Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22363 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 16320/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE CUNEO, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
CONSORZIO NOME COGNOME, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME
-controricorrenti –
nonché contro
COMUNE DI COGNOME, REGIONE PIEMONTE, COMUNE DI GAIOLA;
-intimati –
avverso la sentenza n. 88/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/05/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME la quale ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.
Fatti di causa
Con ricorso del maggio 2021 proposto innanzi al TSAP, l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’annullamento dell’autorizzazione unica all’esercizio di un impianto idroelettrico nei Comuni di Rittana, Gaiola e Roccasparvera, rilasciata dalla Provincia di Cuneo alla RAGIONE_SOCIALE San Maurizio (I.S.M.), nonché dell’assenso alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN5978 intestata alla stessa RAGIONE_SOCIALE e del diniego della concessione CN5965 intestata ad essa società RAGIONE_SOCIALE unitamente a tutti i provvedimenti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi.
Resistevano il Comune di Rittana, il Consorzio irriguo Pian Del Castelletto, l’RAGIONE_SOCIALE San Maurizio RAGIONE_SOCIALE e la Provincia di Cuneo, mentre le altre parti convenute (Regione Piemonte, Comune di Gaiola e Comune di Roccasparvera) non svolgevano attività difensive.
Con sentenza n. 88/2023 (pubblicata il 12 maggio 2023), l’adito TSAP respingeva il ricorso, ravvisandone la totale infondatezza, avuto riguardo a tutti gli otto motivi con esso formulati.
In particolare, venivano rigettati:
-il primo motivo con il quale era stato dedotto che l’istanza della RAGIONE_SOCIALE San Maurizio avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, non essendo stata presentata l’attestazione di capacità finanziaria richiesta dal regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003, e non profilandosi ammissibile l’integrazione documentale intervenuta molto tempo dopo il mutamento della procedura da semplificata ad ordinaria;
il secondo motivo con il quale si era sostenuto che anche la domanda del Consorzio RAGIONE_SOCIALEPian del Castelletto’ era altrettanto improcedibile, poiché la relazione particolareggiata, nella parte relativa al fabbisogno idrico, non era conforme a quanto previsto dal suddetto regolamento
regionale, contestandosi anche il calcolo depositato a seguito della richiesta di integrazione, per inattendibilità dello stesso sia per l’estensione del territorio irriguo (in cui sarebbero state comprese le aree edificate), sia con riferimento ai valori della portata massima e media, siccome sovrastimati;
il terzo motivo con cui era stata prospettata la illegittimità della proroga di 15 giorni del termine per le integrazioni documentali, richieste – a seguito della Conferenza dei servizi – a tutti i proponenti, siccome la proroga sarebbe intervenuta il 12 giugno 2018, quando il termine era già scaduto l’11 giugno 2018, avendo, inoltre, in tale data essa ricorrente tempestivamente presentato la documentazione integrativa;
il quarto motivo con il quale era stato allegato che era stata fatta un’erronea applicazione del criterio del migliore utilizzo della risorsa idrica, che avrebbe dovuto condurre ad una valutazione di preferenza per il progetto di essa ricorrente, il quale prevedeva una maggiore produzione di energia elettrica, quindi con una più elevata produttività in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici regionali;
il quinto motivo con il quale era stata contestata la valutazione della componente idrogeologica basata sulla divisione del tratto sotteso del corpo idrico in più segmenti, in quanto tale suddivisione non sarebbe prevista nelle Linee Guida regionali ‘per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l’ecosistema fluviale’, approvate con la delibera della Giunta regionale del 16 marzo 2015, deducendosi, altresì, che il tratto sotteso dell’impianto della stessa società Azzurra interessava in misura minore il SIC Stura di Demonte (per soli 60 metri), con la conseguenza che l’impianto della stessa Azzurra avrebbe avuto un minore impatto sul SIC;
-il sesto motivo con cui sia era sostenuta la violazione dell’art. 25 del d. lgs. n. 152/2006 e dell’art. 12 della legge regionale n. 40/1998, in quanto erano stati superati i termini, quinquennali e triennali, previsti rispettivamente da tali disposizioni per la conclusione e l’inizio dei lavori decorrenti dalla valutazione di compatibilità ambientale.
il settimo motivo con il quale era stato prospettato che il progetto della Idroelettrica San Maurizio prevedeva l’utilizzo di terreni gravati da uso civico senza che fosse intervenuta la relativa autorizzazione dell’autorità competente ovvero della Regione e dell’Unione montana Valle Stura, in virtù del trasferimento di funzioni operato con la legge regionale n. 29/2009, dal momento che la stessa convenzione del 20 dicembre 2019 stipulata tra la società e il Comune prevedeva la richiesta agli uffici regionali competenti per la realizzazione delle opere.
-l’ottavo motivo con cui la ricorrente aveva lamentato il ritardo nell’adozione del procedimento, chiedendo il risarcimento dei danni sia per la mancata assegnazione della concessione che per il ritardo nell’adozione del provvedimento, richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui tale risarcimento andrebbe riconosciuto anche in mancanza della spettanza del bene della vita (ponendosi riferimento all’indennizzo ai sensi dell’art. 2 -bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990).
Contro la citata sentenza del TSAP ha proposto ricorso, innanzi a queste Sezioni unite, l’RAGIONE_SOCIALE, formulando sette motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Comune di Rittana, la RAGIONE_SOCIALE, il Consorzio irriguo Pian del Castelletto e la Provincia di Cuneo, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
I difensori della ricorrente e della controricorrente Provincia di Cuneo hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Ragioni della decisione
In primo luogo, vanno respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso -sollevate dai controricorrenti Consorzio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE San Maurizio e Comune di Rittana (tutti rappresentati e difesi dal medesimo avvocato) – per asserita violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. – essendo quest’ultima chiaramente insussistente, sia perché i distinti motivi individuano le norme asseritamente violate e le corrispondenti ragioni poste a sostegno degli stessi, sia in quanto -laddove necessario -risulta l’indicazione dei documenti rilevanti a supporto dei medesimi.
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 -3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9-1334 c. VIII e dell’allegato A, parte II, Sezione II del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato la manifesta improcedibilità dell’istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE San Maurizio.
1.1. Il motivo è infondato.
Va, infatti, rilevato che il TSAP ha interpretato correttamente l’art. 34, comma 8, D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, secondo cui ‘ nei casi di cui al comma 7, l’ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione ‘, ritenendone l’applicabilità nella concreta fattispecie alla stregua dell’accertata disposizione dell’assoggettamento dell’istanza di concessione -iniziata in forma semplificata – alla procedura ordinaria. Pertanto, è stato ritenuto legittimamente che soltanto in conseguenza della trasformazione in procedura ordinaria e della richiesta di
integrazione dell’ufficio era venuto a sorgere l’obbligo di presentazione del piano di finanziamento. Al riguardo si deve, infatti, evidenziare che, con riferimento all’allegato A parte II Sezione II DPRG Piemonte 10/R/2023 l’allegazione del ‘ piano finanziario delle opere progettate quantificazione dei costi presunti e relativo piano di ammortamento dell’investimento, nonché attestazione della capacità finanziaria ‘(A6), doveva considerarsi non operante per le procedure semplificate, quale era la procedura iniziale, posto che la prescrizione riguarda testualmente solo le procedure ordinarie ‘ con esclusione di quelle soggette alla procedura semplificata ‘.
Inoltre, con accertamento di fatto in questa sede insindacabile, il TSAP ha verificato che -sulla scorta degli atti prodotti in giudizio -non erano risultate nemmeno riscontrate le circostanze relative all’esplicita richiesta di documentazione in capo alla società RAGIONE_SOCIALE San Maurizio e all’assegnazione di eventuali termini appositamente da osservare, in dipendenza dell’avvenuta trasformazione della procedura da semplificata ad ordinaria.
Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 -3 della legge n. 241/1990 e degli att. 913 e dell’allegato A, parte II, Sezione II del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza gravata censurato la manifesta improcedibilità dell’istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo n. CN1356 presentata dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE del Castelletto e per avere la stessa sentenza omesso l’esame circa l’erronea e simulata determinazione del c.d. fabbisogno idrico a cura del Citato Consorzio.
2.1. La censura è priva di fondamento.
Essa riguarda la contestazione circa la mancata dichiarazione di illegittimità della domanda del Consorzio irriguo Pian del Castelletto sul presupposto che la relazione tecnica particolareggiata relativa al fabbisogno idrico non fosse conforme alle relative previsioni di cui al citato regolamento regionale 10/R/2003.
Senonché, la dedotta improcedibilità, riferita anche alla necessità del deposito della relazione tecnica particolareggiata inerente al fabbisogno idrico, era da considerarsi esclusa, essendo la produzione della relativa documentazione richiesta solo per la procedura ordinaria, per quanto emergente dalla previsione della Parte II Sezione I dell’Allegato DPRG Piemonte 10/R/2003.
Peraltro, il TSAP ha opportunamente rimarcato – in base ad un convincimento supportato da idonea valutazione di merito – che la relazione tecnica con le indicazioni relative al fabbisogno idrico era stata presentata, con conseguente ravvisata procedibilità della domanda del suddetto Consorzio, poiché comunque provvista degli elementi minimi richiesti -per l’appunto – a pena di improcedibilità, evidenziandosi come la richiesta di integrazione aveva finalità istruttorie e la disciplina non prevede termini decadenziali.
Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 -3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 14 del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato la manifesta inammissibilità delle integrazioni presentate dalla RAGIONE_SOCIALE San Maurizio e dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE Castelletto, con conseguente improcedibilità delle relative istanze.
3.1 . Pure questo motivo è infondato.
Con esso la ricorrente sostiene l’illegittimità della proroga di 15 giorni del termine per le integrazioni documentali, richieste, a seguito della Conferenza di servizi a tutti i proponenti, in quanto la proroga sarebbe intervenuta il 12 giugno 2018, ovvero quando il termine era già scaduto l’11 giugno 2018 (ossia il giorno precedente).
Senonché, va rilevato come, con l’impugnata sentenza, sia rimasto accertato che sia la società RAGIONE_SOCIALE che il suddetto Consorzio avevano provveduto ad inoltrare la richiesta di proroga dei termini in data 07.06.2018, e quindi prima della scadenza del termine stesso (11.06.2018). Del resto, il tenore letterale della Nota della Provincia di Cuneo non lasciava margini di interpretazioni differenti: il termine dell’11.06.2018 era il termine assegnato alle parti per presentare la documentazione richiesta o, in alternativa, per avanzare istanza di proroga. E al riguardo la menzionata Provincia provvedeva già il giorno successivo (il 12.06.2018) a comunicare a tutti i concorrenti la (parziale) proroga concessa, senza che, perciò, si potesse ritenere verificatasi alcuna violazione della ‘par condicio’ tra i partecipanti.
Va, inoltre, ribadito quanto già correttamente ritenuto dal TSAP con riferimento alla inconferenza della giurisprudenza indicata dalla ricorrente, siccome attinente alla diversa ipotesi di proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo; infatti, nel caso in esame, era stata, invece, richiesta -e poi concessa -la proroga dei termini di efficacia di allegazioni concernenti un atto di natura endoprocedimentale, ovvero attinente allo svolgimento della fase istruttoria, stante la necessità di svolgere una più approfondita valutazione degli elementi caratterizzanti la vicenda in questione.
Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 -3 della legge n.
241/1990, dell’art. 9 del R.D. 1775/1933 e dell’art. 18 del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato l’illegittima valutazione e/o applicazione del criterio del ‘miglior utilizzo della risorsa’.
Con il quinto mezzo la ricorrente ha denunciato -sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 -3 della legge n. 241/1990, dell’art. 9 del R.D. 1775/1933 e dell’art. 18 del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato la illegittima valutazione dei criteri della ‘compatibilità ambientale dei prelievi proposti’, della ‘determinazione del DMV’ e del ‘miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo’.
Questi due motivi -esaminabili congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi -sono inammissibili (perché attingono le valutazioni di merito adeguatamente svolte dal TSAP) e, in ogni caso, infondati.
Come già precisato:
-con il quarto è stata censurata la sentenza impugnata per l’asserita illegittimità della valutazione -da parte della Provincia di Cuneo -del rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico e dell’assenso alla concessione di derivazione di acqua pubblica in favore della Idroelettrica San Maurizio, siccome operata in violazione del criterio del ‘miglior utilizzo della risorsa’;
-con il quinto è stata prospettata la supposta illegittimità della valutazione dei criteri della ‘compatibilità ambientale dei prelievi proposti’, della ‘determinazione del DMV’ e del ‘miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo’.
Va, innanzitutto, evidenziato come le valutazioni condotte in ordine alla preferenza di una derivazione idrica costituiscano espressione di
discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero dell’attendibilità degli apprezzamenti compiuti, del travisamento dei fatti o dell’adeguata motivazione, elementi, questi, insussistenti nel caso in esame.
Ciò premesso, si osserva come, per effetto del combinato disposto dell’art. 9 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e dell’art. 18 del D.P.G.R. 10/R/2003, risulti previsto che tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche.
Pur non potendosi ritenere l’esclusività della prevalenza di quest’ultimo criterio, il TSAP ha, in ogni caso, motivatamente ravvisato l’insussistenza di una manifesta illogicità o di irragionevolezza (oltre all’esclusione di un contrasto con le risultanze di fatto e con le previsioni del regolamento regionale) nella valutazione operata dalla Conferenza dei servizi ed all’esito dell’istruttoria dell’Ufficio Acque della Provincia, in conseguenza della quale è stata preferita l’Idroelettrica San Maurizio, anche nella valorizzazione del soddisfacimento dell’esigenza di minimizzazione dell’impatto ambientale e della tutela della qualità del corpo idrico.
E nel sindacare tali valutazioni il TSAP ha considerato non illogica né irragionevole la preferenza accordata alla detta società nei confronti di quella ricorrente, che avrebbe garantito soltanto una maggiore produzione di energia elettrica.
A tal proposito, il TSAP ha dato conto dell’adeguatezza delle ragioni che avevano indotto l’Amministrazione provinciale a ritenere preferibile il progetto della società RAGIONE_SOCIALE San Maurizio, essendo:
stata considerata anche la minore potenza nominale fornita dalla RAGIONE_SOCIALE San Maurizio (ritenuta modesta, in quanto contenuta nella
misura del 6.25%, rispetto al minore impatto complessivo del corpo idrico);
stati esaminati gli aspetti del DMV, indicato dalla RAGIONE_SOCIALE San Maurizio nella misura di 80 l/s rispetto alla misura di 67 l/s previsto dall’Azzurra;
stato valutato l’ulteriore prelievo previsto dalla Azzurra di 60 l/s nel periodo 1° maggio -30 settembre, per la derivazione ad uso agricolo del Consorzio irriguo Pian di Castelletto;
-stato considerato che il progetto dell’Azzurra massimizzava i rilasci nel periodo a scarso deflusso, mentre quello della Idroelettrica San Maurizio massimizzava i rilasci sull’intero anno, con una portata minima derivabile di 20 l/s;
stato valutato l’impatto della modifica del DMV (a 116 l/s per la San Maurizio, a 225 più portate irrigue più Rio Pravalotto per l’Azzurra), richiesta in sede istruttoria dall’Ufficio Acque per ulteriormente contenere l’impatto sulla componente idrologica del fiume ma con l’effetto di una potenza nominale media annua rispetto al progetto presentato ridotta del 15,3% per la San Maurizio, del 40,55% per l’Azzurra;
stati considerati, proprio ai fini della minimizzazione dell’impatto sul corpo idrico, la lunghezza del tratto sotteso dei due progetti, con la maggiore lunghezza del progetto Azzurra (794 metri) rispetto a quello della San Maurizio (542 metri); la portata derivabile massima inferiore del progetto della San Maurizio (140 l/s invece di 292 l/s); il rapporto tra energia producibile e tratto sotteso (0,369 MWh/m per la San Maurizio, 0,189 MWh/m per la Azzurra); è stato valorizzato il criterio del riutilizzo di opere e travese esistenti, espressamente previsto nel regolamento regionale.
Anche con riferimento alle doglianze denunciate con il quinto motivo va sottolineato che la ricorrente, in effetti, tende a censurare nel merito le valutazioni effettuate dalla Provincia di Cuneo, che sono state ritenute logicamente e ragionevolmente motivate dal TSAP nella sentenza qui impugnata.
In primo luogo, la ricorrente ha inteso contestare la valutazione della componente idrologica basata sulla suddivisione del tratto sotteso del corpo idrico in più segmenti, ritenuta non consentita dalle Linee Guida Regionali ‘per la valutazione ed il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l’ecosistema fluviale’ . La società RAGIONE_SOCIALE ha, inoltre, sostenuto che il tratto sotteso del proprio impianto, interessando in misura minore il SIC Stura di Demonte (per soli 60 m), avrebbe un minore impatto sul SIC stesso.
Senonché tale censura non ha fondamento dovendosi rimarcare che il metodo istruttorio utilizzato rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e che le stesse Linee Guida regionali prevedono che l’Ente possa comunque ‘richiedere ulteriori indagini o monitoraggi di approfondimento, rispetto a quanto specificato nelle presenti Linee Guida, per rispondere a specifiche problematiche ambientali emerse nel corso dell’istruttoria o in funzione del particolare contesto territoriale di rifermento’.
La compiuta suddivisione del corso d’acqua in vari segmenti aveva, quindi, costituito il frutto della manifestazione del potere istruttorio attribuito all’Amministrazione, pervenendosi ad appurare, in modo adeguato a seguito di una completa istruttoria, che per l’intero tratto dell’area SIC il progetto della ISM presentava impatto ‘medio’ mentre il progetto dell’Azzurra un impatto ‘elevato’, seppure per un tratto ristretto.
Quanto alla questione degli scarichi fognari si rileva che, come correttamente evidenziato dal TSAP, la società RAGIONE_SOCIALE si era sempre resa disponibile alla modifica dello scarico nel concentrico del Comune di Rittana, al fine di renderlo analogo a quello dell’Azzurra.
Con la sesta censura la ricorrente ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie degli artt. 1-2-3 della legge n. 241/1990, della legge n. 1766/1927, dell’art. 4, comma 1 -bis, d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 6-9 della L.R. Piemonte n. 29/2009, per non avere la sentenza gravata ravvisato l’illegittimità del provvedimento amministrativo autorizzativo per indisponibilità dei terreni gravati da uso civico.
7.1. Il motivo è privo di fondamento.
E’ opportuna una preliminare breve ricognizione del quadro normativo di riferimento, dal cui impianto ha preso le mosse il TSAP nella sentenza qui impugnata.
Ai sensi dell’art. 6, comma primo, della legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009 n. 19 ‘ le funzioni in materia di uso civico sono state trasferite dalla Regione ai Comuni. Restano attribuite alle Regioni, in base all’art. 4, purché il rilascio avvenga entro il termine previsto dall’art. 4 (essendo altrimenti competente il Comune), le autorizzazioni all’alienazione (tranne nei casi di reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale di competenza dei Comuni); le autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilita e strategiche, di interesse nazionale o regionale; le autorizzazioni alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo; le autorizzazioni al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni
a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione. Spetta invece ai Comuni l’esercizio delle competenze in materia di rilascio di concessioni amministrative’ .
In base all’art. 6, secondo comma, della medesima legge ‘ nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, l’esercizio delle funzioni di cui al comma I è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all’unione “.
Orbene, da ciò si desume -come correttamente rilevato dal TSAP -che detta norma non ha privato i Comuni della competenza in materia di usi civici; del resto, essa – rubricata ” Funzioni dei comuni ‘ – indica le funzioni in materia di usi civici tra quelle trasferite ai comuni, i quali le possono esercitare direttamente o, se sono organizzati per la gestione associate di alcune funzioni, tramite le comunità montane o le unioni comunali.
Inoltre, l’art. 9 della legge regionale del Piemonte n. 29/2009 rinvia ai regolamenti dei comuni, ‘ singoli o associati ‘ quanto all’ organizzazione e all’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 cit.
Il trasferimento delle funzioni in tale materia è, dunque, avvenuto in favore dei Comuni, e solo in via successiva ed eventuale alle Unioni, con la specificazione che la competenza effettiva di quest’ultime sarebbe dipesa dall’emanazione della disciplina regolamentare.
Senonché, con riferimento alla specifica vicenda che viene in rilievo in questa sede, è da evidenziare che la mancata adozione del regolamento previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 29 del 2009 ha determinato la legittima applicazione del decreto del presidente della Giunta regionale n. 8/R/2016, D.P.G.R. del 27 giugno 2016, n.8/R, ” Regolamento regionale recante: Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n.29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici )”, e dell’art. 24 della medesima legge,
in virtù del quale il Comune provveda al rilascio di concessioni amministrative senza fare riferimento al riparto di competenze derivante dall’emanazione dei regolamenti comunali e unionali, previsti dall’art. 9 della legge regionale .
Alla stregua di questa ricostruzione il TSAP ha, quindi, correttamente ritenuto che il Comune di Rittana aveva legittimamente rilasciato la concessione alla società idroelettrica San Maurizio e stipulato la convenzione riguardante l’occupazione temporanea dell’area per la realizzazione dei lavori e la servitù per il passaggio della condotta e dei relativi cavidotti interrati.
Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente ha lamentato -con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 -2 della legge n. 241/1990, dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato l’irragionevole ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 2bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 30 c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010).
8.1. Con esso si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha censurato l’irragionevole ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, così mancando di riconoscere, in suo favore, il conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1 e comma 1 bis, della L. 241/1990.
Le dedotte violazioni sono insussistenti.
Occorre partire dal presupposto normativo in base al quale il citato art. 2bis legge n. 241 del 1990 stabilisce, al comma 1, che ‘Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento’ .
Ciò implica -secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (a cui si è richiamato anche il TSAP), come di quella amministrativa che ‘ il danno è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico con esito favorevole e che tale danno deve essere comunque provato (cfr. Cass. SU n. 21127/2020).
Orbene, con riferimento al caso di specie, la valutazione di preferenza nel rilascio della concessione alla società RAGIONE_SOCIALE San Maurizio -ritenuta legittima alla stregua delle ragioni in precedenza poste in risalto -ha escluso che il ritardo nella conclusione del procedimento possa aver arrecato un danno risarcibile alla società oggi ricorrente, avendo il TSAP altresì sottolineato che quest’ultima non ha dedotto (né, in ogni caso, provato) ulteriori elementi inducenti a far emergere un danno risarcibile, oltretutto ricondotto, in modo del tutto generico, ai danni ‘per le maggiori spese tecniche e legali sostenute nel procedimento amministrativo’.
Quanto all’invocato indennizzo da mero ritardo (previsto dal comma 2 dell’art. 2 -bis della L. n. 241/1990) il TSAP ne ha escluso legittimamente la spettanza in favore dell’odierna ricorrente in conseguenza del mancato ricorso alla procedura di cui all’art. 28, comma 2, D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito, con modif., nella L. 9 agosto 2013, n. 98), che prevede la necessaria attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge n. 241/1990.
Con la sentenza impugnata è rimasto, infatti, accertato che -in virtù della documentazione acquisita -la società RAGIONE_SOCIALE si era limitata soltanto a formulare delle sollecitazioni nei riguardi della Provincia, ma
non aveva posto in essere -come sarebbe stato necessario -formalmente la procedura per procedere all’intervento sostitutivo.
9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento -in favore di ciascuna delle parti controricorrenti -delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, tenuto conto delle distinte attività difensive svolte.
Infine, occorre dare atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Provincia di Cuneo, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, nonché, in favore di ciascuna delle altre tre parti controricorrenti, in euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 6