Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 272 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29068/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Vice Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
REGIONE PIEMONTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e G.S.E. –RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 110/21, depositata il 21 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE, titolare dell’impianto di produzione idroelettrica denominato Fenestrelle, propose ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo l’annullamento a) della nota del 23 marzo 2020, con cui la RAGIONE_SOCIALE Metropolitana di Torino le aveva temporaneamente negato l’adeguamento della validità della concessione alla durata degli incentivi di cui all’art. 1, comma terzo, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 ed all’art. 4, comma primo, del d.m. 6 novembre 2014, e b) della nota del 3 novembre 2020, con cui la Regione Piemonte aveva chiesto il versamento del canone aggiuntivo dovuto per le concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute, nonché di ogni atto presupposto, preordinato e/o connesso.
A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse a) l’ineludibilità dell’obbligo di adeguamento gravante sulle Amministrazioni concedenti, che imponeva l’adozione di provvedimenti vincolati, b) il carattere eccezionale dell’art. 1, comma terzo, del d.l. n. 145 del 2013 e la sua compatibilità con l’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che vieta la proroga automatica delle concessioni di derivazione, c) la nullità della richiesta di pagamento del canone aggiuntivo, che implicava la scadenza della concessione, dichiarata da un ente incompetente.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE Metropolitana, ed eccepì l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 21 luglio 2021, il TSAP ha rigettato la domanda.
A fondamento della decisione, il TSAP ha riconosciuto innanzitutto la natura vincolata degli atti impugnati, alla stregua della direttiva 96/92/CE e dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che vietavano la proroga delle concessioni scadute, oltretutto ottenute senza il previo esperimento dell’evidenza pubblica, nonché della direttiva 2009/28/CE, che subordina il rilascio dei titoli autorizzativi o concessori degli impianti di produzione di energie rinnovabili ad un procedimento trasparente e non discriminatorio. Precisato inoltre che una interpretazione orientata alla tutela della concorrenza imponeva di limitare la portata dell’art. 4, comma primo, del d.m. 6 novembre 2014 alla disciplina degli incentivi in favore di chi ne avesse titolo, ha escluso che lo stesso comportasse l’attribuzione del diritto al rinnovo automatico della concessione, rilevando comunque che la norma non recava alcun accenno al regime delle concessioni idroelettriche, ad un’eventuale deroga all’evidenza pubblica, ed alla proroga del titolo già scaduto.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria, la RAGIONE_SOCIALE Metropolitana. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, comma terzo, lett. b) , del d.l. n. 145 del 2013, del d.m. 6 novembre 2014, dell’art. 23 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, della direttiva 2009/28/ CE, degli artt. 49, 258 e 259 del TFUE, dell’art. 12 della direttiva 2006/123/ CE, dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell’art. 117 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la proroga della concessione. Premesso che l’art. 1, comma terzo, lett. b) del d.l. n. 145 del 2013 e il d.m. 6 novembre 2014 s’inseriscono nella disciplina comunitaria di sostegno alla diffusione degl’impianti di produzione di energie rinnovabili, contemperando l’equa remunerazione degli investimenti con la stabilità nel tempo degl’incentivi, ribadisce
il carattere eccezionale della prima disposizione, legata da un rapporto di specialità all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. Sostiene infatti che essa mira a ridurre l’incremento della spesa pubblica derivante dal riconoscimento degli incentivi, orientando le scelte imprenditoriali degli operatori verso l’adesione volontaria ad una rimodulazione degli incentivi, consistente nella riduzione percentuale degli stessi, a fronte di una proroga della loro durata, pari al periodo residuo incrementato di sette anni; le modalità operative di tale rimodulazione sono state poi dettate dal d.m. 6 novembre 2014, che ha previsto l’adeguamento della validità temporale dei permessi alla durata degli incentivi. Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, non si pone affatto in contrasto con le norme comunitarie ed interne volte a favorire la liberalizzazione del settore elettrico, limitandosi ad introdurre una deroga al divieto di rinnovo automatico delle concessioni di derivazione d’acqua, consistente nella proroga di quelle relative ad impianti già incentivati, al fine di consentire l’effettuazione d’interventi di rifacimento, potenziamento ed introduzione di nuove tecnologie, che non risulterebbero altrimenti possibili, dal momento che la vendita di energia non garantisce la remunerazione di tali investimenti.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Con atto depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2022, il difensore della società ricorrente ha infatti dichiarato che quest’ultima non ha più interesse all’impugnazione, essendo venuto meno, successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione, il presupposto in base al quale era stato richiesto l’adeguamento della durata della concessione: ha riferito in proposito che, a seguito della comunicazione della sentenza impugnata, il RAGIONE_SOCIALE, con nota n. 20220006577 dell’8 marzo 2022, ha accolto la domanda, formulata dalla ricorrente, di riconoscimento dell’incentivo originariamente attribuito, con rinuncia di fatto all’applicazione dell’opzione di cui all’art. 1, comma terzo, lett. b) , del d.l. n. 145 del 2013.
La produzione della predetta nota, avvenuta entro il termine di cui all’art. 380bis .1 cod. proc. civ., va ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di un documento volto ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse all’impugnazione, ed es-
sendo state altresì rispettate le forme prescritte dal secondo comma dell’art. 372 cit. per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (cfr. Cass., Sez. II, 29/02/2016, n. 3934; 5/08/2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23/06/2009, n. 14657).
L’atto in questione, determinando il superamento di ogni ragione di contrasto tra le parti, per effetto di una rinnovata valutazione della ricorrente in ordine alla convenienza dell’adesione al regime previsto dalla norma richiamata, ed alla conseguente opportunità d’insistere sulla tesi della obbligatorietà dell’adeguamento della durata della concessione, comprova il venir meno dell’interesse alla decisione in ordine all’impugnazione della sentenza del TSAP, la cui sopravvenienza rispetto alla notificazione del ricorso impone la dichiarazione d’inammissibilità dello stesso.
2. Ai fini del regolamento delle spese processuali, si rileva poi che la questione sollevata con l’impugnazione è stata già esaminata da queste Sezioni Unite, che con una recente ordinanza, emessa in un analogo giudizio, l’hanno risolta in senso sfavorevole alla ricorrente, enunciando il principio di diritto secondo cui, in tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, l’opzione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per i regimi di dilazione o di rimodulazione degli incentivi previsti dall’art. 1, comma terzo, del d.l. n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014, non comporta la proroga delle concessioni di derivazione idrica in corso, avendo, piuttosto, la previsione legale di un regime opzionale la finalità di porre le società di gestione in condizione di valutare il regime rimodulato più conveniente, anche e proprio in ragione della durata residua delle singole concessioni in loro titolarità (cfr. Cass., Sez. Un., 13/01/2022, n. 948).
Tale orientamento, che il Collegio condivide, consentendo di esprimere una prognosi negativa in ordine alle possibilità di accoglimento del ricorso in esame, giustifica il rigetto della richiesta di compensazione delle spese processuali avanzata dalla ricorrente, la cui soccombenza virtuale ne impone la condanna al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano come dal dispositivo.
2.1. In quanto fondata sul venir meno dell’interesse alla decisione, la di-
chiarazione d’inammissibilità del ricorso non comporta infine l’applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante soltanto nel caso in cui il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma della statuizione impugnata, e non anche quando, come nella specie, la dichiarazione d’inammissibilità sia dovuta alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, indipendentemente dalla fondatezza o meno del ricorso, la cui valutazione assume rilievo esclusivamente ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697; 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma l’8/11/2022