Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12914/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ex lege, dall’avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, i n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, la cui copia per immagine conforme all’originale è allegata ricorso,
dall’AVV_NOTAIO, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato.
-controricorrente –
E
Regione Veneto, in persona del Ministro pro tempore, Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore
-intimati –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia n. 2586/2022, depositata in data 2 dicembre 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
considerato che il ricorso deve essere trattato in pubblica udienza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di precedenti specifici;
che, in particolare, deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa sopraggiunta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22, per la quale «l’art. 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo», ma anche alle altre;
che in tale pronuncia si è anche affermato che «tale disposizione ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto RAGIONE_SOCIALE‘ Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni»; che -prosegue
la Corte di giustizia «l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali»;
che vi è, dunque, l’esigenza di esaminare, sentite le parti ed il Procuratore Generale, le ricadute di tale pronuncia sulla normativa nazionale e sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, concernente la delicata questione RAGIONE_SOCIALEe proroghe RAGIONE_SOCIALEe concessioni demaniali;
P.Q.M.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024