Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35120 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19968/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. NOME COGNOME (EMAIL), prof. NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso cui è elettivamente domiciliata
–
ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO RAGIONE_SOCIALE E FINANZE, MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, presso la quale sono domiciliati.
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resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 3572/2023 depositata il 18/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. RAGIONE_SOCIALE, di seguito, per brevità, NOME, in amministrazione straordinaria, proponeva dinanzi al Tribunale di Roma domanda di indennizzo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE affinché le Amministrazioni venissero condannate al pagamento in favore di parte attrice RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa convenzione sottoscritta in data 17 ottobre 1991, in particolare chiedendo ‘per tutti i motivi esposti e dedotti nell’atto di citazione introduttivo del presente processo, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ex articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione sottoscritta in data 17 ottobre 1991, da ultimo prorogata ex articolo 1, comma 5 bis del decreto-legge 125/2010, RAGIONE_SOCIALE perdite subite di importo complessivo pari ad € 8.061.144,00 oltre alle commissioni corrisposte al broker (RAGIONE_SOCIALE) per un importo complessivo di euro 2.650, nonché agli oneri finanziari nella misura RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 d) RAGIONE_SOCIALEa convenzione, in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘anticipata radiazione RAGIONE_SOCIALEa nave veloce Guizzo. Per l’effetto condannare in solido, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE infrastrutture, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE economico al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE somme come sopra determinate quantificate, oltre agli interessi
legali al maggior danno dalla messa in mora il saldo ovvero RAGIONE_SOCIALE maggiori o minori somme risultate di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio’.
1.1. A fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’attrice sosteneva di aver svolto servizi di collegamento marittimo per il trasporto merci e di persone, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 17.10.1991 sottoscritta con il RAGIONE_SOCIALE, sino alla data del 31 luglio 2012, data nella quale veniva ceduto il complesso aziendale RAGIONE_SOCIALEa società preposto allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di trasporto nautico. Ai sensi RAGIONE_SOCIALEa citata Convenzione, essa NOME si era obbligata a svolgere servizi di trasporto indicati nei cosiddetti piani quinquennali, da presentare al RAGIONE_SOCIALE non oltre il terzo trimestre RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente l’inizio del quinquennio.
A titolo di corrispettivo per lo svolgimento di questo servizio la Convenzione obbligava le Amministrazioni convenute a corrispondere una ‘ sovvenzione annua di equilibrio ‘ , necessaria allo scopo di assicurare il mantenimento RAGIONE_SOCIALE linee e le relative frequenze, livelli ritenuti essenziali ad assicurare i trasporti necessari in relazione alle tratte di collegamento con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria. Questa somma veniva determinata con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ciascun anno, sulla base di una richiesta presentata dalla società entro il mese di febbraio del medesimo anno, che riceveva il concerto dei Ministeri del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Partecipazioni Statali secondo i criteri riportati nei successivi articoli 4 e 5.
La medesima convenzione, inoltre, autorizzava le amministrazioni ad individuare ‘eventuali modifiche RAGIONE_SOCIALE‘assetto’ dei servizi che comportavano l”anticipata radiazione’ , da intendersi come anticipata dismissione del servizio, di una nave e una rigorosa procedura di regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite ‘derivanti alla società dalla eventuale vendita RAGIONE_SOCIALEa nave’ .
1.2. Nell’anno 2006 era stato modificato il piano quinquennale in ragione RAGIONE_SOCIALEa soppressione del collegamento Mazara del Vallo-Pantelleria, linea sulla quale era stato programmato l’impiego RAGIONE_SOCIALEa nave veloce ‘Guizzo’. Non potendosi procedere al suo utilizzo, la società attrice era stata costretta a procedere alla sua anticipata radiazione.
Con successivo provvedimento adottato nella data del 26 novembre 2010, il RAGIONE_SOCIALE autorizzava la società attrice a procedere alla vendita di quest’imbarcazione, vendita che si perfezionava al prezzo di euro 265.000 in data 12 luglio 2011. Applicando i criteri indicati dall’articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione la RAGIONE_SOCIALE aveva quindi ricevuto una ingente perdita patrimoniale e, non avendo ricevuto soddisfazione compensativa, in data 1° giugno 2011 provvedeva ad intimare al RAGIONE_SOCIALE di esprimere valutazione di congruità del prezzo, ed agli altri di adottare, entro trenta giorni, il decreto di regolazione RAGIONE_SOCIALEa relativa perdita.
In assenza di riscontro, la società aveva, quindi, chiesto al Tribunale la condanna dei Ministeri convenuti alla corresponsione di una somma di importo pari ad euro 8.061.144, cui andavano aggiunte le commissioni corrisposte al broker che aveva contribuito all’individuazione del compratore, pari ad euro 2.650,00, nonché agli oneri finanziari nella misura di cui all’articolo 7 , lettera d), RAGIONE_SOCIALEa Convenzione dalla data di cessazione del servizio sino al saldo.
1.3. Si costituivano, resistendo, le Amministrazioni convenute, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘attrice, in quanto la società attrice non era titolare RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica sostanziale oggetto del rapporto dedotto in giudizio.
Rilevavano, poi, come nessuna situazione creditoria fosse maturata in capo all’attrice, posto che il diritto al ripianamento
RAGIONE_SOCIALE perdite subite, di cui all’azionato articolo 7, non era applicabile al caso di specie in ragione RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del D.L. 125/2010, convertito con modificazioni nella legge 1 ottobre 2010/163, che, all’articolo 1 , comma 5 bis, aveva prorogato le convenzioni vigenti, ma ‘limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale’ ; in tal modo escludendo la vigenza RAGIONE_SOCIALE clausole RAGIONE_SOCIALEa convenzione concernenti il diritto alla regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite.
Inoltre, il credito vantato dalla parte attrice non risultava liquido, certo ed esigibile, dal momento che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa citata convenzione l’anticipata radiazione di una nave dal servizio prevedeva una regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite subite dalla società a fronte RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALEa nave che si concludeva solo al compimento di un iter procedimentale, nel caso di specie non completato. Non era stato, infatti, mai emesso il provvedimento di carattere decisorio necessario in tal senso al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE perdite subite e RAGIONE_SOCIALEa somma necessaria all’indennizzo. Doveva distinguersi la sovvenzione annua, da quella destinata a compensare la regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite, senza possibilità di operare confusioni in tal senso.
Con sentenza n. 8452/2017 del 28 aprile 2017 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attrice compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Averso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria.
Si costituivano, resistendo al gravame, i Ministeri tutti appellati.
Con sentenza n. 3572/2023 del 18 maggio 2023 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atto di costituzione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, come pure l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato, la quale ha anche insistito per la trattazione congiunta del presente ricorso con altro, pendente dinanzi a questa Corte, iscritto al registro generale al n. 8842/2024 R.G., avente pure ad oggetto la domanda di indennizzo per la radiazione di navi adibite al trasporto di merci e persone sulla base di rapporto di concessione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 bis, lett. d, del d.l. 5 agosto 2010 n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163, in relazione all’articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre 1991 per aver ritenuto che la proroga di tale clausola fosse esclusa da detta disposizione normativa (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Sotto altro concorrente profilo, motivazione apparente e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.)’.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. con riferimento all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre 1991 per errata individuazione del momento in cui è sorto in favore di NOME il diritto alla regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite a seguito di anticipata radiazione RAGIONE_SOCIALEa nave veloce Guizzo’.
3. Rileva, in via preliminare, il Collegio che il ricorso verte in tema di concessione-contratto, avente ad oggetto il trasporto pubblico marittimo sulle tratte di collegamento con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, ed in particolare in tema di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola che -in caso di soppressione di alcune tratte e di conseguente anticipata radiazione di una nave dal servizio -prevede, a seguito di procedimento amministrativo e nel coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite subite dalla società proprietaria RAGIONE_SOCIALEa nave.
Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo e deve contestualmente segnalarsi alla Prima Presidente l’opportunità di assegnare il presente ricorso alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente in materia di controversie con la Pubblica Amministrazione (cod. 100).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare il presente ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza