Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5086 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura notarile in atti, rilasciata dalla sua procuratrice generale NOME COGNOME, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’ AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2024/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del P.M., in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 31/07/2014, NOME COGNOME convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per sentir accertare il suo diritto di proprietà del fabbricato «Imbarcadero», sito nel Parco del Valentino e adibito a ristorante/bar, deposito barche e abitazione, affermando di aver acquistato il diritto della proprietà superficiaria a tempo indeterminato per successione mortis causa dal padre, morto nel 1965, che a suo volta lo aveva acquistato nel 1936 dalla terza NOME COGNOME o, in ogni caso, lo aveva usucapito per averlo posseduto per oltre vent’anni . In via subordinata , l’attrice chiese il riconoscimento di un indennizzo ex art. 936 cod. civ. per le opere e le modifiche eseguite dalla famiglia COGNOME sull’immobile.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rappresentò che il terreno su cui insisteva l’immobile era di natura demaniale ed era stato oggetto di concessioni amministrative risalenti nel tempo che, seppure costitutive, a favore della famiglia COGNOME, del «diritto di mantenere sopra il suolo municipale (…) il fabbricato ivi insistente» (così in sentenza), avevano comunque avuto ad oggetto un mero diritto personale di godimento; eccepì che la convenzione era ormai scaduta e propose, quindi, domanda riconvenzionale per l’accertame nto in suo favore del diritto di proprietà dell’area, con conseguente condanna di COGNOME
all’immediato rilascio del bene e al pagamento di un’indennità di occupazione per la sua fruizione sine titulo .
Con sentenza n. 158/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettò le domande di COGNOME, dichiarò la proprietà del RAGIONE_SOCIALE su ll’immobile, condannò l’attrice all’ immediato rilascio e il RAGIONE_SOCIALE al versamento, in favore di COGNOME, della somma di Euro 52.700,00 per aver provveduto alla ricostruzione dell’imbarcadero dopo un incendio occorso quando la concessione era già scaduta; compensò parzialmente tra le parti le spese.
Avverso questa sentenza COGNOME propose appello e, prospettata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a statuire «sui problemi sorti in capo alla concessione» (così in appello), impugnò il mancato espletamento di una c.t.u. sul valore di mercato della concessione, contestò la natura personale del diritto oggetto della concessione, sostenendo di vantare un diritto reale di superficie, ribadì di aver comunque acquistato per successione ereditaria dal padre la proprietà superficiaria dell’imbarcadero, anche per usucapione e di avere diritto ad un indennizzo ex art. 936 cod. civ. per avere trasformato l’imbarcadero da un deposito di barche a un rinomato polo turistico.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose altresì appello incidentale, contestando la pronuncia di primo grado ex art. 2041 in merito all’indennizzo in favore di COGNOME e alla parziale compensazione delle spese.
Con la sentenza n. 2024/2018, qui impugnata, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’impugnazione principale e, in accoglimento del l’appello incidentale , rigettò ogni domanda di COGNOME, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, la Corte dichiarò inammissibile il primo motivo di appello di COGNOME, relativo al «difetto di competenza per materia
dell’autorità adita », per la sua formulazione «oscura» (così in sentenza); dichiarò altresì inammissibile il secondo motivo relativo alla domanda di determinazione del canone dovuto al RAGIONE_SOCIALE perché non conferente rispetto alla motivazione posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione di inammissibilità della pretesa; escluse altresì la fondatezza della prospettazione della sussistenza di un diritto di proprietà superficiaria sull’immobile; rilevò, infine, quanto alla riproposizione della domanda di indennizzo ex art. 936 cod. civ., che il rigetto era fondato anche sulla sua qualità di detentrice e non di terza e questa ratio decidendi non era stata impugnata.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto che l’AVV_NOTAIO si è costituito per NOME COGNOME , in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in data 9/9/2023, un giorno dopo la morte della ricorrente, ma in forza di rituale procura speciale alle liti rilasciata dalla procuratrice generale NOME COGNOME in data 30/12/22, quando la ricorrente era ancora in vita e il rapporto processuale nel giudizio di legittimità era già instaurato. Pertanto, in attuazione del principio di ultrattività del mandato alle liti nel grado, la costituzione deve intendersi efficacemente avvenuta.
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 1 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente COGNOME ha prospettato la violazione dell’art. 133 cod. proc. amm. e dell’art. 5 l. 1034/1971 per difetto di giurisdizione del giudice originario: l a Corte d’Appello avrebbe dovuto negare la propria giurisdizione in quanto la causa verteva sulla concessione, per la quale è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1.1. Il motivo è inammissibile. L a Corte d’appello ha dichiarato inammissibile per sua formulazione la censura proposta sul punto con l’atto di appello , ma questa statuizione in rito non è stata efficacemente censurata; la ricorrente si è limitata, infatti, a riproporre la questione già sollevata con il primo motivo di appello, laddove avrebbe dovuto, per impedire il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, denunziare l’errore in cui asseriva fosse incorsa la decisione impugnata e dimostrare che il motivo d’appello, giudicato non specifico («oscuro», secondo la Corte territoriale), avesse invece i requisiti richiesti dell’art. 342 cod. proc. civ. e la questione non fosse preclusa per novità, come invece ritenuto (cfr. Cass. Sez. 3, n. 18776 del 04/07/2023).
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato che non sia stato ritenuto necessario l’espletamento di una c.t.u. volta ad accertare il giusto canone annuo e la corretta valutazione del valore di mercato della concessione del terreno demaniale.
Il motivo è inammissibile per più ragioni.
Innanzitutto la censura risulta preclusa dal V comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione precedente l’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis ex art. 35 dello stesso decreto, perché la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado.
A ciò si aggiunga che, per principio consolidato, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione soltanto nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. da ultimo, ex plurimis , Cass. Sez. 6 – 1, n. 16214 del 17/06/2019).
Nella specie, tuttavia, ancora una volta la censura non è conferente rispetto alla ratio decidendi , atteso che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la questione della determinazione del canone (pag. 11 e 12 della sentenza) perché il primo Giudice aveva ritenuto nuova la relativa domanda e sul punto non vi era stato appello: la ricorrente non ha impugnato questa ritenuta ragione di inammissibilità.
Con il terzo, quarto e quinto motivo, argomentati unitariamente e formulati quale unica censura in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha lamentato la violazione degli artt. 952 e 1158 cod. civ. per non avere la Corte d’appello riconosciuto in proprio favore l’esistenza del diritto di superficie a tempo indeterminato sull’immobile o, in via alternativa, per non aver pronunciato l’acquisizione della proprietà dello stesso per intervenuta usucapione.
3.1. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 936 e 1150 cod. civ. per non avere la Corte d’appello argomentato in merito alla q ualificazione del diritto vantato sulla costruzione come diritto personale di godimento invece che reale.
Entrambi i motivi sono inammissibili perché non si confrontano con la dettagliata e articolata motivazione di rigetto delle quattro censure, identicamente proposte in appello.
In particolare la Corte d’appello, dal penultimo capoverso di pag. 12 al secondo capoverso di pag. 20, dopo aver distinto il periodo 1936-
1988 e il periodo dal 1988 in poi, ha innanzitutto interpretato il rogito tra la terza NOME COGNOME e il padre della ricorrente COGNOME, suo asserito dante causa ed ha, in considerazione della realtà storica in cui è stato stipulato, ricostruito che per «imbarcadero» le parti non avessero certamente inteso riferirsi al fabbricato conteso che, all’epoca, era soltanto un casotto in legno , ma all’azienda di noleggio e rimessaggio esercitata anche con l’uso di quel casotto concesso in godimento; a ciò ha aggiunto, considerando i tempi di usucapione stabiliti dal codice civile del 1865 vigente all’epoca e la sospensione triennale nella legge di guerra (art. 1 co.1 regio decreto legge 3/1/1944 n.1), che, al tempo della morte, il padre della ricorrente non avrebbe potuto in ogni caso maturare l’usucapione; ha , infine, considerato che la stessa ricorrente COGNOME, chiedendo e ottenendo la concessione, ha riconosciuto di non essere proprietaria.
Quanto all’indennizzo ex art. 936 cod. civ., la Corte d’appello ha quindi rimarcato che la relativa domanda era stata rigettata dal Tribunale perché l’attrice era mera detentrice del bene e, comunque, non era terza, perché legata al RAGIONE_SOCIALE da un vincolo negoziale e che questa seconda ratio non era stata censurata, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione retta da due motivazioni autonome.
Con i suesposti motivi, dunque, COGNOME si è limitata a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti in merito, senza censurare adeguatamente tutte le argomentazioni esposte in sentenza, non specificando in che modo la Corte territoriale abbia erroneamente applicato le regole di interpretazione della volontà della terza e del dante causa nel contratto invocato a sostegno delle pretese, né in quale violazione di diritto sia incorsa nella ricostruzione delle vicende intercorse tra le parti e nella individuazione delle norme applicabili;
ancora una volta, inoltre, non ha censurato la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello proposti.
Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha, infine, ha prospettato la violazione dell’art. 2041 cod. civ. per avere la Corte d’appello escluso la debenza di un indennizzo a tale titolo da parte del RAGIONE_SOCIALE , sebbene l’ente avesse r icevuto dalla sua compagnia assicuratrice una somma per far fronte ai danni provocati dall’incendio del 2011 dell’immobile e non avesse versato tale somma a lei che aveva sostenuto le spese di ripristino e messa in sicurezza del l’immobile.
5.1. Anche questo motivo è inammissibile per sua formulazione.
La Corte d’appello ha accolto l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE e negato l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in favore della ricorrente perché ha rilevato che l’incendio è stato causato dall’utilizzo del bene, da parte di COGNOME, per l’esercizio della sua attività commerciale sebbene la concessione fosse già scaduta e il bene fosse occupato abusivamente mentre avrebbe dovuto essere riconsegnato; ha, quindi, rimarcato che il RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto l’indennizzo dalla sua compagnia assicuratrice a ristoro del danno subito, regolarmente assicurato.
In tal senso la Corte d’appello ha applicato il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ. richiede, per essere esperita, l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento.
In particolare, le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 2 febbraio 1963, n. 183, hanno affermato che, perché possa configurarsi il diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., è necessario che l’impoverimento e l’arricchimento siano legati da un rapporto biunivoco, così aderendosi alla cosiddetta teoria del fatto unico (cui si contrappone la cosiddetta teoria della causalità storica), con la
conseguenza che il fondamento dell’indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro (v. anche Cass. 1978, n. 2087; Cass. 1981, n. 3716, Cass. 1981, n. 6664; Cass. 10 febbraio 1993, n. 1686). Tale orientamento è stato ribadito dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 24772 dell’8 ottobre 2008, con cui è stata ribadita la non esperibilità dell’azione nelle ipotesi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito (ad eccezione dei casi -che non ricorrono nella specie – in cui l’arricchimento indiretto sia stato realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito) (cfr. Cass. Sez. 3, n. 29672 del 22/10/2021; Sez. U, n. 24772 del 08/10/2008).
Nel caso in esame il ripristino della costruzione danneggiata dall’incendio era certamente dovuta da COGNOME al RAGIONE_SOCIALE (e in ciò difetta la mancanza di giusta causa) e il preteso arricchimento del RAGIONE_SOCIALE è, per la stessa prospettazione della ricorrente, effetto soltanto mediato ed indiretto del pagamento dell’indennizzo da parte della sua Compagnia assicuratrice, in esecuzione della diversa obbligazione del contratto di assicurazione intercorso con l’ente.
La ricorrente non ha contestato questa ratio , limitandosi ad offrire una diversa ricostruzione in fatto degli accadimenti, senza censurare in diritto l’applicazione del principio suesposto.
Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore indeterminabile.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda