fin al mese di febbraio 2019 nonché ad effettuare il corrispondente accantonamento ai fini del calcolo del TFR; ha, poi, condannato le società in solido al pagamento delle spese di lite.
I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sintesi, che né il passaggio in giudicato della sentenza n. 2872/2012 del Tribunale di Milano, né il passaggio in giudicato della sentenza n. 1110/2021 della Corte di appello di Milano, relativi sempre a pregressi giudizi intercorsi tra le parti, precludessero la fondatezza delle domande proposte nella presente controversia dalla giornalista COGNOME aventi ad oggetto il pagamento di differenze retributive, dovute in forza di una serie di accordi aziendali, che la società non le aveva applicato. Invero, la Corte territoriale ha sottolineato che il giudizio definito, a seguito della sentenza del Tribunale n. 2872/2012, con successiva conciliazione del 2016, aveva ad oggetto la rivendicazione degli scatti di anzianità dovuti sulla scorta del CCNL di settore, con espressa riserva di promuovere separato giudizio per rivendicare eventuali ulteriori rediti retributivi; nel giudizio definito con la sentenza n. 1110/2010 della stessa Corte di appello (confermata in Cassazione) era stata solo quantificata la retribuzione di fatto in godimento ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni spettanti ex art. 18 legge n. 300 del 1970; la Corte distrettuale ha precisato che non si verteva in una ipotesi di abusivo frazionamento delle domande non sussistendo il presupposto della identità dei fatti costitutivi e la riconducibilità degli stessi al medesimo ambito oggettivo di giudicato; ha evidenziato, infine, che la pretesa non era
prescritta perché la prescrizione dal 2012 non poteva decorrere in corso di rapporto, il tutto in un contesto in cui vi era una solidarietà passiva delle società ex art. 2112 cod. civ. e le domande nei confronti di RAGIONE_SOCIALE erano state ritualmente formulate: cessione di azienda che, per quanto sub iudicio , doveva presumersi valida ed efficace.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Anche RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
NOME COGNOME ha resistito con separati controricorsi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 437 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la domanda di condanna al pagamento in solido delle due società nonostante questa fosse stata avanzata per la prima volta solo in grado di appello e, quindi, in violazione del divieto di nova in appello, senza che potesse essere considerata implicitamente formulata nella richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha dato atto che la RAGIONE_SOCIALE già nel giudizio di primo grado aveva chiesto, dopo avere ottenuto l’autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, l’integrazione delle domande
proposte anche contro quest’ultima, quale cessionaria nelle more del suo rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ.
Ciò è sufficiente ai fini dell’ammissibilità delle domande perché il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quanto l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa (Cass. n. 23936/2007).
Quanto, poi, alla richiesta di condanna solidale, deve rilevarsi che la solidarietà ex art. 2112 cod. civ., ritenuta di tipo “funzionale”, conseguente ad una forma di accollo cumulativo ex lege in un’ottica di garanzia per il creditore (Cass. n. 29249/2019), è prevista dalla legge di talché la sua richiesta e/o applicazione da parte del giudice non può costituire ammissibilità di una domanda nuova o una violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cpc, per non avere la Corte territoriale sospeso il presente giudizio nonostante la controversia riguardante la cessione di azienda tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (e successivamente con RAGIONE_SOCIALE), in cui era stato chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla prima società, non fosse ancora definito con possibile rischio di contrasti di giudicato.
Il motivo non è fondato.
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. presuppone non soltanto un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma anche un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica fra due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. L’apprezzamento circa l’esistenza, o meno, del suddetto rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 740/1999; Cass. n. 3340/2001).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha specificato che, nelle more della decisione del giudizio, il negozio traslativo doveva presumersi valido ed efficace, senza che potesse essere precluso alla lavoratrice il diritto di azionare, quanto meno in via prudenziale, i diritti da esso nascenti.
La motivazione è logica e corretta giuridicamente potendosi, infatti, applicare l’art. 336 cpc ( Effetti della riforma o della cassazione ) in ipotesi di eventuali statuizioni riformate o cassate della pronuncia nel frattempo adottata, non sussistendo tra i due giudizi un rapporto processuale di pregiudizialità diacronica.
Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. perché la Corte territoriale, non avendo ben valutato il
pregresso contenzioso intercorso tra le parti nonché i provvedimenti definitivi ad esso relativi, non aveva accertato che la retribuzione mensile della COGNOME era stata sempre determinata ai sensi del CNLG, come da lei richiesto, e che con il verbale di conciliazione, valevole fino al 2016, il trattamento economico spettante era stato pattuito anche per il futuro e nessuna riserva era stata espressa dalla giornalista circa la rivendicazione di diritti ulteriori basati su accordi aziendali.
Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che non vi fosse contrasto di giudicati, tra la sentenza del Tribunale di Milano n. 2827/2012 ed il presente giudizio, per la diversità dei diritti azionati nonché per le rispettive causae petendi e petita .
La Corte territoriale non ha, però, considerato che il giudizio di cui alla suindicata sentenza del Tribunale di Milano si era concluso con un verbale di conciliazione, in data 26.10.2016, nel quale l’appellante RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato all’appello propo sto avverso la citata decisione.
Orbene, l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata è rappresentato dalla scelta dei parametri utilizzati per la verifica di un pregresso giudicato che non dovevano essere le rispettive domande azionate nei due giudizi, bensì quanto statuito nel verbale di conciliazione ed il petitum e la causa petendi del presente giudizio.
La conciliazione giudiziale, infatti, prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall’art. 88 disp. att. c.p.c. e,
funzionalmente, da un lato, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall’altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (Cass. n. 25472/2017).
La conciliazione giudiziale, poi, intervenuta nel giudizio di gravame, a differenza del provvedimento di estinzione che fa passare in giudicato la pronuncia impugnata, si sostituisce ad essa rappresentando il nuovo assetto di interessi statuiti tra le parti (cfr. Cass. n. 8980/2018 riferita al giudizio di legittimità).
Nel caso in esame, la conciliazione è intervenuta nel 2016 e, pertanto, era in relazione ad essa, previo accertamento del suo carattere novativo, che dovevano essere valutati gli eventuali effetti preclusivi, per intervenuto giudicato, rispetto alle domande del presente giudizio.
Condivisibile, invece, è la decisione della Corte territoriale che non ha attribuito alla sentenza della stessa Corte n. 1110/2010 alcun effetto preclusivo atteso che la lavoratrice, nell’ambito di quel giudizio (il cui atto introduttivo risaliva al maggio 2005, prima degli accordi azionati del 2012) aveva allegato solo gli elementi per procedere alla quantificazione dell’ultima retribuzione di fatto onde procedere alla liquidazione del danno spettante ex art. 18 legge n. 300 del 1970, applicabile ratione temporis , senza rinunciare in alcun modo a sindacarne l’esattezza e la pronuncia giurisdizionale si era limitata ad adottare la retribuzione mensile indicata, non contestata, unicamente quale parametro per la determinazione del risarcimento dovuto, senza che ad essa fosse attribuibile alcuna altra conseguenza.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cpc e dell’art. 111 Cost., per non avere la Corte territoriale rilevato l’abusivo frazionamento del credito attraverso una errata individuazione del presupposto della identità dei fatti costitutivi della pretesa e della riconducibilità al medesimo ambito oggettivo del giudicato.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 7299/2025) hanno precisato che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92,
comma 1, c.p.c., in quanto l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Nella fattispecie in esame, dovendosi valutare in questo caso, ai fini della verifica di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, la identità dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande al momento però della loro proposizione, va osservato che correttamente la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di improponibilità del presente giudizio, per abusivo frazionamento del credito, per essere chiaramente diversi gli stessi e per essere stati già definiti i precedenti giudizi.
Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., per non avere ritenuto operante la prescrizione nell’ambito del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla stabilità, intercorrente tra le parti.
La trattazione di questo motivo resta assorbita.
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc e in subordine ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cpc: in particolare, per non avere ritenuto la Corte territoriale che le sentenze del Tribunale di Milano del 2012 e della Corte di appello del 2010 precludessero la riproposizione delle domande avanzate nel presente giudizio volte alla rideterminazione della retribuzione ordinaria di redattore sulla base di presunti accordi risalenti a periodi ben precedenti al 2005: in relazione a tale doglianza si sostiene che il giudicato andasse interpretato in via primaria attraverso l’analisi del dictum e delle motivazioni della sentenza e, solo in via residuale, qualora persistesse una
obiettiva incertezza sul conto della statuizione, sulla base della domanda.
Il motivo è fondato nei termini in cui è stato accolto il terzo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo, in via subordinata al primo, si denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dei principi elaborati in sede di legittimità in merito al cd. frazionamento delle azioni relative ad un unico rapporto continuativo, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’elemento ostativo all’applicazione del principio di divieto dell’abusivo frazionamento delle domande fosse il fatto che il tema del frazionamento era limitato al di fuori del possibile giudicato e ad un ambito disegnato dalla identità di fatti costitutivi.
Il motivo va rigettato per le argomentazioni formulate in relazione alla trattazione del quarto motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo si sostiene l’erroneità della gravata sentenza, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione agli artt. 112 e 132 cpc e ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riferimento alla violazione dell’art. 111 Cost., riguardanti il tema della conciliazione stipulata dalle parti il 26.10.2016 che era stato posto a fondamento come ulteriore profilo di improponibilità/infondatezza delle domande della COGNOME, per non avere la Corte territoriale esaminato le eccezioni sollevate da essa società in ordine al contenuto pattizio del verbale di conciliazione del 2016 ovvero per non avere motivato sul punto.
Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 112 cpc e 132 cpc nonché dell’art. 111 Cost.; il
mancato esame dell’eccezione riguardante l’avvenuta cessazione degli accordi aziendali prima del periodo oggetto della domanda; la contraddittorietà della sentenza di appello laddove aveva ritenuto che gli accordi collettivi sulla base dei quali la RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il superminimo di euro 468,81, pur cessati, prima del periodo oggetto di domanda, conferivano il diritto di percepire detto superminimo per il tempo successivo fino alla attualità.
Con il quinto motivo, formulato in via subordinata al quarto, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame delle risultanze documentali dalle quali emergeva che gli accordi aziendali asseritamente fondanti il trattamento di superminimo di euro 468,81 erano scaduti ed erano comunque cessati con conseguente infondatezza del diritto della originaria ricorrente a percepirlo.
Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione del principio di non ultrattività dei contratti collettivi scaduti o cessati, ritenuti, invece, dalla Corte territoriale ancora validi ed efficaci.
Con il settimo motivo, subordinati ai precedenti, la società si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2941 e 2948 cod. civ, nonché della violazione e/o falsa applicazione dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale e di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione ex art. 2948 cod. civ. nel corso del rapporto assistito dalla stabilità reale ex art. 18 legge n. 300 del 1970.
La trattazione dei suddetti motivi (dal terzo al settimo) è assorbita perché subordinati al nuovo esame del motivo accolto.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE nei sensi di cui in motivazione, rigettati il primo, il secondo ed il quarto, assorbito il quinto; accoglie il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE nei sensi di cui in motivazione, rigettato il secondo ed assorbiti gli altri; cassa la gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025 La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME