Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3877 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 3877 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4411/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 190/2021 depositata il 08/11/2021.
Lette le memorie delle parti.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza del TSAP n. 190/21 dep. il giorno 8 novembre 2021, con cui è stato rigettato il rispettivo ricorso avverso la determina dirigenziale 30 agosto 2018, n.158 della Provincia autonoma di Trento, che aveva negato la domanda di derivazione a fini idroelettrici dal torrente Maso di Calamento, sito nel comune di Telve, nonché avverso l’inerente verbale della conferenza di servizi 24.5.2017, la nota RAGIONE_SOCIALE di preavviso di rigetto 25.10.2017, la nota RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE turistico e RAGIONE_SOCIALEivo 18.4.2018 di replica alle conseguenti deduzioni degli istanti;
la sentenza impugnata ha premesso che: a) nel 2016 i ricorrenti chiedevano alla Provincia trentina di poter derivare ad uso idroelettrico dal citato torrente così impegnando a regime una
potenza nominale di circa 500 KW, nella dichiarata compatibilità del corso d’acqua per la pratica di RAGIONE_SOCIALE, secondo l’obbligo di cui alle NTA (art.7 co.1 lett. c) del PTUA di riferimento); b) nel procedimento, erano rilasciati pareri negativi dei servizi tecnici, per la critica fruibilità del corpo idrico e la funzionalità fluviale e paesaggistica, confluendo nel preavviso di rigetto; c) nonostante le controdeduzioni degli istanti, interveniva così la citata determina dirigenziale reiettiva della domanda, che richiamava i detti pareri e precisava che l’istanza era in concorrenza con altre; d) avanti al TSAP le parti contestavano i) la contraddittorietà del primo parere (del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), posto che non risultava nel torrente la pratica di canoa/kayak, nonché l’incompetenza dell’ufficio in punto di valutazione di impatto ambientale e di fruibilità turistica, essendo il giudizio definitivo attribuito alla Giunta RAGIONE_SOCIALE ; ii) l’omissione del dissenso costruttivo, cioè il mancato rilascio di indicazioni sulle modifiche utili da apportare al progetto; iii) l’omessa considerazione dei prevalenti pareri favorevoli espressi nel corso della conferenza di servizi;
la sentenza impugnata ha ritenuto l’in fondatezza del ricorso, in ognuna delle sue censure, esponendo che: a) le norme del PTA, attuative del Piano generale di utilizzazione delle acque, sin dal 2004 imponevano la valutazione, ribadita nella versione del 2015, che la derivazione garantisse la qualità ambientale ovvero la destinazione delle acque, così come le esigenze fluviali, paesaggistiche e di fruizione; b) la legge RAGIONE_SOCIALE 22 aprile 2014, n. 1 imponeva così all’art.70 di preservare le esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistica, favorire il ripristino ambientale, assicurare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali secondo il piano generale, individuare gli eventuali tratti di corsi d’acqua considerati ottimali ai fini della produzione idroelettrica e dell’equilibrio ecologico e paesaggistico nonché quelli esclusi, conseguendone la piena potestà RAGIONE_SOCIALE di valutare detta complessa compatibilità con riguardo a corsi d’acqua vocati ad usi sostenibili o al rispetto del contesto
paesaggistico o ad attività RAGIONE_SOCIALEive quali implicati da possibilità progettuali ; c) così la conferenza di servizi 24.5.2018 esprimeva parere negativo rilevando che il torrente Maso era utilizzato per pesca RAGIONE_SOCIALEiva e kayak, con esposizione a significativa riduzione in casi di impianti con portata elevata, da valutarsi negativamente anche sul RAGIONE_SOCIALE e sul RAGIONE_SOCIALE se collocati in serie; d) effetto ostativo era poi nel parere negativo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, competente per la cura degli interessi sottesi all’ufficio , dunque cumulandosi ad una valutazione che dava atto che la derivazione era confliggente ed incompatibile già ed almeno con alcuni utilizzi, non importa se tutti o solo alcuni, se professionali o solo amatoriali, della risorsa idrica, se questi son idonei a mantenerne o non comprometterne la naturalità ed il livello qualitativo ; e) era così ininfluente il richiamo , nell’atto finale, ad altre domande in concorrenza o non compatibili, essendo il provvedimento di diniego plurimotivato, anche sul punto della esclusione della pratica del kayak (superata dall’esigenza di assicurare la pesca RAGIONE_SOCIALEiva , con afflusso d’acqua dunque costante e non turbinato a pericolo del ripopolamento ittiofaunistico) e della pretesa contraddizione con altro impianto assentito nel 2009 (ma senza allegazione precisa in ricorso delle similitudini); f) i pareri negativi del RAGIONE_SOCIALE urbanistico e dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) a propria volta si soffermavano sull’incompatibilità paesaggistica e, rispettivamente, la minorata funzionalità continua assoluta del corpo idrico; g) non corrispondeva a quanto accertato che, nella conferenza di servizi, i pareri negativi provenissero in maggioranza da uffici non preposti alla gestione della RAGIONE_SOCIALE ambientale e paesaggistica, dovendo in ogni caso siffatto criterio numerico, per come richiamato nell’art.16 -quater co. 6bis l.p. 23 del 1992, risultare sia temperato e non letterale sia comunque soccombente rispetto a valori primari come RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, patrimonio storicoartistico, salute e pubblica incolumità, tanto più che non erano stati
indicati benefici collettivi dell’ impianto maggiori rispetto a quelli turistico-ricreativi e di salvaguardia dell’amenità visiva del tratto interessato, dunque connessi al mantenimento del suo status quo ; h) ne conseguiva la conferma di una manifesta impossibilità del progetto di superare ogni incompatibilità, così rendendo superflua l’indicazione di soluzioni alternative;
il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in quattro motivi, viene illustrato da memoria e ad esso resiste la provincia, che ha depositato controricorso e finale memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
il primo motivo solleva, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione in principalità del criterio di maggioranza alla base del deliberato della conferenza dei servizi , con riguardo all’art.7 NTA del piano di RAGIONE_SOCIALE delle acque della provincia di Trento, risultando che solo un parere era risultato negativo, mentre gli altri uffici avevano espresso pareri critici o non negativi, così la decisione finale pregiudicando il superiore interesse alla incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (art.6 Direttiva 2011/77 CE e Protocollo di Kioto);
con il secondo motivo viene censurata, ancora all’altezza dell’articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’articolo 16 quinquies della legge della provincia di Trento numero 23 del 1992, nonché del principio di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 6 Direttiva 2001/77 CE e del protocollo di Kyoto nonché del procedimento derivabile dall’art. 97 co. 2 Cost. avendo la sentenza erroneamente ritenuto che i pareri negativi all’istanza non dovessero riportare le indicazioni rispetto alle modifiche progettuali necessarie per ottenere l’assenso al progetto depositato;
con il terzo motivo si invoca, ancora ai sensi dell’articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’articolo 7 delle norme di attuazione del piano di RAGIONE_SOCIALE delle acque della provincia di Trento avendo la sentenza omesso di rilevare che il RAGIONE_SOCIALE aveva reso un parere non attinente all’articolo 7 co.1 lett. c) delle NTA così violando la disciplina sulla valutazione delle domande di derivazione delle acque pubbliche ed erroneamente sostenendo che la determina era motivata non solo sulla base di detto parere negativo;
in via subordinata è contestata la mancata compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art.92 c.p.c. ;
il primo motivo è per un profilo infondato e per altro inammissibile; nel sistema di utilizzazione delle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento, il relativo piano di RAGIONE_SOCIALE, per le disposizioni ratione temporis applicabili, s’impernia su una competenza giuntale di vertice, preparata da verifiche preliminari culminanti in una conferenza di servizi interdipartimentale e la cui convocazione riunisce pareri tecnici qualificati partitamente ed afferenti a distinti interessi di compatibilità dei progetti di sfruttamento energetico con avanzate tutele naturalistiche, geoambientali, paesaggistiche; per detto ente, il piano di RAGIONE_SOCIALE delle acque (PTA), individuato come strumento del PGUAP (piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) risulta dalla delibera giuntale 16 febbraio 2015, n. 233 ed è focalizzato, in via preliminare, ad una verifica di conservazione-salvaguardia degli interessi compendiati nelle lettere da a) a j) del comma 1 dell’art.7 (All. L PTA), Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del PGUAP ; siffatta disciplina così evidenzia che lo stesso rilascio delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, per come consentito alle condizionalità del PTA non esclude che la giunta, già in sede di prima valutazione, individui un prevalente interesse pubblico ad un differente utilizzo delle acque stesse (in coordinamento attuativo del
PTA disegnato dall’art.121 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); la stessa legge RAGIONE_SOCIALE n.1 del 2014, a sua volta ed infatti, Per garantire un elevato livello di sostenibilità paesaggistica e ambientale nell’utilizzo delle risorse idriche (art.70) aveva previsto l’approvazione ad opera della giunta trentina di un aggiornamento del PTA in osservanza delle procedure previste dall’articolo 3, commi 10 e 11 del d.P.R. 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), al fine di garantire che la realizzazione di impianti idroelettrici avvenga tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti criteri e obiettivi: a) raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione del corpo idrico; b) preservare le esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistica e favorire il ripristino ambientale; c) assicurare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, secondo quanto previsto dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche; d) individuare, eventualmente, i tratti di corsi d’acqua considerati ottimali ai fini della produttività idroelettrica e dell’equilibrio ecologico e paesaggistico e quelli esclusi dalle utilizzazioni a scopo idroelettrico ;
il citato art.7 co.1 lett. c) PTA prescrive che sia conservata la fruibilità del corso d’acqua per la pratica degli RAGIONE_SOCIALE acquatici , mentre al co.2, acquisita la valutazione di ammissibilità della domanda, esperita sulla base dei criteri di cui al citato comma 1, la giunta a complemento della valutazione degli usi diversi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del PGUAP – valuta: a) che non sussista un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto delle necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati nonché delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche; b) che non sussista un prevalente interesse pubblico alla fruizione del corpo idrico per
finalità incompatibili o significativamente condizionate dall’uso a scopo idroelettrico ;
orbene, l’impugnata de libera di rigetto ha riconosciuto che la domanda di concessione derivativa d’acqua già non superava la prima griglia di valutazioni, dando conto l’atto della inidoneità del progetto di mantenere l a fruibilità del corso d’acqua per RAGIONE_SOCIALE acquatici, secondo il parere negativo del competente RAGIONE_SOCIALE, con incidenza negativa sul RAGIONE_SOCIALE e fruibilità turistica piena anche per via della sequenza di impianti in situ ; la descritta collocazione normativa dell’interesse di salvaguardia RAGIONE_SOCIALEto figura tra le condizioni da valutare per prime ai fini di ammissibilità della stessa domanda e senza che l’art.7 co.1 NTA potesse autorizzare alcuna eccezione rispetto ad una lettura di coerenza del progetto con tutti gli obiettivi fissati nel comma; ne deriva che, anche per questa via, risulta vano il richiamo ad una nozione di prevalenza dei pareri negativi pretesamente non raggiunta in conferenza dei servizi, ciò che rileva essendo, per la disciplina applicata del PTA, il rispetto di tutte le condizioni di RAGIONE_SOCIALE; ancora sul punto, va peraltro condivisa l’interpretazione dell’art.16 -quater co. 1 l.p. 30 novembre 1992, n.93, già vigente, per la quale la locuzione del co.1 per cui La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e quella del co.6bis, per cui Il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal suo verbale di conclusione, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede , non esprimono alcun vincolo cogente sulla determinazione finale dell’organo decisore, essendo questi solo tenuto, appunto, ad argomentare sui pareri tecnici per come acquisiti, senza condizionamento di sorta di una maggioranza di essi, lettura del procedimento che, oltre tutto, confliggerebbe con la primazia degli interessi RAGIONE_SOCIALEti presidiati a monte della delibera stessa;
il motivo, inoltre, non si confronta appieno con altri aspetti significativi della pronuncia, che ha dato conto di come la delibera si sia fondata altresì sui pareri negativi del RAGIONE_SOCIALE , nonché dell’RAGIONE_SOCIALE, valutazioni che sono entrate nella decisione finale, come ben consentito dallo stesso art.7 co.2 NTA laddove, per quanto riportato, attribuisce all’organo competente, e quale norma in realtà di seconda fase ma comunque da intendersi almeno di chiusura, l’apprezzamento sulla prevalenza dell’interesse ambientale e l a preservazione dell’interesse pubblico all’utilizzo attuale del corpo d’acqua per finalità non coordinabili con l’impianto;
né appare assistito da alcuna specificità il generico richiamo al principio eurounitario di incentivazione alla produzione di energia da risorse diverse dal fossile, nemmeno accompagnandosi ad un richiamo di sufficienza di come la questione sarebbe stata introdotta e dibattuta avanti al TSAP; per tale parte, il ricorso è dunque inammissibile, al pari della contestazione, di là della rubrica, della motivazione con cui la sentenza ha dato conto della piena rispondenza per circostanze storiche accertate, del rigetto della domanda di nuova concessione, ostando all’ingresso di ulteriore disamina l’applicazione in tema del perimetro circoscritto dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c. (Cass. s.u. 11291/2021);
il secondo motivo è infondato; la specialità della norma applicata (art.7 co.1 e 2 NTA) rispetto alla materia della RAGIONE_SOCIALE delle acque e dell’ambien te non mostra alcuna suscettibilità diretta ad ospitare una norma procedimentale più generica, quale invocata dal ricorrente e volta a provocare, prima della conclusione del procedimento, il suggerimento delle indicazioni volte a rimuovere i requisiti di inammissibilità rilevati; sul punto, la parte non contesta alcuna minorata opportunità di controdeduzione, che ha dunque trovato spazio nel procedimento e che appare satisfattiva del principio di leale cooperazione, a sua volta non dilatabile oltre la
prospettazione tempestiva, invero avvenuta con i preavvisi di rigetto dell’istanza, della frontale e grave assenza di elementi, come visto, di ammissibilità; tanto più che, si osserva, la materia del rilascio delle concessioni d’acqua è governata anche da criteri di RAGIONE_SOCIALE concorrenziale non disgiunta da una peculiare valorizzazione del principio di prevenzione della domanda, a parità di requisiti; per le stesse considerazioni già esaminate per il primo motivo, è poi inammissibile la censura afferente al generico mancato rispetto della norma di cui alla Direttiva 2011/77 CE;
il terzo motivo è inammissibile; nell’appuntarsi su una pretesa valutazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE oltre le proprie competenze, omette di considerare che esso, nel suo nucleo carat terizzante, si è invece espresso compiutamente all’altezza degli interessi di conservazione delle pratiche RAGIONE_SOCIALEive in acqua (kayak e pesca) così traducendo il vaglio negativo del progetto rispetto alla condizione di ammissibilità della domanda di cui all’art.7 co.1 lett. c) NTA, cioè la fruibilità a quei fini del torrente ed in quel tratto interessato dall’istanza di derivazione ; né è possibile, in questa sede, procedere ad una valutazione di merito ulteriore sul perimetro di diffusione delle pratiche RAGIONE_SOCIALEive accertate, per come sufficientemente acquisite nella motivazione del TSAP e qui non sindacabili (Cass. s.u. 11291/2021); infine, il motivo neanche dà conto del complesso dei pareri negativi affluiti nell’atto finale di diniego, così evidenziando carente concludenza della censura rispetto alla ratio decidendi ;
il quarto motivo è inammissibile, trovando applicazione il principio per cui la valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, co . 2, c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 24502/2017, Cass.
8241/2017); nella fattispecie i ricorrenti erano risultati del tutto soccombenti;
conclusivamente, il ricorso va rigettato; la pronuncia sulle spese è resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata, per la liquidazione, in dispositivo; sussistono i presupposti dell’obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 6.700, di cui 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio